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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1683/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gerardo Perillo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'atto impugnato;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso e confermare il provvedimento sanzionatorio;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 17.5.2023, notificazione di ordinanza ingiunzione n. O.I. 001032210 dall' per un importo di € 10.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 CP_1 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto di accertamento, ivi richiamato, prot. n. 0800.09/04/2018.0093643 del 25.5.2018, riferito al periodo
1 12/2015 - 5/2016, omissione ascritta a “ Controparte_2 liquidazione, di cui egli era stato indicato quale socio liquidatore a partire dal settembre del 2016.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, innanzitutto eccependo il difetto di legittimazione passiva, avendo egli ricoperto il suddetto incarico per soli tre mesi rispetto all'anno solare relativo alle ritenute previdenziali e assistenziali non versate.
Lamentava l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione e la conseguente decadenza del resistente dalla potestà sanzionatoria.
Riteneva l'ingiunzione di pagamento del tutto illegittima in quanto, alla data di contestazione della sanzione amministrativa, la società era stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Modena.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 da parte di detta società, di cui era responsabile il ricorrente in veste di l. r. p. t. (in quanto il responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione).
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8/2016, ossia dopo il 6.2.2016, ed in specie nella data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, nonché in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n.
0800.09/04/2018.0093643, era stato regolarmente notificato al ricorrente in CP_1 data 25.5.2018, per compiuta giacenza.
2 Riteneva completa la motivazione dell'atto opposto, anche per relationem in virtù del richiamo all'atto di contestazione, contenente piena esplicitazione della pretesa.
Affermava la sussistenza della violazione e del presupposto sanzionatorio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. come attestato dalla visura Pt_1 camerale storica in atti, rivestiva realmente la carica di Parte_2 CP_4 liquidatore e rappresentante della società detta, sicché il ricorrente deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3 Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento.
Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto: CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (ex multis: Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, sentenze n.
2129/2024 del 21.3.2024 e n. 1194/2024 del 15.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Lombardi, sentenza n. 862/2024 del 5.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023; Tribunale di Torre
Annunziata, sett. lav., dott.ssa Paparo, sentenze n. 342/2023, n. 343/2023 e n.
4 345/2023 del 14.2.2023, e n. 359/2023 del 19.2.2023; Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., dott. Paladino, sentenze n. 1234/2024 del 15.3.2024 e n. 5194/2023 del 5.12.2023;
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott. Dinardo, sentenza n. 4644/2023 del
4.12.2023; Tribunale di Nola, dott.ssa Tagliafierro, sentenza n. 2807/2023 del
26.10.2023; Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa Di Gennaro, sentenza n.
200/2024 del 16.2.2024).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Nello stesso senso si è già espresso il sottoscritto magistrato (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Vernillo, sentenza n. 586/2024 del 30.5.2024).
2. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 7.733,00 complessivi.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14.
Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come Controparte_5 eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'insussistenza dell'atto di accertamento.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del
11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del
08/05/2014: “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato al ricorrente CP_1
l'atto di accertamento della violazione in data 25.5.2018.
Pur ammettendo la validità di siffatta notificazione, essa è tardiva, giacché l' CP_3 non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei
5 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Ad identica conclusione si perviene in ordine ai ratei scadenti in data successiva al
6.2.2016, ossia in ordine alle mensilità contributive 3/2016 e 5/2016, indicate nell'atto di accertamento.
A tutto voler concedere, ossia considerando per tutte le mensilità coinvolte (12/2015 -
5/2016), quale dies a quo del termine per l'accertamento, la data più ampia possibile, cioè il giorno 1.1.2017, detto termine risulta comunque già decorso al momento della notificazione dell'atto di accertamento (25.5.2018).
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti, l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede, al co. 1: “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre la successiva disposizione dell'art. 9, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. … Se
l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. … L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte, consentirebbe all' di giovare di uno spatium più ampio per la CP_1 contestazione dell'illecito amministrativo.
Senonché, l' avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la pendenza di CP_3 un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la CP_1 sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti
6 integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Al riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il momento, dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Cass. 17673/2022;
Cass. 27405/2019; Cass. 25836/2011; Cass. 9311/2007).
Tuttavia, nulla risulta dedotto in tal senso.
In conclusione, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta al momento della notificazione dell'accertamento stesso.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1683/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Gerardo Perillo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanna Sereno, Nicola di Ronza e Gianluca
Tellone, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'atto impugnato;
spese vinte, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso e confermare il provvedimento sanzionatorio;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.6.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 17.5.2023, notificazione di ordinanza ingiunzione n. O.I. 001032210 dall' per un importo di € 10.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 CP_1 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto di accertamento, ivi richiamato, prot. n. 0800.09/04/2018.0093643 del 25.5.2018, riferito al periodo
1 12/2015 - 5/2016, omissione ascritta a “ Controparte_2 liquidazione, di cui egli era stato indicato quale socio liquidatore a partire dal settembre del 2016.
Impugnava il provvedimento sanzionatorio, innanzitutto eccependo il difetto di legittimazione passiva, avendo egli ricoperto il suddetto incarico per soli tre mesi rispetto all'anno solare relativo alle ritenute previdenziali e assistenziali non versate.
Lamentava l'omesso invio del prodromico avviso di accertamento posto alla base della ordinanza ingiunzione e la conseguente decadenza del resistente dalla potestà sanzionatoria.
Riteneva l'ingiunzione di pagamento del tutto illegittima in quanto, alla data di contestazione della sanzione amministrativa, la società era stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Modena.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_3 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 da parte di detta società, di cui era responsabile il ricorrente in veste di l. r. p. t. (in quanto il responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione).
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 8/2016, ossia dopo il 6.2.2016, ed in specie nella data di ricezione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, nonché in considerazione della valida notificazione dell'avviso d'accertamento, oltre che per la sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico, recante prot. n.
0800.09/04/2018.0093643, era stato regolarmente notificato al ricorrente in CP_1 data 25.5.2018, per compiuta giacenza.
2 Riteneva completa la motivazione dell'atto opposto, anche per relationem in virtù del richiamo all'atto di contestazione, contenente piena esplicitazione della pretesa.
Affermava la sussistenza della violazione e del presupposto sanzionatorio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che il sig. come attestato dalla visura Pt_1 camerale storica in atti, rivestiva realmente la carica di Parte_2 CP_4 liquidatore e rappresentante della società detta, sicché il ricorrente deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3 Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento.
Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto: CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Inoltre, in punto di applicabilità del citato art. 14, si è espressa, in senso favorevole, autorevole e consolidata giurisprudenza di merito, a cui questo giudice presta integrale adesione (ex multis: Tribunale di Napoli, sez. lav., dott. De Matteis, sentenze n.
2129/2024 del 21.3.2024 e n. 1194/2024 del 15.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Lombardi, sentenza n. 862/2024 del 5.2.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Tomassi, sentenza n. 252/2024 del 16.1.2024; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Alfano, sentenza n. 7410/2023 del 6.12.2023; Tribunale di Napoli, sez. lav.,
dott.ssa Gagliardi, sentenza n. 3562/2023 del 24.5.2023; Tribunale di Torre
Annunziata, sett. lav., dott.ssa Paparo, sentenze n. 342/2023, n. 343/2023 e n.
4 345/2023 del 14.2.2023, e n. 359/2023 del 19.2.2023; Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., dott. Paladino, sentenze n. 1234/2024 del 15.3.2024 e n. 5194/2023 del 5.12.2023;
Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dott. Dinardo, sentenza n. 4644/2023 del
4.12.2023; Tribunale di Nola, dott.ssa Tagliafierro, sentenza n. 2807/2023 del
26.10.2023; Tribunale di Avellino, sett. lav., dott.ssa Di Gennaro, sentenza n.
200/2024 del 16.2.2024).
Siffatte pronunce sono concordi nell'individuare il dies a quo del termine di 90 giorni in questione dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, ossia addì 6.2.2016.
Nello stesso senso si è già espresso il sottoscritto magistrato (Tribunale di Avellino, sett. lav., dott. Vernillo, sentenza n. 586/2024 del 30.5.2024).
2. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza ex D. Lgs. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00, ammontando ad € 7.733,00 complessivi.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, CP_1 ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, incluso l'art. 14.
Di tale disposizione si ravvisa l'inosservanza da parte dell' , come Controparte_5 eccepito dal ricorrente, che ha lamentato l'insussistenza dell'atto di accertamento.
Tale profilo costituisce la ragione più liquida ai fini della decisione, in quanto detto rilievo conduce, per l'espressa previsione dello stesso art. 14 succitato, all'estinzione dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., n. 363 del 9.1.2019; Cass. civ., n. 11458 del
11.5.2018; Cass. civ., n. 12002 del 28.05.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 9936 del
08/05/2014: “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Dagli atti di causa, risulta che l' ha dato prova di aver notificato al ricorrente CP_1
l'atto di accertamento della violazione in data 25.5.2018.
Pur ammettendo la validità di siffatta notificazione, essa è tardiva, giacché l' CP_3 non ha dimostrato di aver rispettato il termine previsto dal suddetto art. 14 L. 689/1981 per l'esercizio della potestà sanzionatoria, poiché, considerando quale dies a quo dei
5 90 giorni la predetta data del 6.2.2016, siffatto termine era certamente scaduto al momento della notificazione dell'atto di accertamento.
Ad identica conclusione si perviene in ordine ai ratei scadenti in data successiva al
6.2.2016, ossia in ordine alle mensilità contributive 3/2016 e 5/2016, indicate nell'atto di accertamento.
A tutto voler concedere, ossia considerando per tutte le mensilità coinvolte (12/2015 -
5/2016), quale dies a quo del termine per l'accertamento, la data più ampia possibile, cioè il giorno 1.1.2017, detto termine risulta comunque già decorso al momento della notificazione dell'atto di accertamento (25.5.2018).
Né l' ha provato l'applicabilità di un differente dies di decorrenza del termine. CP_1
Difatti, l'art. 8 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede, al co. 1: “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre la successiva disposizione dell'art. 9, rubricata “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. … Se
l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. … L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 della L. 689/1981. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Tale norma, da un lato, conferma l'applicazione di un termine massimo per l'accertamento, pari a 90 giorni dopo la ricezione degli atti dall'Autorità giudiziaria, e d'altra parte, consentirebbe all' di giovare di uno spatium più ampio per la CP_1 contestazione dell'illecito amministrativo.
Senonché, l' avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la pendenza di CP_3 un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di decadenza ex art. 14 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016.
A ciò si aggiunga che l' neppure ha allegato, prima ancora che provato, la CP_1 sussistenza di particolari esigenze che abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, ad esempio deducendo la necessità di accertamenti
6 integrativi, dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro ed i conseguenti inviti a regolarizzare, in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati eventualmente acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Al riguardo, giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il momento, dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ed in cui ragionevolmente la contestazione stessa avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, va individuato secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, e che tale individuazione è compito del giudice del merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata (Cass. 17673/2022;
Cass. 27405/2019; Cass. 25836/2011; Cass. 9311/2007).
Tuttavia, nulla risulta dedotto in tal senso.
In conclusione, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata, giacché l'obbligazione connessa alla sanzione amministrativa pecuniaria doveva ritenersi ipso iure estinta al momento della notificazione dell'accertamento stesso.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto. Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara estinta l'obbligazione sanzionatoria e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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