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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
GO LB, LA
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune Di Calasetta - 81001650928
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0257720250000335400 IVA-OPERAZIONI ESCLUSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Comune di Calasetta :
Chiede di annullare l'avviso di accertamento n. TW306P201082/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, in quanto mai notificato al Comune di Calasetta e, conseguentemente, l'avviso di presa in carico n.
0257720250000335400 emesso da Agenzia Entrate-RI, nonché, eventualmente, tutti gli atti propedeutici e/o successivi, quali iscrizione a ruolo e cartella di pagamento;
b) con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria di spese competenze.
Resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari :
che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia, contrariis reiectis:
• in via pregiudiziale: dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992;
• in via subordinata: rigettare il ricorso nel merito e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate – RI :
Rigettare, nei confronti di Agenzia delle entrate-RI, il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Calasetta, il 20 marzo 2025, ha ricevuto l'avviso di presa in carico n.0257720250000335400 con il quale l'Agenzia Entrate – RI comunicava che, il 27 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cagliari – aveva loro affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste
(Tributo Iva per euro 5.761,00 oltre sanzioni e interessi) con l'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 per l'anno d'imposta 2018, notificato l'8 ottobre 2024. In considerazione del fatto che l'avviso di accertamento sopra citato sarebbe risultato sconosciuto agli Uffici comunali, il ricorrente si è costituito in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia di primo grado di Cagliari chiedendo l'annullamento dello stesso e conseguentemente, dell'avviso di presa in carico n. 0257720250000335400 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
L'Ufficio nel costituirsi in giudizio e presentare le sue controdeduzioni evidenziava, nel caso specifico, che quanto asserito dal ricorrente, ovvero che “l'avviso di accertamento ivi menzionato era sconosciuto agli Uffici comunali”, non corrispondeva al vero in quanto l'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 sarebbe stato regolarmente notificato al Comune di Calasetta, in data 08.10.2024, nelle mani del Sig. Nominativo_1, (qualificato come portiere dello stabile notifica in atti di causa).
Anche la notifica dell'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 alla rappresentante legale del Comune di Calasetta, Nominativo_2, sarebbe stata regolarmente effettuata con invio in data 08.10.20204 all'indirizzo di residenza dichiarata (in anagrafe tributaria fonte provenienza comune), ma l'ufficiale giudiziario riscontrato che, a quell'indirizzo, il destinatario era “sconosciuto” provvedeva ad effettuare la notifica tramite deposito della copia dell'atto nella Casa Comunale, seguendo tutte le prescrizioni dettate dall'art.141 c.p.c.
e dall'art.60, lett. e), del D.P.R. n.600 del 1973, con spedizione di raccomandata informativa.
Contestando pertanto i motivi di ricorso ha concluso in via pregiudiziale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e in via subordinata nel merito per il rigetto dello stesso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si e' costituito l'Agente della riscossione che ha dichiarato di non avere la legittimazione a contraddire in merito alle domande del comune ricorrente, poiché l'attività che si presumerebbe omessa (notifica dell'avviso di accertamento esecutivo), compete, in via esclusiva, all'ente impositore (Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari). Pertanto ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il 27 ottobre 2025 il Comune di Calasetta ha espresso la volontà di definire la controversia mediante proposta di accordo conciliativo all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cagliari, riconoscendo dovuta l'imposta richiesta per euro 5.761,00 oltre sanzioni ridotte per euro 1.296,45 e interessi maturandi.
Successivamente l'Ufficio, ha comunicato in relazione alla vertenza, che in data 4.12.2025 è intervenuto fra le parti l'accordo conciliativo n. TW3 500430/2025, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/92, perfezionatosi con la sottoscrizione dell'atto che produce nel fascicolo di causa.
Ha chiesto pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, come concordato nell'accordo di conciliazione con il contribuente.
Su istanza del Comune di Calasetta contenuta nel ricorso introduttivo, è stata richiesta la pubblica udienza, nel corso della quale è intervenuto il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Cagliari che hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione, chiedendo l'estinzione del giudizio con spese compensate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle conformi conclusioni il giudizio deve essere pertanto dichiarato estinto per cessazione della ragione del contendere fra le parti a norma dell'art. 46, del DLgs 546/92 con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
GO LB, LA
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Comune Di Calasetta - 81001650928
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0257720250000335400 IVA-OPERAZIONI ESCLUSE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Comune di Calasetta :
Chiede di annullare l'avviso di accertamento n. TW306P201082/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, in quanto mai notificato al Comune di Calasetta e, conseguentemente, l'avviso di presa in carico n.
0257720250000335400 emesso da Agenzia Entrate-RI, nonché, eventualmente, tutti gli atti propedeutici e/o successivi, quali iscrizione a ruolo e cartella di pagamento;
b) con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio e con vittoria di spese competenze.
Resistente Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari :
che codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia, contrariis reiectis:
• in via pregiudiziale: dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992;
• in via subordinata: rigettare il ricorso nel merito e condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate – RI :
Rigettare, nei confronti di Agenzia delle entrate-RI, il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Calasetta, il 20 marzo 2025, ha ricevuto l'avviso di presa in carico n.0257720250000335400 con il quale l'Agenzia Entrate – RI comunicava che, il 27 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Cagliari – aveva loro affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste
(Tributo Iva per euro 5.761,00 oltre sanzioni e interessi) con l'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 per l'anno d'imposta 2018, notificato l'8 ottobre 2024. In considerazione del fatto che l'avviso di accertamento sopra citato sarebbe risultato sconosciuto agli Uffici comunali, il ricorrente si è costituito in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia di primo grado di Cagliari chiedendo l'annullamento dello stesso e conseguentemente, dell'avviso di presa in carico n. 0257720250000335400 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
L'Ufficio nel costituirsi in giudizio e presentare le sue controdeduzioni evidenziava, nel caso specifico, che quanto asserito dal ricorrente, ovvero che “l'avviso di accertamento ivi menzionato era sconosciuto agli Uffici comunali”, non corrispondeva al vero in quanto l'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 sarebbe stato regolarmente notificato al Comune di Calasetta, in data 08.10.2024, nelle mani del Sig. Nominativo_1, (qualificato come portiere dello stabile notifica in atti di causa).
Anche la notifica dell'avviso di accertamento n.TW306P201082/2024 alla rappresentante legale del Comune di Calasetta, Nominativo_2, sarebbe stata regolarmente effettuata con invio in data 08.10.20204 all'indirizzo di residenza dichiarata (in anagrafe tributaria fonte provenienza comune), ma l'ufficiale giudiziario riscontrato che, a quell'indirizzo, il destinatario era “sconosciuto” provvedeva ad effettuare la notifica tramite deposito della copia dell'atto nella Casa Comunale, seguendo tutte le prescrizioni dettate dall'art.141 c.p.c.
e dall'art.60, lett. e), del D.P.R. n.600 del 1973, con spedizione di raccomandata informativa.
Contestando pertanto i motivi di ricorso ha concluso in via pregiudiziale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e in via subordinata nel merito per il rigetto dello stesso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si e' costituito l'Agente della riscossione che ha dichiarato di non avere la legittimazione a contraddire in merito alle domande del comune ricorrente, poiché l'attività che si presumerebbe omessa (notifica dell'avviso di accertamento esecutivo), compete, in via esclusiva, all'ente impositore (Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Cagliari). Pertanto ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il 27 ottobre 2025 il Comune di Calasetta ha espresso la volontà di definire la controversia mediante proposta di accordo conciliativo all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Cagliari, riconoscendo dovuta l'imposta richiesta per euro 5.761,00 oltre sanzioni ridotte per euro 1.296,45 e interessi maturandi.
Successivamente l'Ufficio, ha comunicato in relazione alla vertenza, che in data 4.12.2025 è intervenuto fra le parti l'accordo conciliativo n. TW3 500430/2025, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/92, perfezionatosi con la sottoscrizione dell'atto che produce nel fascicolo di causa.
Ha chiesto pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, come concordato nell'accordo di conciliazione con il contribuente.
Su istanza del Comune di Calasetta contenuta nel ricorso introduttivo, è stata richiesta la pubblica udienza, nel corso della quale è intervenuto il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione provinciale di Cagliari che hanno dato atto dell'intervenuta conciliazione, chiedendo l'estinzione del giudizio con spese compensate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle conformi conclusioni il giudizio deve essere pertanto dichiarato estinto per cessazione della ragione del contendere fra le parti a norma dell'art. 46, del DLgs 546/92 con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.