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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2067/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.04.1955, in proprio e quale rappresentante dello studio medico legale associato CP_1
”, rappresentato e difeso dall'avv. PAVAN CHRISTIAN ed ELENA BERGAMO del
[...] foro di Venezia;
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata CP_2 C.F._2
e difesa dall'avv. BARBARO ALBERTO del foro di Venezia;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. onveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale per il pagamento del compenso a lui dovuto CP_2 per la prestazione professionale di cui al contratto del 5.09.2017, con il quale la convenuta si era impegnata a corrispondere un compenso all'attore per l'attività di assistenza medico-legale in una causa di responsabilità professionale medica promossa dalla committente contro l'Ospedale di Treviso. 1 In particolare, l'incarico affidato all'attore con il predetto conferimento prevedeva la stesura di una perizia medico legale per il riconoscimento e quantificazione del danno patito dalla convenuta, la partecipazione, quale CTP, alle operazioni peritali in corso di contenzioso oltre alla stesura di memorie e rapporti;
per tale attività di assistenza medico-legale veniva concordato che la vrebbe versato in favore del consulente una somma pari al 10% CP_2 dell'importo che la stessa avrebbe ricevuto a titolo di risarcimento dei danni subiti in caso di esito positivo del giudizio o in caso di definizione stragiudiziale della controversia con la compagnia di assicurazione oltre al pagamento di alcuni onorari aggiuntivi “indicati in forma di preventivi ed addebitati in caso di positivo accoglimento della domanda a parte soccombente”(artt.. 3 e 4 della
Convenzione per incarico professionale sottoscritta dalle parti in data 5.09.2017).
A tal proposito, l'attore deduceva che la convenuta – quanto alla stesura della perizia medico- legale – aveva pagato esclusivamente l'importo pari a € 3.660,00 (e non l'importo pari a €
6.100,00 come indicato nel preavviso di parcella del 2.04.2021) e, pur avendo definito la controversia in via stragiudiziale, percependo dalla compagnia assicurativa la somma di euro
159.163,52, non gli aveva corrisposto quanto dovuto – ovvero la somma pari ad euro 15.000 oltre oneri accessori – nonostante i solleciti inviati tramite raccomandata A/R (doc. 9 parte attrice).
La convenuta costituendosi ritualmente in giudizio, contestava CP_2 puntualmente la ricostruzione dei fatti avversaria, chiedendo il rigetto della pretesa del consulente in quanto infondata in fatto e diritto, e proponendo domanda Pt_1 riconvenzionale di declaratoria di nullità del contratto e di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per violazione del dovere di buona fede.
Più in dettaglio, la evidenziava: i) la non spettanza del compenso richiesto dal CP_2 medico-legale, per essere stato questo pattuito in violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 54 del
Codice di Deontologia Medica, in quanto parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (ed invero, “con la sottoscrizione della convenzione per incarico professionale in parola, il consulente medico-legale non svolge una funzione di supporto per il legale ma assume il ruolo di soggetto direttamente interessato al risarcimento del danno a favore della persona danneggiata, qualunque esso sia, e si arroga il ruolo di dominus assoluto delle valutazioni che competono al legale e alla stessa vittima di mala opera”), quando invece la misura dello stesso doveva essere adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione (ed infatti, il compenso del el caso di Pt_1 specie, non risultava “in alcun modo commisurato alla “difficoltà” ovvero alla “complessità” dell'opera professionale e nemmeno alle competenze richieste e ai mezzi impiegati”, ma piuttosto “percentualmente 2 correlato al danno patito dalla paziente, creando […] una compartecipazione pro quota nel risarcimento economico del danno biologico dalla stessa patito”), determinando così un illegittimo squilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto;
ii) la nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali dello stesso con particolare riferimento alla causa e all'oggetto, specificatamente allegando che la pattuizione in questione era sorretta da una causa illecita in violazione dell'art. 1322 c.c. e la prestazione a carico della convenuta era indeterminata o comunque indeterminabile, in quanto dipendente da una somma non definibile a priori, non essendo dunque parte convenuta “in grado di prevedere la portata dell'impegno assunto, non avendo ricevuto alcuna informazione in merito all'ammontare del danno nell'ipotesi risarcitoria”; iii) la violazione del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. con peculiare riguardo alla violazione del dovere di informazione, “inteso come dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi un'idea esatta del contratto”, con conseguente richiesta di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Veniva fissata la prima udienza in data 15.07.2022 a seguito della quale il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'ammissione delle prove all'udienza del 8.06.2023. Dichiarata, con ordinanza del 2.08.2023 l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti (per i motivi espressi nella citata ordinanza), la causa veniva istruita documentalmente, tramite l'esibizione da parte della convenuta della quietanza di pagamento attestante il risarcimento del danno ricevuto dalla stessa.
Alla successiva udienza del 8.02.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la stessa per le conclusioni. Dopo un rinvio della causa in data 21.11.2024, alla successiva udienza del 5.12.2024 subentrava questo giudice e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che il diritto vantato dall'attore e per il quale viene introdotto il presente giudizio nasce da un conferimento di incarico affidato al medico-legale Parte_1 dalla sig.ra CP_2
È bene precisare che l'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del c.c.; sotto il profilo giuridico esso è un contratto in forza del quale il professionista assume l'obbligo, nei confronti del cliente-
3 committente, di eseguire, dietro compenso liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, una determinata prestazione il cui contenuto è di tipo intellettuale.
Trattandosi di una prestazione d'opera intellettuale è inoltre richiesto il requisito della personalità di esecuzione (art. 2232 c.c.) in quanto il contratto si conclude intuitus personae (cioè su base fiduciaria, tale da caratterizzare l'intero rapporto e la catalogazione del contratto stesso tra i contratti fiduciari o di affidamento). In generale l'incarico di consulenza prevede l'analisi da parte del professionista per formulare pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.
Trattasi di contratto a prestazione corrispettiva ove la consulenza fornita dall'esperto viene retribuita secondo i dettagli forniti dal contratto.
Nel caso in esame, il contratto del 5.09.2017 sottoscritto dalle parti – fornito dall'attore agli atti di causa a conferma del riconoscimento del proprio diritto – non presenta generalità tali da costituire fonte di equivoci, ma al contrario, indica in maniera esplicita i soggetti contraenti,
l'oggetto della prestazione e delle prestazioni costituenti l'obbligazione cui adempiere.
Dalla detta documentazione si evidenzia che la committente si era impegnata a corrispondere al dott. per la sua opera professionale consistente “nello studio del carteggio sanitario, Pt_1 stesura di perizia stragiudiziale, partecipazione ad eventuali operazioni peritali in corso di contenzioso, stesura di memorie e rapporti che verranno inviati al legale , una somma pari al 10% dell'importo Parte_2 che le sarebbe stato riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni (v. p. 3 del contratto del
6.09.2017: “In caso di positiva chiusura (stragiudiziale e/o giudiziaria) della controversia l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura pari al 10% (dieci per cento) della somma che verrà concretamente incassata dalla Committente, oltre accessori di legge. Pari somma sarà dovuta anche su eventuali acconti ovvero su offerte ricevute e non accettate nonostante il parere favorevole del medico legale”- v. doc. 6 di parte attrice); importo riconosciuto alla in sede stragiudiziale, con cui era stata CP_2 attribuita alla stessa, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale – nel giudizio in relazione al quale il veva prestato la propria opera professionale – la somma di € Pt_1
159.163,52 (v. quietanza di pagamento attestante il risarcimento del danno ricevuto – prodotta a seguito di ordine del Giudice in data 27.09.2023).
Quanto al corrispettivo pattuito, la deduce che questo non rispetterebbe i criteri CP_2 previsti dall'art. 2233 c.c. e nell'art. 54 del Codice di Deontologia Medica.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2233 c.c., giova rilevare che, da un lato, la disposizione civilistica non contempla più il divieto del patto di quota lite ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (norma che, comunque, nella formulazione in precedenza vigente, secondo l'orientamento della 4 giurisprudenza di legittimità, costituiva eccezione ad una regola generale non suscettibile di estensione analogica, trattandosi di norma speciale a carattere tassativo, che si riferiva all'attività svolta dai professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non all'attività espletata dal consulente medico-legale di parte – v. Cass. civ., 6990/2022) e che, dall'altro lato, tale disposizione – prevedendo al comma 2 che, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza e al decoro della professione – è norma posta a tutela della posizione del professionista e non del cliente, mirando ad assicurare – nel caso in cui sia carente una predeterminazione consensuale del compenso ed il Giudice sia conseguentemente chiamato a procedere alla determinazione giudiziale del corrispettivo del professionista – una liquidazione che risulta appunto adeguata al decoro della professione svolta, impedendo quindi che venga riconosciuta una somma irrisoria e mortificante.
Ebbene, poiché i criteri di determinazione del compenso indicati dall'art. 2233 c.c.
(importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe e usi) possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione, nel caso di specie, essendo stata la determinazione del compenso del professionista rinviata alla libera contrattazione delle parti, la disposizione de qua non risulterebbe invocabile (v. Cass. civ. 694/2000; Cass. civ., n. 1900/2017; Cass. civ., sez. II, n. 14293/2018; e Cass. civ. n. 36740/2021). Ed infatti, si rileva che l'asserita sproporzione denunciata dalla convenuta è priva di fondamento avendo le parti liberamente concordato il compenso – per mezzo dell'art. 3 del contratto – nella misura del “dieci per cento della somma che verrà concretamente incassata” dalla CP_2
Inconferente, risulta poi il riferimento all'art. 54 del Codice Deontologico, considerato che ogni valutazione in sede disciplinare risulta estranea al presente ambito di cognizione.
In conclusione, vanno rigettate le eccezioni della convenuta in ordine alla misura del compenso spettante al medico legale, assorbita ogni altra questione, in base al principio della
“ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 8 maggio 2014, n. 9936).
Non trovano poi accoglimento le eccezioni di invalidità della scrittura privata intercorsa tra le parti sollevate dalla parte convenuta, in quanto infondate. Ed infatti, nessuno dei profili di invalidità indicati dalla stessa può ritenersi sussistente.
In primo luogo, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, nella specie, non sussiste alcuna nullità del contratto per illeceità della causa in quanto contraria all'ordine pubblico.
Premesso che la causa di un contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, la stessa è illecita, e determina la nullità del contratto, solo qualora la finalità 5 comune perseguita dalle parti nella stipulazione del negozio sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ebbene, nel caso di specie, non ricorre alcuna di tale ipotesi.
Posto che la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (v.
Cass. 17/02/2017, n. 4222; Cass.17/02/2017, n. 4223; Cass. 28/04/2017, n. 10506), nel regolamento negoziale oggetto di causa non si rinvengono elementi invalidanti da qualificarsi come immeritevoli ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. Ed invero, dall'esame del regolamento negoziale, non si evince che il contratto in questione ponga una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione nei confronti dell'altra, né attribuisca ad una delle parti un vantaggio ingiusto o sproporzionato senza contropartita per l'altra, né costringa una delle parti a tenere condotte contrasti con i superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
Ebbene, è di tutta evidenza che la causa, in senso tecnico-giuridico, del contratto non è di certo né illecita né contraria all'ordine pubblico, per cui lo stesso deve ritenersi perfettamente valido ed anche meritevole di tutela a norma dell'art. 1322 c.c.
Neppure appare fondata la censura di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
ai sensi dell'art. 1348 c.c. può essere altresì dedotta in contratto la prestazione di cose future. Nel caso, l'oggetto, possibile e lecito, dell'obbligazione assunta dalla era costituito da un corrispettivo in denaro (pagamento del compenso CP_2 spettante al professionista) da quantificarsi con riferimento ad una percentuale di credito futuro e quindi meramente eventuale dell'obbligata; detto oggetto, sicuramente indeterminato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto, era esattamente determinabile al momento del sorgere di detto credito, mediante una semplice operazione matematica;
d'altronde, l'aleatorietà che caratterizza l'obbligazione (percentuale di un credito semplicemente sperato) non determina l'invalidità del contratto, essendo la stessa insita nel concetto di cosa futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione dal citato art. 1348 c.c.
Proseguendo con l'esame delle questioni prospettate dalla convenuta, non appare fondata neppure la domanda relativa al risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale.
L'art. 1337 c.c. dispone infatti che: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La disposizione in esame, come è noto, tutela da 6 un lato, l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali;
dall'altro lato, tutela la legittima aspettativa di ciascuna parte che le trattative siano condotte con serietà d'intenti, linearità di condotta ed esaustività dell'informazione, implicando un dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale è necessario evidenziare che questa si configura come responsabilità extracontrattuale e come tale è soggetta alla relativa disciplina anche con riguardo al principio della ripartizione dell'onere probatorio, per cui è il danneggiato a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti integranti tale tipo di responsabilità (fatto illecito, doloso o colposo, danno ingiusto cagionato e nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno - v. Cass. civ. n. 24738/2001).
Ebbene, nel caso in esame, non sussiste alcun elemento da cui desumere la violazione di tale regola di condotta, rilevante ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Ed invero, nella vicenda in oggetto non emerge alcun mancato rispetto degli obblighi informativi, per cui anche tale argomento è destituito di fondamento. La invero, CP_2
è stata posta nella condizione di conoscere tutti gli elementi necessari per la stipula del contratto d'opera professionale, potendone valutare l'opportunità, la convenienza e la rispondenza ai propri interessi. A riprova di tale circostanza è stato prodotto agli atti anche un preliminare parere medico-legale del caso reso dal in data 21.10.2016 (e quindi Pt_1 prima della sottoscrizione del contratto), in cui il consulente aveva rappresentato, ai fini della valutazione globale della vicenda, la complessità dell'incarico (v. doc. 2 di parte attrice). Tale elemento, unitamente al rilevante danno biologico lamentato dalla convenuta (anche a fronte della percentuale di invalidità temporanea e permanente rilevata dal Consulente nel suo elaborato tecnico depositato in data 1.09.2025), consentiva alla stessa di orientarsi circa il prevedibile costo delle prestazioni professionali. Inoltre, nel contratto di conferimento incarico, il professionista medico-legale ha chiaramente indicato che il costo delle prestazioni professionali sarebbe stato parametrato ad una percentuale del risarcimento del danno, contenuto peraltro mai oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
La relativa domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Va, altresì, rigettata l'istanza di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata dalla convenuta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei per ritenere che nella condotta dell'attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. 7 Né può farsi applicazione, nell'ipotesi in esame, della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., atteso che non è ravvisabile alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un “abuso del processo”.
Per tali ragioni l'istanza formulata da parte opposta ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuta la piena sussistenza del diritto di credito maturato dal dott. er l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali Parte_1 in virtù del già richiamato contratto del 5.09.2017, nella misura di € 15.000,00 (oltre accessori di legge), ed oltre interessi legali, ex art. 1284 co.1 c.c., dalla costituzione in mora (17.07.2019) alla data di notifica dell'atto introduttivo, ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da tale data al saldo.
Alla soccombenza di parte convenuta segue la condanna della stessa al pagamento integrale delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, spese che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione – in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Valentino in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna , al pagamento, CP_2 in favore dell'attore in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
CP_ dello studio medico-legale associato e , della somma pari ad € 15.000,00 oltre Pt_1 accessori ed oltre interessi legali ex art. 1284 co.1 c.c., dalla costituzione in mora alla data di notifica dell'atto introduttivo, ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c..c., da tale data al saldo;
2) Condanna parte convenuta a corrispondere in favore dell'attore le spese di questi giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge e spese borsuali per € 237.
Venezia. 28.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Maria Vittoria Valentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2067/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
9.04.1955, in proprio e quale rappresentante dello studio medico legale associato CP_1
”, rappresentato e difeso dall'avv. PAVAN CHRISTIAN ed ELENA BERGAMO del
[...] foro di Venezia;
ATTORE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata CP_2 C.F._2
e difesa dall'avv. BARBARO ALBERTO del foro di Venezia;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note di trattazione scritta depositate in data 28.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il dott. onveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale per il pagamento del compenso a lui dovuto CP_2 per la prestazione professionale di cui al contratto del 5.09.2017, con il quale la convenuta si era impegnata a corrispondere un compenso all'attore per l'attività di assistenza medico-legale in una causa di responsabilità professionale medica promossa dalla committente contro l'Ospedale di Treviso. 1 In particolare, l'incarico affidato all'attore con il predetto conferimento prevedeva la stesura di una perizia medico legale per il riconoscimento e quantificazione del danno patito dalla convenuta, la partecipazione, quale CTP, alle operazioni peritali in corso di contenzioso oltre alla stesura di memorie e rapporti;
per tale attività di assistenza medico-legale veniva concordato che la vrebbe versato in favore del consulente una somma pari al 10% CP_2 dell'importo che la stessa avrebbe ricevuto a titolo di risarcimento dei danni subiti in caso di esito positivo del giudizio o in caso di definizione stragiudiziale della controversia con la compagnia di assicurazione oltre al pagamento di alcuni onorari aggiuntivi “indicati in forma di preventivi ed addebitati in caso di positivo accoglimento della domanda a parte soccombente”(artt.. 3 e 4 della
Convenzione per incarico professionale sottoscritta dalle parti in data 5.09.2017).
A tal proposito, l'attore deduceva che la convenuta – quanto alla stesura della perizia medico- legale – aveva pagato esclusivamente l'importo pari a € 3.660,00 (e non l'importo pari a €
6.100,00 come indicato nel preavviso di parcella del 2.04.2021) e, pur avendo definito la controversia in via stragiudiziale, percependo dalla compagnia assicurativa la somma di euro
159.163,52, non gli aveva corrisposto quanto dovuto – ovvero la somma pari ad euro 15.000 oltre oneri accessori – nonostante i solleciti inviati tramite raccomandata A/R (doc. 9 parte attrice).
La convenuta costituendosi ritualmente in giudizio, contestava CP_2 puntualmente la ricostruzione dei fatti avversaria, chiedendo il rigetto della pretesa del consulente in quanto infondata in fatto e diritto, e proponendo domanda Pt_1 riconvenzionale di declaratoria di nullità del contratto e di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per violazione del dovere di buona fede.
Più in dettaglio, la evidenziava: i) la non spettanza del compenso richiesto dal CP_2 medico-legale, per essere stato questo pattuito in violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 54 del
Codice di Deontologia Medica, in quanto parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (ed invero, “con la sottoscrizione della convenzione per incarico professionale in parola, il consulente medico-legale non svolge una funzione di supporto per il legale ma assume il ruolo di soggetto direttamente interessato al risarcimento del danno a favore della persona danneggiata, qualunque esso sia, e si arroga il ruolo di dominus assoluto delle valutazioni che competono al legale e alla stessa vittima di mala opera”), quando invece la misura dello stesso doveva essere adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione (ed infatti, il compenso del el caso di Pt_1 specie, non risultava “in alcun modo commisurato alla “difficoltà” ovvero alla “complessità” dell'opera professionale e nemmeno alle competenze richieste e ai mezzi impiegati”, ma piuttosto “percentualmente 2 correlato al danno patito dalla paziente, creando […] una compartecipazione pro quota nel risarcimento economico del danno biologico dalla stessa patito”), determinando così un illegittimo squilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto;
ii) la nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali dello stesso con particolare riferimento alla causa e all'oggetto, specificatamente allegando che la pattuizione in questione era sorretta da una causa illecita in violazione dell'art. 1322 c.c. e la prestazione a carico della convenuta era indeterminata o comunque indeterminabile, in quanto dipendente da una somma non definibile a priori, non essendo dunque parte convenuta “in grado di prevedere la portata dell'impegno assunto, non avendo ricevuto alcuna informazione in merito all'ammontare del danno nell'ipotesi risarcitoria”; iii) la violazione del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. con peculiare riguardo alla violazione del dovere di informazione, “inteso come dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi un'idea esatta del contratto”, con conseguente richiesta di risarcimento del danno per il pregiudizio patito.
Veniva fissata la prima udienza in data 15.07.2022 a seguito della quale il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando per l'ammissione delle prove all'udienza del 8.06.2023. Dichiarata, con ordinanza del 2.08.2023 l'inammissibilità delle prove orali richieste dalle parti (per i motivi espressi nella citata ordinanza), la causa veniva istruita documentalmente, tramite l'esibizione da parte della convenuta della quietanza di pagamento attestante il risarcimento del danno ricevuto dalla stessa.
Alla successiva udienza del 8.02.2024, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, dichiarava chiusa l'istruttoria e rinviava la stessa per le conclusioni. Dopo un rinvio della causa in data 21.11.2024, alla successiva udienza del 5.12.2024 subentrava questo giudice e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che il diritto vantato dall'attore e per il quale viene introdotto il presente giudizio nasce da un conferimento di incarico affidato al medico-legale Parte_1 dalla sig.ra CP_2
È bene precisare che l'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del c.c.; sotto il profilo giuridico esso è un contratto in forza del quale il professionista assume l'obbligo, nei confronti del cliente-
3 committente, di eseguire, dietro compenso liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, una determinata prestazione il cui contenuto è di tipo intellettuale.
