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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Parte_1 procuratore di rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
Azzinnaro in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Gullo n. 81;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Conforti in CP_2 CP_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Guido Dorso n. 23;
- appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando assolto nel giudizio di primo grado l'onere gravante sull'odierna appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare la pretesa creditoria nei confronti degli odierni appellati ovvero, in via subordinata, che, nel caso specie, trova applicazione come dato di partenza per la rielaborazione del saldo di conto corrente stipulato dalle parti in causa il “saldo zero” e, per l'effetto, accertare il credito dovuto all'appellante da e e, sempre in via CP_2 CP_3 subordinata, condannare e al pagamento della somma CP_2 CP_3 maggiore o minore ritenuta dovuta in favore della banca, oltre interessi e accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per gli appellati: Chiedono che l'adita Corte, contrariis reiectis, dichiari inammissibile ovvero rigetti l'avverso appello, confermando l'impugnata sentenza.
Con condanna dell'appellante alle spese e al compenso anche del grado di appello, da distrarre in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, e (quale fideiussore) impugnavano il decreto CP_2 CP_3 ingiuntivo n. 1089/2013, emesso in favore della per la Controparte_4 somma di €uro 55.718,92, oltre accessori e spese per scoperto di conto corrente, assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, n. 08/01/122 acceso il 21-4-
2010; deducevano a motivi, nell'ordine: la carenza di legittimazione attiva della e di capacità processuale del delegante la procura;
la nullità del contratto di CP_5 conto corrente per difetto di forma scritta per il periodo precedente la suddetta data, atteso che il rapporto d conto corrente era riveniente all'anno 1989; l'illegittimità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché della commissione di massimo scoperto, e della clausola giustificante spese e commissioni varie;
l'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia;
la nullità delle fideiussioni prestate in ragione della invalidità delle obbligazioni garantite, nonché per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di buona fede durante l'esecuzione del contratto;
invocavano quindi l'accertamento delle nullità dedotte con conseguente declaratoria di invalidità del provvedimento monitorio opposto, e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere in via subordinata l'accertamento del reale saldo del conto corrente e l'invalidità della fideiussione, vinta in ogni caso le spese di lite.
2: Costituitasi in giudizio, la evidenziava la Controparte_4 inconferenza dei motivi di opposizione, produceva documentazione attestante la legittimazione attiva e processuale, rappresentando altresì nel merito la legittimità della condotta contrattuale;
in merito alla preesistenza del rapporto bancario la nulla deduceva specificamente, sebbene già nel procedimento monitorio CP_5 avesse prodotto estratti conto scalari a far data dal dicembre 1998; invocava quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta TU (successivamente anche integrata con ulteriori quesiti); successivamente assegnata la causa alla seconda sezione ed indi allo scrivente magistrato, all'udienza dell'8-11-2018 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.”.
Con sentenza depositata il 17-12-2018 n. 2670, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda creditoria avanzata con il ricorso monitorio, e condannava la banca opposta alla rifusione in favore di controparte della metà dell'importo delle spese processuali, compensando tra le parti la restante metà di dette spese.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nella sua qualità di procuratore di divenuta medio tempore Controparte_1 cessionaria del credito dedotto in causa, mediante atto di citazione notificato in data
13-6-2019, invocandone la riforma per i seguenti motivi.
A mezzo di un primo motivo di gravame l'appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la banca opposta non avesse assolto in esito al giudizio all'onere di provare la pretesa creditoria vantata nei confronti di controparte, deducendone il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c., nonché di falsa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado.
Argomentava più in particolare in tema sostenendo che una corretta valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure ben avrebbe potuto consentire all'organo giudicante di accertare il saldo del rapporto di conto corrente, avuto riguardo ai relativi estratti conto prodotti dalla a corredo del ricorso monitorio, CP_5 nonché alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede sulla base della documentazione contabile in questione, con l'ulteriore specificazione che, anche a voler prescindere dal rilievo secondo cui l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova tramite il quale ricostruire le movimentazioni del conto, in ogni caso anche l'incompletezza della documentazione relativa all'andamento del rapporto non avrebbe mai potuto giustificare in automatico l'integrale rigetto della pretesa azionata in considerazione del saldo di conto corrente nella specie esposto nella documentazione contabile in questione a debito del correntista, laddove in una situazione di tal fatta il parziale inadempimento ad opera della banca all'onere di provare il proprio credito era da correlarsi con l'accertata insussistenza nel caso in esame di un saldo intermedio a credito del cliente.
Ancora con un secondo motivo di appello la pronuncia gravata veniva censurata per avere disatteso la richiesta della di prendere in considerazione a fini decisori CP_5 la rielaborazione delle risultanze contabili relative al rapporto di conto corrente dedotto in causa con riferimento al periodo non documentato da estratti conto sulla base dell'azzeramento del saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Veniva, infatti, evidenziato in tema come la valutazione sul punto del primo giudice collidesse con il principio interpretativo elaborato in materia secondo cui l'eventuale assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non si atteggia in linea astratta come preclusiva in radice di una indagine contabile relativamente al periodo successivo, potendo questa essere espletata sulla base di un riferimento più sfavorevole per l'istituto di credito istante, quale quella per l'appunto rappresentata dalla inesistenza di un saldo debitore a carico del correntista alla data dell'estratto conto iniziale, modalità di calcolo quest'ultima sulla base del c.d. saldo zero alla data del 23-4-2010 che era stata peraltro applicata dal TU di primo grado e che aveva consentito di accertare con riguardo alla concreta fattispecie in disamina un saldo finale di conto corrente a debito del correntista.
Con gli ulteriori terzo, quarto e quinto motivo di appello, poi, la decisione di primo grado veniva impugnata per avere in maniera illogica e contraddittoria ritenuto l'illegittima applicazione ad opera della banca al rapporto in oggetto e a carico del cliente della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di un tasso di interesse passivo ultralegale e, infine, di addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
Opponeva sulle varie questioni in contestazione parte appellante che il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 122 del 21-4-2010, oltre che assistito da garanzia fideiussoria, sottoscritto dal correntista conteneva la una clausola di capitalizzazione degli interessi bancari che indicava il tasso di interesse effettivo applicato su base annua e prevedeva la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori in conformità dei criteri dettati dalla delibera CIRC del 9-2-2000 in materia, recava specifica menzione dei tassi di interessi applicati menzione e, come tale, da ritenere senz'altro valida poiché determinata e regolarmente sottoscritta da parte debitrice e, infine, della espressa pattuizione tra le parti della commissione di massimo scoperto con specifica indicazione anche riguardo a quest'ultima della misura del tasso, della periodicità di conteggio e della base di calcolo.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante si doleva del fatto che la pronuncia di primo grado fosse ingiusta e viziata in quanto resa in contrasto con le risultanze della TU svolta in quella sede, ritenendola affetta da evidenti errori di interpretazione dell'accertamento peritale espletato e sulla cui base si era pervenuti ad acclarare come la banca nella fattispecie in disamina avesse effettivamente applicato con pari periodicità interessi attivi e passivi, operato un corretto addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché rispettato il tasso della soglia usura per i periodi di riferimento.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 15-10-2019, si costituivano in giudizio e per resistere all'avverso gravame di cui eccepivano CP_2 CP_3 preliminarmente l'inammissibilità e contestavano comunque la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la Corte, una volta dichiarata inammissibile la richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva come da ordinanza in atti la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile di primo grado, dando incarico al nominato ausiliario nella persona della Dott.ssa Persona_1 di rispondere ai seguenti quesiti: “….accertare, sulla base della documentazione prodotta in atti, il saldo finale sulla base dei seguenti criteri:
-per il periodo successivo al 21 aprile 2010, data di stipula del contratto di apertura di credito, tenendo conto delle condizioni stabilite in tale convenzione, ove non comportino l'applicazione di interessi usurai o l'applicazione di una capitalizzazione in difetto di reciprocità;
- per il periodo precedente, considerando che in assenza di contrattazione: a) il tasso di interesse va determinato nella misura legale, per le obbligazioni sorte fino alla data di entrata in vigore della legge 17-2-1992 n. 154; per le obbligazioni sorte nel periodo successivo e fino alla data di entrata in vigore del D.Lvo 385/1993, secondo
i criteri stabiliti dall'art. 5 L. n. 154/1992; dalla data di entrata in vigore del D.Lvo
385/1993, secondo i criteri indicati nell'art. 117, settimo comma, D.Lvo 385/1993 o nell'art. 124, quinto comma, di tale ultimo decreto, a seconda della natura del contratto;
b) non si deve tener conto della commissione di massimo scoperto;
c) non deve essere calcolata alcuna capitalizzazione;
-sempre per il periodo precedente al 21 aprile 2010, svolgendo l'accertamento in base a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), ma considerando la capitalizzazione degli interessi applicata, ove reciproca e non comporti il superamento del tasso soglia.”.
Espletata l'indagine tecnica e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, ad avviso della Corte, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in via preliminare dagli appellati sul dedotto presupposto del non avere lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo sul punto appena il caso di rilevare l'incompatibilità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avente natura di pronuncia preliminare di natura sommaria e, come tale, da rendersi prima della trattazione della causa a norma dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., con la fase del processo che si svolge all'esito della disposta fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in costanza della quale si attua la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte nel pieno contraddittorio processuale stesso e con cui deve, pertanto, considerarsi implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in esame.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Appare opportuno far precedere il vaglio dei motivi di impugnazione dalla corretta individuazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria oggetto di controversia originariamente azionata in sede monitoria nei confronti degli odierni appellati, già opponenti a decreto ingiuntivo in prime cure, dalla banca dante causa di parte appellante, nonché dalla ricognizione della documentazione prodotta agli atti di causa dalla creditrice a supporto del diritto di credito nella specie fatto valere in giudizio.
Risulta in proposito come la Controparte_6
e, per essa, quale sua procuratrice, la avesse chiesto ed
[...] Controparte_4 ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Cosenza del decreto ingiuntivo n.
1089/2013 in relazione al credito vantato nei confronti di , quale CP_2 debitore principale, di quale fideiussore, con riferimento ad un saldo CP_3 negativo del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 112 stipulato il 21-
4-2010, attestantesi alla data del passaggio a sofferenza del conto del 18-5-2012, con maggiorazione di interessi maturati sino al 31-12-2012, nell'importo complessivo di
€uro 55.718,92.
A corredo del ricorso monitorio la banca creditrice produceva, tra l'altro, il citato contratto di apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria, n.
08/01/122 inter partes a mezzo di rogito notarile del 21-4-2010, oltre agli estratti conto relativi al rapporto in questione. Da detta documentazione emergeva che quest'ultimo aveva avuto concreto ed effettivo svolgimento sin da molto prima della data dell'avvenuta stipulazione sopra richiamata, come poteva evincersi dagli estratti conto esibiti con riferimento già al 31-12-1999, senza che tuttavia l'istituto di credito avesse poi provveduto ad esibire nè in fase monitoria, né in quella successiva di opposizione alcun documento contrattuale contenente la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto in questione concordata tra le medesime parti con riguardo alla fase antecedente al 21-4-2010.
Tanto precisato, ad avviso del Collegio giudicante, il complesso di doglianze a mezzo delle quali parte appellante per conto del soggetto subentrato medio tempore nella titolarità del diritto di credito oggetto di controversia, lamenta l'errata applicazione in sentenza dell'art. 2697 c.c. ad opera del primo giudice per avere ritenuto non assolto ad opera del suddetto dante causa di questo l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria giudizialmente azionata, può ritenersi fondato solo in parte, laddove alla stregua di quanto in precedenza evidenziato la banca opposta in prime cure, pur avendo essa stessa per un verso documentato a mezzo degli esibiti estratti contabili l'andamento del rapporto dedotto in causa a partire dal
1999 sino al 2012, provvedeva poi in maniera del tutto incompleta e parziale a produrre agli atti di causa esclusivamente il contratto stipulato con il cliente in data
21-4-2010, finendo pertanto per restare privo di qualsivoglia dimostrazione il contenuto delle clausole relative alla regolamentazione del medesimo rapporto bancario intercorso tra le parti in relazione al pregresso periodo in cui pure risultava avere avuto svolgimento.
Occorre, infatti, rilevare che, laddove si è affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo che l'emissione del provvedimento monitorio non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, sicchè
l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale che esprime una domanda di condanna ed è quindi da considerarsi tenuto a fornire la piena prova del credito in detta fase del giudizio, ne consegue che nel caso in cui l'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata, come nella specie, fondata su motivi sostanziali, quali in via esemplificativa la contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di interessi ultralegali ed anatocismo, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta ovvero alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 6-6-2018 n. 14640).
In siffatto quadro, dunque, si è reso necessario procedere alla rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, onde pervenire ad una più corretta ed attendibile rielaborazione del saldo finale di conto, avuto riguardo al complessivo andamento del rapporto nel corso dell'arco temporale di durata nei termini prospettati dalla stessa banca creditrice dal 1999 al 2012, nonché tenuto conto, per un verso, delle condizioni economiche applicate al rapporto in questione ove risultanti dalle clausole legittimamente pattuite nel contratto del 21-4-2010 ed escludendo, per l'altro, per il periodo precedente l'applicazione di quelle in relazione alle quali non risulta essere stata comprovata la stipulazione di alcun accordo convenzionale scritto tra le parti all'uopo necessario (capitalizzazione trimestrale interessi, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali).
Il TU nominato dalla Corte ha accertato sulla base dell'esame della documentazione bancaria in atti l'avvenuta sottoscrizione in data 21-4-2010 tra l'impresa individuale e la banca un contratto di conto corrente ordinario, con garanzia CP_2 ipotecaria volontaria per €uro 100.000,00 e con un affidamento per scoperto di conto corrente, nel quale venivano convenuti: 1) un interesse Euribor 3 mesi, 5,75% punti percentuali in ragione d'anno, sugli importi utilizzati;
2) la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) la possibilità di modificare il tasso di interesse in dipendenza delle variazioni del tasso Euribor a tre mesi, rilevabile sul “ ” Parte_2 maggiorato dello spreed del 5.75%; 4) la commissione per messa a disposizione fondi nella misura del 0,50% su base annua, mentre nessuna documentazione era stata riscontrata con riferimento al contratto di apertura di credito prima della data del 21-4-2010 attestante la pattuizione di tassi interesse nel corso del rapporto, risultando prodotti in merito solo i prospetti scalari di estratto conto dal 31-12-1999 al 31-3-2012.
Una volta rilevata la necessità di procedere al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di indagine solo relativamente al periodo con riguardo al quale era stata verificata la continuità delle movimentazioni bancarie mediante la produzione della serie completa degli estratti conto ovvero dal 1°-4-2000 al 31-3-2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, e prendendo in considerazione il saldo iniziale del conto scalare bancario alla data dell'1-4-2000 a credito del correntista di
22.297.825 delle vecchie lire, il TU elaborava in risposta ai criteri di cui al pertinente quesito postogli un calcolo in forza del quale, tenuto conto che per il periodo anteriore al 21-4-2010 non era stata accertata la stipulazione del contratto originario di apertura di conto corrente, gli interessi applicati al rapporto dall'istituto di credito venivano sostituiti con i tassi Bot ex art. 117 TUB, venivano eliminate le commissioni di massimo scoperto e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi, e con riferimento al periodo successivo alla data del 21-4-2010, in difetto di applicazione di interessi usurai e accertata la praticata capitalizzazione degli interessi in conformità della clausola n. 9 del contratto di apertura di conto corrente in merito alla pattuita regolamentazione in termini di identica periodicità dei rapporti dare avere, sia debitore che creditore, relativi al conto, veniva applicata la capitalizzazione degli interessi ai medesmi tassi convenzionali pattuiti con l'istituto bancario.
Alla stregua delle modalità di calcolo sopra richiamate, l'ausiliario giungeva a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 31-3-2012 in ragione di complessivi €uro 15.347,80 a debito del cliente.
Reputa la Corte di dovere recepire ai presenti fini decisori il responso reso dal TU nei termini suindicati, in quanto frutto della corretta valutazione delle risultanze contabili documentate agli atti di causa e dell'applicazione di affidabili criteri di calcolo in sede di ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di controversia, in tal modo disattendendo parzialmente i residui motivi del gravame interposto dalla banca appellante. Quanto, infatti, all'invocata applicazione ad opera di quest'ultima del criterio del c.d. saldo zero, è appena il caso di rilevare l'inconferenza del richiamo a siffatta metodologia di rielaborazione delle risultanze contabili del rapporto bancario dedotto in causa in quanto praticabile solo nell'ipotesi, allorquando sia la banca ad agire per il recupero del credito vantato nei confronti del correntista e la produzione degli estratti conto non sia completa, che il saldo iniziale ricavabile dal primo degli estratti conto disponibili sia a debito di quest'ultimo, laddove al contrario nel caso che qui occupa, dovendosi prendere in considerazione l'andamento complessivo del rapporto iniziato in epoca ben anteriore al 21-4-2010, per come documentato agli atti del procedimento dallo stesso istituto di credito, a partire dal primo della serie continuativa degli estratti conti disponibili risalente all'1-4-2000, il saldo in quest'ultimo esposto risulta essere stato accertato dal TU diversamente a credito per il cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 2-5-2019 n. 11543).
Parimenti il TU ha proceduto alla rielaborazione del saldo finale di conto tenendo conto dell'intero corso di svolgimento di esso e non solo di quello successivo al contratto stipulato il 21-4-2010, computando legittimamente a tal fine da quel momento in poi tutte le voci passive in conformità delle relative componenti espressamente previste nelle clausole del relativo regolamento negoziale intercorso tra banca e correntista, ma provvedendo altrettanto correttamente per converso ad epurarne le movimentazioni contabili con riferimento al periodo precedente alla data suddetta dagli addebiti rivenienti dall'applicazione ad opera dell'istituto di credito di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione di interessi e tassi di interesse ultralegali senza che ne fosse stata dimostrata l'avvenuta pattuizione mediante un contratto sottoscritto tra le parti in epoca antecedente al 21-4-2010, in tal modo giungendo a rideterminare quanto comunque dovuto a titolo di saldo a debito del cliente, rispetto al maggior importo oggetto della originaria ingiunzione emessa in favore della banca di cui al provvedimento monitorio opposto, in ragione della misura di €uro 15.347,80.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna di e CP_2
in solido tra loro, in favore di nella qualità in atti CP_3 Parte_1 della somma di €uro 15.347,80, oltre interessi legali con decorrenza dal 31-12-2012 al soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza parziale della CP_5 appellante in esito al giudizio avuto riguardo all'accoglimento entro i soli limiti sopra indicati del proposto appello, giustificati motivi per disporre la compensazione per metà tra le parti anche delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, con condanna di parte appellante alla rifusione in favore degli appellati della restante metà di dette spese, per come liquidate nell'intero giusta dispositivo che segue, nonché per porre definitivamente a carico delle parti in causa nella misura del 50% ciascuna delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata nel presente giudizio di appello, già liquidate come da relativo decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ,, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in qualità di procuratore di Controparte_1 nei confronti di e con atto di citazione notificato il 13- CP_2 CP_3
6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-12-2018 n. 2670, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido tra loro, in favore di CP_2 CP_3 Parte_1 nella qualità in atti della somma di €uro 15.347,80, oltre interessi legali con
[...] decorrenza dal 31-12-2012 al soddisfo;
- compensa per metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, della restante metà di dette spese, che liquida nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese relative alla espletata TU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1285 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Parte_1 procuratore di rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
Azzinnaro in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Gullo n. 81;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Conforti in CP_2 CP_3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Cosenza, Via Guido Dorso n. 23;
- appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando assolto nel giudizio di primo grado l'onere gravante sull'odierna appellante ai sensi dell'art. 2697 c.c. di provare la pretesa creditoria nei confronti degli odierni appellati ovvero, in via subordinata, che, nel caso specie, trova applicazione come dato di partenza per la rielaborazione del saldo di conto corrente stipulato dalle parti in causa il “saldo zero” e, per l'effetto, accertare il credito dovuto all'appellante da e e, sempre in via CP_2 CP_3 subordinata, condannare e al pagamento della somma CP_2 CP_3 maggiore o minore ritenuta dovuta in favore della banca, oltre interessi e accessori di legge.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per gli appellati: Chiedono che l'adita Corte, contrariis reiectis, dichiari inammissibile ovvero rigetti l'avverso appello, confermando l'impugnata sentenza.
Con condanna dell'appellante alle spese e al compenso anche del grado di appello, da distrarre in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo, e (quale fideiussore) impugnavano il decreto CP_2 CP_3 ingiuntivo n. 1089/2013, emesso in favore della per la Controparte_4 somma di €uro 55.718,92, oltre accessori e spese per scoperto di conto corrente, assistito da apertura di credito con garanzia ipotecaria, n. 08/01/122 acceso il 21-4-
2010; deducevano a motivi, nell'ordine: la carenza di legittimazione attiva della e di capacità processuale del delegante la procura;
la nullità del contratto di CP_5 conto corrente per difetto di forma scritta per il periodo precedente la suddetta data, atteso che il rapporto d conto corrente era riveniente all'anno 1989; l'illegittimità della operata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché della commissione di massimo scoperto, e della clausola giustificante spese e commissioni varie;
l'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia;
la nullità delle fideiussioni prestate in ragione della invalidità delle obbligazioni garantite, nonché per violazione, da parte della banca, dell'obbligo di buona fede durante l'esecuzione del contratto;
invocavano quindi l'accertamento delle nullità dedotte con conseguente declaratoria di invalidità del provvedimento monitorio opposto, e spiegavano domanda riconvenzionale al fine di ottenere in via subordinata l'accertamento del reale saldo del conto corrente e l'invalidità della fideiussione, vinta in ogni caso le spese di lite.
2: Costituitasi in giudizio, la evidenziava la Controparte_4 inconferenza dei motivi di opposizione, produceva documentazione attestante la legittimazione attiva e processuale, rappresentando altresì nel merito la legittimità della condotta contrattuale;
in merito alla preesistenza del rapporto bancario la nulla deduceva specificamente, sebbene già nel procedimento monitorio CP_5 avesse prodotto estratti conto scalari a far data dal dicembre 1998; invocava quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione e vinte le spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta TU (successivamente anche integrata con ulteriori quesiti); successivamente assegnata la causa alla seconda sezione ed indi allo scrivente magistrato, all'udienza dell'8-11-2018 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.”.
Con sentenza depositata il 17-12-2018 n. 2670, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda creditoria avanzata con il ricorso monitorio, e condannava la banca opposta alla rifusione in favore di controparte della metà dell'importo delle spese processuali, compensando tra le parti la restante metà di dette spese.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 nella sua qualità di procuratore di divenuta medio tempore Controparte_1 cessionaria del credito dedotto in causa, mediante atto di citazione notificato in data
13-6-2019, invocandone la riforma per i seguenti motivi.
A mezzo di un primo motivo di gravame l'appellante impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la banca opposta non avesse assolto in esito al giudizio all'onere di provare la pretesa creditoria vantata nei confronti di controparte, deducendone il vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c., nonché di falsa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado.
Argomentava più in particolare in tema sostenendo che una corretta valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure ben avrebbe potuto consentire all'organo giudicante di accertare il saldo del rapporto di conto corrente, avuto riguardo ai relativi estratti conto prodotti dalla a corredo del ricorso monitorio, CP_5 nonché alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in quella sede sulla base della documentazione contabile in questione, con l'ulteriore specificazione che, anche a voler prescindere dal rilievo secondo cui l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova tramite il quale ricostruire le movimentazioni del conto, in ogni caso anche l'incompletezza della documentazione relativa all'andamento del rapporto non avrebbe mai potuto giustificare in automatico l'integrale rigetto della pretesa azionata in considerazione del saldo di conto corrente nella specie esposto nella documentazione contabile in questione a debito del correntista, laddove in una situazione di tal fatta il parziale inadempimento ad opera della banca all'onere di provare il proprio credito era da correlarsi con l'accertata insussistenza nel caso in esame di un saldo intermedio a credito del cliente.
Ancora con un secondo motivo di appello la pronuncia gravata veniva censurata per avere disatteso la richiesta della di prendere in considerazione a fini decisori CP_5 la rielaborazione delle risultanze contabili relative al rapporto di conto corrente dedotto in causa con riferimento al periodo non documentato da estratti conto sulla base dell'azzeramento del saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Veniva, infatti, evidenziato in tema come la valutazione sul punto del primo giudice collidesse con il principio interpretativo elaborato in materia secondo cui l'eventuale assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non si atteggia in linea astratta come preclusiva in radice di una indagine contabile relativamente al periodo successivo, potendo questa essere espletata sulla base di un riferimento più sfavorevole per l'istituto di credito istante, quale quella per l'appunto rappresentata dalla inesistenza di un saldo debitore a carico del correntista alla data dell'estratto conto iniziale, modalità di calcolo quest'ultima sulla base del c.d. saldo zero alla data del 23-4-2010 che era stata peraltro applicata dal TU di primo grado e che aveva consentito di accertare con riguardo alla concreta fattispecie in disamina un saldo finale di conto corrente a debito del correntista.
Con gli ulteriori terzo, quarto e quinto motivo di appello, poi, la decisione di primo grado veniva impugnata per avere in maniera illogica e contraddittoria ritenuto l'illegittima applicazione ad opera della banca al rapporto in oggetto e a carico del cliente della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di un tasso di interesse passivo ultralegale e, infine, di addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
Opponeva sulle varie questioni in contestazione parte appellante che il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 122 del 21-4-2010, oltre che assistito da garanzia fideiussoria, sottoscritto dal correntista conteneva la una clausola di capitalizzazione degli interessi bancari che indicava il tasso di interesse effettivo applicato su base annua e prevedeva la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori in conformità dei criteri dettati dalla delibera CIRC del 9-2-2000 in materia, recava specifica menzione dei tassi di interessi applicati menzione e, come tale, da ritenere senz'altro valida poiché determinata e regolarmente sottoscritta da parte debitrice e, infine, della espressa pattuizione tra le parti della commissione di massimo scoperto con specifica indicazione anche riguardo a quest'ultima della misura del tasso, della periodicità di conteggio e della base di calcolo.
Con il sesto ed ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante si doleva del fatto che la pronuncia di primo grado fosse ingiusta e viziata in quanto resa in contrasto con le risultanze della TU svolta in quella sede, ritenendola affetta da evidenti errori di interpretazione dell'accertamento peritale espletato e sulla cui base si era pervenuti ad acclarare come la banca nella fattispecie in disamina avesse effettivamente applicato con pari periodicità interessi attivi e passivi, operato un corretto addebito delle commissioni di massimo scoperto, nonché rispettato il tasso della soglia usura per i periodi di riferimento.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 15-10-2019, si costituivano in giudizio e per resistere all'avverso gravame di cui eccepivano CP_2 CP_3 preliminarmente l'inammissibilità e contestavano comunque la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la Corte, una volta dichiarata inammissibile la richiesta di parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, disponeva come da ordinanza in atti la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile di primo grado, dando incarico al nominato ausiliario nella persona della Dott.ssa Persona_1 di rispondere ai seguenti quesiti: “….accertare, sulla base della documentazione prodotta in atti, il saldo finale sulla base dei seguenti criteri:
-per il periodo successivo al 21 aprile 2010, data di stipula del contratto di apertura di credito, tenendo conto delle condizioni stabilite in tale convenzione, ove non comportino l'applicazione di interessi usurai o l'applicazione di una capitalizzazione in difetto di reciprocità;
- per il periodo precedente, considerando che in assenza di contrattazione: a) il tasso di interesse va determinato nella misura legale, per le obbligazioni sorte fino alla data di entrata in vigore della legge 17-2-1992 n. 154; per le obbligazioni sorte nel periodo successivo e fino alla data di entrata in vigore del D.Lvo 385/1993, secondo
i criteri stabiliti dall'art. 5 L. n. 154/1992; dalla data di entrata in vigore del D.Lvo
385/1993, secondo i criteri indicati nell'art. 117, settimo comma, D.Lvo 385/1993 o nell'art. 124, quinto comma, di tale ultimo decreto, a seconda della natura del contratto;
b) non si deve tener conto della commissione di massimo scoperto;
c) non deve essere calcolata alcuna capitalizzazione;
-sempre per il periodo precedente al 21 aprile 2010, svolgendo l'accertamento in base a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), ma considerando la capitalizzazione degli interessi applicata, ove reciproca e non comporti il superamento del tasso soglia.”.
Espletata l'indagine tecnica e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25 febbraio 2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, ad avviso della Corte, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in via preliminare dagli appellati sul dedotto presupposto del non avere lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo sul punto appena il caso di rilevare l'incompatibilità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avente natura di pronuncia preliminare di natura sommaria e, come tale, da rendersi prima della trattazione della causa a norma dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., con la fase del processo che si svolge all'esito della disposta fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in costanza della quale si attua la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte nel pieno contraddittorio processuale stesso e con cui deve, pertanto, considerarsi implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in esame.
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei termini e limiti che qui di seguito si procede ad esporre.
Appare opportuno far precedere il vaglio dei motivi di impugnazione dalla corretta individuazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria oggetto di controversia originariamente azionata in sede monitoria nei confronti degli odierni appellati, già opponenti a decreto ingiuntivo in prime cure, dalla banca dante causa di parte appellante, nonché dalla ricognizione della documentazione prodotta agli atti di causa dalla creditrice a supporto del diritto di credito nella specie fatto valere in giudizio.
Risulta in proposito come la Controparte_6
e, per essa, quale sua procuratrice, la avesse chiesto ed
[...] Controparte_4 ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Cosenza del decreto ingiuntivo n.
1089/2013 in relazione al credito vantato nei confronti di , quale CP_2 debitore principale, di quale fideiussore, con riferimento ad un saldo CP_3 negativo del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 112 stipulato il 21-
4-2010, attestantesi alla data del passaggio a sofferenza del conto del 18-5-2012, con maggiorazione di interessi maturati sino al 31-12-2012, nell'importo complessivo di
€uro 55.718,92.
A corredo del ricorso monitorio la banca creditrice produceva, tra l'altro, il citato contratto di apertura di credito in conto corrente, con garanzia ipotecaria, n.
08/01/122 inter partes a mezzo di rogito notarile del 21-4-2010, oltre agli estratti conto relativi al rapporto in questione. Da detta documentazione emergeva che quest'ultimo aveva avuto concreto ed effettivo svolgimento sin da molto prima della data dell'avvenuta stipulazione sopra richiamata, come poteva evincersi dagli estratti conto esibiti con riferimento già al 31-12-1999, senza che tuttavia l'istituto di credito avesse poi provveduto ad esibire nè in fase monitoria, né in quella successiva di opposizione alcun documento contrattuale contenente la regolamentazione delle condizioni economiche del rapporto in questione concordata tra le medesime parti con riguardo alla fase antecedente al 21-4-2010.
Tanto precisato, ad avviso del Collegio giudicante, il complesso di doglianze a mezzo delle quali parte appellante per conto del soggetto subentrato medio tempore nella titolarità del diritto di credito oggetto di controversia, lamenta l'errata applicazione in sentenza dell'art. 2697 c.c. ad opera del primo giudice per avere ritenuto non assolto ad opera del suddetto dante causa di questo l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria giudizialmente azionata, può ritenersi fondato solo in parte, laddove alla stregua di quanto in precedenza evidenziato la banca opposta in prime cure, pur avendo essa stessa per un verso documentato a mezzo degli esibiti estratti contabili l'andamento del rapporto dedotto in causa a partire dal
1999 sino al 2012, provvedeva poi in maniera del tutto incompleta e parziale a produrre agli atti di causa esclusivamente il contratto stipulato con il cliente in data
21-4-2010, finendo pertanto per restare privo di qualsivoglia dimostrazione il contenuto delle clausole relative alla regolamentazione del medesimo rapporto bancario intercorso tra le parti in relazione al pregresso periodo in cui pure risultava avere avuto svolgimento.
Occorre, infatti, rilevare che, laddove si è affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo che l'emissione del provvedimento monitorio non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, sicchè
l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, riveste la posizione di attore in senso sostanziale che esprime una domanda di condanna ed è quindi da considerarsi tenuto a fornire la piena prova del credito in detta fase del giudizio, ne consegue che nel caso in cui l'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata, come nella specie, fondata su motivi sostanziali, quali in via esemplificativa la contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di interessi ultralegali ed anatocismo, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta ovvero alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza 6-6-2018 n. 14640).
In siffatto quadro, dunque, si è reso necessario procedere alla rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, onde pervenire ad una più corretta ed attendibile rielaborazione del saldo finale di conto, avuto riguardo al complessivo andamento del rapporto nel corso dell'arco temporale di durata nei termini prospettati dalla stessa banca creditrice dal 1999 al 2012, nonché tenuto conto, per un verso, delle condizioni economiche applicate al rapporto in questione ove risultanti dalle clausole legittimamente pattuite nel contratto del 21-4-2010 ed escludendo, per l'altro, per il periodo precedente l'applicazione di quelle in relazione alle quali non risulta essere stata comprovata la stipulazione di alcun accordo convenzionale scritto tra le parti all'uopo necessario (capitalizzazione trimestrale interessi, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali).
Il TU nominato dalla Corte ha accertato sulla base dell'esame della documentazione bancaria in atti l'avvenuta sottoscrizione in data 21-4-2010 tra l'impresa individuale e la banca un contratto di conto corrente ordinario, con garanzia CP_2 ipotecaria volontaria per €uro 100.000,00 e con un affidamento per scoperto di conto corrente, nel quale venivano convenuti: 1) un interesse Euribor 3 mesi, 5,75% punti percentuali in ragione d'anno, sugli importi utilizzati;
2) la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) la possibilità di modificare il tasso di interesse in dipendenza delle variazioni del tasso Euribor a tre mesi, rilevabile sul “ ” Parte_2 maggiorato dello spreed del 5.75%; 4) la commissione per messa a disposizione fondi nella misura del 0,50% su base annua, mentre nessuna documentazione era stata riscontrata con riferimento al contratto di apertura di credito prima della data del 21-4-2010 attestante la pattuizione di tassi interesse nel corso del rapporto, risultando prodotti in merito solo i prospetti scalari di estratto conto dal 31-12-1999 al 31-3-2012.
Una volta rilevata la necessità di procedere al ricalcolo del rapporto di conto corrente oggetto di indagine solo relativamente al periodo con riguardo al quale era stata verificata la continuità delle movimentazioni bancarie mediante la produzione della serie completa degli estratti conto ovvero dal 1°-4-2000 al 31-3-2012, data di chiusura del conto per passaggio a sofferenza, e prendendo in considerazione il saldo iniziale del conto scalare bancario alla data dell'1-4-2000 a credito del correntista di
22.297.825 delle vecchie lire, il TU elaborava in risposta ai criteri di cui al pertinente quesito postogli un calcolo in forza del quale, tenuto conto che per il periodo anteriore al 21-4-2010 non era stata accertata la stipulazione del contratto originario di apertura di conto corrente, gli interessi applicati al rapporto dall'istituto di credito venivano sostituiti con i tassi Bot ex art. 117 TUB, venivano eliminate le commissioni di massimo scoperto e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi, e con riferimento al periodo successivo alla data del 21-4-2010, in difetto di applicazione di interessi usurai e accertata la praticata capitalizzazione degli interessi in conformità della clausola n. 9 del contratto di apertura di conto corrente in merito alla pattuita regolamentazione in termini di identica periodicità dei rapporti dare avere, sia debitore che creditore, relativi al conto, veniva applicata la capitalizzazione degli interessi ai medesmi tassi convenzionali pattuiti con l'istituto bancario.
Alla stregua delle modalità di calcolo sopra richiamate, l'ausiliario giungeva a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente alla data del 31-3-2012 in ragione di complessivi €uro 15.347,80 a debito del cliente.
Reputa la Corte di dovere recepire ai presenti fini decisori il responso reso dal TU nei termini suindicati, in quanto frutto della corretta valutazione delle risultanze contabili documentate agli atti di causa e dell'applicazione di affidabili criteri di calcolo in sede di ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di controversia, in tal modo disattendendo parzialmente i residui motivi del gravame interposto dalla banca appellante. Quanto, infatti, all'invocata applicazione ad opera di quest'ultima del criterio del c.d. saldo zero, è appena il caso di rilevare l'inconferenza del richiamo a siffatta metodologia di rielaborazione delle risultanze contabili del rapporto bancario dedotto in causa in quanto praticabile solo nell'ipotesi, allorquando sia la banca ad agire per il recupero del credito vantato nei confronti del correntista e la produzione degli estratti conto non sia completa, che il saldo iniziale ricavabile dal primo degli estratti conto disponibili sia a debito di quest'ultimo, laddove al contrario nel caso che qui occupa, dovendosi prendere in considerazione l'andamento complessivo del rapporto iniziato in epoca ben anteriore al 21-4-2010, per come documentato agli atti del procedimento dallo stesso istituto di credito, a partire dal primo della serie continuativa degli estratti conti disponibili risalente all'1-4-2000, il saldo in quest'ultimo esposto risulta essere stato accertato dal TU diversamente a credito per il cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 2-5-2019 n. 11543).
Parimenti il TU ha proceduto alla rielaborazione del saldo finale di conto tenendo conto dell'intero corso di svolgimento di esso e non solo di quello successivo al contratto stipulato il 21-4-2010, computando legittimamente a tal fine da quel momento in poi tutte le voci passive in conformità delle relative componenti espressamente previste nelle clausole del relativo regolamento negoziale intercorso tra banca e correntista, ma provvedendo altrettanto correttamente per converso ad epurarne le movimentazioni contabili con riferimento al periodo precedente alla data suddetta dagli addebiti rivenienti dall'applicazione ad opera dell'istituto di credito di commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione di interessi e tassi di interesse ultralegali senza che ne fosse stata dimostrata l'avvenuta pattuizione mediante un contratto sottoscritto tra le parti in epoca antecedente al 21-4-2010, in tal modo giungendo a rideterminare quanto comunque dovuto a titolo di saldo a debito del cliente, rispetto al maggior importo oggetto della originaria ingiunzione emessa in favore della banca di cui al provvedimento monitorio opposto, in ragione della misura di €uro 15.347,80.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione, in parziale accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di statuizioni conclusive di condanna di e CP_2
in solido tra loro, in favore di nella qualità in atti CP_3 Parte_1 della somma di €uro 15.347,80, oltre interessi legali con decorrenza dal 31-12-2012 al soddisfo.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza parziale della CP_5 appellante in esito al giudizio avuto riguardo all'accoglimento entro i soli limiti sopra indicati del proposto appello, giustificati motivi per disporre la compensazione per metà tra le parti anche delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, con condanna di parte appellante alla rifusione in favore degli appellati della restante metà di dette spese, per come liquidate nell'intero giusta dispositivo che segue, nonché per porre definitivamente a carico delle parti in causa nella misura del 50% ciascuna delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile espletata nel presente giudizio di appello, già liquidate come da relativo decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ,, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in qualità di procuratore di Controparte_1 nei confronti di e con atto di citazione notificato il 13- CP_2 CP_3
6-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 17-12-2018 n. 2670, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, condanna e in solido tra loro, in favore di CP_2 CP_3 Parte_1 nella qualità in atti della somma di €uro 15.347,80, oltre interessi legali con
[...] decorrenza dal 31-12-2012 al soddisfo;
- compensa per metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio e condanna parte appellante alla rifusione, in favore degli appellati, della restante metà di dette spese, che liquida nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese relative alla espletata TU, liquidate come da decreto in atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)