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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/06/2024, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 932/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 7 giugno 2024;
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , assistiti e difesi dall'Avv. Canio Mario Petrino ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio;
APPELLANTI contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._3
Marchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
APPELLATO
CONCLUSIONI per parte appellante: “Piaccia all'On Tribunale di Prato, adversis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
534/2022, emessa dal Giudice di Pace di Prato, e per le motivazioni articolate nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio: a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio;
b) in prosieguo, accogliere l'impugnazione proposta per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio, e, per l'effetto, annullare il detto provvedimento giurisdizionale sentenza n. 534/2022,
emessa dal Giudice di Pace di Prato, in data 10.11.2022, depositata il successivo 17.11.2022, notificata in data 21.03.2023, munita di formula esecutiva in data 20.02.2023; c) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di giudizio relative al doppio grado di giudizio”; per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Prato, respingere integralmente le domande di parte appellante in quanto infondate, illegittime e sfornite di valido supporto giuridico e probatorio, confermando di conseguenza l'impugnata sentenza n.534/2022 Giudice di Pace di Prato”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato nei confronti di chiedendo in via cautelare la sospensione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del provvedimento, la sentenza di primo grado n. 534/2022 con cui il
Giudice di Pace di Prato li aveva condannati a rimuovere il cancelletto che avevano apposto a delimitazione della loro proprietà.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto da al fine di ottenere la Controparte_1 condanna dei convenuti a rimuovere la ringhiera installata in adiacenza a quella dell'attore, nella misura in cui il manufatto impediva il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale, oltre al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, aveva allegato: di essere proprietario di un appartamento sito in
Cantagallo, via Bologna 275, posto al piano primo di un più ampio fabbricato condominiale;
che l'accesso all'immobile avveniva dal terrazzo, attraverso un cancelletto posto sul ballatoio condominiale;
che all'inizio del 2020 e , Parte_1 Parte_2 proprietari dell'appartamento adiacente, avevano installato una ringhiera a delimitazione dell'area esterna al loro immobile, ancorandola a quella su cui era posto il cancelletto del CP_1 praticando fori e saldature;
che l'apposizione della ringhiera impediva l'accesso al rubinetto di chiusura dell'impianto del gas e limitava l'uso del ballatoio condominiale.
Si era costituito il convenuto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli attori.
A sostegno dell'eccezione di incompetenza aveva osservato che la causa riguardava beni immobili, esulando dalla competenza per materia del Giudice di Pace, e che risultavano, altresì, superati i limiti della competenza per valore, avendo gli attori cumulato ad una domanda di valore indeterminato (da contenere, dunque, entro i limiti di competenza del Giudice di Pace) una domanda risarcitoria.
Nel merito, aveva dedotto che: il ballatoio da cui si accede alle unità immobiliari dell'attore e dei convenuti risultava suddiviso da una ringhiera, con annesso cancelletto, insistente in parte sulla proprietà del primo e in parte sulla proprietà dei secondi;
all'inizio del 2020, avevano installato, previo ottenimento del titolo edilizio, a delimitazione della porzione di ballatoio antistante la loro proprietà, una ringhiera con cancello, agganciandola alla parte della ringhiera preesistente ricadente nella loro proprietà e lasciando fuori dalla recinzione una porzione di ballatoio a loro appartenente;
la ringhiera così installata non comprometteva in alcun modo l'accesso al rubinetto del gas, in quanto il cancelletto, sebbene dotato di serratura, non era chiuso a chiave.
pag. 2/10 La causa era stata istruita mediante CTU e all'udienza del 18 marzo 2022 il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, respinta l'eccezione di incompetenza, aveva ordinato la rimozione dell'installazione da parte dei convenuti, in quanto non conforme alla normativa urbanistica sull'abbattimento delle barriere architettoniche ed ha rigettato la domanda risarcitoria.
Con l'odierno appello, gli attori hanno impugnato il predetto provvedimento nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e nella parte in cui, accertata la difformità urbanistica della ringhiera apposta sul balcone di loro proprietà, ne aveva ordinato la rimozione.
A sostegno delle proprie doglianze, hanno ribadito le argomentazioni spiegate in primo grado circa l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la controversia e, nel merito, hanno denunciato la nullità della CTU, in quanto espletata su fatti mai allegati dalle parti in giudizio, nonché la nullità della sentenza per aver ordinato la rimozione integrale della ringhiera e del cancelletto, in quanto non conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove la parte attrice aveva domandato l'eliminazione del manufatto solo per la parte in adiacenza alla propria ringhiera o comunque nei limiti in cui aveva compromesso l'accesso al rubinetto del gas;
in ogni caso, non risultava applicabile la normativa del 1989 relativa alla rimozione delle barriere architettoniche ad un bene in proprietà esclusiva, come la porzione di ballatoio su cui insisteva la ringhiera.
Si è costituito anche chiedendo di respingere l'appello avversario. Controparte_1
In merito, ha allegato che: il Giudice di Pace era competente a conoscere la controversia in esame, vertente in materia di modalità d'uso dei servizi del;
la CTU e la sentenza non avevano Parte_3 travalicato il limite dei fatti posti a fondamento della domanda dell'attore, il quale, tra l'altro, aveva allegato come l'apposizione della ringhiera e del cancellino limitassero il passaggio lungo il ballatoio che conduce al suo appartamento;
non aveva alcuna rilevanza che il manufatto fosse stato costruito sulla porzione di proprietà esclusiva degli appellanti, in quanto, ogni caso, la ringhiera era vietata ai sensi dell'art. 1022 c.c., poiché la non conformità urbanistica del bene e la limitazione all'accesso ai beni comuni danneggiava questi ultimi.
All'udienza del 3 ottobre 2024, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. All'esito del deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 7 giugno 2024 il
Giudice ha rimesso la causa in decisione ex art. 189, c.p.c.
****
1. Sulla nullità della sentenza di primo grado.
1.1. Sulla competenza del Giudice di Pace.
pag. 3/10 Non ricorrono i presupposti per l'annullamento della sentenza di primo grado, per violazione delle norme sulla competenza.
Al riguardo, va premesso che l'attore aveva introdotto il giudizio di prime cure domandando al
Giudice di Pace di condannare i convenuti a rimuovere la ringhiera installata in adiacenza alla propria, nella misura in cui il manufatto impediva il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale, oltre che a risarcirgli il danno patito.
Sul punto, parte attrice rileva che la pretesa relativa alla rimozione della ringhiera dei convenuti appartiene alle cause concernenti la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali, risultando compresa nella competenza del Giudice di Pace, a norma dell'art. 7, co. 3, n. 2, c.p.c.
Per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativa di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Da queste cause vanno tenute distinte, ed esulano dalla competenza del giudice di pace, le controversie che vedono messo in discussione anche parzialmente il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune, e cioè quelle che riguardano la titolarità dell'uso e quindi il contenuto stesso del diritto di comproprietà dei singoli partecipanti, includendovi o meno una specifica facoltà, e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/08/2015, n. 16650, rv. 636170; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 31/03/2011, n. 7547, rv. 617270: “Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, ma non quelle nelle quali si controverta circa l'esistenza (o l'inesistenza) del diritto stesso di usare le cose comuni per determinati fini”; v, anche Cass. civ. Sez. II, 05/01/2000, n. 25, rv. 532686).
Nel caso di specie, considerato che la competenza deve essere esaminata sulla base della domanda
(cfr. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 09/11/2016, n. 22816, rv. 641681); Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
17/05/2007, n. 11415, rv. 597283), ove, nel caso di specie, non è messa in discussione la contitolarità del ballatoio deve ritenersi che la causa appartenga alla competenza per CP_2 materia del Giudice di Pace, considerato che l'attore ha contestato la modalità d'uso dei beni comuni, delimitati da una ringhiera apposta dai convenuti.
La convenuta assume, poi, che il cumulo tra la domanda riservata per materia al Giudice di Pace e la domanda risarcitoria ex art. 10, co. 2, c.p.c., determini il superamento dei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace.
pag. 4/10 Va, tuttavia, considerato che la regola di cui al comma 2 dell'art. 10, c.p.c., non opera ove una delle domande appartenga alla competenza per materia del Giudice adito, restando la stessa esclusa dalla somma dei valori delle altre (arg. da Cass. civ. Sez. III, 23/08/1989, n. 3747).
Ne discende che, appartenendo la domanda principale alla competenza per materia del Giudice di
Pace ed essendo stata contenuta la domanda risarcitoria nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito (avendo l'attore chiesto il risarcimento del danno patito nella misura complessiva di euro 650,00), deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante.
1.2. Sul vizio di extra-petizione.
In merito al vizio di extra-petizione sollevato da parte appellante, va premesso che la regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è tradizionalmente ricollegata al principio della domanda di cui agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.: ed invero, se agli organi titolari della funzione di tutela giurisdizionale dei diritti è consentito provvedere solamente in quanto destinatari di un'espressa richiesta a quel fine indirizzata, è di tutta evidenza come una simile attivazione finisca per risultare effettivamente consentita nei soli e tassativi limiti in cui appaia concretamente oggetto di quella richiesta medesima.
I limiti dettati dalla domanda entro i quali va mantenuto l'esercizio delle potestà decisorie del giudice vanno determinati, anzitutto, in coincidenza dell'azione effettivamente promossa, quale identificata alla stregua dei noti elementi delle personae, del petitum e della causa petendi e, in particolare, dei fatti posti a fondamento della controversia (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018,
n. 906, rv. 647126-01: “La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione”.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità dell'installazione della ringhiera antistante l'immobile dei convenuti, quanto meno nella misura in cui è appoggiata o posta in adiacenza alla ringhiera dell'attore, impedendo il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale a servizio dell'appartamento dell'attore, condannando i convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo, alla sua immediata rimozione” deducendo che
“i sigg.ri e , proprietari dell'appartamento adiacente Parte_1 Parte_2
a quello del sig. installavano una ringhiera a delimitazione dell'area esterna al loro CP_1
pag. 5/10 immobile, appoggiandola ed ancorandola, alla ringhiera di proprietà del sig. CP_1
danneggiandola in quanto vi erano praticati dei fori e delle saldature;
la ringhiera installata dai sigg.ri e , inoltre, impedisce il libero accesso al rubinetto di chiusura di Pt_1 Parte_2 sicurezza dell'impianto del gas nella parte a servizio dell'immobile del deducente, rubinetto posto proprio sulla facciata del fabbricato, all'esterno dell'appartamento dei sigg.ri e Pt_1 Parte_2
[…]; la ringhiera apposta da controparte, dunque, limita l'utilizzo del ballatoio condominiale, rendendo meno agevole il passaggio, inoltre impedisce il libero utilizzo del rubinetto d'emergenza del gas in caso di necessità, rendendo non più conforme l'impianto di distribuzione del gas al progetto originario e comportando gravi conseguenze negative, sia in ordine alle necessità relativa la manutenzione ordinaria dell'impianto, sia in casi di necessità originati da situazioni di emergenza, che possono presentarsi all'improvviso in qualsiasi orario. Stante tale effetto pregiudizievole per l'incolumità dell'intero fabbricato condominiale, appare improbabile che il manufatto apposto dai convenuti sia mai stato autorizzato dall'autorità amministrativa, pe cui si chiede fin d'ora ai sigg.ri e l'esibizione delle relative istanze e del progetto, Pt_1 Parte_2 licenziato ed autorizzato dal Comune di Cantagallo”.
La domanda diretta ad ottenere la rimozione del manufatto appare, dunque, fondata, da un lato sul fatto che esso rappresenta un ostacolo per raggiungere un bene condominiale, ossia il rubinetto del gas, e, dall'altro, sulla sua difformità edilizia.
La sentenza impugnata, dal canto proprio ha ritenuto che il cancelletto dovesse essere “rimosso per consentire il rispetto della normativa urbanistica sull'abbattimento delle barriere architettoniche”.
In particolare, il Giudice si è riportato all'elaborato tecnico in atti, laddove ha accertato la non conformità del balcone dei convenuti al progetto originario, rilevandone l'illegittimità urbanistica.
Si deve, dunque, concludere che avendo l'attore stesso sollevato a fondamento della propria pretesa la questione della legittimità edilizia ed urbanistica del manufatto, il Giudice non abbia superato i limiti della domanda, risultando l'illegittimità edilizia del cancellino assorbita da quella del balcone su cui era stato posto, il quale non era stato progettato per essere venduto come proprietà privata, secondo gli accertamenti del CTU.
Occorre, perciò escludere anche la ricorrenza di un vizio di extra-petizione della pronuncia impugnata.
2. Sulla rimozione del cancellino.
Nel merito, l'appello merita parziale accoglimento.
Non è, infatti, condivisibile la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha ordinato la rimozione della ringhiera collocata dai convenuti sul semplice presupposto della sua illegittimità urbanistica.
pag. 6/10 Le questioni attinenti alla conformità urbanistica ed edilizia delle costruzioni, infatti, si risolvono nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato (richiedente il relativo titolo edilizio o costruttore), senza estendersi ai rapporti tra privati (rapporti che restano regolati dalle disposizione dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali), anche perché la lesione di diritti dei terzi non discende direttamente dal rilascio del titolo, ma solo dalla fisica realizzazione dell'opera, contro la quale può chiedersi tutela innanzi al giudice civile, tutela, peraltro, limitata al danno subito;
infatti, salve diverse disposizioni contenute in leggi speciali, la tutela riservata al privato dall'art. 872 c.c., nel caso di violazione di norme diverse da quelle in materia di distanze tra costruzioni, è di carattere meramente risarcitorio.
Nel caso di specie, ad avviso del CTU, il balcone di proprietà e non era Pt_1 Parte_2
“all'epoca della costruzione progettato per essere venduto come proprietà privata e quindi urbanisticamente illegittimo, riconducendo pertanto, la posa del manufatto (ringhiera) in secondo piano”.
Il profilo di illegittimità segnalato dal tecnico del Tribunale attiene, dunque, alla qualità di bene in proprietà esclusiva della porzione di ballatoio appartenente al e alla , e Pt_1 Parte_2 non di bene comune, come previsto dal progetto originario: “In merito all'edificio di cui le unità immobiliari fanno parte, la porzione di balcone che conduce agli ingressi delle abitazioni del sig.
e dei sigg. e è destinata a bene comune con indicazione della CP_1 Pt_1 Parte_2
possibilità di eseguire manovra di rotazione su sedia a ruote ed il vano scala risulta idoneo a ricevere, ove occorresse, un servoscala”.
Si tratta, tuttavia, di una questione che non riveste alcuna importanza nell'ambito del rapporto privatistico dedotto in giudizio.
È infatti pacifico che con il titolo allegato (doc. 4 di parte appellante, prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta), la e il abbiano acquistato anche la Parte_2 Pt_1
porzione di ballatoio su cui hanno edificato la ringhiera con il cancellino;
la titolarità esclusiva di tale porzione di terrazzo in capo ai medesimi, peraltro, è stata indirettamente ammessa dal secondo cui essa sarebbe gravata da una servitù ex lege a vantaggio di beni comuni. CP_1
Dal punto di vista civilistico, dunque, gli appellanti hanno legittimamente esercitato la facoltà di chiudere il fondo, loro concessa dall'art. 843 c.c., senza che sia stata data o offerta la prova dello sconfinamento su beni in comproprietà o su beni appartenenti ad altri condomini.
Non ricorrono, perciò, i presupposti per ordinare l'eliminazione dell'opera.
Né conclusioni diverse possono trarsi dalla lettura dell'art. 1122 c.c., in quanto non risulta che l'apposizione della ringhiera con il cancellino abbia determinato un pregiudizio alla stabilità, alla pag. 7/10 sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. La sicurezza dell'edificio, in particolare, non appare essere compromessa dalla presenza di una ringhiera, né attiene a tale profilo la questione attinente all'accessibilità della valvola del gas, che può essere assicurata agli altri condomini indipendentemente dalla presenza del cancellino (ad esempio, attraverso la consegna di copia delle relative chiavi). Quanto al pregiudizio nei confronti del decoro architettonico, premesso che si tratta di aspetto estraneo alla domanda introdotta in primo grado, fondata sull'illegittimità edilizia del manufatto (riguardando, dunque, un'istanza nuova, senza che sia pertinente il richiamo al potere di qualificazione del giudice), e non la lesione del decoro architettonico, la censura, formulata genericamente, è evidentemente infondata, considerato che il manufatto presenta le medesime caratteristiche della ringhiera dello stesso inserendosi, dunque, armonicamente nel CP_1 contesto architettonico dell'edificio (doc. 11 parte attrice in primo grado).
Né risulta che ne sia derivato un danno alle parti comuni. Sotto quest'ultimo profilo, deve escludersi che al manufatto sia imputabile un restringimento del passaggio su beni condominiali. Non essendo stato dimostrato o allegato che esso abbia occupato in tutto o in parte il ballatoio comune deve, infatti, trarsi la conclusione che quest'ultimo abbia conservato le proprie dimensioni, mentre la maggiore ampiezza del preesistente passaggio, del quale il amenta un restringimento, CP_1
fosse dovuta ad uno sconfinamento, di fatto, sulla proprietà esclusiva degli appellanti.
Nemmeno giova all'appellato invocare la l. 13/1989. La normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche da un lato pone una serie di vincoli ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e, dall'altro, incentiva le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, individuando le maggioranze necessarie sulla base dell'art. 1120, co. 2,
c.c., stabilendo che le relative opere non possono essere considerate voluttuarie ai sensi dell'art. 1121, primo comma, del codice civile e che per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.
Non risulta, invece, da tale legge alcuna imposizione ex lege di servitù su beni in proprietà esclusiva.
Piuttosto, occorre verificare se l'apposizione del cancellino comprometta il diritto dei condomini a fare uso dei beni comuni e, in particolare, del ballatoio condominiale e rubinetto del gas destinato a servire l'abitazione del CP_1
Circa il primo aspetto, si è già esclusa una compromissione imputabile al manufatto del godimento del bene condominiale, le cui dimensioni non sono state modificate.
A proposito del rubinetto del gas, dagli atti di causa non emerge la natura condominiale del bene, considerato che nella citazione in primo grado l'attore ha fatto riferimento al “proprio” rubinetto,
pag. 8/10 mentre, dal canto proprio, parte convenuta ne ha specificamente contestato il carattere comune, facendo presente che ciascun appartamento risulta dotato di un autonomo impianto di riscaldamento. Ne discende che non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 1117, co. 1, n. 3 c.c. relativo ai sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione.
Né risultano lesi altri diritti di il quale non ha neanche allegato i Controparte_1
presupposti di fatto per il riconoscimento di una servitù di gasdotto (ad esempio costituita ex art. 1062 ad opera del costruttore dell'edificio) per effetto dello sbocco del rubinetto sul fondo altrui, con conseguente diritto del proprietario del fondo dominante ad accedervi ex art. 1064 c.c.
L'apposizione di un cancello sul fondo di proprietà del e della deve, Pt_1 Parte_2
dunque, considerarsi esercizio legittimo della facoltà loro attribuita dall'art. 843, c.c., cosicché
l'opera non può essere considerata illecita, né, in ogni caso, lesiva di diritti altrui.
Quanto all'ulteriore profilo di illegittimità del manufatto sollevato dall'appellato ed inerente al fatto di essere stato agganciato alla ringhiera di sua proprietà, si osserva che non Controparte_1
ha dato né offerto la prova della proprietà del bene danneggiato. Infatti, e Parte_1 [...]
hanno specificamente contestato l'appartenenza alla controparte della Parte_2
porzione di ringhiera occupata, rilevando che la nuova recinzione era stata installata su quella preesistente nel punto in cui questa ricadeva sul ballatoio comune, senza che tale circostanza sia stata smentita dall'appellato.
Del resto, a norma dell'art. 876 c.c., il vicino può servirsi del muro esistente sul confine al fine di innestarvi un capo del proprio muro, sebbene da tale fatto sorga l'obbligo di pagare un'indennità per un innesto, questione, tuttavia, rimasta estranea all'ambito oggettivo delineato dalle domande introdotte nel presente giudizio.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Ne discende che il capo della sentenza di prime cure che ha condannato i convenuti in primo grado a rimuovere la nuova recinzione deve essere riformato, con rigetto della domanda introdotta in primo grado da Controparte_1
Non essendo stato impugnato il capo della sentenza che ha respinto la pretesa risarcitoria dell'attore in prime cure, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato.
