Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto e' stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132 .
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge 23 marzo 1947, n. 132 , reca il seguente titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge 23 marzo 1947, n. 132 , reca il seguente titolo: "Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo".