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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RM in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO MA, nella causa iscritta al N. 6761/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO Parte_1
AN e dall'avv. GAROFALO FRANCESCA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARINELLI MASSIMILIANO e dall'avv.
IC EN MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il diritto del ricorrente alle ferie, festività Parte_1
soppresse e permessi retribuiti, relativi al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al 08.12.2019, prodotta dal licenziamento dichiarato poi illegittimo con sentenza n. 2153/2022 del 23.06.2022, che ha disposto la reintegrazione in servizio del lavoratore, e, conseguentemente, condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_2
riconoscere al ricorrente come maturate in relazione al predetto periodo di sospensione 174,56 ore di ferie maturate, 39,67 ore di ROL maturati 39,67 e 31,73 ore di Ex festività maturate. Condanna la resistente predetta a CP_1
corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 405,42, a titolo di ex festività maturate nel predetto periodo di sospensione, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, dal dovuto al 31.08.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato ex art. 429 c.p.c. da detta data al saldo effettivo, ricomprendendo invece ferie e maturati nel relativo monte orario del ricorrente.
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire dalla società Parte_1
resistente gli scatti di anzianità anche sulla scorta dell'anzianità di servizio maturata presso il cedente, temporaneamente sospesi e mai successivamente recuperati, come da verbale di accordo di transito dei lavoratori da GESIP s.p.a. a Pt_2
del 30.12.2014, e condanna per l'effetto la società resistente alla
[...]
corresponsione a tale titolo al ricorrente delle somme complessive di € 48.614,14, per il periodo dal marzo 2015 al maggio 2023, e di € 6.931,08, per il periodo dal giugno 2023 all'agosto 2024, entrambe somme comprensive di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.08.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, ex art. 429 c.p.c., da detta data al saldo effettivo.
Condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto dal CCNL applicato al rapporto.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GAROFALO AN e dell'avv. GAROFALO FRANCESCA PAOLA, antistatari. Pone definitivamente a carico della convenuta le Parte_2
spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Che, in data 26.09.2018 al Parte_2
ricorrente veniva comminato licenziamento per giusta causa, dallo stesso impugnato nei modi e termini di legge;
che, la causa iscritta presso Codesto Spett. le Tribunale portante il n. R.G.L.
4111/2019, e assegnato alla Dott.ssa Draetta, si concludeva con ordinanza del 29.11.2019, con la quale si statuiva l'illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra in sevizio;
che, la pur non condividendo le motivazioni sottese alla predetta ordinanza, provvedeva a Pt_2
reintegrare in servizio il Dott. a far data dal 09.12.2019; che, la succitata ordinanza, Pt_1
impugnata dalla con giudizio portante il n. R.G.L. 14055/2019, Parte_2
veniva confermata con sentenza n. 2153/2022 del 16.06.2022, definitivamente esecutiva, con la quale veniva comprovata l'illegittimità del predetto licenziamento e la conseguente reintegra in servizio.
In virtù ed esecuzione dei succitati provvedimenti di Codesto On. Le Tribunale, la Parte_2
sebbene abbia provveduto a reintegrare in servizio il lavoratore, versare i dovuti contributi, corrisposto le somme dovute a titolo di stipendi arretrati, non ha, però, provveduto a riconoscere e conteggiare le ferie, i Permessi retribuiti e le ex festività soppresse spettanti al lavoratore nel periodo in cui lo stesso è stato, illegittimamente, sospeso dal lavoro.
Il ricorrente, facendosi parte diligente, tramite i sottoscritti procuratori, ha inviato alla
[...]
numerose pec, che si allegano, con le quali ha più volte richiesto di provvedere a Parte_2
riconoscere e conteggiare le ore e i giorni spettantigli a titolo di ferie, festività soppresse e permessi per il periodo de quo.
Ad oggi, al mese di Aprile 2023, al lavoratore risulta, pertanto, un saldo negativo pari a: –
143,290 ore a titolo di ferie, come da busta paga del mese di Aprile 2023, che si allega.
In considerazione dei ripetuti solleciti rimasti privi di riscontro, con pec del 03.06.2021 –
22.10.2021 e 30.09.2022, inviate anche alla stessa il lavoratore adiva il Competente Pt_2
di al fine di addivenire ad una soluzione pacifica. Controparte_3 Pt_2 La invitata, dall' a produrre controdeduzioni non ha, Parte_2 CP_3
mai, ritenuto opportuno pervenire ad una soluzione bonaria neanche in questa sede né, tantomeno, provvedere a contattare il dipendente anche per il tramite dei sottoscritti procuratori”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare - il diritto del Sig. Pt_1
alle ferie, festività soppresse e permessi retribuiti, relativi al periodo di sospensione
[...]
dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al 08.12.2019, in virtù del comminato licenziamento, dichiarato illegittimo con sentenza n. 2153/2022 del 23.06.2022, definitivamente esecutiva, con conseguente reintegra in servizio, e, conseguentemente, - il diritto alla rideterminazione del monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, e rideterminazione del monte ore a titolo di ROL, - diritto alla corresponsione della somma dovuta
a titolo di ex festività soppresse, per mancata fruizione delle stesse per causa imputabile alla
nonché il - diritto ad aver retribuiti gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP Pt_2
RM S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente Parte_2
rispetto alla previsione contrattuale, quale uso aziendale, nonché - il diritto alla retribuzione della
14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente.
Condannare, per l'effetto la in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., Sig. Dott. P. IVA: con sede in Via Ugo La Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Malfa n. 120/122, a riconoscere al Sig. il diritto alle ferie, festività soppresse e permessi Pt_1
retribuiti, relativi al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al
08.12.2019, in virtù del comminato licenziamento, dichiarato illegittimo con sentenza n.
2153/2022 del 23.06.2022, definitivamente esecutiva, con conseguente reintegra in servizio, il diritto alla conseguente rideterminazione del monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, e rideterminazione del monte ore a titolo di ROL, il diritto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di ex festività soppresse, per i motivi di cui sopra, nonché il diritto ad aver retribuiti gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP RM
S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente rispetto alla Parte_2
previsione contrattuale, quale uso aziendale, nonché il diritto alla retribuzione della 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente. Conseguentemente, Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro – tempore, Sig. Dott. P. IVA: con sede in Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Via Ugo La Malfa n. 120/122, a provvedere a: - Rideterminare il monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, - rideterminare il monte ore a titolo di
ROL, - corrispondere la somma dovuta a titolo di ex festività soppresse, stante che la mancata fruizione nell'anno di competenza è dipesa, per i fatti sopra esposti, dalla nonché - Pt_2
retribuire gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP RM S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente rispetto alla previsione Parte_2
contrattuale, quale uso aziendale, nonché - corrispondere la 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Conseguentemente, Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro – tempore, Sig. Dott. P. IVA: con sede in Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Via Ugo La Malfa n. 120/122, a corrispondere, al Sig. la somma dovuta Parte_1
a titolo di festività soppresse in quanto non fruite nell'anno di competenza, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Eccepiva, altresì, preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem per l'avvenuta proposizione delle stesse domande in altro giudizio: “Con ricorso iscritto al r.g. del Tribunale di RM sez. lavoro n. 14898/2015 controparte, unitamente a numerosi altri colleghi, aveva impugnato gli accordi sindacali con i quali era stato disposto il passaggio dei lavoratori dalla IP alla Reset. Tra le domande formulate (cfr. pp. 13-14 del predetto ricorso
– doc. 15) aveva chiesto che fosse dichiarata “la nullità parziale e/o l'annullabilità e/o
l'inefficacia e/o con qualsiasi altra statuizione, dell'accordo del 30 dicembre 2014, dell'accordo integrativo del 9 marzo 2015 e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dagli odierni ricorrenti, nelle parti dove si prevedono: (…) la sospensione del trattamento retributivo correlato alla scatto di anzianità svolto in precedenza”. La si costituiva in giudizio (doc. 16), rilevando la legittimità degli accordi impugnati, e il Pt_2
Tribunale di RM, con la sentenza 3268/2019 (doc. 17), non impugnata da controparte, rigettava le domande suddette”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto, va escluso che le domande proposte con il presente ricorso siano coperte da giudicato in relazione al ricorso proposto dal ricorrente n. 14898/2015
R.G.L. di questo Tribunale Sezione Lavoro, concluso con la sentenza depositata in atti, con cui veniva ritenuta la validità dell'accordo collettivo di trasferimento di azienda da GESIP S.P.A. e del quale in ricorso Parte_2
veniva unicamente richiesta “Ritenere e dichiarare la nullità parziale e/o l'annullabilità
e/o l'inefficacia e/o con qualsiasi altra statuizione, dell'accordo del 30 dicembre 2014, dell'accordo integrativo del 9 marzo 2015 e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dagli odierni ricorrenti, …”; la validità dei predetti accordi – che va confermata, per come si dirà in prosieguo – non incide sul diritto alla percezione allo stato attuale degli scatti di anzianità maturati presso la cedente GESIP, atteso che questi non erano stati definitivamente rinunciati dai lavoratori nell'ambito del predetto accordo di trasferimento del 30.12.2014 (in atti), bensì solo sospesi: “
2- Al personale che transiterà, in sede di avvio trasferimento, verrà sospeso l'elemento retributivo dello scatto di anzianità pur mantenendosi la data d'assunzione presso le cedenti quale anzianità convenzionale. La decorrenza dell'anzianità di servizio opererà ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per tutto il personale trasferito nelle due fasi avverrà con decorrenza dal 1gennaio 2015.”, venendo anzi espressamente previsto che “Il successivo recupero dell'elemento retributivo dello scatto di anzianità di cui sopra verrà definito a seguito di apposito confronto in sede sindacale che consideri le disponibilità finanziarie della cessionaria.”. Orbene, siffatto successivo accordo sindacale non interveniva sino al deposito del ricorso né successivamente sino a dicembre 2024, nonostante i solleciti provenienti da alcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie, atteso che un accordo sindacale del dicembre 2024 (peraltro sottoscritto solo da alcune OO.SS.)
è stato depositato da solo unitamente alle note conclusive, senza che esso Pt_2
possa avere alcuna refluenza sul presente giudizio, atteso che neppure viene dedotto che esso sia stato accettato dal ricorrente, come nel medesimo previsto per la sua validità.
Orbene, come già osservato in precedenti pronunce di questo Tribunale, e come qui anticipato, deve, anzitutto, reputarsi valido l'accordo in deroga all'art. 2112 c.c. stipulato per l'assunzione dei lavoratori ex GESIP da parte della convenuta , sussistendone le condizioni di legge, come invero parte Pt_2
ricorrente non contesta, deducendo invece che risulta illegittima la sospensione sine die della corresponsione degli scatti di anzianità maturati alle dipendenze del cedente, solo temporaneamente sospesi dall'accordo in parola, in occasione del transito dei lavoratori, in ragione delle condizioni economiche della cessionaria, ma mai recuperati, come invece previsto nell'accordo medesimo, che ne affidava la determinazione delle modalità – ma non invece della doverosità del recupero –
a successivo accordo sindacale, mai intervenuto sino al deposito del ricorso.
L'assunto del ricorrente appare fondato, sulla scorta dei principi stabiliti dalla
Corte di legittimità in tema di anzianità di servizio e scatti di anzianità.
Già la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25315/2018, ha ritenuto che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ.”; da detto principio la Corte ha tratto la conseguenza che era da ritenersi del tutto logica l'interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto, effettuata dalla Corte di appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di questa anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni.
Tale conclusione, si chiarisce ulteriormente in sentenza, è conforme al principio affermato dalla stessa Corte secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, e non è nemmeno un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, bensì rappresenta una dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti, come quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità.
Il principio è stato negli anni più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
A proposito dell'anzianità di servizio del personale della scuola, la Suprema
Corte, ad esempio, con ordinanza della Sezione Lavoro n. 2232/2020 ha affermato che “2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cassa, Sez. Un. , 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cassa 8 gennaio 1991,
n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto
2003, n. 12354; Cass. 1 0 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076;
Casse 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un. , n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999,
Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n.
10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano
(posto che "non esiste un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un. , 6 maggio
2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017,
n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto"
(cfr. Cassa 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui• soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;”.
Sulla scorta di questi condivisibili principi, osserva il giudicante che, mutatis mutandis, la rinuncia del lavoratore ad alcuni scatti di anzianità sarebbe valida e non produrrebbe la nullità – parziale o totale – dell'atto negoziale in cui è stata inserita, tuttavia essa dovrebbe essere limitata ai singoli scatti di anzianità che ne sono oggetto, non potendosi estendere all'anzianità di servizio come fattispecie costitutiva dei medesimi, in guisa che il lavoratore ha diritto di chiedere il pagamento dei successivi scatti di anzianità, non oggetto di rinuncia, quantificati per intero sulla scorta dell'intera anzianità di servizio sin dall'origine maturata.
Nella specie, tuttavia, il ricorrente non ha neppure sottoscritto alcuna rinuncia definitiva alla percezione degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, atteso che l'accordo sindacale non fa alcun cenno a una rinuncia, bensì alla sospensione
– nelle more delle inadeguate condizioni economiche del cessionario – della corresponsione degli stessi, pattuendo il successivo recupero di quanto non corrisposto in virtù della “sospensione”. Il ricorrente, anche sulla scorta dell'accordo sindacale in deroga all'art. 2112 c.c., aveva validamente accettato la sospensione della corresponsione degli scatti di anzianità che sarebbero maturati nei confronti della convenuta , sulla Pt_2
scorta anche dell'anzianità pregressa maturata presso la GESIP, per un certo tempo e sino ad un diverso accordo sindacale, mai intervenuto sino al deposito del ricorso, che avrebbe dovuto prevedere le modalità di recupero degli stessi, con la conseguenza che detti scatti sono certamente dovuti, atteso che la condizione apposta è in realtà di natura meramente potestativa per la società che ha interesse alla sospensione e, comunque, deve ritenersi avverata quando il suo mancato avveramento dipenda appunto dalla volontà di quest'ultima.
Essi sarebbero dovuti con esclusione di quelli prescritti, in relazione alla formale richiesta del lavoratore con pec del 22.10.2021 alla Commissione di Conciliazione
(poi più volte reiterata anche alla resistente, come non contestato), ove la prescrizione fosse stata tempestivamente eccepita dalla parte resistente – in quanto eccezione propria -, ma l'assenza della tempestiva eccezione conduce a ritenere che la “restituzione” debba avvenire per intero, anche in assenza di alcun accordo sindacale intervenuto sino al momento della domanda e del deposito del ricorso, atteso il lunghissimo tempo inutilmente trascorso;
ciò, anche in considerazione del divieto di disporre contrattualmente una condizione sospensiva di fatto meramente potestativa, come accade quando una delle parti – in particolare quella nel cui interesse è posta la clausola – ha il diritto di impedire l'avveramento della condizione come nella specie (semplicemente rifiutando la stipula di un nuovo accordo sindacale).
Soccorre, del resto, nella specie l'art. 1359 c.c., che recita: “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.
La ratio di tale norma è quella di prevedere una sanzione diretta quindi a censurare le ragioni del contraente che, avendo interesse contrario all'avveramento della condizione, ha con il suo comportamento comportato il non verificarsi della condizione medesima. Sebbene in linea di massima la sanzione di cui all'art. 1359 c.c. non possa trovare applicazione nella condizione potestativa (in quanto si ha condizione potestativa quando è l'evento stesso a dipendere dalla volontà di uno dei contraenti, ma
“quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato tale volontà non sia arbitraria in quanto ricorre la condizione potestativa legittima” orientamento questo confermato da Cassazione, sez. V civile, sentenza 20 novembre 2019, n. 30143), è pur vero che l'ordinamento difende i contraenti dall'abuso della condizione potestativa, abuso che una condizione meramente potestativa integra.
A tale riguardo, non può non rilevarsi che già a gennaio 2020 alcuni sindacati hanno receduto dall'accordo del 30.12.2024 e deliberato di assistere i lavoratori nelle procedure di recupero dei predetti scatti di anzianità sospesi, proprio in ragione del sostanziale rifiuto della società resistente di procedere a determinate le predette modalità del pattuito recupero degli scatti in questione (vedi articolo
RM Today del 23.01.2020 "Scatti d'anzianità sospesi dal 2014": vertenza dei lavoratori della per il ripristino. Pt_2
Il sindacato ha comunicato di avere avviato l'iter legale per il CP_5
riconoscimento delle somme, in tutto circa 250 euro a dipendente: "Riteniamo che il protrarsi della sospensione sia diventato un odioso abuso gravemente pregiudizievole per i lavoratori” https://www.palermotoday.it/cronaca/vertenza- lavoratori-reset-scatti-anzianita.html).
Tali scatti di anzianità, poi, vanno commisurati all'intera anzianità di servizio del ricorrente (dal 14.12.2001), che, in quanto fatto giuridico, non è di per sé soggetta a rinuncia né prescrizione.
I conteggi, operati dal C.T.U. sulla scorta dei principi sopra esposti appare esatto e condivisibile, sicché vanno integralmente condivisi e richiamati. In relazione alla quantificazione degli scatti di anzianità anche per il periodo successivo al deposito del ricorso, operato dal C.T.U. a seguito di osservazioni delle parti, sino all'agosto 2024 (data di deposito della relazione), essa pure risulta corretta e le relative somme dovute, atteso che risulterebbe del tutto antieconomica la proposizione di ulteriore giudizio per la loro quantificazione, ove esse derivano dal medesimo titolo azionato per il periodo precedente, né alla data finale del conteggio era intervenuto alcun accordo sindacale (nelle note si produce un accordo di dicembre 2024, che peraltro non viene dedotto essere stato accettato e sottoscritto dal lavoratore ricorrente, come ivi previsto).
In relazione alla spettanza di ferie non godute, e festività soppresse nel periodo di illegittima sospensione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento definitivamente dichiarato illegittimo, con pronuncia reintegratoria del lavoratore presso la resistente, va condiviso che “il lasso temporale compreso tra la data del licenziamento - poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale - e la data della reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro deve essere assimilato ad un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle cd. festività soppresse ed ai permessi annuali” (cfr. Cass. sez. lav., 8 marzo 2021, n. 6319), richiamando integralmente detta sentenza nota alle parti e da entrambe citata in atti, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Le ore di ferie, e festività soppresse maturate in detto periodo di illegittima sospensione sono state esattamente calcolate dal C.T.U. nella relazione e chiarimenti in atti, che integralmente si condividono e richiamano.
Quanto ai primi due elementi, essi vanno computati nel monte ore del lavoratore, atteso che detti elementi non vanno monetizzati in corso di rapporto;
quanto alle festività soppresse dovute e quantificate va invece disposta la condanna di parte datoriale al loro pagamento in favore del ricorrente, come in parte dispositiva.
Quanto, infine, alla mensilizzazione della 14° mensilità, che il ricorrente ha chiesto venga corrisposta invece in unica soluzione, come da CCNL applicato al rapporto, l'accordo sindacale che l'aveva prevista – accordo collettivo di trasferimento di ramo di azienda in atti del 30.12.2024 – così prevedeva: “
8 - Considerali i mutamenti dei livelli contrattuali e dell'orario di lavoro la società cessionaria nell'applicazione del ccnl multiservizi provvederà ad erogare in ratei mensili anticipali la XIV mensilità per tutti i lavoratori. Le modalità di erogazione del tfr sono quelle stabilite dalla legislazione vigente. La XIII mensilità verrà erogata secondo le previsioni del ccnl.”:
Tuttavia, detto accordo è scaduto da molto tempo, atteso che nel medesimo si prevede: “14. La durata del presente accordo collettivo, per quanto riguarda le regolamentazioni contrattuali contenute in particolare ai punti 8, 9, 10 è triennale con decorrenza dal 1 gennaio
2015 a tutto il 31 dicembre 2017.”.
Risulta, quindi, evidente che, in assenza di ulteriore accordo aziendale che preveda la mensilizzazione della 14° mensilità, essa sarà dovuta secondo le previsioni del
CCNL, dovendosi anche sul punto accogliere la domanda del ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte – e di C.T.U., che vanno poste a carico della società resistente, soccombente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in RM, lì 14/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025
La Giudice
AO MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RM in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice AO MA, nella causa iscritta al N. 6761/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO Parte_1
AN e dall'avv. GAROFALO FRANCESCA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARINELLI MASSIMILIANO e dall'avv.
IC EN MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara il diritto del ricorrente alle ferie, festività Parte_1
soppresse e permessi retribuiti, relativi al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al 08.12.2019, prodotta dal licenziamento dichiarato poi illegittimo con sentenza n. 2153/2022 del 23.06.2022, che ha disposto la reintegrazione in servizio del lavoratore, e, conseguentemente, condanna la in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_2
riconoscere al ricorrente come maturate in relazione al predetto periodo di sospensione 174,56 ore di ferie maturate, 39,67 ore di ROL maturati 39,67 e 31,73 ore di Ex festività maturate. Condanna la resistente predetta a CP_1
corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 405,42, a titolo di ex festività maturate nel predetto periodo di sospensione, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, dal dovuto al 31.08.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato ex art. 429 c.p.c. da detta data al saldo effettivo, ricomprendendo invece ferie e maturati nel relativo monte orario del ricorrente.
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire dalla società Parte_1
resistente gli scatti di anzianità anche sulla scorta dell'anzianità di servizio maturata presso il cedente, temporaneamente sospesi e mai successivamente recuperati, come da verbale di accordo di transito dei lavoratori da GESIP s.p.a. a Pt_2
del 30.12.2014, e condanna per l'effetto la società resistente alla
[...]
corresponsione a tale titolo al ricorrente delle somme complessive di € 48.614,14, per il periodo dal marzo 2015 al maggio 2023, e di € 6.931,08, per il periodo dal giugno 2023 all'agosto 2024, entrambe somme comprensive di rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31.08.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato, ex art. 429 c.p.c., da detta data al saldo effettivo.
Condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto dal CCNL applicato al rapporto.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GAROFALO AN e dell'avv. GAROFALO FRANCESCA PAOLA, antistatari. Pone definitivamente a carico della convenuta le Parte_2
spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Che, in data 26.09.2018 al Parte_2
ricorrente veniva comminato licenziamento per giusta causa, dallo stesso impugnato nei modi e termini di legge;
che, la causa iscritta presso Codesto Spett. le Tribunale portante il n. R.G.L.
4111/2019, e assegnato alla Dott.ssa Draetta, si concludeva con ordinanza del 29.11.2019, con la quale si statuiva l'illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegra in sevizio;
che, la pur non condividendo le motivazioni sottese alla predetta ordinanza, provvedeva a Pt_2
reintegrare in servizio il Dott. a far data dal 09.12.2019; che, la succitata ordinanza, Pt_1
impugnata dalla con giudizio portante il n. R.G.L. 14055/2019, Parte_2
veniva confermata con sentenza n. 2153/2022 del 16.06.2022, definitivamente esecutiva, con la quale veniva comprovata l'illegittimità del predetto licenziamento e la conseguente reintegra in servizio.
In virtù ed esecuzione dei succitati provvedimenti di Codesto On. Le Tribunale, la Parte_2
sebbene abbia provveduto a reintegrare in servizio il lavoratore, versare i dovuti contributi, corrisposto le somme dovute a titolo di stipendi arretrati, non ha, però, provveduto a riconoscere e conteggiare le ferie, i Permessi retribuiti e le ex festività soppresse spettanti al lavoratore nel periodo in cui lo stesso è stato, illegittimamente, sospeso dal lavoro.
Il ricorrente, facendosi parte diligente, tramite i sottoscritti procuratori, ha inviato alla
[...]
numerose pec, che si allegano, con le quali ha più volte richiesto di provvedere a Parte_2
riconoscere e conteggiare le ore e i giorni spettantigli a titolo di ferie, festività soppresse e permessi per il periodo de quo.
Ad oggi, al mese di Aprile 2023, al lavoratore risulta, pertanto, un saldo negativo pari a: –
143,290 ore a titolo di ferie, come da busta paga del mese di Aprile 2023, che si allega.
In considerazione dei ripetuti solleciti rimasti privi di riscontro, con pec del 03.06.2021 –
22.10.2021 e 30.09.2022, inviate anche alla stessa il lavoratore adiva il Competente Pt_2
di al fine di addivenire ad una soluzione pacifica. Controparte_3 Pt_2 La invitata, dall' a produrre controdeduzioni non ha, Parte_2 CP_3
mai, ritenuto opportuno pervenire ad una soluzione bonaria neanche in questa sede né, tantomeno, provvedere a contattare il dipendente anche per il tramite dei sottoscritti procuratori”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare - il diritto del Sig. Pt_1
alle ferie, festività soppresse e permessi retribuiti, relativi al periodo di sospensione
[...]
dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al 08.12.2019, in virtù del comminato licenziamento, dichiarato illegittimo con sentenza n. 2153/2022 del 23.06.2022, definitivamente esecutiva, con conseguente reintegra in servizio, e, conseguentemente, - il diritto alla rideterminazione del monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, e rideterminazione del monte ore a titolo di ROL, - diritto alla corresponsione della somma dovuta
a titolo di ex festività soppresse, per mancata fruizione delle stesse per causa imputabile alla
nonché il - diritto ad aver retribuiti gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP Pt_2
RM S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente Parte_2
rispetto alla previsione contrattuale, quale uso aziendale, nonché - il diritto alla retribuzione della
14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente.
Condannare, per l'effetto la in persona del suo legale rappresentante Parte_2
p.t., Sig. Dott. P. IVA: con sede in Via Ugo La Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Malfa n. 120/122, a riconoscere al Sig. il diritto alle ferie, festività soppresse e permessi Pt_1
retribuiti, relativi al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, dal 26.09.2018 al
08.12.2019, in virtù del comminato licenziamento, dichiarato illegittimo con sentenza n.
2153/2022 del 23.06.2022, definitivamente esecutiva, con conseguente reintegra in servizio, il diritto alla conseguente rideterminazione del monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, e rideterminazione del monte ore a titolo di ROL, il diritto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di ex festività soppresse, per i motivi di cui sopra, nonché il diritto ad aver retribuiti gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP RM
S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente rispetto alla Parte_2
previsione contrattuale, quale uso aziendale, nonché il diritto alla retribuzione della 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente. Conseguentemente, Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro – tempore, Sig. Dott. P. IVA: con sede in Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Via Ugo La Malfa n. 120/122, a provvedere a: - Rideterminare il monte ore relativo alle ferie, spettanti al dipendente, attualmente con saldo negativo, - rideterminare il monte ore a titolo di
ROL, - corrispondere la somma dovuta a titolo di ex festività soppresse, stante che la mancata fruizione nell'anno di competenza è dipesa, per i fatti sopra esposti, dalla nonché - Pt_2
retribuire gli scatti di anzianità maturati nell'impresa IP RM S.p.a. che all'atto del trasferimento per cessione di ramo d'azienda sono stati sospesi, e gli ulteriori scatti di anzianità maturati presso la in numero eccedente rispetto alla previsione Parte_2
contrattuale, quale uso aziendale, nonché - corrispondere la 14° mensilità in una unica soluzione, così come previsto contrattualmente, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto.
Conseguentemente, Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_2
pro – tempore, Sig. Dott. P. IVA: con sede in Controparte_4 P.IVA_1 Pt_2
Via Ugo La Malfa n. 120/122, a corrispondere, al Sig. la somma dovuta Parte_1
a titolo di festività soppresse in quanto non fruite nell'anno di competenza, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
Eccepiva, altresì, preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem per l'avvenuta proposizione delle stesse domande in altro giudizio: “Con ricorso iscritto al r.g. del Tribunale di RM sez. lavoro n. 14898/2015 controparte, unitamente a numerosi altri colleghi, aveva impugnato gli accordi sindacali con i quali era stato disposto il passaggio dei lavoratori dalla IP alla Reset. Tra le domande formulate (cfr. pp. 13-14 del predetto ricorso
– doc. 15) aveva chiesto che fosse dichiarata “la nullità parziale e/o l'annullabilità e/o
l'inefficacia e/o con qualsiasi altra statuizione, dell'accordo del 30 dicembre 2014, dell'accordo integrativo del 9 marzo 2015 e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dagli odierni ricorrenti, nelle parti dove si prevedono: (…) la sospensione del trattamento retributivo correlato alla scatto di anzianità svolto in precedenza”. La si costituiva in giudizio (doc. 16), rilevando la legittimità degli accordi impugnati, e il Pt_2
Tribunale di RM, con la sentenza 3268/2019 (doc. 17), non impugnata da controparte, rigettava le domande suddette”.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Anzitutto, va escluso che le domande proposte con il presente ricorso siano coperte da giudicato in relazione al ricorso proposto dal ricorrente n. 14898/2015
R.G.L. di questo Tribunale Sezione Lavoro, concluso con la sentenza depositata in atti, con cui veniva ritenuta la validità dell'accordo collettivo di trasferimento di azienda da GESIP S.P.A. e del quale in ricorso Parte_2
veniva unicamente richiesta “Ritenere e dichiarare la nullità parziale e/o l'annullabilità
e/o l'inefficacia e/o con qualsiasi altra statuizione, dell'accordo del 30 dicembre 2014, dell'accordo integrativo del 9 marzo 2015 e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dagli odierni ricorrenti, …”; la validità dei predetti accordi – che va confermata, per come si dirà in prosieguo – non incide sul diritto alla percezione allo stato attuale degli scatti di anzianità maturati presso la cedente GESIP, atteso che questi non erano stati definitivamente rinunciati dai lavoratori nell'ambito del predetto accordo di trasferimento del 30.12.2014 (in atti), bensì solo sospesi: “
2- Al personale che transiterà, in sede di avvio trasferimento, verrà sospeso l'elemento retributivo dello scatto di anzianità pur mantenendosi la data d'assunzione presso le cedenti quale anzianità convenzionale. La decorrenza dell'anzianità di servizio opererà ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per tutto il personale trasferito nelle due fasi avverrà con decorrenza dal 1gennaio 2015.”, venendo anzi espressamente previsto che “Il successivo recupero dell'elemento retributivo dello scatto di anzianità di cui sopra verrà definito a seguito di apposito confronto in sede sindacale che consideri le disponibilità finanziarie della cessionaria.”. Orbene, siffatto successivo accordo sindacale non interveniva sino al deposito del ricorso né successivamente sino a dicembre 2024, nonostante i solleciti provenienti da alcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie, atteso che un accordo sindacale del dicembre 2024 (peraltro sottoscritto solo da alcune OO.SS.)
è stato depositato da solo unitamente alle note conclusive, senza che esso Pt_2
possa avere alcuna refluenza sul presente giudizio, atteso che neppure viene dedotto che esso sia stato accettato dal ricorrente, come nel medesimo previsto per la sua validità.
Orbene, come già osservato in precedenti pronunce di questo Tribunale, e come qui anticipato, deve, anzitutto, reputarsi valido l'accordo in deroga all'art. 2112 c.c. stipulato per l'assunzione dei lavoratori ex GESIP da parte della convenuta , sussistendone le condizioni di legge, come invero parte Pt_2
ricorrente non contesta, deducendo invece che risulta illegittima la sospensione sine die della corresponsione degli scatti di anzianità maturati alle dipendenze del cedente, solo temporaneamente sospesi dall'accordo in parola, in occasione del transito dei lavoratori, in ragione delle condizioni economiche della cessionaria, ma mai recuperati, come invece previsto nell'accordo medesimo, che ne affidava la determinazione delle modalità – ma non invece della doverosità del recupero –
a successivo accordo sindacale, mai intervenuto sino al deposito del ricorso.
L'assunto del ricorrente appare fondato, sulla scorta dei principi stabiliti dalla
Corte di legittimità in tema di anzianità di servizio e scatti di anzianità.
Già la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25315/2018, ha ritenuto che “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ.”; da detto principio la Corte ha tratto la conseguenza che era da ritenersi del tutto logica l'interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto, effettuata dalla Corte di appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente la formale assunzione, non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di questa anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni.
Tale conclusione, si chiarisce ulteriormente in sentenza, è conforme al principio affermato dalla stessa Corte secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, e non è nemmeno un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, bensì rappresenta una dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti, come quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità.
Il principio è stato negli anni più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
A proposito dell'anzianità di servizio del personale della scuola, la Suprema
Corte, ad esempio, con ordinanza della Sezione Lavoro n. 2232/2020 ha affermato che “2.2. l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cassa, Sez. Un. , 28 luglio
1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cassa 8 gennaio 1991,
n. 71; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto
2003, n. 12354; Cass. 1 0 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4076;
Casse 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n.
16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
2.3. essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un. , n. 4812/1986, Cass. n. 281/1999,
Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente Cass. 26 aprile 2018, n.
10131);
2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano
(posto che "non esiste un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559
2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un. , 6 maggio
2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017,
n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto"
(cfr. Cassa 22 agosto 1991, n. 9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; settembre
1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.; 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui• soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto;
2.8. di riflesso il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità, la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti;”.
Sulla scorta di questi condivisibili principi, osserva il giudicante che, mutatis mutandis, la rinuncia del lavoratore ad alcuni scatti di anzianità sarebbe valida e non produrrebbe la nullità – parziale o totale – dell'atto negoziale in cui è stata inserita, tuttavia essa dovrebbe essere limitata ai singoli scatti di anzianità che ne sono oggetto, non potendosi estendere all'anzianità di servizio come fattispecie costitutiva dei medesimi, in guisa che il lavoratore ha diritto di chiedere il pagamento dei successivi scatti di anzianità, non oggetto di rinuncia, quantificati per intero sulla scorta dell'intera anzianità di servizio sin dall'origine maturata.
Nella specie, tuttavia, il ricorrente non ha neppure sottoscritto alcuna rinuncia definitiva alla percezione degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, atteso che l'accordo sindacale non fa alcun cenno a una rinuncia, bensì alla sospensione
– nelle more delle inadeguate condizioni economiche del cessionario – della corresponsione degli stessi, pattuendo il successivo recupero di quanto non corrisposto in virtù della “sospensione”. Il ricorrente, anche sulla scorta dell'accordo sindacale in deroga all'art. 2112 c.c., aveva validamente accettato la sospensione della corresponsione degli scatti di anzianità che sarebbero maturati nei confronti della convenuta , sulla Pt_2
scorta anche dell'anzianità pregressa maturata presso la GESIP, per un certo tempo e sino ad un diverso accordo sindacale, mai intervenuto sino al deposito del ricorso, che avrebbe dovuto prevedere le modalità di recupero degli stessi, con la conseguenza che detti scatti sono certamente dovuti, atteso che la condizione apposta è in realtà di natura meramente potestativa per la società che ha interesse alla sospensione e, comunque, deve ritenersi avverata quando il suo mancato avveramento dipenda appunto dalla volontà di quest'ultima.
Essi sarebbero dovuti con esclusione di quelli prescritti, in relazione alla formale richiesta del lavoratore con pec del 22.10.2021 alla Commissione di Conciliazione
(poi più volte reiterata anche alla resistente, come non contestato), ove la prescrizione fosse stata tempestivamente eccepita dalla parte resistente – in quanto eccezione propria -, ma l'assenza della tempestiva eccezione conduce a ritenere che la “restituzione” debba avvenire per intero, anche in assenza di alcun accordo sindacale intervenuto sino al momento della domanda e del deposito del ricorso, atteso il lunghissimo tempo inutilmente trascorso;
ciò, anche in considerazione del divieto di disporre contrattualmente una condizione sospensiva di fatto meramente potestativa, come accade quando una delle parti – in particolare quella nel cui interesse è posta la clausola – ha il diritto di impedire l'avveramento della condizione come nella specie (semplicemente rifiutando la stipula di un nuovo accordo sindacale).
Soccorre, del resto, nella specie l'art. 1359 c.c., che recita: “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”.
La ratio di tale norma è quella di prevedere una sanzione diretta quindi a censurare le ragioni del contraente che, avendo interesse contrario all'avveramento della condizione, ha con il suo comportamento comportato il non verificarsi della condizione medesima. Sebbene in linea di massima la sanzione di cui all'art. 1359 c.c. non possa trovare applicazione nella condizione potestativa (in quanto si ha condizione potestativa quando è l'evento stesso a dipendere dalla volontà di uno dei contraenti, ma
“quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato tale volontà non sia arbitraria in quanto ricorre la condizione potestativa legittima” orientamento questo confermato da Cassazione, sez. V civile, sentenza 20 novembre 2019, n. 30143), è pur vero che l'ordinamento difende i contraenti dall'abuso della condizione potestativa, abuso che una condizione meramente potestativa integra.
A tale riguardo, non può non rilevarsi che già a gennaio 2020 alcuni sindacati hanno receduto dall'accordo del 30.12.2024 e deliberato di assistere i lavoratori nelle procedure di recupero dei predetti scatti di anzianità sospesi, proprio in ragione del sostanziale rifiuto della società resistente di procedere a determinate le predette modalità del pattuito recupero degli scatti in questione (vedi articolo
RM Today del 23.01.2020 "Scatti d'anzianità sospesi dal 2014": vertenza dei lavoratori della per il ripristino. Pt_2
Il sindacato ha comunicato di avere avviato l'iter legale per il CP_5
riconoscimento delle somme, in tutto circa 250 euro a dipendente: "Riteniamo che il protrarsi della sospensione sia diventato un odioso abuso gravemente pregiudizievole per i lavoratori” https://www.palermotoday.it/cronaca/vertenza- lavoratori-reset-scatti-anzianita.html).
Tali scatti di anzianità, poi, vanno commisurati all'intera anzianità di servizio del ricorrente (dal 14.12.2001), che, in quanto fatto giuridico, non è di per sé soggetta a rinuncia né prescrizione.
I conteggi, operati dal C.T.U. sulla scorta dei principi sopra esposti appare esatto e condivisibile, sicché vanno integralmente condivisi e richiamati. In relazione alla quantificazione degli scatti di anzianità anche per il periodo successivo al deposito del ricorso, operato dal C.T.U. a seguito di osservazioni delle parti, sino all'agosto 2024 (data di deposito della relazione), essa pure risulta corretta e le relative somme dovute, atteso che risulterebbe del tutto antieconomica la proposizione di ulteriore giudizio per la loro quantificazione, ove esse derivano dal medesimo titolo azionato per il periodo precedente, né alla data finale del conteggio era intervenuto alcun accordo sindacale (nelle note si produce un accordo di dicembre 2024, che peraltro non viene dedotto essere stato accettato e sottoscritto dal lavoratore ricorrente, come ivi previsto).
In relazione alla spettanza di ferie non godute, e festività soppresse nel periodo di illegittima sospensione del rapporto di lavoro a seguito del licenziamento definitivamente dichiarato illegittimo, con pronuncia reintegratoria del lavoratore presso la resistente, va condiviso che “il lasso temporale compreso tra la data del licenziamento - poi dichiarato illegittimo con pronuncia giudiziale - e la data della reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro deve essere assimilato ad un periodo di effettivo lavoro ai fini della determinazione del diritto alle ferie, alle cd. festività soppresse ed ai permessi annuali” (cfr. Cass. sez. lav., 8 marzo 2021, n. 6319), richiamando integralmente detta sentenza nota alle parti e da entrambe citata in atti, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Le ore di ferie, e festività soppresse maturate in detto periodo di illegittima sospensione sono state esattamente calcolate dal C.T.U. nella relazione e chiarimenti in atti, che integralmente si condividono e richiamano.
Quanto ai primi due elementi, essi vanno computati nel monte ore del lavoratore, atteso che detti elementi non vanno monetizzati in corso di rapporto;
quanto alle festività soppresse dovute e quantificate va invece disposta la condanna di parte datoriale al loro pagamento in favore del ricorrente, come in parte dispositiva.
Quanto, infine, alla mensilizzazione della 14° mensilità, che il ricorrente ha chiesto venga corrisposta invece in unica soluzione, come da CCNL applicato al rapporto, l'accordo sindacale che l'aveva prevista – accordo collettivo di trasferimento di ramo di azienda in atti del 30.12.2024 – così prevedeva: “
8 - Considerali i mutamenti dei livelli contrattuali e dell'orario di lavoro la società cessionaria nell'applicazione del ccnl multiservizi provvederà ad erogare in ratei mensili anticipali la XIV mensilità per tutti i lavoratori. Le modalità di erogazione del tfr sono quelle stabilite dalla legislazione vigente. La XIII mensilità verrà erogata secondo le previsioni del ccnl.”:
Tuttavia, detto accordo è scaduto da molto tempo, atteso che nel medesimo si prevede: “14. La durata del presente accordo collettivo, per quanto riguarda le regolamentazioni contrattuali contenute in particolare ai punti 8, 9, 10 è triennale con decorrenza dal 1 gennaio
2015 a tutto il 31 dicembre 2017.”.
Risulta, quindi, evidente che, in assenza di ulteriore accordo aziendale che preveda la mensilizzazione della 14° mensilità, essa sarà dovuta secondo le previsioni del
CCNL, dovendosi anche sul punto accogliere la domanda del ricorrente.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte – e di C.T.U., che vanno poste a carico della società resistente, soccombente.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in RM, lì 14/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025
La Giudice
AO MA