Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
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N. 914 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 914/2019 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...], c. f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], Parte_2 nata a [...] il [...], c. f. ,
[...] C.F._2 residente in [...]d'LA (ME), C.da Catutè n.31 e
[...]
, nato a [...] l'[...], c. f. , Parte_3 C.F._3 residente in [...]d'LA (ME), C.da Catutè n. 31, rappresentati e difesi dall'Avv. Valentino Pizzino giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
27.02.1974, c. f. e nato a C.F._5 Controparte_2
Capo d'LA (ME) il 31.05.1972, c. f. , entrambi C.F._6 residenti in [...], rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Antonio Gullotti
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
IN DEL RAPP.TE “PRO-TEMPORE”, in persona del CP_3 CP_4 legale rappresentante pro tempore nata a [...] CP_5
d'LA il 26.08.1962, corrente in Brolo (ME) Via Umberto I 45/A, codice
1
fiscale e partita IVA rappresentata e difesa – P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente – dagli avvocati Antonino Bruno e
Barbara Schepis giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
Oggetto: altri contratti atipici
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 [...]
e anno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_2
e premettendo che: Controparte_1 Controparte_2
- con scrittura privata sottoscritta in data 02.11.2012 , Controparte_1 quale aggiudicataria degli immobili oggetto di espropriazione nella procedura esecutiva n. R.G. Es.Imm. 81/1995 (giusto Decreto di trasferimento dell'intestato Tribunale del 09.05.2013), costituti da un fabbricato rurale con superficie lorda di mq 102,34, sito in S. Salvatore di
Fitalia, c.da Daino, con annesso terreno di mq 26.545, in parte uliveto ed in parte seminativo irriguo arborato, nonché da una porzione accessoria monovano sita al piano terra di mq 59,84 (identificati al catasto al foglio
1, part. 46, 47, 119, 120, 187; foglio 4, part. 1; foglio 4, part 899, foglio 1, part. 40, sub. 3), ha riconosciuto la proprietà dei predetti immobili, nella misura del 50%, in capo a , e Parte_1 Parte_2
, posto che gli stessi avevano partecipato, per Parte_3 la metà, al pagamento dell'importo di € 2.929,00, strumentale all'aggiudicazione dei predetti cespiti immobiliari;
- la predetta scrittura privata, tra i vari obblighi contrattuali, ha previsto l'effettuazione del completamento dell'iter di aggiudicazione da parte della la compartecipazione per la metà alle spese relative CP_1 all'aggiudicazione, nonché a quelle susseguenti e connesse alla stessa;
- le parti hanno convenuto, entro e non oltre la data del 30.06.2013, la stipula dell'atto pubblico per la formale cessione in favore degli attori del 50% degli immobili aggiudicati;
- la on ha ottemperato all'obbligo assunto;
CP_1
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- è stata avviata la procedura di mediazione dinanzi all'
Organismo Conciliazione.net sede di Brolo;
- l'11.11.2016, è stato redatto verbale di accordo ai sensi dell'art.11 d.lgs.
28/2010 con cui , riconoscendo di essere inadempiente Controparte_1 rispetto agli obblighi convenuti con la scrittura privata sottoscritta il
02.11.2012, espressamente si è impegnata a vendere gli immobili in contesa ad un terzo acquirente, obbligandosi a corrispondere il 50% della somma ricavata dalla vendita in favore dei sigg.ri , e Pt_1 Pt_2
, il tutto entro l'anno 2017 e che, in mancanza, si sarebbe Pt_3 proceduto alla divisione dei beni immobili secondo i principi di legge;
- in data 19.11.2016 ha stipulato contratto preliminare di Controparte_1 compravendita con , obbligandosi quale Persona_1 promittente venditrice, a trasferire la piena ed esclusiva proprietà dei predetti immobili a fronte del pagamento del prezzo complessivo di €
62.500,00;
- non si è, tuttavia, proceduto alla vendita atteso che sui predetti beni oggetto di preliminare, medio tempore, sono state iscritte due ipoteche giudiziali, la cui esistenza è stata taciuta pure in sede di mediazione;
- con atto stragiudiziale notificato in data 11.04.2018 hanno diffidato formalmente i convenuti ad adempiere a quanto stabilito nel verbale di accordo dell'11.11.2016 nel termine di giorni trenta, chiedendo contestualmente il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito del comportamento dagli stessi tenuto in violazione della buona fede contrattuale;
- con nota del 02.05.2018, la sig.ra ha riscontrato l'atto Controparte_1 stragiudiziale, adducendo di aver sostenuto varie spese per la regolarizzazione e l'ordinaria amministrazione degli immobili in questione, senza però fornire alcuna documentazione a sostegno di ciò
e, in ogni caso, nulla dicendo in merito alle richieste di diffida ad adempiere e risarcimento danni avanzate dagli odierni attori;
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- con pec del 14.05.2018, hanno contestato le presunte spese sostenute dalla atteso che, oltre a non essere opportunamente giustificate, CP_1 non sono mai state concordate.
Tanto premesso, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accertare, ritenere e dichiarare, in applicazione dell'art.2932 c.c. e in esecuzione di quanto stabilito nell'accordo di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 11.11.2016, la piena proprietà, nella misura del 50%, degli immobili meglio descritti in narrativa in capo agli attori;
2. Per l'effetto, condannare i convenuti a provvedere, con spese a loro integrale carico, alla divisione in parti uguali degli immobili oggetto dell'accordo conciliativo dell'11.11.2016;
3. Accertare, ritenere e dichiarare che i convenuti si siano resi colpevolmente inadempienti agli obblighi nascenti dal verbale di conciliazione dell'11.11.2016, e che, il mancato rispetto dei predetti accordi, abbia cagionando un danno patrimoniale agli odierni attori complessivamente ammontante alla cifra di € 31.250,00, pari alla metà del prezzo di vendita che si sarebbe realizzato con la stipula del contratto definitivo di compravendita degli immobili per cui è causa, colpevolmente vanificata per responsabilità e colpa dei convenuti;
4. Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art.1218 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 31.250,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva di
, atteso che solo la i è resa aggiudicataria degli Controparte_2 CP_1 immobili in seno alla procedura esecutiva, e manifestando la volontà della a procedere al trasferimento del 50 % della proprietà sui CP_1 suddetti beni agli attori;
i convenuti hanno eccepito che la mancata stipula del contratto di compravendita in favore di Persona_1
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fosse da addebitare alla mancata cancellazione delle ipoteche da parte della società incaricata dal Tribunale di Patti, la , la CP_3 quale, peraltro, aveva percepito quanto dovuto per procedere alla cancellazione. La convenuta ha poi allegato di avere sostenuto CP_1 una serie di spese per potere procedere alla vendita del bene nonché alla manutenzione dello stesso e al pagamento della somma di €
8.000,00 in favore di a seguito della risoluzione del Persona_1 preliminare.
Tanto premesso, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della la si è dichiarata disponibile alla immediata CP_3 CP_1 divisione degli immobili con spese a carico di entrambe le parti;
ha chiesto il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per la mancata vendita;
ha chiesto di imputare la mancata vendita alla che non avrebbe provveduto alla cancellazione delle CP_3 ipoteche gravanti sull'immobile oggetto del decreto di trasferimento, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 8.000,00, sostenuta in vista della vendita;
la infine, ha CP_1 chiesto la condanna degli attori al pagamento della somma di €
14.966,37 a titolo di rimborso spese sostenute per l'immobile oggetto di aggiudicazione.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la CP_3 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio;
nel merito, ha rilevato che la scrittura privata intercorsa tra attori e convenuti è stata stipulata prima del decreto di aggiudicazione e che, quindi, le parti erano ben consapevoli delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili a carico della parte esecutata e di cui sarebbe stata ordinata la cancellazione in sede di decreto di trasferimento;
che il preliminare di vendita stipulato tra la CP_1
e il è datato 19.11.2016 ed è stato, quindi, sottoscritto dopo che Per_1 la Unipol Banca SpA aveva iscritto ipoteca in data 22.10.2015 al n. 3025
Reg. Part. sugli immobili per cui è causa a carico della medesima CP_1
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; che sugli immobili è stata poi iscritta altra ipoteca in data CP_1
12.6.2017 a carico di e;
che le vicende CP_1 Controparte_2 che hanno cagionato l'inadempimento della sono del tutto CP_1 estranee al coinvolgimento della che le formalità CP_3 pregiudizievoli esistenti al momento del trasferimento sono state cancellate a cura della stessa aggiudicataria CP_1
La terza chiamata, quindi, ha chiesto nel merito il rigetto delle domande spiegate in proprio confronto e la condanna dei convenuti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1 o comma 3.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per le conclusioni e quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 quinquies e 190 cpc.
Ciò posto, per comodità espositiva, verranno preliminarmente esaminate le domande spiegate dai convenuti verso la terza chiamata in causa.
Dalla produzione documentale in atti emerge chiaramente che nessun inadempimento è ascrivibile alla così come nessuna CP_3 responsabilità della stessa è ravvisabile nella mancata conclusione del contratto di vendita in favore di , per l'esistenza di Persona_1 iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto del preliminare.
Attori e convenuti hanno stipulato la scrittura privata tra loro, impegnandosi al trasferimento del 50% indiviso della proprietà dei beni in favore di , , nel corso della procedura esecutiva, Pt_1 Pt_2 Pt_3 ben prima della pronuncia del decreto di trasferimento, sicché non potevano non sapere dell'esistenza di formalità iscritte sui beni oggetto della vendita forzata a carico della parte esecutata;
formalità che, al completamento dell'iter giudiziario, sarebbero state cancellate, come in effetti è stato fatto.
Sugli immobili in questione, successivamente al decreto di trasferimento e, quindi, all'ingresso degli stessi nel patrimonio della – unico CP_1 soggetto che formalmente ha partecipato all'asta giudiziaria e si è
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aggiudicata l'immobile – sono state iscritte altre due ipoteche;
tali ipoteche sono state iscritte persino successivamente alla stipula del preliminare in favore di , sicché non possono essere Persona_1 ascrivibili ad alcuna condotta della CP_3
Ne discende che ad essa nessuna responsabilità può imputarsi a nessun titolo (né contrattuale – perché la è stata incaricata dal CP_3
Tribunale in seno alla procedura esecutiva - né extracontrattuale, non essendo emersa alcuna colpa nell'operato della stessa) per la vicenda in esame.
Per quanto precede, le domande spiegate in suo confronto dai convenuti vanno rigettate, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata.
Non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 comma 1
c.p.c. formulata dalla terza chiamata in causa, non essendo stato allegato e provato il danno subito per effetto del coinvolgimento nel presente procedimento.
Va accolta, invece, la domanda spiegata dalla verso i CP_3 chiamanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Invero l'art. 45, comma 12, L. 18 giugno 2009 n. 69, ha aggiunto un comma 3 all'art. 96 c.p.c. ed in tal modo ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla allegazione e dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (v. sul punto Cass. civ. sez. I,
30/7/2010, n. 17902).
Si tratta, in altri termini, di una norma che inserisce nell'ordinamento giuridico italiano una forma di danno punitivo o esemplare, per scoraggiare l'abuso del processo in pregiudizio della parte vittoriosa e preservare la funzionalità del sistema giustizia, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a titolo di indennizzo a favore di quest'ultima e non dello Stato (cfr. Trib.
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Piacenza, 22/11/2010), e che sotto quest'ultimo profilo prevede una pena privata.
Il rimedio processuale previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. ha una finalità di deterrenza, di deflazione del contenzioso civile strumentale e temerario, e quindi di prevenzione generale e speciale, e non si limita a ristorare la parte vittoriosa dal pregiudizio subito per essere stata coinvolta in un processo ingiusto.
La pronuncia in questione presuppone sotto il profilo oggettivo solo la soccombenza, che deve essere totale ed unitaria, e sotto quello soggettivo il requisito della malafede o della colpa grave, che concretizzano la temerarietà della lite, atteso che è rimasto l'inserimento della norma nell'art. 96 c.p.c. senza che il comma 3 abbia aggiunto alla qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave del comma 1 una ulteriore e/o diversa qualificazione.
Nel caso in esame ricorre una ipotesi non solo di colpa grave ma anche di mala fede, posto che difetta non solo un minimo di diligenza per l'acquisizione della consapevolezza dell'infondatezza delle tesi sostenute (le ipoteche che esistevano prima del decreto di trasferimento erano ben note ai convenuti e queste sono state successivamente cancellate – anche per iniziativa della stessa – quindi la mancata CP_1 conclusione del contratto di vendita a terzi non è imputabile alla CP_3
la quale ha documentato che, successivamente alla stipula del
[...] preliminare di vendita in favore di , sono state iscritte Persona_1 altre due ipoteche giudiziali sugli immobili oggetto di causa a carico della del CP_1 CP_2
Non si tratta dunque di punire la mera soccombenza, oppure anche soltanto la soccombenza che consegua ad una condotta processuale reputata «biasimevole» o «rimproverabile»; neppure può seriamente affermarsi che la soccombenza conseguente ad una lite temeraria escluda la responsabilità della parte, comportando solo quella del difensore, giacché questi è il mandatario della stessa parte la quale
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risponde per il fatto doloso o colposo del difensore nei confronti dei terzi
(cfr. sulla questione Cass. civ. sez. lav., 16/4/1988, n. 3012).
Ai fini della liquidazione non può che farsi applicazione del criterio equitativo, rapportato al parametro delle spese processuali, da individuare – avuto riguardo al valore della domanda – nello scaglione compreso tra € 5.200,00 e 26.000,00.
La convenuta , pertanto, sarà tenuta a corrispondere alla Controparte_1 terza chiamata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. un importo pari a quello liquidato a titolo di compensi.
Venendo ai rapporti tra attori e convenuti si osserva quanto segue.
Va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_2 il quale non risulta formalmente proprietario degli immobili oggetto di causa e nei suoi confronti non può essere pronunciata alcuna condanna: l'unico soggetto che avrebbe potuto dare seguito al preliminare e al successivo accordo di mediazione è, infatti, solo la CP_1
Quest'ultima, con scrittura privata del 2.11.2012, in qualità di aggiudicataria degli immobili oggetto di espropriazione nella procedura esecutiva n. R.G. Es.Imm. 81/1995 (giusto Decreto di trasferimento dell'intestato Tribunale del 09.05.2013), ha riconosciuto la comproprietà sugli stessi in favore degli attori e del convenuto avendo tutti CP_2 partecipato – fornendo il denaro necessario – all'acquisto del predetto bene.
La lettera E della predetta scrittura prevede che l'aggiudicataria CP_1 contitolare del suo 50% con il signor con la sottoscrizione della CP_2 scrittura si impegna, altresì, alla formale cessione del restante 50% della proprietà dell'immobile mediante stipula di atto pubblico in favore di
, e , o anche in favore di uno solo di essi, da Pt_1 Pt_2 Pt_3 effettuarsi a seguito del completamento delle formalità di trasferimento dell'immobile e comunque entro e non oltre il 30.6.2013.
Entro tale data non si è proceduto alla stipula dell'atto di trasferimento in favore degli attori, sicché in data 11.11.2016, innanzi all'organismo di
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conciliazione Conciliazine.net, attori e convenuti hanno sottoscritto un verbale di accordo richiamando la scrittura privata del 2012 per farne parte integrante dell'accordo; hanno convenuto che la vendesse CP_1
a terzi l'immobile oggetto di aggiudicazione e versasse agli attori la metà di quanto ottenuto in sede di preliminare e di rogito definitivo, detratte le spese per regolarizzare l'immobile; le parti hanno pure convenuto che, qualora la vendita a terzi non fosse andata a buon fine entro l'anno
2017, la i sarebbe impegnata alla divisione dell'immobile. CP_1
Orbene, poiché la vendita a terzi non è andata a buon fine, fermo l'obbligo scaturente dalla scrittura privata del 2012, in quanto espressamente richiamato nel verbale di conciliazione, occorre prima procedere al trasferimento in proprietà degli immobili in favore degli attori ai sensi dell'art. 2932 c.c. ossia mediante sentenza che tenga luogo del contratto non concluso.
La scrittura privata del 2.11.2012, infatti, può essere qualificata come contratto preliminare.
Il contratto preliminare è quello con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale deve essere già determinato il contenuto essenziale.
Il codice non contiene una definizione di contratto preliminare, prevedendone solo, all'art. 1351 c.c., la nullità se non è fatto nella stessa forma che la legge richiede per il definitivo.
Il preliminare, essendo un contratto, deve presentare, per essere valido, tutti i requisiti richiesti dall'art. 1321 c.c. ossia l'accordo, la causa,
l'oggetto e la forma, quando richiesta ad substantiam.
Laddove siano presenti tali elementi, si è in presenza di un contratto preliminare, che obbliga le parti alla stipulazione del contratto definitivo.
Nel caso di specie, gli attori si sono impegnati all'acquisto del 50% indiviso dell'immobile oggetto di aggiudicazione in seno alla procedura esecutiva, corrispondendo alla aggiudicataria formale, il 50 % delle CP_1 somme necessarie per il completamento della procedura.
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L'avvenuto pagamento di tali somme da parte degli attori non è contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., da parte della convenuta, sicché deve ritenersi come effettuato.
La scrittura privata del 2.11.2012 presenta poi tutti i requisiti del contratto preliminare di vendita immobiliare in quanto riveste la forma scritta, contiene il riferimento all'oggetto (l'immobile oggetto di aggiudicazione specificamente indicato) e al prezzo, pari al 50% delle somme necessarie per il completamento dell'iter di aggiudicazione (sul cui pagamento da parte degli attori, si ribadisce, non c'è contestazione da parte dei convenuti).
L'obbligo di trasferimento del 50% dell'immobile di cui alla scrittura del
2012, per effetto dell'espresso richiamo contenuto nel verbale di conciliazione, è venuto a reviviscenza stante la mancata vendita a terzi.
Non avendo la convenuta provveduto spontaneamente al CP_1 trasferimento, va accolta la domanda degli attori ai sensi dell'art. 2932
c.c. con conseguente pronuncia che tenga luogo del contratto non concluso di trasferimento del 50% indiviso dell'immobile per cui è causa agli attori.
Gli attori hanno pure chiesto la divisione degli immobili.
Poiché gli effetti del contratto non concluso si produrranno solo al passaggio in giudicato della relativa sentenza, è da tale momento che potrà dirsi sussistente la comunione e, di conseguenza, potrà essere chiesto lo scioglimento e la divisione.
La domanda di divisione, pertanto, diverrà procedibile solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c..
Per quanto precede, quindi, la causa va rimessa sul ruolo.
Va rigettata la domanda di condanna al pagamento di € 31.250,00 quale mancato guadagno per mancata vendita a terzi.
Se da un lato è innegabile l'inadempimento della non essendosi CP_1 perfezionato il contratto di compravendita a terzi per sua colpa, dall'altro lato le parti hanno espressamente convenuto che, in caso di
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mancata vendita a terzi si sarebbe proceduto – a spese della alla CP_1 divisione immobiliare.
Avendo gli attori domandato la divisione, previo trasferimento del diritto di proprietà in proprio favore, deve ritenersi rinunciato il diritto al conseguimento della metà del prezzo di vendita, che non può considerarsi lucro cessante.
Non può essere accolta la domanda di rimborso spese avanzata dalla nei confronti degli attori, trattandosi di spese successive CP_1 all'aggiudicazione, afferenti alla manutenzione degli immobili, che non sono state oggetto di espressa pattuizione e che, come tali, restano a carico della parte che le ha sostenute.
Peraltro, va osservato che non vi è prova che si tratti di spese sostenute in vista della futura vendita, poiché solo in tal caso, in virtù di quanto stabilito nel verbale di conciliazione, dovevano essere detratte dal 50% del corrispettivo ottenuto.
P.Q.M.
Non definitivamente decidendo così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
CP_2
2. Accerta e dichiara il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore degli attori del 50% indiviso del diritto di proprietà sui seguenti immobili fabbricato rurale con superficie lorda di mq
102,34, sito in S. Salvatore di Fitalia, c.da Daino, con annesso terreno di mq 26.545, in parte uliveto ed in parte seminativo irriguo arborato, nonché da una porzione accessoria monovano sita al piano terra di mq 59,84 (identificati al catasto al foglio 1, part. 46,
47, 119, 120, 187; foglio 4, part. 1; foglio 4, part 899, foglio 1, part. 40, sub. 3);
3. Rigetta la domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 31.250,00 a titolo di risarcimento del danno;
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4. Rigetta tutte le domande formulate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa;
5. Rigetta la domanda della convenuta di condanna degli attori al pagamento di € 14.966,37 a titolo di rimborso spese sostenute per l'immobile oggetto di aggiundicazione;
6. Condanna la convenuta l pagamento, in favore della terza CP_1 chiamata in causa di € 5.077,00 per compensi, oltre CP_3 spese generali, iva e cpa come per legge;
7. Condanna la convenuta ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, CP_1 al pagamento, in favore della terza chiamata in causa CP_3 della somma di € 5.000,00;
8. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Patti, 26/02/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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