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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1719/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Gaetano Scuotto (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via Piccinni n. 6 (pec: Email_1
APPELLANTE
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Turrà (c.f. ) e Sabrina Turrà (c.f. C.F._2 ), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla Via G. C.F._3
Sanfelice n. 24 (pec: - Email_2
Email_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Vallifuoco Parte_2 C.F._4
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via C.F._5
G. Sanfelice n. 24 (pec: Email_4
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3 C.F._6
EP RR (c.f. ) e AR AR (c.f. ), C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Scafati alla via Martiri d'Ungheria Traversa
Terralavoro n. 9/A (pec: - Email_5 Email_6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso l'ordinanza Repert. n. 3421/2023 resa ex art. 702 bis c.p.c. in data
9/3/2023 dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 16931/2021 r.g..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli, per ivi vedere Parte_3 ammettersi Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge dell'8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco).
L'istante chiedeva accertarsi il nesso di causalità tra i danni lamentanti e l'assistenza sanitaria prestata dalla struttura presso cui aveva svolto un intervento di cataratta all'occhio Controparte_1 sinistro, richiedendo pertanto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La ricorrente imputava alla struttura la responsabilità delle menomazioni subite a seguito del predetto intervento chirurgico, eseguito il 18.12.2017 presso la casa di cura convenuta.
Esponeva, in particolare, che, in occasione del controllo clinico post-operatorio del 20.12.2017, le venivano diagnosticati esiti di endoftalmite post-chirurgica dell'occhio sinistro.
Dall'errore commesso dai sanitari sarebbe derivata la necessità di sottoporsi ad un successivo intervento chirurgico di asportazione della IOL, lavaggio della camera anteriore, vitrectomia, iridectomia ed introduzione di olio di silicone, cui faceva seguito un terzo intervento, del
16.04.2018, per la rimozione dell'olio di silicone con revisione della vitrectomia ed impianto di
. CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 A suffragio della propria richiesta risarcitoria, deduceva che l'infezione contratta all'occhio sinistro aveva determinato una compromissione funzionale permanente, con un recupero visivo non superiore a 1/10.
Incardinato il contraddittorio, il procedimento di ATP veniva istruito mediante le operazioni peritali affidate ai dott.ri e rispettivamente Persona_1 Persona_2 Persona_3 specialisti in malattie infettive, oftalmologia e medicina legale e delle assicurazioni.
Depositata la relazione, la ricorrente, in data 28.06.2021, introduceva il giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, ribadite le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP, chiedeva la condanna della casa di cura nonché dei medici e del personale medico Controparte_1 che avevano operato, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente che, quantificava in euro 125.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, la condanna della struttura resistente al pagamento delle spese di CTU.
Giusta comparsa del 22.10.2021 si costituiva in giudizio la struttura convenuta, resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. Deduceva profili di colpa in capo al dott. , in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento, che chiedeva di Parte_2 essere autorizzata a chiamare in causa. A riguardo così testualmente concludeva: E' evidente, quindi, che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, il risarcimento dovuto dovrà essere, nell'ambito dei rapporti tra coobbligati, determinato in base ad un'equa ripartizione di responsabilità tra i convenuti, con un esclusivo o, nella denegata ipotesi, maggior addebito a carico del dott. e che, pertanto, Parte_2 sarà tenuto a rivalere e risarcire, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c. la concludente delle somme che, la stessa, fosse tenuta a pagare (cfr. pag. 2 memoria di costituzione in primo grado).
Instauratosi il contraddittorio e autorizzata la chiamata in causa del chirurgo, il dott. , Parte_2 con comparsa del 19.01.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità tanto del ricorso proposto dalla quanto della chiamata in causa Pt_3 formulata dalla casa di cura.
Nel merito, contestava gli avversi addebiti formulati, deducendo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a lui imputabile.
Formulava a sua volta, chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di Parte_1 essere garantito in caso di eventuale soccombenza.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo, in via prioritaria, il rigetto della domanda di manleva proposta dal . Contestualmente, si opponeva alla richiesta risarcitoria Pt_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 formulata dalla ricorrente, rilevando, tra l'altro, l'assenza di profili di responsabilità professionale a carico del medico assicurato.
In esito, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria promossa da e, per l'effetto, condannava la struttura Parte_3 resistente ed il dott. , in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di euro Parte_2
76.644,00, oltre interessi.
Accoglieva, altresì, la domanda di garanzia spiegata dal medico nei confronti della compagnia assicurativa, che condannava a tenere indenne il medesimo per quanto dallo stesso dovuto in favore della ricorrente.
Poneva le spese processuali sostenute dalla paziente a carico, in via solidale, della struttura resistente e del medico chiamato in causa, che liquidava in complessivi euro 702,50 titolo di spese vive per entrambi i procedimenti, oltre ad euro 3.827,00 per compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed euro 8.433,00 per compensi riferiti al presente grado di giudizio.
Quanto la rapporto processuale tra la struttura sanitaria ed il dott. , compensava Pt_2 integralmente le spese di lite.
Condannava, altresì, la compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali in favore del medico, liquidandole in euro 8.433,00.
Infine, poneva le spese di ctu a carico della , in solido tra Controparte_3 loro.
Il Tribunale riteneva accertato il nesso di causalità tra la lesione lamentata dalla paziente e la condotta negligente dei sanitari, individuando profili di colpa tanto nella gestione della struttura quanto nell'operato del medico che aveva eseguito l'intervento chirurgico, dal quale era successivamente derivato un aggravamento del quadro clinico, culminato in una progressiva compromissione della funzione visiva dell'occhio sinistro.
In altri termini, il giudice di prime cure, aderendo alle risultanze peritali, riteneva che i danni patiti dalla ricorrente fossero riconducibili ad un'infezione nosocomiale la cui responsabilità è da attribuire in via solidale alla struttura sanitaria resistente e al sanitario che ha eseguito l'intervento (cfr. pag. 8 ordinanza di primo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Accoglieva la domanda di garanzia spiegata dal chirurgo nei confronti della compagnia assicurativa evocata in giudizio, ritenendo operativa la polizza al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
Con citazione del 4.4.2023 l' proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 citata ordinanza, censurando l'accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. , eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e Pt_2
l'infondatezza della stessa.
A fondamento del gravame assumeva che la responsabilità del sanitario, e quindi la sua eventuale esposizione a rivalsa da parte della struttura, potesse configurarsi unicamente nei casi di dolo o colpa grave, circostanze del tutto insussistenti nel caso di specie.
Sulla scorta di tali considerazioni, deduceva che la legittimazione passiva rispetto all'obbligazione risarcitoria nei confronti della paziente dovesse essere riconosciuta esclusivamente in capo alla struttura sanitaria.
Rappresentava, altresì, l'esclusiva responsabilità della casa di cura nella causazione Controparte_1 dei danni lamentati, evidenziando come quest'ultima non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'adempimento agli obblighi posti a suo carico, con particolare riguardo all'adozione delle misure organizzative e igienico-sanitarie necessarie a prevenire il rischio infettivo.
Dunque, la struttura resistente non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio gravante su di essa ai fini dell'eventuale esperibilità della rivalsa nei confronti del medico.
In altri termini, l'appellante deduceva l'infondatezza della chiamata in causa del chirurgo da parte della struttura sanitaria, così come della condanna solidale pronunciata nei suoi confronti.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure, con condanna alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Concludeva chiedendo: <<
Accogliere l'appello, e tutti i motivi sopra dedotto, ed in riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere le conclusioni formulate in primo e, in particolare:
Sulla domanda della SI.ra : Parte_3
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità giuridica passiva del Dott. in Parte_2 favore della legittimazione passiva e/o titolarità giuridica passiva esclusiva della Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 - accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del convenuto Dott. nella causazione dell'evento Pt_2 preteso da parte ricorrente;
- rigettare nel merito le avverse richieste formulate da parte ricorrente siccome infondate in fatto e diritto ed illegittimamente qualificate e quantificate.
- In ogni caso, accertare e dichiarare la Casa tenuta a manlevare il Dott. di quanto Controparte_3 Pt_2 quest'ultimo dovrà eventualmente corrispondere alla ricorrente.
Sulle domande della nei confronti del Dott. Controparte_3 Pt_2
- rigettare ogni domanda e/o pretesa della convenuta clinica nei confronti del Dott. Controparte_3 siccome improponibile, inammissibile – anche per intervenuta decadenza – ed infondata in ragione degli artt. Pt_2
9 e 13 L. 24/17 e dell'assenza di responsabilità in capo al sanitario, o comunque di dolo e/o colpa grave, come già accertato in sede di ATP.
In ogni caso, in accoglimento del quarto motivo d'appello, compensare le spese del primo grado tra
[...]
ed il chiamante in causa Dott. Parte_1 Parte_2
Condannare la SI.ra e/o la e/o chi di giustizia al pagamento Parte_3 Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa, per il doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 13.9.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
[...]
Con comparsa del 22.9.2023 si costituiva il dott. , eccependo l'infondatezza delle pretese Pt_2 azionate dall'appellante compagnia assicurativa e chiedendone il rigetto.
Infine, giusta comparsa del 25.9.2023, si costituiva anch'ella resistendo al Parte_3 gravame proposto e concludendo per la conferma integrale dell'impugnata decisione.
La causa veniva rinviata all'udienza del 6.5.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Mutato il relatore, all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, giacché il gravame pone questioni serie e meritevoli di approfondimento;
pertanto, il suo esame comporta comunque uno sforzo motivazionale, come di seguito enucleato, in relazione ai punti di censura formulati.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Com'è evidente, si tratta di appello restrittivo dell'originario perimetro di deliberazione giacché non risultano più oggetto di contestazione né l'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente, né il relativo quantum, essendosi parte appellante limitata a domandare l'esclusiva attribuzione di responsabilità alla struttura sanitaria, mentre le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Pertanto, in difetto di specifici motivi di impugnazione sul punto, deve ritenersi ormai formato il giudicato interno, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., quanto alla fondatezza della domanda risarcitoria e all'ammontare del danno liquidato dal primo giudice.
Occorre esaminare prioritariamente il terzo motivo di gravame, in quanto gli ulteriori profili di censura risultano assorbiti, rendendo superflua, allo stato, la loro autonoma disamina.
L'appellante si duole della statuizione resa dal primo giudice nella parte in cui è stata affermata la responsabilità solidale del dott. e della struttura sanitaria per l'infezione nosocomiale Pt_2 contratta dalla paziente.
Deduce, al contrario, l'assenza di qualsivoglia prova in ordine a una condotta colposa del sanitario, nonché l'insussistenza del nesso eziologico tra l'operato del medesimo e l'insorgenza del contagio.
Sostiene, inoltre, che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emergerebbe chiaramente - come accertato dagli stessi cc.tt.uu. – che l'assicurato ha agito con diligenza e nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica, osservando scrupolosamente i protocolli di prevenzione dell'endoftalmite.
La doglianza è fondata.
Va immediatamente chiarito che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico richiede la prova di una condotta colposa specifica, causalmente efficiente nella produzione del danno. In assenza di tale prova, non può configurarsi alcuna obbligazione risarcitoria a suo carico. Ed invero, al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di responsabilità sanitaria, il medico non può essere condannato al risarcimento del danno in assenza della prova di una sua condotta colposa specifica, costituente causa dell'evento lesivo. In difetto, la condanna in solido con la struttura è illegittima
(Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2019, n. 24167).
In altri termini, la responsabilità solidale tra medico e struttura può essere affermata solo in presenza di una condotta colposa accertata in capo al sanitario. La semplice verificazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dell'evento dannoso (ad esempio l'insorgenza dell'infezione) non è sufficiente a fondare l'attribuzione della responsabilità in solido, in assenza di prova specifica della violazione delle leges artis da parte del medico.
Ne consegue che, il medico può essere esonerato da responsabilità solo ove dimostri di aver eseguito correttamente il trattamento terapeutico, nel rispetto delle regole della professione.
Al contempo, sulla struttura sanitaria grava l'onere, sul piano probatorio, di dimostrare, una volta raggiunta la prova presuntiva della contrazione di infezioni nosocomiali da parte del paziente, di aver adottato tutte le misure necessarie per la loro prevenzione generale. In particolare, all'ente compete provare di aver rispettato le normative vigenti e gli standard professionali applicabili, nonché di aver correttamente applicato i protocolli specifici di prevenzione nel caso concreto. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6386 del 2023, secondo cui spetta all'ente sanitario dimostrare l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a garantire la salubrità dell'ambiente e prevenire l'insorgenza di patologie infettive. Questo orientamento integra e completa il quadro probatorio necessario, delineando distinti obblighi a carico del medico e della struttura sanitaria.
La questione in oggetto andrà dunque esaminata alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
Nel caso in esame, le risultanze peritali hanno confermato, in modo chiaro e univoco, che il dott.
ha agito con assoluta diligenza, applicando tutte le misure preventive indicate dalla buona Pt_2 pratica clinica e osservando i protocolli sanitari previsti. Di conseguenza, deve escludersi ogni profilo di colpa a suo carico, non essendo configurabile alcun nesso causale tra la condotta del chirurgo e la contrazione dell'infezione da parte della paziente.
Invero, la stessa ctu, di cui tutti le parti costituite riportano alcuni estratti, ha chiaramente evidenziato che:
-l'esecuzione della procedura non è censurabile, risultando essere poste in essere da parte dei chirurghi le tecniche di prevenzione dell'endoftalmite previste dalle buone pratiche clinico-assistenziali(cfr. pag. 24 ctu):;
-la diagnosi di endoftalmite fu corretta e tempestiva(cfr. pag. 24 ctu).
-le terapie e/o interventi effettuati dopo diagnosi di endoftalmite furono adeguati e tempestivi (e tanto risulta anche dimostrato dall'accettabile risultato funzionale conseguito pur dopo siffatto temibile evento avverso) (cfr. pag.25 ctu).
In definitiva, gli ausiliari del giudice concludevano, assumendo che per quanto sopra esposto in dettaglio l'infezione è stata probabilmente contratta presso la struttura sanitaria convenuta per contaminazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 nosocomiale ma non è concretamente verificabile distinguere se ciò possa essere ascritto alle condizioni della sala operatoria, del reparto di ricovero oppure ad eventuali inadempimenti correlati all'igiene ambientale e personale dei sanitari (generalmente intesi) (cfr. pagg. 29 – 30 ctu).
Proprio l'uso dell'espressione “sanitari, generalmente intesi” conferma la mancanza di una responsabilità specifica e individuale in capo al chirurgo operatore, non essendo stata riscontrata alcuna condotta colposa a lui ascrivibile.
Pertanto, gli esiti della consulenza tecnica, nel loro complesso, non solo escludono profili di negligenza, imprudenza o imperizia a carico del dott. , ma al contrario ne attestano il Pt_2 corretto operato, coerente con i protocolli di prevenzione e con le regole dell'arte medica.
Tanto premesso, una corretta disamina delle risultanze peritali, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dagli ausiliari del giudice, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta del dott. e l'infezione nosocomiale contratta della paziente (endoftalmite post-chirurgica). Pt_2
Di contro, la struttura non ha assolto all'onere probatorio incombente, non Controparte_1 fornendo adeguata dimostrazione dell'adempimento di tutti i protocolli di igiene sanitaria prescritti, con conseguente carenza di prova in merito alle misure adottate per la prevenzione delle infezioni. Parimenti, si riscontra un evidente deficit argomentativo nella difesa della stessa, la quale si limita a formulare deduzioni generiche circa la presunta negligenza del , senza però Pt_2 specificare quale delle condotte da questi attuate possa essere concretamente ascritta a colpa professionale, né indica le regole dell'arte medica ritenute violate.
Da ultimo, rileva altresì che, dall'esame degli atti, nel procedimento instaurato ex art. 696-bis c.p.c. la ricorrente non ha convenuto in giudizio il dott. . Tale circostanza è indicativa della Pt_2 assenza di qualsivoglia contestazione originaria nei confronti del sanitario e trova ulteriore conferma nella scelta processuale della paziente, la quale non ha ritenuto di evocare direttamente in giudizio il chirurgo, ritenendo evidentemente insussistente un profilo di responsabilità personale a suo carico.
La mancata evocazione in giudizio del medico da parte della stessa parte danneggiata, unitamente alle conclusioni peritali, concorre a escludere qualsiasi fondamento per un'eventuale condanna del medico.
In conclusione, aderendo ai citati principi giurisprudenziali della Suprema Corte, la motivazione di prime cure merita censura nella parte in cui individua, in termini di risarcibilità, una corresponsabilità in solido del medico con la struttura sanitaria, nonostante la consulenza tecnica
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 d'ufficio abbia escluso qualsivoglia profilo di colpa a carico del chirurgo, rilevando che lo stesso ha operato conforme alle regole dell'arte medica e in scrupolosa osservanza dei protocolli clinico- assistenziali previsti per la prevenzione dell'endoftalmite post-operatoria.
Ne consegue che nessuna condotta colposa può essere attribuita al dott. , né sotto il profilo Pt_2 della perizia, né sotto quello della diligenza e prudenza e, pertanto, ogni ipotesi di responsabilità a suo carico – e quindi di condanna in solido con la struttura – deve ritenersi giuridicamente infondata.
Le dinanzi riportate rendono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla compagnia assicurativa in merito alla presunta inammissibilità ed infondatezza della domanda di rivalsa promossa dalla struttura sanitaria nei confronti del medico.
Resta, altresì, assorbito l'esame della doglianza relativa alle spese di lite, poiché la riforma dell'ordinanza di primo grado nel senso della condanna a carico esclusivo della struttura sanitaria, comporta necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria proposta sia dalle parti appellate, dott. Pt_2
e nei confronti della compagnia assicurativa, sia, viceversa, dalla stessa Controparte_1 [...] nei confronti del medico, va rigettata in entrambi i casi per carenza dei presupposti Parte_1 di legge.
In particolare, con riferimento alla domanda formulata dalle parti appellate, l'accoglimento del gravame comporta l'assorbimento della relativa istanza, non sussistendo le condizioni per una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto, invece, alla domanda avanzata dall'assicurazione nei confronti del medico, relativa al presunto contraddittorio comportamento processuale tenuto da quest'ultimo, che in sede di gravame chiede il rigetto dell'appello volto ad accertare l'assenza di una sua responsabilità nella causazione dell'infezione nosocomiale, si osserva che tale condotta si colloca nella piena autodeterminazione difensiva riconosciuta alle parti processuali, e non integra, di per sé, gli estremi della lite temeraria.
Oltretutto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento del dolo o della colpa grave, circostanza che, nel caso in esame, non risulta provata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Alla luce di ciò, la condotta processuale del dott. non può essere interpretata né come Pt_2 temeraria, né come manifestazione di mala fede o colpa grave, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello proposto dalla società impone la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in Parte_1 base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/2013, Cass. n.
26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, ivi compreso il procedimento di ATP, seguono la soccombenza esclusiva della e vanno poste a carico della stessa nei confronti Controparte_1 di tutte le altre parti processuali, essendo liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione.
Le spese di lite del presente grado nei rapporti tra l'assicurazione appellante e Controparte_1 seguono la soccombenza di quest'ultima e, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e le Parte_1 altre parti evocante in giudizio ai soli fini di litis denuntatio, e . Parte_3 Parte_2
In accoglimento della formulata domanda, va disposta la restituzione ad Parte_1 di quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della statuizione della pronuncia di primo
[...] grado come in questa sede riformata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_1
condanna solo in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1 al risarcimento del danno liquidato in favore di nell'importo già Parte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 riconosciuto dal primo giudice, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata, e, per l'effetto, dispone la restituzione in favore di parte appellante delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata in conseguenza del rapporto assicurativo con , nei cui Parte_2 confronti la domanda della clinica risulta infondata all'esito del presente giudizio di appello;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del primo grado, così come di seguito precisato:
- euro 7.052,00 per compensi professionale in favore di oltre spese Parte_3 sostenute in sede di ATP, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti EP RR e
AR AR dichiaratisi anticipatari;
- euro 7.052,00 a titolo di compensi professionali da corrispondersi in pari misura in favore di e di , oltre rimborso spese forfettarie Parte_2 Parte_1 in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del secondo grado in favore di che Parte_1 si liquidano in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dichiara compensate le spese del presente grado tra l'appellante Parte_1
e , nonché tra la medesima appellante e
[...] Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est -
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1719/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 6.5.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
[...]
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Gaetano Scuotto (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via Piccinni n. 6 (pec: Email_1
APPELLANTE
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Turrà (c.f. ) e Sabrina Turrà (c.f. C.F._2 ), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla Via G. C.F._3
Sanfelice n. 24 (pec: - Email_2
Email_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Vallifuoco Parte_2 C.F._4
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via C.F._5
G. Sanfelice n. 24 (pec: Email_4
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3 C.F._6
EP RR (c.f. ) e AR AR (c.f. ), C.F._7 C.F._8 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Scafati alla via Martiri d'Ungheria Traversa
Terralavoro n. 9/A (pec: - Email_5 Email_6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso l'ordinanza Repert. n. 3421/2023 resa ex art. 702 bis c.p.c. in data
9/3/2023 dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 16931/2021 r.g..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli, per ivi vedere Parte_3 ammettersi Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge dell'8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco).
L'istante chiedeva accertarsi il nesso di causalità tra i danni lamentanti e l'assistenza sanitaria prestata dalla struttura presso cui aveva svolto un intervento di cataratta all'occhio Controparte_1 sinistro, richiedendo pertanto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
La ricorrente imputava alla struttura la responsabilità delle menomazioni subite a seguito del predetto intervento chirurgico, eseguito il 18.12.2017 presso la casa di cura convenuta.
Esponeva, in particolare, che, in occasione del controllo clinico post-operatorio del 20.12.2017, le venivano diagnosticati esiti di endoftalmite post-chirurgica dell'occhio sinistro.
Dall'errore commesso dai sanitari sarebbe derivata la necessità di sottoporsi ad un successivo intervento chirurgico di asportazione della IOL, lavaggio della camera anteriore, vitrectomia, iridectomia ed introduzione di olio di silicone, cui faceva seguito un terzo intervento, del
16.04.2018, per la rimozione dell'olio di silicone con revisione della vitrectomia ed impianto di
. CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 A suffragio della propria richiesta risarcitoria, deduceva che l'infezione contratta all'occhio sinistro aveva determinato una compromissione funzionale permanente, con un recupero visivo non superiore a 1/10.
Incardinato il contraddittorio, il procedimento di ATP veniva istruito mediante le operazioni peritali affidate ai dott.ri e rispettivamente Persona_1 Persona_2 Persona_3 specialisti in malattie infettive, oftalmologia e medicina legale e delle assicurazioni.
Depositata la relazione, la ricorrente, in data 28.06.2021, introduceva il giudizio di merito ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e, ribadite le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ATP, chiedeva la condanna della casa di cura nonché dei medici e del personale medico Controparte_1 che avevano operato, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente che, quantificava in euro 125.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, altresì, la condanna della struttura resistente al pagamento delle spese di CTU.
Giusta comparsa del 22.10.2021 si costituiva in giudizio la struttura convenuta, resistendo alla domanda e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria. Deduceva profili di colpa in capo al dott. , in qualità di medico chirurgo esecutore dell'intervento, che chiedeva di Parte_2 essere autorizzata a chiamare in causa. A riguardo così testualmente concludeva: E' evidente, quindi, che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, il risarcimento dovuto dovrà essere, nell'ambito dei rapporti tra coobbligati, determinato in base ad un'equa ripartizione di responsabilità tra i convenuti, con un esclusivo o, nella denegata ipotesi, maggior addebito a carico del dott. e che, pertanto, Parte_2 sarà tenuto a rivalere e risarcire, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c. la concludente delle somme che, la stessa, fosse tenuta a pagare (cfr. pag. 2 memoria di costituzione in primo grado).
Instauratosi il contraddittorio e autorizzata la chiamata in causa del chirurgo, il dott. , Parte_2 con comparsa del 19.01.2022, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità tanto del ricorso proposto dalla quanto della chiamata in causa Pt_3 formulata dalla casa di cura.
Nel merito, contestava gli avversi addebiti formulati, deducendo l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a lui imputabile.
Formulava a sua volta, chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di Parte_1 essere garantito in caso di eventuale soccombenza.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, chiedendo, in via prioritaria, il rigetto della domanda di manleva proposta dal . Contestualmente, si opponeva alla richiesta risarcitoria Pt_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 formulata dalla ricorrente, rilevando, tra l'altro, l'assenza di profili di responsabilità professionale a carico del medico assicurato.
In esito, la causa veniva decisa con l'ordinanza oggi appellata, con la quale il Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria promossa da e, per l'effetto, condannava la struttura Parte_3 resistente ed il dott. , in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di euro Parte_2
76.644,00, oltre interessi.
Accoglieva, altresì, la domanda di garanzia spiegata dal medico nei confronti della compagnia assicurativa, che condannava a tenere indenne il medesimo per quanto dallo stesso dovuto in favore della ricorrente.
Poneva le spese processuali sostenute dalla paziente a carico, in via solidale, della struttura resistente e del medico chiamato in causa, che liquidava in complessivi euro 702,50 titolo di spese vive per entrambi i procedimenti, oltre ad euro 3.827,00 per compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed euro 8.433,00 per compensi riferiti al presente grado di giudizio.
Quanto la rapporto processuale tra la struttura sanitaria ed il dott. , compensava Pt_2 integralmente le spese di lite.
Condannava, altresì, la compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali in favore del medico, liquidandole in euro 8.433,00.
Infine, poneva le spese di ctu a carico della , in solido tra Controparte_3 loro.
Il Tribunale riteneva accertato il nesso di causalità tra la lesione lamentata dalla paziente e la condotta negligente dei sanitari, individuando profili di colpa tanto nella gestione della struttura quanto nell'operato del medico che aveva eseguito l'intervento chirurgico, dal quale era successivamente derivato un aggravamento del quadro clinico, culminato in una progressiva compromissione della funzione visiva dell'occhio sinistro.
