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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3126 / 2023 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa EL Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LANDOLFI FABIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 parte ricorrente evidenziava: di essere titolare di CP_ trattamento pensionistico Cat. SOART n°35024883, che l' con nota prot. n°61808282422-5 del 04/11/2021, gli aveva comunicato che la pensione era stata ricalcolata a far data dal
01/02/2019 in base alla sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 e domandato in restituzione il complessivo importo di euro 2.335,39 avvertendolo che il recupero sarebbe avvenuto attraverso una trattenuta sulla pensione in godimento per n°21 rate, che l'Ente, a partire dal mese di marzo 2022, aveva operato una trattenuta sulla pensione di € 111,21 mensili;
deduceva l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo ed errore ad errore dell'Ente CP_ concludendo per la condanna dell' alla restituzione delle somme nelle more trattenute con CP_ vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che l'indebito n. 16630537 di € 2.335,39 per il periodo 01.02.2019/30.11.2021 era dovuto
1 all'elaborazione centrale della dichiarazione reddituale per l'anno 2019 presentata dal ricorrente con Mod Unico nel mese di novembre 2020 deducendo pertanto la ripetibilità dell'indebito richiesto nei termini di legge;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'art 13 comma 2 l 413 1991 prevede che “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
La S.C., con orientamento consolidato (cfr Cass Civ n. 3802/2019 e 29689/24), ha evidenziato che la norma si applica ai casi in cui l'ente previdenziale venga a conoscenza dei dati reddituali del pensionato in seguito ad informazioni regolarmente comunicate dallo stesso (o in ragione della propria attività istituzionale) e consente all'Ente di ripetere quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto se rispettati i termini decadenziali ivi stabiliti;
la S.C. ha anche chiarito che il termine annuale di recupero decorre dall'anno civile in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e che per recupero entro l'anno successivo deve intendersi anche solo la formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito (cfr Cass. Civ 13918/ 2021; 3802/2019; 29689/24);
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi innanzi indicati, l'indebito per cui è causa è ripetibile in quanto i termini previsti dall'art 13 comma 2 l 413/91 risultano esser stati rispettati considerando che parte ricorrente presentava modello unico per i redditi prodotti CP_ nell'anno 2019 nel mese di novembre 2020 e che l' Previdenziale, con nota del 4.11.21, formalizzava la richiesta di restituzione dell'indebito;
Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3126 / 2023
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
2 Santa Maria Capua Vetere ,28/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa EL
Caporale
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa EL Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LANDOLFI FABIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura interna;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/05/2023 parte ricorrente evidenziava: di essere titolare di CP_ trattamento pensionistico Cat. SOART n°35024883, che l' con nota prot. n°61808282422-5 del 04/11/2021, gli aveva comunicato che la pensione era stata ricalcolata a far data dal
01/02/2019 in base alla sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019 e domandato in restituzione il complessivo importo di euro 2.335,39 avvertendolo che il recupero sarebbe avvenuto attraverso una trattenuta sulla pensione in godimento per n°21 rate, che l'Ente, a partire dal mese di marzo 2022, aveva operato una trattenuta sulla pensione di € 111,21 mensili;
deduceva l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo ed errore ad errore dell'Ente CP_ concludendo per la condanna dell' alla restituzione delle somme nelle more trattenute con CP_ vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' per evidenziare che l'indebito n. 16630537 di € 2.335,39 per il periodo 01.02.2019/30.11.2021 era dovuto
1 all'elaborazione centrale della dichiarazione reddituale per l'anno 2019 presentata dal ricorrente con Mod Unico nel mese di novembre 2020 deducendo pertanto la ripetibilità dell'indebito richiesto nei termini di legge;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'art 13 comma 2 l 413 1991 prevede che “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”
La S.C., con orientamento consolidato (cfr Cass Civ n. 3802/2019 e 29689/24), ha evidenziato che la norma si applica ai casi in cui l'ente previdenziale venga a conoscenza dei dati reddituali del pensionato in seguito ad informazioni regolarmente comunicate dallo stesso (o in ragione della propria attività istituzionale) e consente all'Ente di ripetere quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto se rispettati i termini decadenziali ivi stabiliti;
la S.C. ha anche chiarito che il termine annuale di recupero decorre dall'anno civile in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e che per recupero entro l'anno successivo deve intendersi anche solo la formalizzazione della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito (cfr Cass. Civ 13918/ 2021; 3802/2019; 29689/24);
Tanto premesso, e ritenuto di dover fare applicazione dei principi innanzi indicati, l'indebito per cui è causa è ripetibile in quanto i termini previsti dall'art 13 comma 2 l 413/91 risultano esser stati rispettati considerando che parte ricorrente presentava modello unico per i redditi prodotti CP_ nell'anno 2019 nel mese di novembre 2020 e che l' Previdenziale, con nota del 4.11.21, formalizzava la richiesta di restituzione dell'indebito;
Nulla per spese di lite stante dichiarazione in atti ex art 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3126 / 2023
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
2 Santa Maria Capua Vetere ,28/10/2025
3
Il giudice
Dott.ssa EL
Caporale