Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
535 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535/2018 RG promossa da
, C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via S. Castagna n. 5;
, CF , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...];
CF nata a [...] il [...], residente in [...]CP_2 C.F._3
Fiorentino, via M. Fanti n.14;
, CF nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...] C.F._4
Buganvillea n. 20, rappresentati e difesi, dall'Avv. Francesca Zangara
- ATTORI -
Contro
FA. , CF , in persona del rappresentante legale Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Caltagirone, via Buganvillea n. 20;
CF nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 CodiceFiscale_6
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_5 CodiceFiscale_7
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 CodiceFiscale_8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Giaconia,
-CONVENUTI – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano innanzi all'intestato Tribunale FA. , , , Controparte_3 Controparte_4 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 esponendo quanto segue:
• Che in data 12.04.2005 veniva sottoscritto un contratto preliminare di vendita tra Parte_4 da un lato e (padre degli odierni attori), la FA. (all'epoca
[...] CP_7 CP_8 costituita in forma di società di persone) rappresentata dai soci amministratori Parte_3
, , a mezzo del quale si impegnava a vendere un
[...] Controparte_9 Parte_4 terreno ubicato in Caltagirone, ricadente nella zona C1, zona residenziale PeC3 (prescrizione esecutiva pubblica e privata) identificato al NCT al foglio 109, particelle 167, 199, 477,487.
• Che le parti stabilivano un prezzo pari a € 440.000,00 di cui € 220.000,00 versato contestualmente alla sottoscrizione del preliminare e la rimante parte di € 220.000,00 da versarsi all'atto della stipula del contratto definitivo.
• In data 13.04.2005 e da un lato e , di CP_7 Parte_1 Parte_3 Pa
n.q. di soci amministratori della . sottoscrivevano una scrittura Controparte_9 CP_8 privata a mezzo della quale, in riferimento al preliminare di vendita del 12.04.2005 davano atto che:
CP_7 Parte_1
- Il pagamento alla promissaria alienante della somma di € 220.000,00 era avvenuto quanto ad
€ 200.000,00 pagati in parte uguali da e;
quanto ad € CP_7 Parte_1
20.000,00 pagato da . Controparte_9
- Tale ultimo importo sarebbe oggetto di compensazione tra le parti in sede di stipula del Pa compromesso di permuta delle unità immobiliari che la società . avrebbe CP_8 dovuto cedere in cambio del terreno sopramenzionato a e CP_7 [...]
. Pt_1
- La FA. a fronte della cessione del terreno oggetto del preliminare di vendita del CP_8
12.04.2005 si obbligava a costruire sul terreno de quo e a cedere a e Parte_1
delle unità immobiliari da individuarsi successivamente in sede di CP_7 redazione del progetto definitivo.
- Le parti stabilivano che il progetto degli immobili da realizzare sarebbe stato presentato agli organi competenti entro il 15.07.2005.
- Si stabiliva infine che, in caso di ritardo nella consegna superiore a sei mesi decorrenti dal trentesimo mese successivo al rilascio del nulla osta da parte del genio civile di Catania, avrebbe dovuto pagare una penale pari ad € 12.500,00. Pt_6 CP_8
• Che al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita del 12.04.2005 e della Part scrittura del 13.04.2005 la era una società di persone cui soci erano: CP_8
A) ; Controparte_5
B) ; Controparte_6
C) – Amministratore Unico;
Controparte_9
D) ; Parte_3
• In data 13.07.2005 veniva sottoscritto il contratto definivo di vendita immobiliare con cui la proprietà dei terreni edificabili, meglio specificati nel preliminare, venivano trasferiti alla Pa
. a fronte del pagamento di € 220.000,00 a mezzo di 3 assegni circolari del CP_8 13.07.2007 rispettivamente di € 100.000,00 - € 70.000,00 - € 50.000,00 – emessi da
[...]
in favore di CP_10 Parte_1 Parte_4 Part
• In data 30.06.2006 la da un lato e e CP_8 Parte_1 CP_7 dall'altro stipulavano altro contratto preliminare di vendita a mezzo del quale:
- Si ribadiva che gli immobili di cui all'atto di vendita del 13.07.2005 erano intestati alla Pa
. CP_8
- La FA. garantiva che i terreni erano liberi da vincoli pesi e ipoteche;
CP_8 Part
- Si ribadiva l'obbligo della di edificare sui terreni de quo un edificio residenziale CP_8
e uno a scopo commerciale;
- Una volta ultimate le costruzioni queste sarebbero state vendute a e CP_7 [...]
; Pt_1
- Il corrispettivo di vendita veniva stabilito in € 440.000,00 rispetto ai quali la Parte_7 dichiarava che la somma di € 420.000,00 era stata già corrisposta da e CP_7
; Parte_1
- La si impegnava a consegnare questi immobili entro 30 mesi dal nulla osta del Parte_7 genio civile di Catania;
- In caso di ritardi imputabili alla società la medesima avrebbe versato una penale di € 12.500,00
• Che al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 30.06.2006 i soci della erano: Parte_7
A) Di CP_11
B) ; Controparte_6
C) Di;
Controparte_12
D) . Parte_3 Part
• In data 09.01.2007 con atto del notaio , la diventava una società di Persona_1 CP_8 Pa capitali assumendo la denominazione di . con amministratore unico CP_3 CP_9
.
[...]
• In data 18.10.2012 le parti in causa sottoscrivevano altra scrittura privata denominata appendice contratto preliminare di compravendita con la quale le parti, premettendo che le stesse avevano stipulato il preliminare meglio specificato sopra, specificavano, altresì che detta vendita è stata determinata mediante il versamento della complessiva somma di € 440.000,00 versata dalla parte promittente l'acquisto precedentemente ad oggi e nelle forme convenute. Disponendo, infine, che gli attori avevano intenzione di acquistare un'ulteriore immobile, che la FA. si sarebbe impegnata a realizzate, pari a mq CP_3 85,00 per € 46.750,00 che sarebbero stati versati alla consegna degli immobili.
• Con la sottoscrizione del preliminare del 18.10.2012 la società convenuta sin impegnava a consegnare tutti gli immobili entro il 31.12.2014, obbligandosi a pagare una penale di € 12.500,00 in caso di ritardo alla stessa imputabile.
Tanto premesso, non avendo i convenuti rispettato le scadenze contrattualmente previste, gli attori hanno chiesto al Tribunale adito:
✓ in via principale la risoluzione, ex art. 1454 c.c., del contratto in essere tra le parti, meglio Pa specificati in narrativa, e per l'effetto la condanna della . Controparte_3
, nonché dei signori , ,
[...] Controparte_4 Controparte_9 Parte_3 [...] Part
e , nella loro qualità di soci della società al CP_5 Controparte_6 CP_8 pagamento della somma corrisposta dagli attori pari ad €. 440.000,00 oltre al risarcimento dei danni quantificati in €. 112.999,75, oltre all'ulteriore risarcimento così come determinato nelle scritture private sottoscritte il 13.04.2005 e il 18.10.2012, pari ad € 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
✓ In via subordinata, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del Pa contratto imputabile alla . , ed a , Controparte_3 Controparte_9
, e nella loro qualità di soci della società Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 Pa
. e la condanna dei medesimi al pagamento della somma di € 440.000,00 CP_8 oltre al risarcimento del lucro cessante pari ad €. 112.999,75, nonché il risarcimento del danno subito per il ritardo nella consegna così come quantificato nelle due scritture del 13 aprile 2005 e del 18 ottobre 2012 di complessivi €. 25.000,00. Part
✓ In via ulteriormente subordinata la condanna della , Controparte_3 nonché di , , e di Controparte_9 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6 Part nella qualità di soci della società all'indennizzo ex art. 2041 c.c. della somma di €. CP_8
440.000,00.
✓ L'accertamento del comportamento colposo si in qualità di amministratore Controparte_9 Part della società ai sensi dell'art. art. 2476, comma 6, c.c. e la condanna del medesimo CP_3 al risarcimento del danno in favore degli attori pari ad €. 440.000,00 oltre al pagamento di €. 112.999,75.
Si costituivano in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, i convenuti, i quali respingevano le avverse argomentazioni e conclusioni premettendo che:
• Al tempo della sottoscrizione del preliminare, giugno 2006, la compagine societaria della Pa società . risultava composta dai GNi amministratore CP_8 Controparte_9 unico, , e soci. Parte_3 Controparte_5 CP_13 PartCon
• Con atto del 9 gennaio 2007, ai rogiti del Notaio la società in nome Persona_1 collettivo veniva trasformata in società a responsabilità limitata e nominato amministratore unico il GN . Controparte_9 Part
• In data 18 ottobre 2012 la società ed i GNi e CP_3 CP_7 Parte_1 sottoscrivevano un altro contratto avente carattere novativo del precedente stipulato in data 30 giugno 2006.
• Il contratto novativo sottoscritto dalla FA. e dai GNi e CP_3 CP_7 [...] estingueva l'obbligazione originaria, sostituendo ad essa una nuova obbligazione. Pt_1
• ha sempre finanziato tutte le operazioni immobiliari realizzate dalla società CP_7 Pa convenuta, sia come . sia come FA. CP_8 CP_3 Pa Con
• DO era perfettamente a conoscenza del fatto che il terreno acquistato dalla . Pt_1 con l'atto pubblico del 2005 al quale lo stesso aveva partecipato come finanziatore versando alla venditrice l'intero prezzo di acquisto era stato successivamente gravato da ipoteche iscritte in virtù dell'erogazione di mutui al fine di consentire alla società costruttrice il finanziamento delle opere da realizzarsi.
Tanto premesso, i convenuti, hanno chiesto al Tribunale adito:
✓ Il rigetto delle domande attoree;
✓ Previo accertamento dell'intervenuta novazione tra le parti in relazione alla scrittura del 18 Pa ottobre 2012, l'infondatezza della pretesa responsabilità dei soci della . e il rigetto CP_8 di tutte le richieste formulate nei loro confronti.
✓ L'accertamento che ha sempre partecipato a tutte le iniziative imprenditoriali CP_7 Part Part della società prima e dopo, finanziando tutte le relative attività. CP_8 CP_3 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, la causa veniva trattenuta per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata per i motivi appresso indicati. L'esame della documentazione versata in atti consente di tratteggiare chiaramente i rispettivi obblighi contrattuali che le parti hanno voluto costituire per regolare i rispettivi interessi patrimoniali. In particolare, si rileva che con la scrittura privata del 13.04.2005 e il preliminare di vendita del 30.06.2006 la società convenuta, illo tempore costituita nella forma di società di persone, si era impegnata a realizzare, e a cedere successivamente a e CP_7 [...]
, delle unità immobiliari che sarebbero dovute sorgere su un terreno interamente pagato Pt_1 dai medesimi (per il prezzo di € 440.000,00). Tale circostanza non è contestata dalle parti. Parimenti emerge, ictu oculi, che la società convenuta non ha rispettato le scadenze convenute negli accordi sottoscritti, non avendo realizzato né gli immobili previsti né la conseguente cessione di questi agli attori. Come sopra visto, all'epoca della sottoscrizione della scrittura privata del 13.04.2005 e del PartCon preliminare di vendita del 30.06.2006 la era costituita in società di persona, nello specifico società in nome collettivo. È noto che, nell'ambito delle società di persone, in riferimento alle quali l'ordinamento non prevede una separazione netta e distinta del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, ex art. 2291 c.c. In subiecta materia, i Giudici Ermellini hanno puntualizzato che, La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 3022 del 16 febbraio 2015). Le successive vicissitudini della compagine sociale, relative alla trasformazione della stessa da società di persone a società di capitali (nel caso di specie una società a responsabilità limitata), è ininfluente ai fini del decidere, atteso che i convenuti che erano soci della al momento della sottoscrizione degli Parte_7 accordi del 2005 e del 2006, rimangono comunque obbligati solidalmente per eventuali debiti contratti dalla società stessa. Emblematico, in tal senso, è l'art. 2500 quinquies c.c. secondo il quale,
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500 c.c. (la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari), se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. La logica della norma risiede nel volere garantire eventuali creditori di una società di persone successivamente trasformata in società di capitali a fronte di operazioni che riverberano i propri effetti sul regime di responsabilità dei soci, facendo venire meno il vincolo solidaristico dei soci illimitatamente responsabili. Tale principio è, inoltre, rafforzato, dall'art. 2498 c.c., in forza del quale, Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Ciò significa che debiti e crediti della società trasformata continueranno a gravare sulla società risultante dalla trasformazione. Pertanto, al fine di evitare una riduzione delle garanzie sulle quali possono contare i creditori della società di persone, la norma dispone la sopravvivenza del regime di responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni della società trasformata, alla condizione che i creditori sociali abbiano manifestato il proprio consenso alla trasformazione. Sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che, La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria. (Cass. civi. Sez. III, sentenza n. 13467 del 20.06.2011; conforme Cass. civ. Sez. I sentenza n. 26826 del 14.12.2006). Posto, come sopra visto e come emerge dalla documentazione allegata, che non