In altri termini, il giudice di prime cure, aderendo alle risultanze peritali, riteneva che i danni patiti dalla ricorrente fossero riconducibili ad un'infezione nosocomiale la cui responsabilità è da attribuire in via solidale alla struttura sanitaria resistente e al sanitario che ha eseguito l'intervento (cfr. pag. 8 ordinanza di primo grado).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Accoglieva la domanda di garanzia spiegata dal chirurgo nei confronti della compagnia assicurativa evocata in giudizio, ritenendo operativa la polizza al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
Con citazione del 4.4.2023 l' proponeva tempestivo appello avverso la Parte_1 citata ordinanza, censurando l'accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. , eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e Pt_2
l'infondatezza della stessa.
A fondamento del gravame assumeva che la responsabilità del sanitario, e quindi la sua eventuale esposizione a rivalsa da parte della struttura, potesse configurarsi unicamente nei casi di dolo o colpa grave, circostanze del tutto insussistenti nel caso di specie.
Sulla scorta di tali considerazioni, deduceva che la legittimazione passiva rispetto all'obbligazione risarcitoria nei confronti della paziente dovesse essere riconosciuta esclusivamente in capo alla struttura sanitaria.
Rappresentava, altresì, l'esclusiva responsabilità della casa di cura nella causazione Controparte_1 dei danni lamentati, evidenziando come quest'ultima non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'adempimento agli obblighi posti a suo carico, con particolare riguardo all'adozione delle misure organizzative e igienico-sanitarie necessarie a prevenire il rischio infettivo.
Dunque, la struttura resistente non avrebbe soddisfatto l'onere probatorio gravante su di essa ai fini dell'eventuale esperibilità della rivalsa nei confronti del medico.
In altri termini, l'appellante deduceva l'infondatezza della chiamata in causa del chirurgo da parte della struttura sanitaria, così come della condanna solidale pronunciata nei suoi confronti.
In definitiva, chiedeva la riforma della pronuncia di prime cure, con condanna alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Concludeva chiedendo: <<
Accogliere l'appello, e tutti i motivi sopra dedotto, ed in riforma dell'impugnata ordinanza, accogliere le conclusioni formulate in primo e, in particolare:
Sulla domanda della SI.ra : Parte_3
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità giuridica passiva del Dott. in Parte_2 favore della legittimazione passiva e/o titolarità giuridica passiva esclusiva della Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 - accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del convenuto Dott. nella causazione dell'evento Pt_2 preteso da parte ricorrente;
- rigettare nel merito le avverse richieste formulate da parte ricorrente siccome infondate in fatto e diritto ed illegittimamente qualificate e quantificate.
- In ogni caso, accertare e dichiarare la Casa tenuta a manlevare il Dott. di quanto Controparte_3 Pt_2 quest'ultimo dovrà eventualmente corrispondere alla ricorrente.
Sulle domande della nei confronti del Dott. Controparte_3 Pt_2
- rigettare ogni domanda e/o pretesa della convenuta clinica nei confronti del Dott. Controparte_3 siccome improponibile, inammissibile – anche per intervenuta decadenza – ed infondata in ragione degli artt. Pt_2
9 e 13 L. 24/17 e dell'assenza di responsabilità in capo al sanitario, o comunque di dolo e/o colpa grave, come già accertato in sede di ATP.
In ogni caso, in accoglimento del quarto motivo d'appello, compensare le spese del primo grado tra
[...]
ed il chiamante in causa Dott. Parte_1 Parte_2
Condannare la SI.ra e/o la e/o chi di giustizia al pagamento Parte_3 Controparte_3 delle spese, diritti ed onorari di causa, per il doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. >>
Radicatasi la lite, con comparsa del 13.9.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_3
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
[...]
Con comparsa del 22.9.2023 si costituiva il dott. , eccependo l'infondatezza delle pretese Pt_2 azionate dall'appellante compagnia assicurativa e chiedendone il rigetto.
Infine, giusta comparsa del 25.9.2023, si costituiva anch'ella resistendo al Parte_3 gravame proposto e concludendo per la conferma integrale dell'impugnata decisione.
La causa veniva rinviata all'udienza del 6.5.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali. Mutato il relatore, all'esito era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, giacché il gravame pone questioni serie e meritevoli di approfondimento;
pertanto, il suo esame comporta comunque uno sforzo motivazionale, come di seguito enucleato, in relazione ai punti di censura formulati.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 Com'è evidente, si tratta di appello restrittivo dell'originario perimetro di deliberazione giacché non risultano più oggetto di contestazione né l'an debeatur della pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente, né il relativo quantum, essendosi parte appellante limitata a domandare l'esclusiva attribuzione di responsabilità alla struttura sanitaria, mentre le parti appellate hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Pertanto, in difetto di specifici motivi di impugnazione sul punto, deve ritenersi ormai formato il giudicato interno, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., quanto alla fondatezza della domanda risarcitoria e all'ammontare del danno liquidato dal primo giudice.
Occorre esaminare prioritariamente il terzo motivo di gravame, in quanto gli ulteriori profili di censura risultano assorbiti, rendendo superflua, allo stato, la loro autonoma disamina.
L'appellante si duole della statuizione resa dal primo giudice nella parte in cui è stata affermata la responsabilità solidale del dott. e della struttura sanitaria per l'infezione nosocomiale Pt_2 contratta dalla paziente.
Deduce, al contrario, l'assenza di qualsivoglia prova in ordine a una condotta colposa del sanitario, nonché l'insussistenza del nesso eziologico tra l'operato del medesimo e l'insorgenza del contagio.
Sostiene, inoltre, che dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio emergerebbe chiaramente - come accertato dagli stessi cc.tt.uu. – che l'assicurato ha agito con diligenza e nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica, osservando scrupolosamente i protocolli di prevenzione dell'endoftalmite.
La doglianza è fondata.
Va immediatamente chiarito che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico richiede la prova di una condotta colposa specifica, causalmente efficiente nella produzione del danno. In assenza di tale prova, non può configurarsi alcuna obbligazione risarcitoria a suo carico. Ed invero, al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di responsabilità sanitaria, il medico non può essere condannato al risarcimento del danno in assenza della prova di una sua condotta colposa specifica, costituente causa dell'evento lesivo. In difetto, la condanna in solido con la struttura è illegittima
(Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2019, n. 24167).
In altri termini, la responsabilità solidale tra medico e struttura può essere affermata solo in presenza di una condotta colposa accertata in capo al sanitario. La semplice verificazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dell'evento dannoso (ad esempio l'insorgenza dell'infezione) non è sufficiente a fondare l'attribuzione della responsabilità in solido, in assenza di prova specifica della violazione delle leges artis da parte del medico.
Ne consegue che, il medico può essere esonerato da responsabilità solo ove dimostri di aver eseguito correttamente il trattamento terapeutico, nel rispetto delle regole della professione.
Al contempo, sulla struttura sanitaria grava l'onere, sul piano probatorio, di dimostrare, una volta raggiunta la prova presuntiva della contrazione di infezioni nosocomiali da parte del paziente, di aver adottato tutte le misure necessarie per la loro prevenzione generale. In particolare, all'ente compete provare di aver rispettato le normative vigenti e gli standard professionali applicabili, nonché di aver correttamente applicato i protocolli specifici di prevenzione nel caso concreto. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 6386 del 2023, secondo cui spetta all'ente sanitario dimostrare l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a garantire la salubrità dell'ambiente e prevenire l'insorgenza di patologie infettive. Questo orientamento integra e completa il quadro probatorio necessario, delineando distinti obblighi a carico del medico e della struttura sanitaria.
La questione in oggetto andrà dunque esaminata alla luce di tali coordinate ermeneutiche.
Nel caso in esame, le risultanze peritali hanno confermato, in modo chiaro e univoco, che il dott.
ha agito con assoluta diligenza, applicando tutte le misure preventive indicate dalla buona Pt_2 pratica clinica e osservando i protocolli sanitari previsti. Di conseguenza, deve escludersi ogni profilo di colpa a suo carico, non essendo configurabile alcun nesso causale tra la condotta del chirurgo e la contrazione dell'infezione da parte della paziente.
Invero, la stessa ctu, di cui tutti le parti costituite riportano alcuni estratti, ha chiaramente evidenziato che:
-l'esecuzione della procedura non è censurabile, risultando essere poste in essere da parte dei chirurghi le tecniche di prevenzione dell'endoftalmite previste dalle buone pratiche clinico-assistenziali(cfr. pag. 24 ctu):;
-la diagnosi di endoftalmite fu corretta e tempestiva(cfr. pag. 24 ctu).
-le terapie e/o interventi effettuati dopo diagnosi di endoftalmite furono adeguati e tempestivi (e tanto risulta anche dimostrato dall'accettabile risultato funzionale conseguito pur dopo siffatto temibile evento avverso) (cfr. pag.25 ctu).
In definitiva, gli ausiliari del giudice concludevano, assumendo che per quanto sopra esposto in dettaglio l'infezione è stata probabilmente contratta presso la struttura sanitaria convenuta per contaminazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 nosocomiale ma non è concretamente verificabile distinguere se ciò possa essere ascritto alle condizioni della sala operatoria, del reparto di ricovero oppure ad eventuali inadempimenti correlati all'igiene ambientale e personale dei sanitari (generalmente intesi) (cfr. pagg. 29 – 30 ctu).
Proprio l'uso dell'espressione “sanitari, generalmente intesi” conferma la mancanza di una responsabilità specifica e individuale in capo al chirurgo operatore, non essendo stata riscontrata alcuna condotta colposa a lui ascrivibile.
Pertanto, gli esiti della consulenza tecnica, nel loro complesso, non solo escludono profili di negligenza, imprudenza o imperizia a carico del dott. , ma al contrario ne attestano il Pt_2 corretto operato, coerente con i protocolli di prevenzione e con le regole dell'arte medica.
Tanto premesso, una corretta disamina delle risultanze peritali, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dagli ausiliari del giudice, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta del dott. e l'infezione nosocomiale contratta della paziente (endoftalmite post-chirurgica). Pt_2
Di contro, la struttura non ha assolto all'onere probatorio incombente, non Controparte_1 fornendo adeguata dimostrazione dell'adempimento di tutti i protocolli di igiene sanitaria prescritti, con conseguente carenza di prova in merito alle misure adottate per la prevenzione delle infezioni. Parimenti, si riscontra un evidente deficit argomentativo nella difesa della stessa, la quale si limita a formulare deduzioni generiche circa la presunta negligenza del , senza però Pt_2 specificare quale delle condotte da questi attuate possa essere concretamente ascritta a colpa professionale, né indica le regole dell'arte medica ritenute violate.
