Articolo 39 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 38Articolo 40
Versione
28 marzo 1956
Art. 39. null i i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati C) e D) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41
2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956