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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2024, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all' udienza del 23.01.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6311.21
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Lauretta Alessandro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12. 2021 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1 che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 2.645,15 richiesto dall' con l'atto del 19/10/2021; 2) Sentir dichiarare per l'effetto l' CP_1 CP_1 tenuto alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto sull a sue prestazioni previdenziali o assistenziali a titolo di recupero delle somme di cui all'atto impugnato del 19/10/2021; 3) Per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione in favore della Sig.ra di tutte le somme trattenute Parte_1 sulle sue prestazioni previdenziali o assistenziali per il titolo di cui al provvedimento impugnato….”. Nello specifico, ha dedotto: in data 07/05/2019 presentava domanda di riconoscimento di pensione di cittadinanza, appartenendo ad un nucleo familiare composto da se stessa e dal suo coniuge (Sig. c.f. Persona_1
, entrambi ultrasessantasettenni;
alla domanda di C.F._1 pensione di cittadinanza, allegava la propria attestazione ISEE del 07/02/2019 così come previsto dalla normativa di riferimento;
la domanda di pensione di cittadinanza veniva accolta, ed alla ricorrente, ad integrazione del suo trattamento pensionistico, veniva erogata una piccola somma mensile;
con comunicazione del 19/10/2021 la sede di riferimento scriveva alla ricorrente: “…Gentile CP_1
Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. , comunicata mediante Controparte_2 provvedimento in data 31/03/2021 00:00:00, per la seguente motivazione: Mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2, co.1, b), 3) L. 26/2019). L'importo … da lei ricevuto da giugno 2019 a gennaio 2020, non era dovuto e deve essere restituito…”; - che alla stessa comunicazione, priva del conteggio dell'importo da restituire, veniva allegato un bollettino di € 2.645,15; di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di revoca del beneficio al contrario di quanto affermato nella comunicazione impugnata;
la ricorrente, all'atto di presentazione della domanda di pensione di cittadinanza aveva correttamente dichiarato tutte le circostanze utili alla definizione della sua istanza amministrativa, allegando alla stessa l'attestazione ISEE elaborata in data 07/02/2019, valida e derivante da una DSU completamente veritiera (cfr. attestazione ISEE del 07/02/2019); effettivamente dall'ISEE prodotto si evinceva che il valore del patrimonio mobiliare del nucleo era pari ad € 9.201,00, quindi di poco superiore al limite di legge;
quindi se vi era stato errore nell'erogazione della prestazione le cui somme venivano chieste in restituzione, era da imputarsi solo ed esclusivamente alla sede di riferimento, che avrebbe dovuto respingere la domanda della ricorrente;
alcun dolo era imputabile alla ricorrente che aveva correttamente dichiarato la composizione del suo nucleo familiare e le relative consistenze patrimoniali, allegando alla domanda di pensione di cittadinanza la richiesta attestazione ISEE, le cui risultanze non erano contestate;
il fatto che sino alla comunicazione del 19/10/2021 la ricorrente non avesse ricevuto alcuna contestazione sulla validità della piccola somma mensile che percepiva a titolo di pensione di cittadinanza, aveva rafforzato l'affidamento del pensionato sulla legittimità delle somme incassate;
allo stato la ricorrente non possedeva le somme pretese in restituzione dall' . CP_3
Sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
L'indebito trae origine dalle risultanze reddituali della Sig.ra Parte_1 allegate e documentate al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della pensione di cittadinanza.
La questione giuridica, oggetto del contendere, pertanto, concerne la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale. Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v.
Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la
Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Nella fattispecie, è da escludere il dolo della ricorrente avendo la stessa rappresentato ab origine la propria situazione reddituale.
La Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere). Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' CP_1
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento del 19.10.21 impugnato;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1320,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
In Torre Annunziata, il 23.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all' udienza del 23.01.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6311.21
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Lauretta Alessandro, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12. 2021 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare CP_1 che il provvedimento amministrativo impugnato è illegittimo, e per l'effetto che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 2.645,15 richiesto dall' con l'atto del 19/10/2021; 2) Sentir dichiarare per l'effetto l' CP_1 CP_1 tenuto alla restituzione in favore della ricorrente di quanto già trattenuto sull a sue prestazioni previdenziali o assistenziali a titolo di recupero delle somme di cui all'atto impugnato del 19/10/2021; 3) Per l'effetto condannare l' alla CP_1 restituzione in favore della Sig.ra di tutte le somme trattenute Parte_1 sulle sue prestazioni previdenziali o assistenziali per il titolo di cui al provvedimento impugnato….”. Nello specifico, ha dedotto: in data 07/05/2019 presentava domanda di riconoscimento di pensione di cittadinanza, appartenendo ad un nucleo familiare composto da se stessa e dal suo coniuge (Sig. c.f. Persona_1
, entrambi ultrasessantasettenni;
alla domanda di C.F._1 pensione di cittadinanza, allegava la propria attestazione ISEE del 07/02/2019 così come previsto dalla normativa di riferimento;
la domanda di pensione di cittadinanza veniva accolta, ed alla ricorrente, ad integrazione del suo trattamento pensionistico, veniva erogata una piccola somma mensile;
con comunicazione del 19/10/2021 la sede di riferimento scriveva alla ricorrente: “…Gentile CP_1
Signora, in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. , comunicata mediante Controparte_2 provvedimento in data 31/03/2021 00:00:00, per la seguente motivazione: Mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art. 2, co.1, b), 3) L. 26/2019). L'importo … da lei ricevuto da giugno 2019 a gennaio 2020, non era dovuto e deve essere restituito…”; - che alla stessa comunicazione, priva del conteggio dell'importo da restituire, veniva allegato un bollettino di € 2.645,15; di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di revoca del beneficio al contrario di quanto affermato nella comunicazione impugnata;
la ricorrente, all'atto di presentazione della domanda di pensione di cittadinanza aveva correttamente dichiarato tutte le circostanze utili alla definizione della sua istanza amministrativa, allegando alla stessa l'attestazione ISEE elaborata in data 07/02/2019, valida e derivante da una DSU completamente veritiera (cfr. attestazione ISEE del 07/02/2019); effettivamente dall'ISEE prodotto si evinceva che il valore del patrimonio mobiliare del nucleo era pari ad € 9.201,00, quindi di poco superiore al limite di legge;
quindi se vi era stato errore nell'erogazione della prestazione le cui somme venivano chieste in restituzione, era da imputarsi solo ed esclusivamente alla sede di riferimento, che avrebbe dovuto respingere la domanda della ricorrente;
alcun dolo era imputabile alla ricorrente che aveva correttamente dichiarato la composizione del suo nucleo familiare e le relative consistenze patrimoniali, allegando alla domanda di pensione di cittadinanza la richiesta attestazione ISEE, le cui risultanze non erano contestate;
il fatto che sino alla comunicazione del 19/10/2021 la ricorrente non avesse ricevuto alcuna contestazione sulla validità della piccola somma mensile che percepiva a titolo di pensione di cittadinanza, aveva rafforzato l'affidamento del pensionato sulla legittimità delle somme incassate;
allo stato la ricorrente non possedeva le somme pretese in restituzione dall' . CP_3
Sebbene ritualmente citato non si è costituito in giudizio.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
L'indebito trae origine dalle risultanze reddituali della Sig.ra Parte_1 allegate e documentate al momento della presentazione della domanda di riconoscimento della pensione di cittadinanza.
La questione giuridica, oggetto del contendere, pertanto, concerne la disciplina dell'indebito assistenziale riconnesso a carenza del c.d. requisito reddituale. Orbene, ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v.
Cass. n. 29419/2018; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la
Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilita' di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
La regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
cio' a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilita' dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019):
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente,
e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033
c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del
1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del
20/05/2021 ).
Nella fattispecie, è da escludere il dolo della ricorrente avendo la stessa rappresentato ab origine la propria situazione reddituale.
La Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere). Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, atteso che il vigente CP_1 sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/ 2001 ed art.15 d.l.
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l'Istituto del controllo telematico dei requisiti reddituali.
In applicazione degli esposti principi di diritto, nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall' CP_1
Per le ragioni esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' con il CP_1 provvedimento del 19.10.21 impugnato;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 1320,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione al procuratore anticipatario.
In Torre Annunziata, il 23.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè