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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5209/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.5209 del Ruolo Generale per l'anno 2009 promosso da (CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Gaia, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione attore contro (CF ) - provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2 Stato con delibera del COA di Cagliari prot.01740/2009 del 17.9.2009 -, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Silvia Moi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 22.2.2021 convenuto e attore in riconvenzionale in contraddittorio con (CF ), (CF ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 (CF ), (CF Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (CF ) e C.F._6 CP_6 C.F._7 Parte_2 (CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio C.F._8 Gaia, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione depositata il 13.2.2018 chiamati in causa ex art.102 cpc e con (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_7 Controparte_8 (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Controparte_9 Controparte_10 24.12.1926), (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_11 Cagliari il 10.2.1960), (nata a [...] il [...]), (nata Controparte_12 CP_13
Monserrato il 12.12.2923), (nata a [...] il [...]), Controparte_14 CP_15 (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]),
[...] Pt_2 CP_16 (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il CP_17 Controparte_18 17.8.1957), (nata a [...] il [...]), EREDI e/o aventi causa di CP_19 (nata a [...] il [...]), EREDI e/o aventi causa di Controparte_4 Per_1
(nato a [...] l'[...]), EREDI e/o aventi causa di (nato a
[...] Persona_2 Cagliari il 12.2.2931) e Controparte_20
, in persona del suo legale rappresentante in carica (quale erede testamentaria di
[...] CP_4
chiamati in causa ex art.102 cpc, contumaci
[...]
pagina 1 di 8 e con (CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_21 C.F._9 dell'avv. Giovanni Battista Campus, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata il 13.2.2018 interveniente volontario ex art.105 cpc CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 7.1.2025): si richiamano integralmente le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, ovvero (come da memorie ex art.183 n.1 depositate il 2.9.2019) voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) rigettare la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo CP_1 infondato in fatto nonché in punto di diritto il possesso del mappale 304 da esso allegato;
2) accogliere in toto le conclusioni precisate in citazione, quindi: (A) dichiarare che è erede in virtù di Parte_1 testamento olografo della sig.ra ; (B) per tale effetto, ordinare al sig. la Persona_3 CP_1 restituzione al sig. del lotto di terreno distinto al catasto al Foglio 37, mappale 304, di Parte_1 are 18.30; (C) condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc del 7.1.2025): voglia il Tribunale: (A) in via principale: 1) rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, e mandare il conchiudente assolto da ogni pretesa;
2) accertare e dichiarare che il sig. CP_1 esercita da oltre vent'anni il pacifico e ininterrotto possesso del fondo posto in Comune di Cagliari, località Is Corrias, distinto in catasto al foglio 37 mappale 304; 3) per l'effetto, (a) accertare e dichiarare acquisita in favore del per l'intervenuta usucapione ultraventennale, la piena, CP_1 assoluta ed esclusiva proprietà del predetto fondo, (4) ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e al competente ufficio catastale di provvedere alle relative volturazioni, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
4) per l'ulteriore effetto, in ogni caso rigettare in quanto infondata ogni avversa domanda, mandando il conchiudente assolto da ogni pretesa;
(B) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice: (1) accertare e dichiarare che ha esercitato per il tempo sopra indicato, e tuttora esercita, il possesso sul CP_1 fondo sopra descritto e che vi ha eseguito le riparazioni, le manutenzioni, i miglioramenti e le addizioni indicate nella espositiva dell'atto introduttivo;
(2) per l'effetto, condannare l'attore e i convenuti per integrazione, in solido tra loro, al rimborso in favore del sig. delle spese fatte per CP_1 riparazioni, nonché al pagamento dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni recate al fondo, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o, in mancanza di prova nel suo preciso ammontare, nella misura che sarà determinata con valutazione equitativa;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Nell'interesse dei chiamati in causa (come da memorie ex art.183 n.1 cpc depositate il 2.9.2019) voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) rigettare la (temeraria e pretestuosa) domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo infondato CP_1 in fatto nonché in punto di diritto il possesso del mappale 304 da esso allegato;
2) condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge;
CP_1 Nell'interesse dell'interveniente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 6.1.2025) voglia il Tribunale. Contrariis reiectis: (A) in via preliminare e pregiudiziale a ogni altra questione, dichiarare la (incontestabile) ammissibilità dell'intervento spiegato dall'odierno esponente;
(B) nel merito, (1) rigettata la (temeraria e pretestuosa) domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo falso che eserciti o abbia mai esercitato l'allegato possesso del fondo in località Is CP_1 Corrias distinto al catasto al Foglio 37 mappale 304, (2) accogliere in toto le conclusioni precisate in citazione dall'attore , da intendere come se fossero qui integralmente ritrascritte, che sono Parte_1 fatte proprie dall'interveniente; (C) sempre, con vittoria di spese e competenze di lite e con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'intervenuto. pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 30.5.2009 ha convenuto in giudizio per concludere Parte_1 CP_1 come sopra indicato sub 2) dopo aver dedotto:
IN FATTO, che: l'istante è nipote di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta, nubile, il Persona_3 30.04.2001; con testamento olografo pubblicato il 21.08.2001 (verbale a rogito notaio dott. , Persona_4 repertorio n.58340, registrato a Cagliari il 23.08.2001 al n.4547) la disponeva di tutti i suoi Pt_1 beni in favore dell'esponente (“…lascio a mio nipote quanto mi appartiene a qualsiasi Parte_1 titolo”: vedi doc.2); al momento dell'apertura della successione nell'asse ereditario era compreso il terreno di are 18.30 sito in Comune di Selargius, località “Is Corrias”, distinto in catasto al F.37, mappale 304, che è attualmente detenuto senza titolo da CP_1 per tale ragione il 21.5.2007 l'odierno attore - unitamente ad altre parti che lamentavano lo spossessamento di altri terreni limitrofi a quelli dell'odierno convenuto - depositava presso questo Tribunale un ricorso per la reintegrazione nel possesso del suddetto terreno, ricorso che è stato però rigettato poiché l'azione era stata proposta oltre il termine annuale previsto dalla legge;
con la presente azione il intende quindi chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede e Pt_1 ottenere la restituzione del predetto bene;
IN DIRITTO, che: ai sensi dell'art.533 cc “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari”; in tali casi l'attore deve quindi provare che il bene di cui si chiede la restituzione era posseduto a qualunque titolo dal defunto;
il terreno sopra descritto rientra come detto nella successione di , che ha nominato Persona_3 l'attore erede universale, così che quest'ultimo ha pieno diritto di proporre azione tesa al riconoscimento della sua qualità di erede al fine di ottenere così la restituzione dell'immobile attualmente detenuto senza titolo dal convenuto;
a tal fine si evidenzia come costante giurisprudenza abbia rilevato che la “petitio hereditatis” ha natura di azione reale - volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo - che presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore (o di diritti che a costui spettano “iure hereditatis”) e che si differenzia quindi dalla “rei vindicatio”, malgrado l'affinità del petitum, per essere appunto fondata sull'allegazione dello stato di erede e per avere ad oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una sua quota parte (cfr. Cass.02.08.2001, n.10557, e Cass. 26.05.12998, n.5225); sulla scorta della documentazione prodotta, e grazie alle prove di cui si domanderà l'ammissione, sarà dimostrato che il bene oggetto di lite era senza alcun dubbio parte del patrimonio della de cuius e che quindi l'attore è legittimato a domandarne la restituzione a chi lo detiene Persona_3 illegittimamente e senza titolo alcuno.
, tempestivamente costituito, ha concluso come sopra - con esclusione della domanda sub CP_1 (A)(4), assente nelle originarie conclusioni - dopo aver eccepito e dedotto che: l'esponente è proprietario, per averlo acquistato “mortis causa”, del terreno in Selargius, località “Is Corrias”, distinto in Catasto al F.37, mapp.333, sul quale alla fine degli anni '70 ha edificato la sua casa di abitazione;
per accedere a tale fondo il così come i suoi danti causa, utilizza da tempo immemorabile uno CP_1 stradello che si diparte dalla via pubblica e corre lungo il lato nord attraverso il mappale 303; adiacente al fondo e allo stradello suddetti si estende una striscia di terreno, contraddistinta dai pagina 3 di 8 mappali 303 e 304, che fin dalla fine degli anni '70 il ha sempre utilizzato in via esclusiva CP_1 quale pertinenza della propria abitazione - recintandola ed inglobandola al resto della sua proprietà ed effettuandovi numerose lavorazioni di manutenzione (quali estirpazione e pulizia) e la coltivazione di ortaggi -, senza che tale pacifico, esclusivo ed ininterrotto possesso sia mai stato contestato da alcuno;
contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, inoltre, non è mai stata proprietaria Persona_3 piena ed esclusiva del citato mapp.304, che come risulta dalla visura 9 marzo 2007 (doc.2) è intestato a ben 24 persone diverse, tra cui la (con una quota di appena 560/11760); Pt_1 per quanto precede il convenuto ha avuto il possesso pacifico ed ininterrotto del predetto fondo quantomeno dalla fine degli anni '70 e ne ha acquistato la proprietà per usucapione già da epoca precedente all'anno 2001, con la conseguenza che detto bene non poteva ritenersi compreso nell'asse ereditario della , quand'anche la stessa ne fosse stata in passato proprietaria. Pt_1 Dopo il deposito delle seconde e terze memorie ex art.183 cpc e la sua istruzione – con documenti, mancate risposte dell'attore all'interrogatorio formale, interrogatorio formale del convenuto e prova per testi – la causa, spedita a sentenza all'udienza del 20.7.2016, è stata rimessa in rilettura, con ordinanza del 5.12.2016, per acquisire dal convenuto la documentazione dei registri immobiliari relativa alle iscrizioni effettuate sul mappale 304 nel ventennio antecedente alla domanda di usucapione (o, in alternativa, una relazione notarile contenente l'accertamento richiesto), essendo detta produzione necessaria per la verifica dell'integrità del contraddittorio. Dopo la produzione di quanto richiesto, essendo risultato che il terreno oggetto di causa è intestato a numerosi altri soggetti, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per l'udienza del 14.2.2018 nei confronti dei chiamati in causa indicati nell'intestazione (ciò dopo una serie di rinnovazioni del termine assegnato per la chiamata e l'autorizzazione presidenziale del 26.7.2017 alla notifica per pubblici proclami nei confronti di e degli eredi e/o aventi causa di , CP_19 Persona_1
, e ). Persona_5 Persona_2 Controparte_4
Con comparsa depositata il 25.12.2017 è volontariamente intervenuto , che ha concluso CP_21 come specificato in epigrafe dopo aver dedotto (tra l'altro) che: l'esponente ha interesse ad intervenire in quanto promittente acquirente, in forza della scrittura privata stipulata il 28.9.2004 (tra gli altri) con l'attore, avente ad oggetto “…l'immobile sito nel Comune di Selargius e distinto in catasto terreni al foglio 37 particelle 301-304, per complessivi mq 3.625 circa” (doc.2); dopo aver sottoscritto detta “promessa di vendita” l'attuale interveniente si è recato più volte nel loco in contesa, del tutto indisturbato, e lo ha sempre trovato incolto e in completo disuso, oltre che non intercluso agli estranei (in quanto la vetusta e precaria recinzione che lo delimitava - che l'attore gli aveva riferito essere stata messa da lui tempo addietro - presentava numerosi varchi); tali accessi sono avvenuti sino a tutto il 12.2.2007, ovvero sino allo spiacevole episodio descritto dal convenuto (in maniera vieppiù distorta) nella querela datata 4.4.2007 (doc.7 delle memorie 183 n.2 del convenuto), che ha poi cagionato il rinvio a giudizio del signor “ nato a [...] il Controparte_22 18/08/1941”, che nel frangente accompagnava l'esponente, per i reati di cui agli artt.“633 c.p., per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, un terreno di proprietà di , danneggiandone la recinzione”, “612 c.p., per aver minacciato un ingiusto danno a CP_1
, dicendogli che se non fosse andato via gli avrebbe sparato”, e “582 c.p., per aver CP_1 cagionato a ”, con “un violento pugno sul viso che gli faceva perdere l'equilibrio…, una CP_1 lesione personale guaribile in giorni 10” (doc.3): procedimento poi concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n.257/2010 (doc.5), che ha assolto l' sia “per il reato di cui Pt_2 all'art.612 C.P, perché il fatto non sussiste”, sia “per i reati di cui agli artt.612 e 582 C.P., perché il fatto non costituisce reato”; l'allegato possesso del convenuto, oltre ad essere smentito dalla sentenza di questo Tribunale n.544/2013 (già agli atti della causa) - che lo ha condannato (tra l'altro) “a rilasciare agli attori il terreno sito in Selargius, località Is Corrias, distinto al catasto al foglio 37, mappale 303, ad pagina 4 di 8 esclusione della fascia sulla quale insiste lo stradello meglio descritto nel punto 4” del dispositivo in argomento - è categoricamente contraddetto dalle aerofotogrammetrie del mappale 304 scattate dalla
“Aeronike s.r.l” dal 23.6.1986 al 15.3.2008, prodotte come allegati dall'8 al 21, attraverso le quali risulta inoppugnabilmente dimostrata l'assoluta assenza di qualsiasi coltura fino al 15.3.2008 (dove per la prima volta sono perfettamente visibili nel sito coltivazioni di “favette”); quanto sopra dimostra inoltre la conclamata falsità di tutte le deposizioni di comodo rese (prima dell'ordine ex art.102 cpc) dai testi indicati dal convenuto. CP_ Le chiamate in causa e , , e (come sopra CP_5 CP_2 CP_4 CP_6 Pt_2 generalizzate) si sono costituite con comparsa depositata il 13.2.2018 per chiedere il rigetto della domanda del convenuto (e la sua condanna alle spese) dopo aver dedotto che: l'eccezione relativa alla “possessio ad usucapionem” sollevata da è assolutamente falsa, CP_1 visto che nessun possesso continuato è stato mai esercitato dal convenuto sul mappale 304, del quale invece si sono sempre occupati e, prima di lui, il suo dante causa;
Parte_1 l'attore, come verrà dimostrato in corso di causa, ha esercitato continuativamente detto possesso curando la bonifica del terreno e il defalco delle erbacce e sterpaglie e, in determinati periodi, la sua coltivazione, ciò che fa sì che nessun altro può aver esercitato un possesso idoneo ad usucapire. Gli altri chiamati in causa, non costituiti nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione ex art.102 cpc, sono stati dichiarati contumaci. In tale successiva fase processuale, su richiesta delle parti, sono stati nuovamente assegnati i termini di cui all'art.183 cpc. Con le (nuove) prime memorie ex art.183 cpc (non depositate dall'interveniente):
l'attore e i chiamati in causa hanno confermato le precedenti (e rispettive) difese e conclusioni ed ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: il non ha mai esercitato l'allegato possesso, tantomeno ultraventennale, e non ha mai mostrato CP_1 in alcuna occasione ostilità all'attore o alla sua dante causa;
soltanto nel 2005, in occasione di alcuni sopralluoghi per gli opportuni rilievi svolti dai tecnici incaricati dall'attore di presentare un progetto per fini costruttivi, l'attore e i tecnici medesimi venivano osteggiati dal che con fare minaccioso gli impediva l'accesso: episodio che fece scattare una CP_1 denuncia-querela e che ha poi originato il procedimento per reintegra già indicato in citazione;
il convenuto, inoltre, non ha mai chiarito su quale porzione del terreno oggi rivendicato avesse effettuato le coltivazioni asseritamente poste in essere, né quali ne fossero i confini;
del tutto incerte risultano poi le delimitazioni dell'area, apparendo dirimente sotto tale profilo la sentenza n.544/2013, passata in giudicato - prodotta dall'attore all'udienza del 3.10.2013 -, con cui è stato definito il procedimento RG n.7338/2009, promosso contro il da CP_1 Parte_3
, , e per la reintegrazione nel
[...] Parte_4 Controparte_23 CP_24 possesso del terreno in Selargius, Loc. “Is Corrias”, distinto al Foglio 37 mappale 303; di nessun pregio appare in proposito l'eccezione del circa l'irrilevanza della suddetta sentenza CP_1
- per avere ad oggetto un immobile (mappale 303) differente da quello oggetto del presente giudizio (mappale 304) -, visto che da essa si deducono numerose argomentazioni rilevanti anche nel presente procedimento, ed anzitutto che il è solito utilizzare lo strumento dell'usucapione per tentare di CP_1 acquisire in proprietà terreni altrui;
dal tenore dell'intera sentenza si può innanzitutto affermare che l'unico dato pacifico e incontestato è che in capo al sussiste un possesso ultraventennale del fondo sul quale insiste la sua casa e del CP_1 passaggio pedonale e veicolare nello stradello che insiste sul mappale 303, mentre sono risultate
“infondate” “le eccezioni riconvenzionali con cui il convenuto ha sostenuto l'acquisto per usucapione…dell'intero mappale” (p.13 sentenza); essendo emerso nel relativo procedimento che il mappale 303 e 304 erano delimitati da un'unica recinzione apposta dal padre dell'attore, , tale sentenza è quindi importante anche per Persona_1 il terreno qui conteso, posto che se il Tribunale ha escluso in capo al convenuto l'acquisto per pagina 5 di 8 usucapione dell'intero mappale 303, adiacente alla proprietà del va da sé che si dovrà CP_1 escludere anche l'acquisto per usucapione del mappale 304, neanche limitrofo alla proprietà del
CP_1 nella medesima sentenza si dà poi atto della confessione resa dal all'udienza del 12.07.2007, CP_1 dalla quale emerge che l'occupazione del terreno era avvenuta senza titolo (“…non ho pretese sul mappale 303”); analoga confessione sull'assenza di “animus possidendi”, relativamente al mappale 304, viene resa dal nel procedimento penale RG 307/10, avendo ivi così dichiarato: “i terreni sono due il 303 e il CP_1 304…mai io non sapevo chi erano i padroni…io su quel punto volevo fare l'usucapione - Sapevo che non era mio” (vedi allegato al verbale del dibattimento, fogli 1-2-3, prodotto dall'attore all'udienza del 3.10.2013);
ha concluso come in epigrafe (integrando le originarie domande con quella di cui al CP_1 punto (A)(4)) dopo aver reiterato le precedenti difese ed aver ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: il possesso del risulta confermato dalle produzioni in atti, dalle dichiarazioni dei testi escussi CP_1 nel precedente corso del procedimento e dalle mancate risposte dell'attore al suo interrogatorio formale, che in tal modo ha implicitamente ammesso la veridicità delle circostanze addotte dal convenuto;
tale possesso è emerso anche nel corso del procedimento davanti al Giudice di Pace citato dall'interveniente, essendo stato ivi accertato - sia pure nell'ambito del giudizio penale che ha assolto l' - che il agli inizi degli anni '80 aveva bonificato il fondo dalle sterpaglie, lo aveva Pt_2 CP_1 recintato e da allora utilizzato per coltivare ortaggi, allevare il cavallo ed esercitare ogni altra facoltà propria del proprietario e che quindi egli “…utilizzava “uti dominus” il fondo antistante il proprio, quantomeno sin dall'inizio degli anni ottanta, senza peraltro incontrare alcuna resistenza da parte dei proprietari” (così la sentenza n.537 del 20 ottobre 2011). Dopo il deposito delle (nuove) memorie ex art.183, nn.2 e 3, cpc (non depositate dall'interveniente) la CP_ causa - istruita con documenti, interrogatori formali del convenuto e di , , e CP_2 CP_11
mancate risposte dell'attore e dei chiamati e e CP_4 Parte_2 CP_8 CP_16
e e prova per testi - è stata nuovamente tenuta a decisione sulle CP_5 CP_25 CP_6 CP_7 conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
*** Le domande dell'attore (e, quindi, dei chiamati in causa e dell'interveniente che le hanno fatte proprie) sono infondate, essendo al contrario fondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto, per le medesime ragioni addotte dal e sopra esposte, che sono confermate in fatto CP_1 dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni in materia di usucapione: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore del e in relazione al terreno per cui è causa, CP_1 dell'acquisto della piena proprietà ai sensi dell'art.1158 cc. Sinteticamente concordando con l'attore in riconvenzione può in particolare rilevarsi che l'ininterrotto ed ultraventennale esercizio del possesso esclusivo, pubblico e pacifico allegato dal risulta CP_1 Tes_ Tes_ provato dalle concordi dichiarazioni dei suoi testi , e - pienamente attendibili Tes_1 Tes_3 perché del tutto disinteressati ed a diretta conoscenza dei fatti, quali ultraventennali frequentatori dei luoghi -, i quali hanno confermato (così come del resto ha fatto il figlio del pur se meno CP_1 attendibilmente, visti i rapporti di parentela) che sin dalla fine degli anni '70 il terreno di cui al foglio 37 mappale 304 è continuativamente utilizzato da , che vi ha svolto e vi svolge tutte le CP_1 attività indicate e che lo ha tra l'altro inglobato al resto della sua proprietà, quantomeno dall'inizio pagina 6 di 8 degli anni '80, con l'apposizione della recinzione ritratta in alcune delle foto prodotte ed esaminate dagli stessi testi. A quanto sopra, già ampiamente sufficiente a giustificare la declaratoria di maturata usucapione qui richiesta, possono inoltre aggiungersi quali elementi di ulteriore (e superflua) conferma: a) le parziali ammissioni rese da al suo interrogatorio formale, laddove ha riconosciuto che il Controparte_11 usa da sempre il mappale 304, anche se “non tutto”, ma “solo la parte adiacente alla sua casa”, CP_1 e che la recinzione esistente “ingloba alla sua abitazione l'intero terreno di cui si parla, tranne la parte della stradina”); b) le mancate risposte rese dagli altri chiamati, ciò che ai sensi dell'art.232 cpc, e alla luce degli ulteriori elementi istruttori già evidenziati, può assimilarsi all'ammissione da parte dei medesimi dei fatti ivi dedotti. Il provato esercizio continuo ed ultraventennale del descritto potere di fatto, che per le sue caratteristiche e ampiezza è esteriormente corrispondente al contenuto del diritto di piena ed esclusiva proprietà, dimostra quindi la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc per l'acquisto del medesimo diritto, che deve quindi essere riconosciuto al visto che le stesse emergenze CP_1 istruttorie non possono che condurre, ex art.2729 cc, nel senso di ritenere che tale esercizio sia stato costantemente sorretto dall'atteggiamento psicologico tipico del proprietario esclusivo. Non può infatti condividersi quanto allegato da attore e chiamati in causa circa il riconoscimento da parte del convenuto dell'assenza del necessario elemento psicologico: le affermazioni dai medesimi citate come prova dell'ammissione da parte del dell'assenza di “animus possidendi”, infatti, a CP_1 parere dello scrivente confermano invece proprio tale elemento, visto che dichiarare “non sapevo chi erano i padroni” del terreno sul quale “volevo fare l'usucapione”, perché “sapevo che non era (ancora) mio”, testimonia semmai che il possesso esercitato dal convenuto sul bene in questione è stato costantemente accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovvero dall'atteggiamento psicologico tipico di chi, nel tempo, intende acquistarne la proprietà in danno del proprietario formale (a lui sconosciuto e comunque assente). Deriva da quanto esposto che il 30.4.2001, cioè alla data di apertura della successione di
[...]
quest'ultima non era più proprietaria, nemmeno pro quota, del terreno qui rivendicato Per_3 dall'attore come bene ereditario, essendo stato quest'ultimo già precedentemente acquistato a titolo originario dal CP_1
Nulla deve e può essere invece ordinato ai responsabili del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e dell'ufficio catastale - tantomeno con il loro preventivo esonero da ogni responsabilità -, posto che la presente sentenza costituisce di diritto titolo idoneo alla trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc) e alle conseguenti volture, che restano in concreto condizionate agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali i predetti funzionari dovranno senz'altro procedere alla trascrizione e alle opportune variazioni, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali). Gli attori, i chiamati costituitisi e l'interveniente, tutti integralmente soccombenti nei confronti del devono essere condannati ex art.91 cpc, in solido tra loro, a rifondere al convenuto/chiamante CP_1 le spese del procedimento, che vengono determinate come in dispositivo (ovvero, quanto ai compensi professionali, applicando le tabelle vigenti ratione temporis, per i procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi) e liquidate in favore dell'Erario dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: rigetta le domande proposte dall'attore, fatte proprie dall'interveniente e dai chiamati in causa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiara pieno CP_1 ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del terreno in Comune di Cagliari, località Is Corrias, distinto in catasto al foglio 37 mappale 304; condanna l'attore le chiamate in causa , , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
pagina 7 di 8 , e e l'interveniente , in solido CP_4 CP_6 Parte_2 CP_5 CP_21 tra loro, a rifondere a le spese del procedimento, che si determinano in € 7.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato. Cagliari, 16 dicembre 2025. Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.5209 del Ruolo Generale per l'anno 2009 promosso da (CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Antonio Gaia, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione attore contro (CF ) - provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello CP_1 C.F._2 Stato con delibera del COA di Cagliari prot.01740/2009 del 17.9.2009 -, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Silvia Moi, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 22.2.2021 convenuto e attore in riconvenzionale in contraddittorio con (CF ), (CF ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 (CF ), (CF Controparte_4 C.F._5 CP_5
), (CF ) e C.F._6 CP_6 C.F._7 Parte_2 (CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Antonio C.F._8 Gaia, che li rappresenta e difende per procure speciali allegate alla comparsa di costituzione depositata il 13.2.2018 chiamati in causa ex art.102 cpc e con (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), CP_7 Controparte_8 (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Controparte_9 Controparte_10 24.12.1926), (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_11 Cagliari il 10.2.1960), (nata a [...] il [...]), (nata Controparte_12 CP_13
Monserrato il 12.12.2923), (nata a [...] il [...]), Controparte_14 CP_15 (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]),
[...] Pt_2 CP_16 (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il CP_17 Controparte_18 17.8.1957), (nata a [...] il [...]), EREDI e/o aventi causa di CP_19 (nata a [...] il [...]), EREDI e/o aventi causa di Controparte_4 Per_1
(nato a [...] l'[...]), EREDI e/o aventi causa di (nato a
[...] Persona_2 Cagliari il 12.2.2931) e Controparte_20
, in persona del suo legale rappresentante in carica (quale erede testamentaria di
[...] CP_4
chiamati in causa ex art.102 cpc, contumaci
[...]