è contestato tra le parti che il terreno de quo sia stato pagato dal padre degli attori nonché da e successivamente intestato alla Parte_1 società convenuta per edificarvi degli immobili, parte dei quali avrebbero dovuto essere ceduti ai finanziatori dell'operazione, occorre allora stabilire se il mancato perfezionamento dell'accordo posto in essere tra le parti sia imputabile o meno alla società convenuta e ai soci illimitatamente responsabili all'epoca della sottoscrizione delle scritture del 2005 e del 2006. Come è noto, in tema di responsabilità contrattuale, la regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è parzialmente derogata, atteso che, in subiecta materia, a fronte della mera allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, è il debitore che deve dimostrare che l'inadempimento o il ritardo della prestazione dovuta è attribuibile a circostanze a lui non imputabili. Ed invero l'art. 1218 c.c. dispone che: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Dall'esegesi del dato positivo sopra citato, è possibile desumere la regula iuris in forza della quale, al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli di un inadempimento contrattuale (sia come mancata prestazione tout court, o in caso di ritardo o inesatta esecuzione della stessa), il debitore deve dimostrare che l'inadempimento o il ritardo siano da ascrivere a caso fortuito o forza maggiore. Per costante uniforme giurisprudenza: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c.”. (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 25584 del 12.10.2018; conforme Cass. SS.UU. civ. sentenza n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso di specie, i convenuti non sono stati in grado di portare all'attenzione di questo Tribunale alcun elemento concretamente valutabile al fine di provare l'intervento di un fattore esterno, non altrimenti evitabile, che abbia rivestito un effetto casualmente determinante nella genesi dell''inadempimento contrattuale de quo. La circostanza che il 09.01.2007 la sia stata trasformata in una società di capitali a responsabilità limitata o Parte_7 che tra la medesima e e sia intercorso, in data 18.10.2012, altro Parte_1 CP_7 contratto preliminare, che secondo i convenuti avrebbe sostituito i precedenti accordi, non elimina né il dato oggettivo dell'inadempimento contrattuale né che dello stesso debbano rispondere i soci illo tempore illimitatamente responsabili all'epoca della sottoscrizione degli accordi del 2005 e
2006, quando la compagine sociale era costituita in forma di società di persone. Per quanto riguarda Pa il preliminare di vendita del 18.10.2012 sottoscritto con la . le cui clausole, secondo le CP_3 argomentazioni dei convenuti avrebbero sostituito, con effetto novativo, le precedenti pattuizioni intercorse tra le parti valgano le seguenti considerazioni. Dalla lettura del preliminare de quo le parti, facendo riferimento ai precedenti rapporti intercorsi, ribadiscono e confermano che: 1) il prezzo di vendita del terreno edificabile, pari a € 440.000,00 è stato versato interamente da CP_7
e ; 2) i medesimi con la sottoscrizione del 18.10.2012 manifestano la
[...] Parte_1 volontà di acquistare un'ulteriore porzione di locale commerciale di mq 85,00 dietro corrispettivo di
€ 46.750,00; 3) la si impegnava a edificare detti immobili e a provvedere alla Parte_8 consegna degli stessi entro il 31.12.2014. Dalla lettura delle superiori clausole, si rileva chiaramente che le parti, con l'ulteriore sottoscrizione del preliminare del 18.10.2012, abbiano voluto mantenere le stesse obbligazioni già convenute nell'accordo del 30.06.2006 integrando quest'ultimo con l'impegno di acquistare, una volta realizzato, un'ultra unità immobiliare di mq 85,00. Non appare condivisibile, quindi, la tesi dei convenuti secondo la quale, con il preliminare di vendita del 18.10.2012, le parti abbiano attribuito a quest'ultimo un carattere novativo, sostituendo nuove obbligazioni a quelle precedentemente assunte. Come è noto, la novazione, in base alla definizione codicistica dell'art. 1230 c.c., ricorre quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Affinché si possa parlare di novazione oggettiva è necessario il requisito dell'aliquid novi, dato dalla modifica dell'oggetto o del titolo, e dell'animus novandi, da intendersi come volontà non univoca di estinguere la precedente obbligazione (ex comma 2^ dell'art. 1230 c.c.). Nel caso di specie, avuto riguardo al preliminare del 18.10.2012, non si può parlare di novazione stante il richiamo a precedenti rapporti intercorsi tra le parti, in riferimento ai quali le stesse dichiarano che: “detta vendita è stata determinata mediante il versamento della complessiva somma di € 440.000,00 versata dalla parte promittente l'acquisto (id est DO e ) precedentemente ad oggi e nelle forme convenute”. Manca, Pt_1 CP_7 inoltre, l'elemento più squisitamente novativo per potere fare rientrare il contratto de quo nell'ambito dell'istituto regolato dall'art. 1230 c.c. Ed invero, dalla complessiva lettura del regolamento negoziale del 18.10.2012 si rileva che le parti hanno voluto integrare le obbligazioni precedentemente convenute con altre clausole consistenti nella volontà, manifestate da CP_7
