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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6969 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Mauro D'Angelo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palma giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Marialuigia Ferrante resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento n° 028 2023
90043748 70, ricevuta l'11.09.2023, ha proposto opposizione contro l'avviso di addebito n°
32820170004242858 e la cartella n° 02820130004420653 ad essa sottesi (il primo relativo a contributi IVS anno 2010, asseritamente notificato il 10.11.2017; la seconda relativa a rate premio anni 2006-2011, asseritamente notificata l'8.02.2013). A sostegno del CP_3 ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa notifica dei titoli impugnati e, in ogni caso, CP_ l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' e dall' formulando altresì plurimi CP_3
rilievi sulla correttezza della procedura seguita dal Concessionario della riscossione.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso deducendone variamente l'infondatezza, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione.
Ciò posto, poiché l'intimazione contro cui la ricorrente reagisce prelude all'esecuzione forzata, l'azione che ha promosso integra opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui involge le questioni concernenti la regolarità della procedura esecutiva, con la conseguenza che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti a quest'ultima dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
(nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l.
n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni).
Sicché l'opposizione, essendo stata proposta l'1.11.2023, ossia oltre il predetto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta l'11.09.2023), deve ritenersi in parte qua inammissibile.
Di contro, la domanda con la quale è stata eccepita la prescrizione dei crediti va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: com'è noto, infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli Enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel caso in cui si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del
2 procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che, smentendo l'affermazione dell'opponente di non aver mai ricevuto l'avviso di addebito che le intimava il pagamento degli importi dovuti CP_ all' , quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha documentato di aver regolarmente proceduto alla notifica del predetto avviso a mezzo lettera raccomandata consegnata all'indirizzo della ricorrente nella data risultante dall'atto di intimazione impugnato
(10.11.2017), come si evince dall'avviso di ricevimento debitamente datato e sottoscritto CP_ versato in atti (cfr. fascic. ).
Lo stesso dicasi quanto all'avvenuta notifica (in data 08.02.2013) della cartella formata dall' la cui prova è stata fornita dall'Agente della Riscossione (v. estr. ruolo e relate CP_3
nel fascicolo ). CP_4
È quindi evidente la tardività dell'opposizione, poiché l'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile.
In altri termini, la mancata instaurazione del giudizio di opposizione all'iscrizione a ruolo nel termine di cui all'art. 24 cit., che è decorso dalla data della notifica dei titoli opposti, ha reso incontestabile la pretesa contributiva che in essi è contenuta1, con la conseguente
CP_ inammissibilità delle questioni afferenti al merito della pretesa creditoria dell' e dell' e irrilevanza dell'eventuale prescrizione già maturata in precedenza. CP_3
Cionondimeno, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti2. Ed in effetti, nella fattispecie in esame, ciò che deduce parte ricorrente è (altresì) la prescrizione dei crediti previdenziali riportati nei titoli opposti, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di notifica degli stessi alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (11.09.2023).
Sennonché, l'eccepita prescrizione non può essere maturata con riferimento all'avviso di addebito notificato il 10.11.2017, poiché all'epoca della notifica dell'opposta intimazione
(11.09.2023) – che costituisce, allo stato, il primo (ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, non avendo il Concessionario del servizio di riscossione allegato e provato l'esistenza di altri atti di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.) – non era ancora decorso il CP_ termine di prescrizione quinquennale del credito azionato dall' : infatti, considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, e 11, comma
9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prevista prescrizione sarebbe maturata il 18.09.2023.
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con la CP_3 cartella notificata l'8.02.2013.
Invero, l'Agente della Riscossione ha documentato di aver dapprima costituito in mora l'opponente con una intimazione di pagamento consegnata al suo indirizzo il 28.10.2017
(cfr. produz. ); tardiva, tuttavia, si rivela l'ulteriore richiesta di versamento dei premi CP_4 avanzata con l'opposta intimazione in data 11.09.2023: infatti, pur considerando CP_3
l'anzidetto periodo di sospensione di 311 giorni, il previsto termine di prescrizione quinquennale è comunque scaduto il 04.09.2023.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contestati dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento della cartella n° 02820130004420653 sottesa CP_3 all'intimazione di pagamento opposta.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed
è rilevabile d'ufficio”.
4
P.Q.M.
1) Annulla la cartella n° 02820130004420653 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Rigetta nel resto.
3) Compensa le spese.
S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vds. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008: “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. 2 Ex multis cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 6340 del 24/03/2005: “Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia 3