Da ultimo, rileva altresì che, dall'esame degli atti, nel procedimento instaurato ex art. 696-bis c.p.c. la ricorrente non ha convenuto in giudizio il dott. . Tale circostanza è indicativa della Pt_2 assenza di qualsivoglia contestazione originaria nei confronti del sanitario e trova ulteriore conferma nella scelta processuale della paziente, la quale non ha ritenuto di evocare direttamente in giudizio il chirurgo, ritenendo evidentemente insussistente un profilo di responsabilità personale a suo carico.
La mancata evocazione in giudizio del medico da parte della stessa parte danneggiata, unitamente alle conclusioni peritali, concorre a escludere qualsiasi fondamento per un'eventuale condanna del medico.
In conclusione, aderendo ai citati principi giurisprudenziali della Suprema Corte, la motivazione di prime cure merita censura nella parte in cui individua, in termini di risarcibilità, una corresponsabilità in solido del medico con la struttura sanitaria, nonostante la consulenza tecnica
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 d'ufficio abbia escluso qualsivoglia profilo di colpa a carico del chirurgo, rilevando che lo stesso ha operato conforme alle regole dell'arte medica e in scrupolosa osservanza dei protocolli clinico- assistenziali previsti per la prevenzione dell'endoftalmite post-operatoria.
Ne consegue che nessuna condotta colposa può essere attribuita al dott. , né sotto il profilo Pt_2 della perizia, né sotto quello della diligenza e prudenza e, pertanto, ogni ipotesi di responsabilità a suo carico – e quindi di condanna in solido con la struttura – deve ritenersi giuridicamente infondata.
Le dinanzi riportate rendono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalla compagnia assicurativa in merito alla presunta inammissibilità ed infondatezza della domanda di rivalsa promossa dalla struttura sanitaria nei confronti del medico.
Resta, altresì, assorbito l'esame della doglianza relativa alle spese di lite, poiché la riforma dell'ordinanza di primo grado nel senso della condanna a carico esclusivo della struttura sanitaria, comporta necessariamente una nuova regolamentazione dei rapporti processuali tra le parti.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria proposta sia dalle parti appellate, dott. Pt_2
e nei confronti della compagnia assicurativa, sia, viceversa, dalla stessa Controparte_1 [...] nei confronti del medico, va rigettata in entrambi i casi per carenza dei presupposti Parte_1 di legge.
In particolare, con riferimento alla domanda formulata dalle parti appellate, l'accoglimento del gravame comporta l'assorbimento della relativa istanza, non sussistendo le condizioni per una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto, invece, alla domanda avanzata dall'assicurazione nei confronti del medico, relativa al presunto contraddittorio comportamento processuale tenuto da quest'ultimo, che in sede di gravame chiede il rigetto dell'appello volto ad accertare l'assenza di una sua responsabilità nella causazione dell'infezione nosocomiale, si osserva che tale condotta si colloca nella piena autodeterminazione difensiva riconosciuta alle parti processuali, e non integra, di per sé, gli estremi della lite temeraria.
Oltretutto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento del dolo o della colpa grave, circostanza che, nel caso in esame, non risulta provata.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Alla luce di ciò, la condotta processuale del dott. non può essere interpretata né come Pt_2 temeraria, né come manifestazione di mala fede o colpa grave, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello proposto dalla società impone la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in Parte_1 base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/2013, Cass. n.
26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, ivi compreso il procedimento di ATP, seguono la soccombenza esclusiva della e vanno poste a carico della stessa nei confronti Controparte_1 di tutte le altre parti processuali, essendo liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate, con attribuzione.
Le spese di lite del presente grado nei rapporti tra l'assicurazione appellante e Controparte_1 seguono la soccombenza di quest'ultima e, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022 e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da € 52.001,00 a € 260.000,00), attenendosi nei minimi per la non particolare complessità delle questioni affrontate.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e le Parte_1 altre parti evocante in giudizio ai soli fini di litis denuntatio, e . Parte_3 Parte_2
In accoglimento della formulata domanda, va disposta la restituzione ad Parte_1 di quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della statuizione della pronuncia di primo
[...] grado come in questa sede riformata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da Parte_1
condanna solo in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1 al risarcimento del danno liquidato in favore di nell'importo già Parte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 riconosciuto dal primo giudice, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata, e, per l'effetto, dispone la restituzione in favore di parte appellante delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata in conseguenza del rapporto assicurativo con , nei cui Parte_2 confronti la domanda della clinica risulta infondata all'esito del presente giudizio di appello;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del primo grado, così come di seguito precisato:
- euro 7.052,00 per compensi professionale in favore di oltre spese Parte_3 sostenute in sede di ATP, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione agli avv.ti EP RR e
AR AR dichiaratisi anticipatari;
- euro 7.052,00 a titolo di compensi professionali da corrispondersi in pari misura in favore di e di , oltre rimborso spese forfettarie Parte_2 Parte_1 in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento delle spese del secondo grado in favore di che Parte_1 si liquidano in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dichiara compensate le spese del presente grado tra l'appellante Parte_1
e , nonché tra la medesima appellante e
[...] Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1719/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12