pagina 1 di 8 e con (CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_21 C.F._9 dell'avv. Giovanni Battista Campus, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata il 13.2.2018 interveniente volontario ex art.105 cpc CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore (come da note ex art.127ter cpc depositate il 7.1.2025): si richiamano integralmente le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi, ovvero (come da memorie ex art.183 n.1 depositate il 2.9.2019) voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) rigettare la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo CP_1 infondato in fatto nonché in punto di diritto il possesso del mappale 304 da esso allegato;
2) accogliere in toto le conclusioni precisate in citazione, quindi: (A) dichiarare che è erede in virtù di Parte_1 testamento olografo della sig.ra ; (B) per tale effetto, ordinare al sig. la Persona_3 CP_1 restituzione al sig. del lotto di terreno distinto al catasto al Foglio 37, mappale 304, di Parte_1 are 18.30; (C) condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Nell'interesse del convenuto (come da note ex art.127-ter cpc del 7.1.2025): voglia il Tribunale: (A) in via principale: 1) rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, e mandare il conchiudente assolto da ogni pretesa;
2) accertare e dichiarare che il sig. CP_1 esercita da oltre vent'anni il pacifico e ininterrotto possesso del fondo posto in Comune di Cagliari, località Is Corrias, distinto in catasto al foglio 37 mappale 304; 3) per l'effetto, (a) accertare e dichiarare acquisita in favore del per l'intervenuta usucapione ultraventennale, la piena, CP_1 assoluta ed esclusiva proprietà del predetto fondo, (4) ordinando al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e al competente ufficio catastale di provvedere alle relative volturazioni, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
4) per l'ulteriore effetto, in ogni caso rigettare in quanto infondata ogni avversa domanda, mandando il conchiudente assolto da ogni pretesa;
(B) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice: (1) accertare e dichiarare che ha esercitato per il tempo sopra indicato, e tuttora esercita, il possesso sul CP_1 fondo sopra descritto e che vi ha eseguito le riparazioni, le manutenzioni, i miglioramenti e le addizioni indicate nella espositiva dell'atto introduttivo;
(2) per l'effetto, condannare l'attore e i convenuti per integrazione, in solido tra loro, al rimborso in favore del sig. delle spese fatte per CP_1 riparazioni, nonché al pagamento dell'indennità per i miglioramenti e le addizioni recate al fondo, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o, in mancanza di prova nel suo preciso ammontare, nella misura che sarà determinata con valutazione equitativa;
(C) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Nell'interesse dei chiamati in causa (come da memorie ex art.183 n.1 cpc depositate il 2.9.2019) voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) rigettare la (temeraria e pretestuosa) domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo infondato CP_1 in fatto nonché in punto di diritto il possesso del mappale 304 da esso allegato;
2) condannare il convenuto alle spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge;
CP_1 Nell'interesse dell'interveniente (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 6.1.2025) voglia il Tribunale. Contrariis reiectis: (A) in via preliminare e pregiudiziale a ogni altra questione, dichiarare la (incontestabile) ammissibilità dell'intervento spiegato dall'odierno esponente;
(B) nel merito, (1) rigettata la (temeraria e pretestuosa) domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale, essendo falso che eserciti o abbia mai esercitato l'allegato possesso del fondo in località Is CP_1 Corrias distinto al catasto al Foglio 37 mappale 304, (2) accogliere in toto le conclusioni precisate in citazione dall'attore , da intendere come se fossero qui integralmente ritrascritte, che sono Parte_1 fatte proprie dall'interveniente; (C) sempre, con vittoria di spese e competenze di lite e con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'intervenuto. pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata il 30.5.2009 ha convenuto in giudizio per concludere Parte_1 CP_1 come sopra indicato sub 2) dopo aver dedotto:
IN FATTO, che: l'istante è nipote di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta, nubile, il Persona_3 30.04.2001; con testamento olografo pubblicato il 21.08.2001 (verbale a rogito notaio dott. , Persona_4 repertorio n.58340, registrato a Cagliari il 23.08.2001 al n.4547) la disponeva di tutti i suoi Pt_1 beni in favore dell'esponente (“…lascio a mio nipote quanto mi appartiene a qualsiasi Parte_1 titolo”: vedi doc.2); al momento dell'apertura della successione nell'asse ereditario era compreso il terreno di are 18.30 sito in Comune di Selargius, località “Is Corrias”, distinto in catasto al F.37, mappale 304, che è attualmente detenuto senza titolo da CP_1 per tale ragione il 21.5.2007 l'odierno attore - unitamente ad altre parti che lamentavano lo spossessamento di altri terreni limitrofi a quelli dell'odierno convenuto - depositava presso questo Tribunale un ricorso per la reintegrazione nel possesso del suddetto terreno, ricorso che è stato però rigettato poiché l'azione era stata proposta oltre il termine annuale previsto dalla legge;
con la presente azione il intende quindi chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede e Pt_1 ottenere la restituzione del predetto bene;
IN DIRITTO, che: ai sensi dell'art.533 cc “l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni ereditari”; in tali casi l'attore deve quindi provare che il bene di cui si chiede la restituzione era posseduto a qualunque titolo dal defunto;
il terreno sopra descritto rientra come detto nella successione di , che ha nominato Persona_3 l'attore erede universale, così che quest'ultimo ha pieno diritto di proporre azione tesa al riconoscimento della sua qualità di erede al fine di ottenere così la restituzione dell'immobile attualmente detenuto senza titolo dal convenuto;
a tal fine si evidenzia come costante giurisprudenza abbia rilevato che la “petitio hereditatis” ha natura di azione reale - volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo - che presuppone l'accertamento della sola qualità ereditaria dell'attore (o di diritti che a costui spettano “iure hereditatis”) e che si differenzia quindi dalla “rei vindicatio”, malgrado l'affinità del petitum, per essere appunto fondata sull'allegazione dello stato di erede e per avere ad oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una sua quota parte (cfr. Cass.02.08.2001, n.10557, e Cass. 26.05.12998, n.5225); sulla scorta della documentazione prodotta, e grazie alle prove di cui si domanderà l'ammissione, sarà dimostrato che il bene oggetto di lite era senza alcun dubbio parte del patrimonio della de cuius e che quindi l'attore è legittimato a domandarne la restituzione a chi lo detiene Persona_3 illegittimamente e senza titolo alcuno.
, tempestivamente costituito, ha concluso come sopra - con esclusione della domanda sub CP_1 (A)(4), assente nelle originarie conclusioni - dopo aver eccepito e dedotto che: l'esponente è proprietario, per averlo acquistato “mortis causa”, del terreno in Selargius, località “Is Corrias”, distinto in Catasto al F.37, mapp.333, sul quale alla fine degli anni '70 ha edificato la sua casa di abitazione;
per accedere a tale fondo il così come i suoi danti causa, utilizza da tempo immemorabile uno CP_1 stradello che si diparte dalla via pubblica e corre lungo il lato nord attraverso il mappale 303; adiacente al fondo e allo stradello suddetti si estende una striscia di terreno, contraddistinta dai pagina 3 di 8 mappali 303 e 304, che fin dalla fine degli anni '70 il ha sempre utilizzato in via esclusiva CP_1 quale pertinenza della propria abitazione - recintandola ed inglobandola al resto della sua proprietà ed effettuandovi numerose lavorazioni di manutenzione (quali estirpazione e pulizia) e la coltivazione di ortaggi -, senza che tale pacifico, esclusivo ed ininterrotto possesso sia mai stato contestato da alcuno;
contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, inoltre, non è mai stata proprietaria Persona_3 piena ed esclusiva del citato mapp.304, che come risulta dalla visura 9 marzo 2007 (doc.2) è intestato a ben 24 persone diverse, tra cui la (con una quota di appena 560/11760); Pt_1 per quanto precede il convenuto ha avuto il possesso pacifico ed ininterrotto del predetto fondo quantomeno dalla fine degli anni '70 e ne ha acquistato la proprietà per usucapione già da epoca precedente all'anno 2001, con la conseguenza che detto bene non poteva ritenersi compreso nell'asse ereditario della , quand'anche la stessa ne fosse stata in passato proprietaria. Pt_1 Dopo il deposito delle seconde e terze memorie ex art.183 cpc e la sua istruzione – con documenti, mancate risposte dell'attore all'interrogatorio formale, interrogatorio formale del convenuto e prova per testi – la causa, spedita a sentenza all'udienza del 20.7.2016, è stata rimessa in rilettura, con ordinanza del 5.12.2016, per acquisire dal convenuto la documentazione dei registri immobiliari relativa alle iscrizioni effettuate sul mappale 304 nel ventennio antecedente alla domanda di usucapione (o, in alternativa, una relazione notarile contenente l'accertamento richiesto), essendo detta produzione necessaria per la verifica dell'integrità del contraddittorio. Dopo la produzione di quanto richiesto, essendo risultato che il terreno oggetto di causa è intestato a numerosi altri soggetti, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per l'udienza del 14.2.2018 nei confronti dei chiamati in causa indicati nell'intestazione (ciò dopo una serie di rinnovazioni del termine assegnato per la chiamata e l'autorizzazione presidenziale del 26.7.2017 alla notifica per pubblici proclami nei confronti di e degli eredi e/o aventi causa di , CP_19 Persona_1
, e ). Persona_5 Persona_2 Controparte_4
Con comparsa depositata il 25.12.2017 è volontariamente intervenuto , che ha concluso CP_21 come specificato in epigrafe dopo aver dedotto (tra l'altro) che: l'esponente ha interesse ad intervenire in quanto promittente acquirente, in forza della scrittura privata stipulata il 28.9.2004 (tra gli altri) con l'attore, avente ad oggetto “…l'immobile sito nel Comune di Selargius e distinto in catasto terreni al foglio 37 particelle 301-304, per complessivi mq 3.625 circa” (doc.2); dopo aver sottoscritto detta “promessa di vendita” l'attuale interveniente si è recato più volte nel loco in contesa, del tutto indisturbato, e lo ha sempre trovato incolto e in completo disuso, oltre che non intercluso agli estranei (in quanto la vetusta e precaria recinzione che lo delimitava - che l'attore gli aveva riferito essere stata messa da lui tempo addietro - presentava numerosi varchi); tali accessi sono avvenuti sino a tutto il 12.2.2007, ovvero sino allo spiacevole episodio descritto dal convenuto (in maniera vieppiù distorta) nella querela datata 4.4.2007 (doc.7 delle memorie 183 n.2 del convenuto), che ha poi cagionato il rinvio a giudizio del signor “ nato a [...] il Controparte_22 18/08/1941”, che nel frangente accompagnava l'esponente, per i reati di cui agli artt.“633 c.p., per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, un terreno di proprietà di , danneggiandone la recinzione”, “612 c.p., per aver minacciato un ingiusto danno a CP_1
, dicendogli che se non fosse andato via gli avrebbe sparato”, e “582 c.p., per aver CP_1 cagionato a ”, con “un violento pugno sul viso che gli faceva perdere l'equilibrio…, una CP_1 lesione personale guaribile in giorni 10” (doc.3): procedimento poi concluso con la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n.257/2010 (doc.5), che ha assolto l' sia “per il reato di cui Pt_2 all'art.612 C.P, perché il fatto non sussiste”, sia “per i reati di cui agli artt.612 e 582 C.P., perché il fatto non costituisce reato”; l'allegato possesso del convenuto, oltre ad essere smentito dalla sentenza di questo Tribunale n.544/2013 (già agli atti della causa) - che lo ha condannato (tra l'altro) “a rilasciare agli attori il terreno sito in Selargius, località Is Corrias, distinto al catasto al foglio 37, mappale 303, ad pagina 4 di 8 esclusione della fascia sulla quale insiste lo stradello meglio descritto nel punto 4” del dispositivo in argomento - è categoricamente contraddetto dalle aerofotogrammetrie del mappale 304 scattate dalla
“Aeronike s.r.l” dal 23.6.1986 al 15.3.2008, prodotte come allegati dall'8 al 21, attraverso le quali risulta inoppugnabilmente dimostrata l'assoluta assenza di qualsiasi coltura fino al 15.3.2008 (dove per la prima volta sono perfettamente visibili nel sito coltivazioni di “favette”); quanto sopra dimostra inoltre la conclamata falsità di tutte le deposizioni di comodo rese (prima dell'ordine ex art.102 cpc) dai testi indicati dal convenuto. CP_ Le chiamate in causa e , , e (come sopra CP_5 CP_2 CP_4 CP_6 Pt_2 generalizzate) si sono costituite con comparsa depositata il 13.2.2018 per chiedere il rigetto della domanda del convenuto (e la sua condanna alle spese) dopo aver dedotto che: l'eccezione relativa alla “possessio ad usucapionem” sollevata da è assolutamente falsa, CP_1 visto che nessun possesso continuato è stato mai esercitato dal convenuto sul mappale 304, del quale invece si sono sempre occupati e, prima di lui, il suo dante causa;
Parte_1 l'attore, come verrà dimostrato in corso di causa, ha esercitato continuativamente detto possesso curando la bonifica del terreno e il defalco delle erbacce e sterpaglie e, in determinati periodi, la sua coltivazione, ciò che fa sì che nessun altro può aver esercitato un possesso idoneo ad usucapire. Gli altri chiamati in causa, non costituiti nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'atto di citazione ex art.102 cpc, sono stati dichiarati contumaci. In tale successiva fase processuale, su richiesta delle parti, sono stati nuovamente assegnati i termini di cui all'art.183 cpc. Con le (nuove) prime memorie ex art.183 cpc (non depositate dall'interveniente):
l'attore e i chiamati in causa hanno confermato le precedenti (e rispettive) difese e conclusioni ed ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: il non ha mai esercitato l'allegato possesso, tantomeno ultraventennale, e non ha mai mostrato CP_1 in alcuna occasione ostilità all'attore o alla sua dante causa;
soltanto nel 2005, in occasione di alcuni sopralluoghi per gli opportuni rilievi svolti dai tecnici incaricati dall'attore di presentare un progetto per fini costruttivi, l'attore e i tecnici medesimi venivano osteggiati dal che con fare minaccioso gli impediva l'accesso: episodio che fece scattare una CP_1 denuncia-querela e che ha poi originato il procedimento per reintegra già indicato in citazione;
il convenuto, inoltre, non ha mai chiarito su quale porzione del terreno oggi rivendicato avesse effettuato le coltivazioni asseritamente poste in essere, né quali ne fossero i confini;
del tutto incerte risultano poi le delimitazioni dell'area, apparendo dirimente sotto tale profilo la sentenza n.544/2013, passata in giudicato - prodotta dall'attore all'udienza del 3.10.2013 -, con cui è stato definito il procedimento RG n.7338/2009, promosso contro il da CP_1 Parte_3
, , e per la reintegrazione nel
[...] Parte_4 Controparte_23 CP_24 possesso del terreno in Selargius, Loc. “Is Corrias”, distinto al Foglio 37 mappale 303; di nessun pregio appare in proposito l'eccezione del circa l'irrilevanza della suddetta sentenza CP_1
- per avere ad oggetto un immobile (mappale 303) differente da quello oggetto del presente giudizio (mappale 304) -, visto che da essa si deducono numerose argomentazioni rilevanti anche nel presente procedimento, ed anzitutto che il è solito utilizzare lo strumento dell'usucapione per tentare di CP_1 acquisire in proprietà terreni altrui;
dal tenore dell'intera sentenza si può innanzitutto affermare che l'unico dato pacifico e incontestato è che in capo al sussiste un possesso ultraventennale del fondo sul quale insiste la sua casa e del CP_1 passaggio pedonale e veicolare nello stradello che insiste sul mappale 303, mentre sono risultate
“infondate” “le eccezioni riconvenzionali con cui il convenuto ha sostenuto l'acquisto per usucapione…dell'intero mappale” (p.13 sentenza); essendo emerso nel relativo procedimento che il mappale 303 e 304 erano delimitati da un'unica recinzione apposta dal padre dell'attore, , tale sentenza è quindi importante anche per Persona_1 il terreno qui conteso, posto che se il Tribunale ha escluso in capo al convenuto l'acquisto per pagina 5 di 8 usucapione dell'intero mappale 303, adiacente alla proprietà del va da sé che si dovrà CP_1 escludere anche l'acquisto per usucapione del mappale 304, neanche limitrofo alla proprietà del
CP_1 nella medesima sentenza si dà poi atto della confessione resa dal all'udienza del 12.07.2007, CP_1 dalla quale emerge che l'occupazione del terreno era avvenuta senza titolo (“…non ho pretese sul mappale 303”); analoga confessione sull'assenza di “animus possidendi”, relativamente al mappale 304, viene resa dal nel procedimento penale RG 307/10, avendo ivi così dichiarato: “i terreni sono due il 303 e il CP_1 304…mai io non sapevo chi erano i padroni…io su quel punto volevo fare l'usucapione - Sapevo che non era mio” (vedi allegato al verbale del dibattimento, fogli 1-2-3, prodotto dall'attore all'udienza del 3.10.2013);
ha concluso come in epigrafe (integrando le originarie domande con quella di cui al CP_1 punto (A)(4)) dopo aver reiterato le precedenti difese ed aver ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: il possesso del risulta confermato dalle produzioni in atti, dalle dichiarazioni dei testi escussi CP_1 nel precedente corso del procedimento e dalle mancate risposte dell'attore al suo interrogatorio formale, che in tal modo ha implicitamente ammesso la veridicità delle circostanze addotte dal convenuto;
tale possesso è emerso anche nel corso del procedimento davanti al Giudice di Pace citato dall'interveniente, essendo stato ivi accertato - sia pure nell'ambito del giudizio penale che ha assolto l' - che il agli inizi degli anni '80 aveva bonificato il fondo dalle sterpaglie, lo aveva Pt_2 CP_1 recintato e da allora utilizzato per coltivare ortaggi, allevare il cavallo ed esercitare ogni altra facoltà propria del proprietario e che quindi egli “…utilizzava “uti dominus” il fondo antistante il proprio, quantomeno sin dall'inizio degli anni ottanta, senza peraltro incontrare alcuna resistenza da parte dei proprietari” (così la sentenza n.537 del 20 ottobre 2011). Dopo il deposito delle (nuove) memorie ex art.183, nn.2 e 3, cpc (non depositate dall'interveniente) la CP_ causa - istruita con documenti, interrogatori formali del convenuto e di , , e CP_2 CP_11
mancate risposte dell'attore e dei chiamati e e CP_4 Parte_2 CP_8 CP_16
e e prova per testi - è stata nuovamente tenuta a decisione sulle CP_5 CP_25 CP_6 CP_7 conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc.
*** Le domande dell'attore (e, quindi, dei chiamati in causa e dell'interveniente che le hanno fatte proprie) sono infondate, essendo al contrario fondata la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto, per le medesime ragioni addotte dal e sopra esposte, che sono confermate in fatto CP_1 dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le disposizioni in materia di usucapione: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per evidenziare la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti per il perfezionamento in favore del e in relazione al terreno per cui è causa, CP_1 dell'acquisto della piena proprietà ai sensi dell'art.1158 cc. Sinteticamente concordando con l'attore in riconvenzione può in particolare rilevarsi che l'ininterrotto ed ultraventennale esercizio del possesso esclusivo, pubblico e pacifico allegato dal risulta CP_1 Tes_ Tes_ provato dalle concordi dichiarazioni dei suoi testi , e - pienamente attendibili Tes_1 Tes_3 perché del tutto disinteressati ed a diretta conoscenza dei fatti, quali ultraventennali frequentatori dei luoghi -, i quali hanno confermato (così come del resto ha fatto il figlio del pur se meno CP_1 attendibilmente, visti i rapporti di parentela) che sin dalla fine degli anni '70 il terreno di cui al foglio 37 mappale 304 è continuativamente utilizzato da , che vi ha svolto e vi svolge tutte le CP_1 attività indicate e che lo ha tra l'altro inglobato al resto della sua proprietà, quantomeno dall'inizio pagina 6 di 8 degli anni '80, con l'apposizione della recinzione ritratta in alcune delle foto prodotte ed esaminate dagli stessi testi. A quanto sopra, già ampiamente sufficiente a giustificare la declaratoria di maturata usucapione qui richiesta, possono inoltre aggiungersi quali elementi di ulteriore (e superflua) conferma: a) le parziali ammissioni rese da al suo interrogatorio formale, laddove ha riconosciuto che il Controparte_11 usa da sempre il mappale 304, anche se “non tutto”, ma “solo la parte adiacente alla sua casa”, CP_1 e che la recinzione esistente “ingloba alla sua abitazione l'intero terreno di cui si parla, tranne la parte della stradina”); b) le mancate risposte rese dagli altri chiamati, ciò che ai sensi dell'art.232 cpc, e alla luce degli ulteriori elementi istruttori già evidenziati, può assimilarsi all'ammissione da parte dei medesimi dei fatti ivi dedotti. Il provato esercizio continuo ed ultraventennale del descritto potere di fatto, che per le sue caratteristiche e ampiezza è esteriormente corrispondente al contenuto del diritto di piena ed esclusiva proprietà, dimostra quindi la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art.1158 cc per l'acquisto del medesimo diritto, che deve quindi essere riconosciuto al visto che le stesse emergenze CP_1 istruttorie non possono che condurre, ex art.2729 cc, nel senso di ritenere che tale esercizio sia stato costantemente sorretto dall'atteggiamento psicologico tipico del proprietario esclusivo. Non può infatti condividersi quanto allegato da attore e chiamati in causa circa il riconoscimento da parte del convenuto dell'assenza del necessario elemento psicologico: le affermazioni dai medesimi citate come prova dell'ammissione da parte del dell'assenza di “animus possidendi”, infatti, a CP_1 parere dello scrivente confermano invece proprio tale elemento, visto che dichiarare “non sapevo chi erano i padroni” del terreno sul quale “volevo fare l'usucapione”, perché “sapevo che non era (ancora) mio”, testimonia semmai che il possesso esercitato dal convenuto sul bene in questione è stato costantemente accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovvero dall'atteggiamento psicologico tipico di chi, nel tempo, intende acquistarne la proprietà in danno del proprietario formale (a lui sconosciuto e comunque assente). Deriva da quanto esposto che il 30.4.2001, cioè alla data di apertura della successione di
[...]
quest'ultima non era più proprietaria, nemmeno pro quota, del terreno qui rivendicato Per_3 dall'attore come bene ereditario, essendo stato quest'ultimo già precedentemente acquistato a titolo originario dal CP_1
Nulla deve e può essere invece ordinato ai responsabili del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio e dell'ufficio catastale - tantomeno con il loro preventivo esonero da ogni responsabilità -, posto che la presente sentenza costituisce di diritto titolo idoneo alla trascrizione (artt.2643 n°14 e 2657 cc) e alle conseguenti volture, che restano in concreto condizionate agli adempimenti a carico del richiedente indicati negli artt.2658 e ss. cc (rispettati i quali i predetti funzionari dovranno senz'altro procedere alla trascrizione e alle opportune variazioni, indipendentemente ed a prescindere da specifici ordini o autorizzazioni giudiziali). Gli attori, i chiamati costituitisi e l'interveniente, tutti integralmente soccombenti nei confronti del devono essere condannati ex art.91 cpc, in solido tra loro, a rifondere al convenuto/chiamante CP_1 le spese del procedimento, che vengono determinate come in dispositivo (ovvero, quanto ai compensi professionali, applicando le tabelle vigenti ratione temporis, per i procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi) e liquidate in favore dell'Erario dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: rigetta le domande proposte dall'attore, fatte proprie dall'interveniente e dai chiamati in causa;
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, dichiara pieno CP_1 ed esclusivo proprietario per intervenuta usucapione del terreno in Comune di Cagliari, località Is Corrias, distinto in catasto al foglio 37 mappale 304; condanna l'attore le chiamate in causa , , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
pagina 7 di 8 , e e l'interveniente , in solido CP_4 CP_6 Parte_2 CP_5 CP_21 tra loro, a rifondere a le spese del procedimento, che si determinano in € 7.000,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori di legge, e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato. Cagliari, 16 dicembre 2025. Il giudice dott. Antonio Dessì
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