Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1576/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1576/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Nunziata Carbè, presso il cui studio in Torrita di
Siena (SI), Piazza delle Nazioni Unite n. 10, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angela Mazzetti, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Fabio Filzi n. 33, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 21.1.2025, per l'Avv. Nunziata Carbè e per l'Avv. Parte_1 CP_1
Angela Mazzetti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Siena adito, Voglia accogliere integralmente il condiviso Regolamento per l'affidamento e il Piano genitoriale nell'interesse del loro figlio minore alle condizioni … esposte, dando Persona_1
ogni ulteriore eventuale provvedimento pertinente alla regolamentazione delle responsabilità genitoriali:
“1) AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il piccolo viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, lo stesso Per_1
sarà domiciliato con la madre e presso di lei continuerà ad avere la residenza.
Eventuali cambi di residenza dovranno essere preventivamente accettati dal padre che potrà opporre diniego e se del caso chiedere l'intervento del Tribunale.
2) DIRITTO DI VISITA
Il padre potrà vedere e tenere a fine settimana alternati, dal sabato mattina h. Per_1
10:00 circa (compatibilmente con le esigenze di e l'ora in cui si sveglia) alla Per_1
domenica h. 20:30 circa;
in ogni caso, il padre avrà cura di far cenare il bambino e di riportarlo a casa dalla madre dopo la cena.
Il padre potrà altresì vedere e stare con infra-settimana il martedì ed il giovedì, Per_1
prelevandolo dalla casa della madre alle ore 18:30 oppure alle h. 10:00 circa
(compatibilmente con le esigenze di e l'ora in cui si sveglia) in periodo Per_1 extrascolastico. Il minore pernotterà presso il padre il giovedì tutto l'anno, invece il martedì solo nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno;
negli altri mesi
(01.03-31.10), il martedì sera il padre dovrà riaccompagnare il bambino a casa dalla madre dopo cena, entro le h. 20:30 circa, compatibilmente con le esigenze dello stesso minore.
Il padre avrà cura di accompagnare all'asilo/scuola le mattine in cui il Per_1
bambino dorme presso di lui e le altre mattine, prelevandolo da casa della madre, salvo i giorni in cui questo ultimo genitore potrebbe avere il mattino libero da impegni N. 1576/2024 R.G. 3 / 8
lavorativi, da comunicare almeno tre giorni prima e se non possibile, a causa di cambiamenti lavorativi imprevisti, anche il giorno prima.
trascorrerà con il padre o con la madre anche le intere settimane in cui l'altro Per_1
genitore potrebbe doversi allontanare per l'esigenza di frequentare Master o Corsi di aggiornamento richiesti dalle rispettive professioni. Nelle occasioni in cui un genitore non dovesse essere disponibile perché fuori Montepulciano per lavoro, l'altro potrà farsi aiutare dalla babysitter, oppure dai nonni. Se per esigenze di lavoro o di altro genere, un genitore non potesse prendersi cura di per più di due gg. dovrà Per_1 comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno 15 gg (salva una circostanza non preventivabile) e in tal caso l'altro genitore dovrà gestire il bambino con la collaborazione della babysitter o dei nonni ove possibile. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare con la baby-sitter con modalità e tempi che ciascuna parte riterrà opportuni, anche con riguardo ai rispettivi impegni di lavoro. In caso di eventuale malattia o altro infortunio di , ciascun genitore dovrà comunicare con Per_1 immediatezza le condizioni del bambino all'altro genitore, e questi potrà fargli visita in accordo con il genitore presso cui si trovi il figlio.
Sarà premura della madre, che è medico, informare il padre di eventuali terapie da somministrare, concordate con il pediatra (quando possibile), specialmente nei momenti come nel fine settimana quando il pediatra non è facilmente reperibile.
E' desiderio della madre, che è medico, essere avvisata dal padre qualora lui abbia necessità di somministrare farmaci al figlio, seppur concordati precedentemente con il pediatra.
3) VACANZE ESTIVE – GITE E VIAGGI
Nel periodo estivo (15 Giugno/15 Settembre di ogni anno) trascorrerà tre Per_1
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Ciascun genitore entro il 30 maggio di ogni anno, comunicherà all'altro il programma di vacanze che intende trascorrere con il bambino (luogo e durata della vacanza).
Quando sarà in vacanza con un genitore, questi al mattino e alla sera (entro le Per_1 ore 20:30 circa) farà almeno una videochiamata o una telefonata all'altro genitore insieme a . L'orario delle chiamate sarà prerogativa del genitore che ha con se' Per_1 N. 1576/2024 R.G. 4 / 8
il bambino, compatibilmente anche con le esigenze del minore e dei genitori. Durante la giornata il genitore che non ha con se' deve evitare di fare messaggi e Per_1
chiamate (salvo che non abbia ricevuto notizie del figlio da più di 12 ore).
Ciascun genitore che intende organizzare una gita con , nei gg cui tiene il Per_1
bambino, nel periodo ulteriore alle tre settimane previste per le vacanze estive, dovrà preventivamente comunicare all'altro genitore, almeno 7 gg prima, dove intende portare e quanto durerà la gita/viaggio. Per_1
La comunicazione assolve lo spirito di condivisione e informazione che ogni genitore deve dare all'altro, affinché entrambi possano sempre sapere dove si trova e Per_1
quanto lo stesso starà lontano dalla sua abitazione.
4) FESTE COMANDATE
Saranno trascorse in modo alternato con i genitori. In particolare viene stabilito che:
- le vacanze Natalizie vengono divise in due periodi: 23 dicembre/30 dicembre – 31 dicembre/06 gennaio.
Per l'anno in corso (2024) il primo periodo (23/12-30/12) lo trascorrerà con il Per_1
padre, che lo preleverà da casa della madre alle h. 10:00 del 23/12 e lo riaccompagnerà alle h. 20:30 del 30/12 dopo cena.
Il secondo periodo, dalla sera del 30/12 al 06/01 verrà trascorso con la madre.
Viceversa l'anno successivo (2025) e così di seguito.
Dal 07 gennaio di ogni anno, tornerà vincolante il programma consueto.
- Le vacanze pasquali vengono divise in due periodi: venerdì-sabato-domenica/lunedì- martedì-mercoledì e trascorse da ad anni alterni con ciascun genitore. Dato Per_1 che nell'anno 2024 ha trascorso con il padre i primi 3 giorni delle vacanze di Per_1
Pasqua, nel 2025 li trascorrerà con la madre.
- Per quanto riguarda i ponti associati alle festività del 25 Aprile e del 1° Maggio,
starà in modo alternato con ciascuno dei genitori. Per_1
5) MANTENIMENTO
Il padre, a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa, si impegna a versare alla madre quale contributo ordinario per il mantenimento di la somma Per_1 N. 1576/2024 R.G. 5 / 8
mensile di € 350,00 (trecentocinquanta) entro il giorno 27 di ogni mese, che verrà rivalutata nella misura del 100% secondo gli indici Istat a partire dal secondo anno.
Alla data di pubblicazione della sentenza il Sig. corrisponderà alla Parte_1
Sig.ra la somma di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00) per il CP_1
contributo non versato nel periodo Aprile/Novembre 2023.
Quanto alle spese straordinarie si richiamano le Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense datate 29.11.2017, che risultano recepite anche dal Tribunale di
Siena, con le seguenti specificazioni in conformità a quanto ad oggi accade: continueranno a fare carico ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, le spese per l'abbigliamento di 2 cambi di stagione con budget di 200 € per genitore e con l'obbligo di condividere il guardaroba da acquistare secondo le necessità del minore, le spese relative alla mensa scolastica, le spese mediche e dentistiche non coperte dal
SSN, le spese di corredo scolastico inizio anno e quelle per il materiale scolastico di ogni genere per tutto l'anno, le spese per gite scolastiche, le spese per la babysitter, le spese per eventuali attività extrascolastiche e sportive (comprensive dell'abbigliamento e accessori necessari) che mostri interesse a frequentare. Per_1
Il genitore che anticiperà il costo avrà diritto di ripetere la quota spettante dall'altro genitore, dietro esibizione del giustificativo di spesa. Il rimborso al genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui l'esborso è stato effettuato.
Ogni altro acquisto relativo al vestiario o altra spesa, salvo che riguardi l'acquisto di farmaci per , rimarrà a esclusivo carico del genitore che l'avrà fatta, che non Per_1
potrà ripetere la quota dall'altro.
Il padre nell'anno 2024 ha pagato interamente la mensa scolastica a.s. 2023/2024
(novembre 2023/giugno 2024) per complessivi € 683,10 oltre all'assicurazione scolastica e materiale scolastico (astuccio) per € 12,00. La quota a carico della Sig.ra di € 347,55 verrà dalla stessa rimborsata al Sig. alla pubblicazione CP_1 Pt_1
della sentenza.
6) GESTIONE QUOTIDIANA N. 1576/2024 R.G. 6 / 8
Quando il bambino sarà con un genitore questo avrà per l'ordinaria amministrazione libera gestione del bambino, comunicando all'altro per quanto possibile, anche con messaggio telefonico, eventuali gite fuori porta, avendo il buon senso e la premura per la tutela di di evitare situazioni e luoghi che possono risultare non adatti Per_1
alla sua età.
Quando il bambino starà con il padre per il fine settimana, la madre dovrà consegnare al padre un cambio intimo e un cambio di vestiario, comprese scarpe di ricambio. Lo stesso dovrà fare il padre. Inoltre lo stesso dovrà avvenire quando trascorrerà con il padre le vacanze estive o week-end lunghi, stessa cosa Per_1
quando lo trascorrerà con la madre. Il vestiario che il padre riceverà verrà Per_1
restituito nella occasione in cui riporterà il bambino alla madre. Allo stesso modo, la madre dovrà restituire al padre tutto l'abbigliamento che questo genitore ha acquistato per il bambino, perché possa utilizzarlo quando resta presso di lui, Per_1
stessa cosa per il padre.
In occasione di eventi che riguarderanno nei prossimi anni (a titolo Per_1
esemplificativo e non esaustivo: battesimo, comunione, cresima, recite scolastiche) i genitori si impegnano a concordare le modalità di svolgimento anche delle eventuali funzioni religiose nell'esclusivo interesse del bambino. Le spese saranno affrontate al
50% nei casi in cui i genitori raggiungeranno un accordo;
nei casi in cui non dovesse esserci condivisione, ciascun genitore si farà carico dei costi della propria iniziativa, senza diritto di ripetizione nei confronti dell'altro.
I festeggiamenti, ove possibile, saranno organizzati insieme dai genitori con spese accollate al 50% tra loro, salvo eventuale accordo diverso sulle spese. In ogni caso, a prescindere dal genitore che vorrà organizzare la funzione, l'altro genitore dovrà essere informato e potrà partecipare alla funzione religiosa.
Per l'anno 2025 trascorrerà il giorno del compleanno con il padre, l'anno Per_1
successivo (2026) con la madre, e così via alternativamente.
Ciascun genitore si impegna a non inviare all'altro genitore messaggi o chiamate telefoniche che non siano urgenti o che non siano nell'interesse del bambino e N. 1576/2024 R.G. 7 / 8
comunque evitando orari solitamente destinati al sonno o al riposo (indicativamente dalle ore 21 alle ore 7 del mattino).
Entrambi i genitori sempre, in particolare davanti al bambino, dovranno tenere un comportamento corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, non potranno offendersi né alzare la voce, né discutere per qualsivoglia motivo. Allo stesso modo i genitori, davanti al bambino, dovranno evitare di parlare male dei rispettivi parenti, amici e compagni e non dovranno usare termini o espressioni che contengano offese o invettive rivolte a qualsiasi persona a conoscenza del bambino.
Le parti, inoltre, dichiarano e si impegnano a mantenere un comportamento cordiale, collaborativo e costruttivo per la serenità e benessere di , evitando ogni Per_1 manifestazione di conflitto, dispetto o immotivato dissenso a proposte dell'uno o dell'altro genitore che coinvolgono il minore, e in tale prospettiva gli stessi genitori si impegnano a sentirsi almeno 1 volta al mese per monitorare la situazione del bambino.
Le parti si impegnano ad evitare atteggiamenti impositivi e umilianti verso il figlio. Si richiede buon senso e comprensione nei confronti del minore.
Vengono richiesti al padre (per motivi affettivi), tutti i video e le foto di madre e figlio durante il periodo in cui il padre conviveva nell'abitazione della madre e contenuti nel telefono dello stesso.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto l'11.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 9.8.2024, Parte_1
esponeva di avere intrattenuto con una relazione affettiva, dalla quale CP_1
era nato il figlio il 15.11.2019, e, essendo cessata tale relazione, Persona_1
chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei suoi confronti.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, con note successivamente depositate, il evidenziava che le parti avevano raggiunto Pt_1
un accordo e depositava le conclusioni congiunte, come supra riportate.
La resistente si costituiva confermando le conclusioni concordate. CP_1
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 21.1.2025, le parti, con note scritte, dichiaravano N. 1576/2024 R.G. 8 / 8
di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni concordate e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti e hanno chiesto, a seguito di accordo in corso di Pt_1 CP_1 causa, l'accoglimento di una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda alle condizioni concordate, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e l'accordo delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao