Articolo 6 della Legge 15 maggio 1954, n. 270
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 giugno 1954
Art. 6.
Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, e' conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:
a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal 7° all'11° incluso del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
b) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che sia provvisto del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli impieghi di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
c) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° che abbia avuta la reggenza, con passaggio di gestione, di Uffici del registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in piu' periodi;
d) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che abbia espletate le funzioni di cui al precedente art. 2 almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.
Il personale indicato alle precedenti lettere c) e d) che non possa essere inquadrato nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, puo' essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.
Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari puo' essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianita' necessaria per la promozione al grado superiore.
In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro puo' essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.
Il personale prescelto e' collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954