In ragione della soccombenza prevalente e sostanziale di le spese devono Controparte_1
essere poste totalmente a suo carico per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in euro 1.265,00 quanto al giudizio di prime cure e in euro 1.701,00 quanto al presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria, essendosi il procedimento articolato in un'unica udienza oltre a quella di rimessione della causa in decisione ed essendo stato il procedimento istruito sui documenti prodotti), in applicazione dei parametri posti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 del D.M. 55/2014 e successive pag. 9/10 modificazioni;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1. RIGETTA la domanda di Controparte_1
2. CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 1.265,00; il tutto Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e le spese di questo giudizio che si liquidano in euro 1.701,00; il tutto oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 9 giugno 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Compagna, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 7 giugno 2024;
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , assistiti e difesi dall'Avv. Canio Mario Petrino ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo Studio;
APPELLANTI contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._3
Marchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
APPELLATO
CONCLUSIONI per parte appellante: “Piaccia all'On Tribunale di Prato, adversis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
534/2022, emessa dal Giudice di Pace di Prato, e per le motivazioni articolate nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio: a) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio;
b) in prosieguo, accogliere l'impugnazione proposta per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione in appello, introduttivo del presente giudizio, e, per l'effetto, annullare il detto provvedimento giurisdizionale sentenza n. 534/2022,
emessa dal Giudice di Pace di Prato, in data 10.11.2022, depositata il successivo 17.11.2022, notificata in data 21.03.2023, munita di formula esecutiva in data 20.02.2023; c) condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze di giudizio relative al doppio grado di giudizio”; per parte appellata: “Voglia il Tribunale di Prato, respingere integralmente le domande di parte appellante in quanto infondate, illegittime e sfornite di valido supporto giuridico e probatorio, confermando di conseguenza l'impugnata sentenza n.534/2022 Giudice di Pace di Prato”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, e hanno Parte_1 Parte_2
impugnato nei confronti di chiedendo in via cautelare la sospensione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del provvedimento, la sentenza di primo grado n. 534/2022 con cui il
Giudice di Pace di Prato li aveva condannati a rimuovere il cancelletto che avevano apposto a delimitazione della loro proprietà.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto da al fine di ottenere la Controparte_1 condanna dei convenuti a rimuovere la ringhiera installata in adiacenza a quella dell'attore, nella misura in cui il manufatto impediva il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale, oltre al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda, aveva allegato: di essere proprietario di un appartamento sito in
Cantagallo, via Bologna 275, posto al piano primo di un più ampio fabbricato condominiale;
che l'accesso all'immobile avveniva dal terrazzo, attraverso un cancelletto posto sul ballatoio condominiale;
che all'inizio del 2020 e , Parte_1 Parte_2 proprietari dell'appartamento adiacente, avevano installato una ringhiera a delimitazione dell'area esterna al loro immobile, ancorandola a quella su cui era posto il cancelletto del CP_1 praticando fori e saldature;
che l'apposizione della ringhiera impediva l'accesso al rubinetto di chiusura dell'impianto del gas e limitava l'uso del ballatoio condominiale.
Si era costituito il convenuto, eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice di Pace in favore del Tribunale, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande degli attori.
A sostegno dell'eccezione di incompetenza aveva osservato che la causa riguardava beni immobili, esulando dalla competenza per materia del Giudice di Pace, e che risultavano, altresì, superati i limiti della competenza per valore, avendo gli attori cumulato ad una domanda di valore indeterminato (da contenere, dunque, entro i limiti di competenza del Giudice di Pace) una domanda risarcitoria.
Nel merito, aveva dedotto che: il ballatoio da cui si accede alle unità immobiliari dell'attore e dei convenuti risultava suddiviso da una ringhiera, con annesso cancelletto, insistente in parte sulla proprietà del primo e in parte sulla proprietà dei secondi;
all'inizio del 2020, avevano installato, previo ottenimento del titolo edilizio, a delimitazione della porzione di ballatoio antistante la loro proprietà, una ringhiera con cancello, agganciandola alla parte della ringhiera preesistente ricadente nella loro proprietà e lasciando fuori dalla recinzione una porzione di ballatoio a loro appartenente;
la ringhiera così installata non comprometteva in alcun modo l'accesso al rubinetto del gas, in quanto il cancelletto, sebbene dotato di serratura, non era chiuso a chiave.
pag. 2/10 La causa era stata istruita mediante CTU e all'udienza del 18 marzo 2022 il Giudice aveva trattenuto la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, respinta l'eccezione di incompetenza, aveva ordinato la rimozione dell'installazione da parte dei convenuti, in quanto non conforme alla normativa urbanistica sull'abbattimento delle barriere architettoniche ed ha rigettato la domanda risarcitoria.
Con l'odierno appello, gli attori hanno impugnato il predetto provvedimento nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e nella parte in cui, accertata la difformità urbanistica della ringhiera apposta sul balcone di loro proprietà, ne aveva ordinato la rimozione.
A sostegno delle proprie doglianze, hanno ribadito le argomentazioni spiegate in primo grado circa l'incompetenza del Giudice di Pace a decidere la controversia e, nel merito, hanno denunciato la nullità della CTU, in quanto espletata su fatti mai allegati dalle parti in giudizio, nonché la nullità della sentenza per aver ordinato la rimozione integrale della ringhiera e del cancelletto, in quanto non conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove la parte attrice aveva domandato l'eliminazione del manufatto solo per la parte in adiacenza alla propria ringhiera o comunque nei limiti in cui aveva compromesso l'accesso al rubinetto del gas;
in ogni caso, non risultava applicabile la normativa del 1989 relativa alla rimozione delle barriere architettoniche ad un bene in proprietà esclusiva, come la porzione di ballatoio su cui insisteva la ringhiera.
Si è costituito anche chiedendo di respingere l'appello avversario. Controparte_1
In merito, ha allegato che: il Giudice di Pace era competente a conoscere la controversia in esame, vertente in materia di modalità d'uso dei servizi del;
la CTU e la sentenza non avevano Parte_3 travalicato il limite dei fatti posti a fondamento della domanda dell'attore, il quale, tra l'altro, aveva allegato come l'apposizione della ringhiera e del cancellino limitassero il passaggio lungo il ballatoio che conduce al suo appartamento;
non aveva alcuna rilevanza che il manufatto fosse stato costruito sulla porzione di proprietà esclusiva degli appellanti, in quanto, ogni caso, la ringhiera era vietata ai sensi dell'art. 1022 c.c., poiché la non conformità urbanistica del bene e la limitazione all'accesso ai beni comuni danneggiava questi ultimi.
All'udienza del 3 ottobre 2024, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. All'esito del deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza del 7 giugno 2024 il
Giudice ha rimesso la causa in decisione ex art. 189, c.p.c.
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1. Sulla nullità della sentenza di primo grado.
1.1. Sulla competenza del Giudice di Pace.
pag. 3/10 Non ricorrono i presupposti per l'annullamento della sentenza di primo grado, per violazione delle norme sulla competenza.
Al riguardo, va premesso che l'attore aveva introdotto il giudizio di prime cure domandando al
Giudice di Pace di condannare i convenuti a rimuovere la ringhiera installata in adiacenza alla propria, nella misura in cui il manufatto impediva il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale, oltre che a risarcirgli il danno patito.
Sul punto, parte attrice rileva che la pretesa relativa alla rimozione della ringhiera dei convenuti appartiene alle cause concernenti la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali, risultando compresa nella competenza del Giudice di Pace, a norma dell'art. 7, co. 3, n. 2, c.p.c.
Per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali devono intendersi quelle riguardanti i limiti qualitativa di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 e 1118 c.c., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale. Da queste cause vanno tenute distinte, ed esulano dalla competenza del giudice di pace, le controversie che vedono messo in discussione anche parzialmente il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune, e cioè quelle che riguardano la titolarità dell'uso e quindi il contenuto stesso del diritto di comproprietà dei singoli partecipanti, includendovi o meno una specifica facoltà, e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/08/2015, n. 16650, rv. 636170; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 31/03/2011, n. 7547, rv. 617270: “Rientrano nella competenza per materia del giudice di pace tutte le controversie nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini, ma non quelle nelle quali si controverta circa l'esistenza (o l'inesistenza) del diritto stesso di usare le cose comuni per determinati fini”; v, anche Cass. civ. Sez. II, 05/01/2000, n. 25, rv. 532686).
Nel caso di specie, considerato che la competenza deve essere esaminata sulla base della domanda
(cfr. (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 09/11/2016, n. 22816, rv. 641681); Cass. civ. Sez. lavoro Ord.,
17/05/2007, n. 11415, rv. 597283), ove, nel caso di specie, non è messa in discussione la contitolarità del ballatoio deve ritenersi che la causa appartenga alla competenza per CP_2 materia del Giudice di Pace, considerato che l'attore ha contestato la modalità d'uso dei beni comuni, delimitati da una ringhiera apposta dai convenuti.
La convenuta assume, poi, che il cumulo tra la domanda riservata per materia al Giudice di Pace e la domanda risarcitoria ex art. 10, co. 2, c.p.c., determini il superamento dei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace.
pag. 4/10 Va, tuttavia, considerato che la regola di cui al comma 2 dell'art. 10, c.p.c., non opera ove una delle domande appartenga alla competenza per materia del Giudice adito, restando la stessa esclusa dalla somma dei valori delle altre (arg. da Cass. civ. Sez. III, 23/08/1989, n. 3747).
Ne discende che, appartenendo la domanda principale alla competenza per materia del Giudice di
Pace ed essendo stata contenuta la domanda risarcitoria nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito (avendo l'attore chiesto il risarcimento del danno patito nella misura complessiva di euro 650,00), deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante.
1.2. Sul vizio di extra-petizione.
In merito al vizio di extra-petizione sollevato da parte appellante, va premesso che la regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è tradizionalmente ricollegata al principio della domanda di cui agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.: ed invero, se agli organi titolari della funzione di tutela giurisdizionale dei diritti è consentito provvedere solamente in quanto destinatari di un'espressa richiesta a quel fine indirizzata, è di tutta evidenza come una simile attivazione finisca per risultare effettivamente consentita nei soli e tassativi limiti in cui appaia concretamente oggetto di quella richiesta medesima.
I limiti dettati dalla domanda entro i quali va mantenuto l'esercizio delle potestà decisorie del giudice vanno determinati, anzitutto, in coincidenza dell'azione effettivamente promossa, quale identificata alla stregua dei noti elementi delle personae, del petitum e della causa petendi e, in particolare, dei fatti posti a fondamento della controversia (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2018,
n. 906, rv. 647126-01: “La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione”.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità dell'installazione della ringhiera antistante l'immobile dei convenuti, quanto meno nella misura in cui è appoggiata o posta in adiacenza alla ringhiera dell'attore, impedendo il libero accesso al rubinetto di chiusura del gas posto sulla facciata condominiale a servizio dell'appartamento dell'attore, condannando i convenuti, in solido, ciascuno per il proprio titolo, alla sua immediata rimozione” deducendo che
“i sigg.ri e , proprietari dell'appartamento adiacente Parte_1 Parte_2
a quello del sig. installavano una ringhiera a delimitazione dell'area esterna al loro CP_1
pag. 5/10 immobile, appoggiandola ed ancorandola, alla ringhiera di proprietà del sig. CP_1
danneggiandola in quanto vi erano praticati dei fori e delle saldature;
la ringhiera installata dai sigg.ri e , inoltre, impedisce il libero accesso al rubinetto di chiusura di Pt_1 Parte_2 sicurezza dell'impianto del gas nella parte a servizio dell'immobile del deducente, rubinetto posto proprio sulla facciata del fabbricato, all'esterno dell'appartamento dei sigg.ri e Pt_1 Parte_2
[…]; la ringhiera apposta da controparte, dunque, limita l'utilizzo del ballatoio condominiale, rendendo meno agevole il passaggio, inoltre impedisce il libero utilizzo del rubinetto d'emergenza del gas in caso di necessità, rendendo non più conforme l'impianto di distribuzione del gas al progetto originario e comportando gravi conseguenze negative, sia in ordine alle necessità relativa la manutenzione ordinaria dell'impianto, sia in casi di necessità originati da situazioni di emergenza, che possono presentarsi all'improvviso in qualsiasi orario. Stante tale effetto pregiudizievole per l'incolumità dell'intero fabbricato condominiale, appare improbabile che il manufatto apposto dai convenuti sia mai stato autorizzato dall'autorità amministrativa, pe cui si chiede fin d'ora ai sigg.ri e l'esibizione delle relative istanze e del progetto, Pt_1 Parte_2 licenziato ed autorizzato dal Comune di Cantagallo”.
La domanda diretta ad ottenere la rimozione del manufatto appare, dunque, fondata, da un lato sul fatto che esso rappresenta un ostacolo per raggiungere un bene condominiale, ossia il rubinetto del gas, e, dall'altro, sulla sua difformità edilizia.
La sentenza impugnata, dal canto proprio ha ritenuto che il cancelletto dovesse essere “rimosso per consentire il rispetto della normativa urbanistica sull'abbattimento delle barriere architettoniche”.
In particolare, il Giudice si è riportato all'elaborato tecnico in atti, laddove ha accertato la non conformità del balcone dei convenuti al progetto originario, rilevandone l'illegittimità urbanistica.
Si deve, dunque, concludere che avendo l'attore stesso sollevato a fondamento della propria pretesa la questione della legittimità edilizia ed urbanistica del manufatto, il Giudice non abbia superato i limiti della domanda, risultando l'illegittimità edilizia del cancellino assorbita da quella del balcone su cui era stato posto, il quale non era stato progettato per essere venduto come proprietà privata, secondo gli accertamenti del CTU.
Occorre, perciò escludere anche la ricorrenza di un vizio di extra-petizione della pronuncia impugnata.
2. Sulla rimozione del cancellino.
Nel merito, l'appello merita parziale accoglimento.
Non è, infatti, condivisibile la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha ordinato la rimozione della ringhiera collocata dai convenuti sul semplice presupposto della sua illegittimità urbanistica.
pag. 6/10 Le questioni attinenti alla conformità urbanistica ed edilizia delle costruzioni, infatti, si risolvono nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato (richiedente il relativo titolo edilizio o costruttore), senza estendersi ai rapporti tra privati (rapporti che restano regolati dalle disposizione dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali), anche perché la lesione di diritti dei terzi non discende direttamente dal rilascio del titolo, ma solo dalla fisica realizzazione dell'opera, contro la quale può chiedersi tutela innanzi al giudice civile, tutela, peraltro, limitata al danno subito;
infatti, salve diverse disposizioni contenute in leggi speciali, la tutela riservata al privato dall'art. 872 c.c., nel caso di violazione di norme diverse da quelle in materia di distanze tra costruzioni, è di carattere meramente risarcitorio.
Nel caso di specie, ad avviso del CTU, il balcone di proprietà e non era Pt_1 Parte_2
“all'epoca della costruzione progettato per essere venduto come proprietà privata e quindi urbanisticamente illegittimo, riconducendo pertanto, la posa del manufatto (ringhiera) in secondo piano”.
Il profilo di illegittimità segnalato dal tecnico del Tribunale attiene, dunque, alla qualità di bene in proprietà esclusiva della porzione di ballatoio appartenente al e alla , e Pt_1 Parte_2 non di bene comune, come previsto dal progetto originario: “In merito all'edificio di cui le unità immobiliari fanno parte, la porzione di balcone che conduce agli ingressi delle abitazioni del sig.
e dei sigg. e è destinata a bene comune con indicazione della CP_1 Pt_1 Parte_2
possibilità di eseguire manovra di rotazione su sedia a ruote ed il vano scala risulta idoneo a ricevere, ove occorresse, un servoscala”.
Si tratta, tuttavia, di una questione che non riveste alcuna importanza nell'ambito del rapporto privatistico dedotto in giudizio.
È infatti pacifico che con il titolo allegato (doc. 4 di parte appellante, prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta), la e il abbiano acquistato anche la Parte_2 Pt_1
porzione di ballatoio su cui hanno edificato la ringhiera con il cancellino;
la titolarità esclusiva di tale porzione di terrazzo in capo ai medesimi, peraltro, è stata indirettamente ammessa dal secondo cui essa sarebbe gravata da una servitù ex lege a vantaggio di beni comuni. CP_1
Dal punto di vista civilistico, dunque, gli appellanti hanno legittimamente esercitato la facoltà di chiudere il fondo, loro concessa dall'art. 843 c.c., senza che sia stata data o offerta la prova dello sconfinamento su beni in comproprietà o su beni appartenenti ad altri condomini.
Non ricorrono, perciò, i presupposti per ordinare l'eliminazione dell'opera.
Né conclusioni diverse possono trarsi dalla lettura dell'art. 1122 c.c., in quanto non risulta che l'apposizione della ringhiera con il cancellino abbia determinato un pregiudizio alla stabilità, alla pag. 7/10 sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. La sicurezza dell'edificio, in particolare, non appare essere compromessa dalla presenza di una ringhiera, né attiene a tale profilo la questione attinente all'accessibilità della valvola del gas, che può essere assicurata agli altri condomini indipendentemente dalla presenza del cancellino (ad esempio, attraverso la consegna di copia delle relative chiavi). Quanto al pregiudizio nei confronti del decoro architettonico, premesso che si tratta di aspetto estraneo alla domanda introdotta in primo grado, fondata sull'illegittimità edilizia del manufatto (riguardando, dunque, un'istanza nuova, senza che sia pertinente il richiamo al potere di qualificazione del giudice), e non la lesione del decoro architettonico, la censura, formulata genericamente, è evidentemente infondata, considerato che il manufatto presenta le medesime caratteristiche della ringhiera dello stesso inserendosi, dunque, armonicamente nel CP_1 contesto architettonico dell'edificio (doc. 11 parte attrice in primo grado).
Né risulta che ne sia derivato un danno alle parti comuni. Sotto quest'ultimo profilo, deve escludersi che al manufatto sia imputabile un restringimento del passaggio su beni condominiali. Non essendo stato dimostrato o allegato che esso abbia occupato in tutto o in parte il ballatoio comune deve, infatti, trarsi la conclusione che quest'ultimo abbia conservato le proprie dimensioni, mentre la maggiore ampiezza del preesistente passaggio, del quale il amenta un restringimento, CP_1
fosse dovuta ad uno sconfinamento, di fatto, sulla proprietà esclusiva degli appellanti.
Nemmeno giova all'appellato invocare la l. 13/1989. La normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche da un lato pone una serie di vincoli ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici e, dall'altro, incentiva le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, individuando le maggioranze necessarie sulla base dell'art. 1120, co. 2,
c.c., stabilendo che le relative opere non possono essere considerate voluttuarie ai sensi dell'art. 1121, primo comma, del codice civile e che per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.
Non risulta, invece, da tale legge alcuna imposizione ex lege di servitù su beni in proprietà esclusiva.
Piuttosto, occorre verificare se l'apposizione del cancellino comprometta il diritto dei condomini a fare uso dei beni comuni e, in particolare, del ballatoio condominiale e rubinetto del gas destinato a servire l'abitazione del CP_1
Circa il primo aspetto, si è già esclusa una compromissione imputabile al manufatto del godimento del bene condominiale, le cui dimensioni non sono state modificate.
A proposito del rubinetto del gas, dagli atti di causa non emerge la natura condominiale del bene, considerato che nella citazione in primo grado l'attore ha fatto riferimento al “proprio” rubinetto,
pag. 8/10 mentre, dal canto proprio, parte convenuta ne ha specificamente contestato il carattere comune, facendo presente che ciascun appartamento risulta dotato di un autonomo impianto di riscaldamento. Ne discende che non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 1117, co. 1, n. 3 c.c. relativo ai sistemi centralizzati di distribuzione e trasmissione.
Né risultano lesi altri diritti di il quale non ha neanche allegato i Controparte_1
presupposti di fatto per il riconoscimento di una servitù di gasdotto (ad esempio costituita ex art. 1062 ad opera del costruttore dell'edificio) per effetto dello sbocco del rubinetto sul fondo altrui, con conseguente diritto del proprietario del fondo dominante ad accedervi ex art. 1064 c.c.
L'apposizione di un cancello sul fondo di proprietà del e della deve, Pt_1 Parte_2
dunque, considerarsi esercizio legittimo della facoltà loro attribuita dall'art. 843, c.c., cosicché
l'opera non può essere considerata illecita, né, in ogni caso, lesiva di diritti altrui.
Quanto all'ulteriore profilo di illegittimità del manufatto sollevato dall'appellato ed inerente al fatto di essere stato agganciato alla ringhiera di sua proprietà, si osserva che non Controparte_1
ha dato né offerto la prova della proprietà del bene danneggiato. Infatti, e Parte_1 [...]
hanno specificamente contestato l'appartenenza alla controparte della Parte_2
porzione di ringhiera occupata, rilevando che la nuova recinzione era stata installata su quella preesistente nel punto in cui questa ricadeva sul ballatoio comune, senza che tale circostanza sia stata smentita dall'appellato.
Del resto, a norma dell'art. 876 c.c., il vicino può servirsi del muro esistente sul confine al fine di innestarvi un capo del proprio muro, sebbene da tale fatto sorga l'obbligo di pagare un'indennità per un innesto, questione, tuttavia, rimasta estranea all'ambito oggettivo delineato dalle domande introdotte nel presente giudizio.
3. Conclusioni e regime delle spese.
Ne discende che il capo della sentenza di prime cure che ha condannato i convenuti in primo grado a rimuovere la nuova recinzione deve essere riformato, con rigetto della domanda introdotta in primo grado da Controparte_1
Non essendo stato impugnato il capo della sentenza che ha respinto la pretesa risarcitoria dell'attore in prime cure, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato.
In ragione della soccombenza prevalente e sostanziale di le spese devono Controparte_1
essere poste totalmente a suo carico per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in euro 1.265,00 quanto al giudizio di prime cure e in euro 1.701,00 quanto al presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria, essendosi il procedimento articolato in un'unica udienza oltre a quella di rimessione della causa in decisione ed essendo stato il procedimento istruito sui documenti prodotti), in applicazione dei parametri posti rispettivamente dai paragrafi 1 e 2 del D.M. 55/2014 e successive pag. 9/10 modificazioni;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% degli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
1. RIGETTA la domanda di Controparte_1
2. CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e le spese del giudizio di primo grado che si liquidano in euro 1.265,00; il tutto Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
3. CONDANNA a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_2
e le spese di questo giudizio che si liquidano in euro 1.701,00; il tutto oltre IVA, Parte_1
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 9 giugno 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pag. 10/10