e di volere acquistare un ulteriore immobile della superficie di mq 85,00
[...] Parte_1
a fronte del pagamento della somma di € 46.750,00 e nell'intenzione di posticipare al 31.12.2014 il termine dell'adempimento. In relazione a situazioni analoghe, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che: “L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'animus novandi, cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto” (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 15980 del 06.07.2010). Con la sottoscrizione di detto accordo, inoltre, i convenuti sostengono che le parti hanno, tra l'altro, voluto sostituire i precedenti debitori (id est i soci della Pa
. con uno nuovo – la – realizzando una novazione soggettiva. La tesi è CP_8 Parte_8 giuridicamente inconsistente e come tale da rigettare. Come è noto, infatti, nella novazione soggettiva le parti sostituiscono un debitore ad un altro. Tuttavia, perché l'operazione abbia effetto liberatorio nei confronti del vecchio debitore è necessario che il creditore manifesti il proprio consenso alla cessione. In caso contrario il debitore ceduto e quello subentrante saranno solidalmente responsabili dell'inadempimento o ritardo nell'esecuzione della obbligazione pattuita. Nel caso di specie, e non hanno manifestato alcuna volontà CP_7 Parte_1 esplicita avente effetto liberatorio nei confronti della e dei suoi soci illimitatamente Parte_7 responsabili. In relazione al preliminare di vendita del 18.10.2012 non vi è stato, quindi, alcun effetto novativo (né oggettivo né soggettivo). Alla luce di quanto sopra motivato, dovrà essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 30.06.2006 e dell'integrazione allo stesso del 18.10.2012 per inadempimento imputabile, quanto all'accordo del 2006, ai soci della ex Pa Part
. e, in relazione all'appendice sottoscritta nel 2012, alla . I CP_8 Controparte_3 convenuti, pertanto, dovranno restituire, in solido tra loro, l'importo di € 440.000,00 oltre agli interessi legali (da calcolarsi dal giorno del versamento all'effettivo soddisfo), pagato da CP_7 Pa
e per l'acquisto del terreno edificabile e intestato alla . poi
[...] Parte_1 CP_8 mutata in società di capitali, sul quale la medesima avrebbe dovuto edificare delle unità immobiliare che avrebbero dovute essere successivamente cedute agli attori. Trattandosi di un obbligo restitutorio a seguito di una pronuncia di inadempimento contrattuale, l'importo sopra determinato costituisce un debito di valuta non soggetto a rivalutazione monetaria. Sul punto la Corte di
Cassazione ha evidenziato che, La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto
a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. Sez. II Civ. sent. n. 22664/15). Avuto riguardo all'ulteriore somma di € 112.999,75 chiesta dagli attori a titolo di lucro cessante, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sua liquidazione. Scopo del risarcimento del danno è quello di reintegrare, da un punto di vista patrimoniale, il danneggiato nello status quo ante al verificarsi dell'inadempimento e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. Avuto riguardo agli oneri probatori incombenti sul danneggiato, se è agevole provare il danno emergente, essendo sufficiente allegare il fatto dell'inadempimento o del ritardo, per quanto riguarda il lucro cessante, ossia i mancati guadagni che il creditore asserisce di avere subito a cagione della condotta della parte inadempiente, occorrerà una prova più rigorosa, dovendosi allegare in maniera circostanziata e precisa i mancati profitti che si sarebbero potuti concretizzare in capo al creditore, se le prestazioni contrattuali avessero avuto regolare esecuzione. Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. civ., ord. n. 10750/2020) ha aperto alla possibilità della risarcibilità dei mancati guadagni quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sussista la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso. Alla luce di tale indirizzo interpretativo, pertanto, devono essere escluse le domande risarcitorie, a titolo di lucro cessante, che sono meramente ipotetiche perché dipendenti da condizioni incerte. Nel caso di specie, i criteri adottati per determinare l'importo di € 112.999,75 non sono condivisibili. Gli attori, infatti, hanno fatto riferimento alla differenza tra valore commerciale del bene medesimo (promesso in vendita) e il prezzo pattuito.
Tuttavia, il preliminare concluso tra le parti (in data 30.06.2006 integrato il 18.10.2012) aveva ad oggetto delle unità immobiliari, non ancora esistenti al momento della sottoscrizione, che sarebbero state successivamente cedute agli attori, e che la società convenuta avrebbe dovuto edificare su un terreno interamente pagato dai medesimi. Il mancato sfruttamento economico dell'operazione, sfumato a cagione dell'inadempimento dei convenuti, non risulta essere supportato da alcun valido elemento di prova attestante che, in assenza della condotta ascrivibile ai convenuti, gli attori avrebbero ottenuto, secondo una valutazione probabilistica, una somma pari a quella richiesta (€ 112. 999,75). Non è stata allegata, ad esempio, alcun tipo di documentazione comprovante l'esistenza di trattative tra gli attori e terze persone, in merito a potenziali vendite (o altro tipo di sfruttamento economico) degli immobili aedificandi. Allegazioni, queste, che avrebbe permesso al Tribunale, attraverso un'analisi delle concrete probabilità di buon esito delle trattative, di procedere alla liquidazione, tra l'altro, del lucro cessante. Perimenti infondata è la richiesta di liquidazione pari ad € 12.500,00 di cui all'art. 6 del preliminare del 18.10.2012 prevista in caso di ritardo nella consegna degli immobili promessi. La clausola penale convenuta tra le parti non è applicabile al caso concreto, atteso che non vi è stato ritardo ma mancanza assoluta dell'obbligazione pattuita. Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato che La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento. (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23706 del 9 novembre 2009). Infine, per quanto riguarda la richiesta di condanna dell'amministratore ex art. 2476 comma 6^ c.c. la stessa Controparte_9 non può essere accolta per i seguenti motivi. Gli attori, infatti, imputano a , Controparte_9 Pa nella qualità di amministratore della . di avere proceduto nel 2014, al rimborso di CP_3 finanziamenti in favore dei soci per un valore complessivo di € 256.000,00 a fronte di una situazione economica sociale assai critica, senza avere prima soddisfatto le ragioni dei creditori sociali, anzi compromettendo la garanzia dei medesimi all'integrità patrimoniale della società, in violazione dell'art. 2476 comma 6^ c.c. Tuttavia, la disposizione dell'articolo in commento non è applicabile al caso che ci occupa ratione temporis. Ed invero, l'art. 2476 c.c. è stato modificato dal legislatore nel 2019 (d.lgs. 14.2019). Il rimborso dei finanziamenti in favore dei soci è avvenuto nel 2014, antecedentemente, quindi, alle variazioni apportate all'articolo nel 2019. L'art. 389 comma 2^ del dlgs. 14.2019 (disposizioni transitorie e finali) ha disposto, infatti, che le modifiche all'art. 2476 c.c. sarebbero entrate in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione del decreto stresso in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, per il noto principio dell'efficacia della legge nel tempo, codificato dall'art. 11 delle preleggi al Codice civile, non è possibile invocare l'applicazione dell'art. 2476 6^ comma c.c. (così come modificato dall'art. 378 del d.lgs. 14 del 2019), al caso di specie. Le spese, liquidate secondo i parametri di cui al dm 55.14 e successive modifiche ed integrazioni, seguono la soccombenza e in considerazione dell'accoglimento parziale delle richieste attoree vengono compensate del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la risoluzione per inadempimento contrattuale del contratto preliminare di vendita del 30.06.2006 e della modifica allo stesso del 18.10.2012 e per l'effetto condanna in solido tra loro
, , e , nonché la Parte_3 Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6
FA. a pagare, per le causali in parte motiva, in favore di Controparte_3 [...]
, , e la complessiva somma di € Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2
440.000,00 oltre interessi legali da corrispondersi, quanto all'importo di € 220.000,00 dal
12.04.2005 sino all'effettivo soddisfo, e quanto all'ulteriore importo di € 220.000,00 dal
13.07.2005 sino all'effettivo soddisfo.
➢ Respinge ogni ulteriore domanda.
➢ Condanna in solido tra loro, , , e Parte_3 Controparte_9 Controparte_5 Part
, nonché la a pagare in favore degli attori che Controparte_6 Controparte_3 vengono liquidate complessivamente in € 11.745,00 (importo già decurtato del 50%) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Caltagirone, in 03.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello