Articolo 4 della Legge 15 novembre 1989, n. 373
Articolo 3
Versione
6 dicembre 1989
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.338,3 milioni per il 1989, in lire 2.345,3 milioni per il 1990, in lire 2.351,8 milioni per il 1991, e in lire 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1989