Decreto cautelare 17 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Decreto cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 12/05/2022, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00244/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Pepe e Maria Cristina Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Sava, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, 56;
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. interno n. -OMISSIS-, notificato il 10 febbraio 2021, con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce ha adottato una Informazione Interdittiva Antimafia nei confronti della Società ricorrente ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 6/9/2011 (c.d. Codice Antimafia);
- della determina -OMISSIS- con cui l’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Sava ha comunicato la risoluzione contrattuale anticipata del contratto di appalto Rep. n. -OMISSIS- relativo alla “Gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva per il Comune di Sava- quinquennio 2013-2018”;
- della nota -OMISSIS- del 9 febbraio 2021 con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce ha revocato l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di pulizia degli uffici per il periodo dall’1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 - R.d.O. n. -OMISSIS-;
- della nota del 12 febbraio 2021 prot. n.-OMISSIS- con cui il Comune di Casarano ha avviato il procedimento di risoluzione del contratto di servizi cimiteriali di custodia, pulizia, giardinaggio, tumulazione ed estumulazione - Rep. n. -OMISSIS-;
- della nota del 12 febbraio 2021 n. prot. -OMISSIS- con cui la Motorizzazione Civile di Lecce ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca del contratto di appalto dei servizi di pulizia e manutenzione spazi scoperti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, tra cui le note informative richiamate nel provvedimento ed il parere del Gruppo Interforze del 4 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura erariale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sava;
Vista l’ordinanza cautelare n. 126 del 10 Marzo 2021 emanata da questa Sezione di reiezione della domanda cautelare proposta dalla Società ricorrente;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nell’istanza cautelare riproposta dalla Società ricorrente (ex art. 58 c.p.a.) notificata alle controparti il 10 Maggio 2022 e depositata in pari data alle ore 16,00;
Vista l’istanza subordinata di abbreviazione dei termini processuali ai fini della delibazione dell’istanza cautelare riproposta;
Considerato che non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge (previsti dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente, tenuto conto - da un lato - che la richiesta dell’interessata, ex art. 91 comma 5 del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 e ss.mm., tendente ad ottenere l’aggiornamento dell’esito dell’impugnata Informativa Interdittiva Antimafia basata sull’allegato sopravvenuto venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, è stata presentata al Prefetto di Lecce solo in data 14 Aprile 2022 (sicchè non sono decorsi nemmeno trenta giorni per la conclusione del nuovo procedimento amministrativo di che trattasi), e - dall’altro - che non risulta ancora adottata la revoca della proposta di aggiudicazione da parte dell’Unione dei Comuni di Montedoro.
Ritenuta, invece, la presenza delle condizioni di cui all’art. 53 c.p.a. per accordare la (subordinata) richiesta di abbreviazione dei termini processuali ai fini della delibazione collegiale dell’istanza cautelare riproposta ex art. 58 c.p.a..
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare riproposta la Camera di Consiglio del 25 Maggio 2022, previa riduzione alla metà dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a..
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 11 Maggio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.