Trattandosi di una prestazione d'opera intellettuale è inoltre richiesto il requisito della personalità di esecuzione (art. 2232 c.c.) in quanto il contratto si conclude intuitus personae (cioè su base fiduciaria, tale da caratterizzare l'intero rapporto e la catalogazione del contratto stesso tra i contratti fiduciari o di affidamento). In generale l'incarico di consulenza prevede l'analisi da parte del professionista per formulare pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.
Trattasi di contratto a prestazione corrispettiva ove la consulenza fornita dall'esperto viene retribuita secondo i dettagli forniti dal contratto.
Nel caso in esame, il contratto del 5.09.2017 sottoscritto dalle parti – fornito dall'attore agli atti di causa a conferma del riconoscimento del proprio diritto – non presenta generalità tali da costituire fonte di equivoci, ma al contrario, indica in maniera esplicita i soggetti contraenti,
l'oggetto della prestazione e delle prestazioni costituenti l'obbligazione cui adempiere.
Dalla detta documentazione si evidenzia che la committente si era impegnata a corrispondere al dott. per la sua opera professionale consistente “nello studio del carteggio sanitario, Pt_1 stesura di perizia stragiudiziale, partecipazione ad eventuali operazioni peritali in corso di contenzioso, stesura di memorie e rapporti che verranno inviati al legale , una somma pari al 10% dell'importo Parte_2 che le sarebbe stato riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni (v. p. 3 del contratto del
6.09.2017: “In caso di positiva chiusura (stragiudiziale e/o giudiziaria) della controversia l'onorario per la prestazione commissionata è determinato in misura pari al 10% (dieci per cento) della somma che verrà concretamente incassata dalla Committente, oltre accessori di legge. Pari somma sarà dovuta anche su eventuali acconti ovvero su offerte ricevute e non accettate nonostante il parere favorevole del medico legale”- v. doc. 6 di parte attrice); importo riconosciuto alla in sede stragiudiziale, con cui era stata CP_2 attribuita alla stessa, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale – nel giudizio in relazione al quale il veva prestato la propria opera professionale – la somma di € Pt_1
159.163,52 (v. quietanza di pagamento attestante il risarcimento del danno ricevuto – prodotta a seguito di ordine del Giudice in data 27.09.2023).
Quanto al corrispettivo pattuito, la deduce che questo non rispetterebbe i criteri CP_2 previsti dall'art. 2233 c.c. e nell'art. 54 del Codice di Deontologia Medica.
Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 2233 c.c., giova rilevare che, da un lato, la disposizione civilistica non contempla più il divieto del patto di quota lite ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (norma che, comunque, nella formulazione in precedenza vigente, secondo l'orientamento della 4 giurisprudenza di legittimità, costituiva eccezione ad una regola generale non suscettibile di estensione analogica, trattandosi di norma speciale a carattere tassativo, che si riferiva all'attività svolta dai professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non all'attività espletata dal consulente medico-legale di parte – v. Cass. civ., 6990/2022) e che, dall'altro lato, tale disposizione – prevedendo al comma 2 che, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza e al decoro della professione – è norma posta a tutela della posizione del professionista e non del cliente, mirando ad assicurare – nel caso in cui sia carente una predeterminazione consensuale del compenso ed il Giudice sia conseguentemente chiamato a procedere alla determinazione giudiziale del corrispettivo del professionista – una liquidazione che risulta appunto adeguata al decoro della professione svolta, impedendo quindi che venga riconosciuta una somma irrisoria e mortificante.
Ebbene, poiché i criteri di determinazione del compenso indicati dall'art. 2233 c.c.
(importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe e usi) possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione, nel caso di specie, essendo stata la determinazione del compenso del professionista rinviata alla libera contrattazione delle parti, la disposizione de qua non risulterebbe invocabile (v. Cass. civ. 694/2000; Cass. civ., n. 1900/2017; Cass. civ., sez. II, n. 14293/2018; e Cass. civ. n. 36740/2021). Ed infatti, si rileva che l'asserita sproporzione denunciata dalla convenuta è priva di fondamento avendo le parti liberamente concordato il compenso – per mezzo dell'art. 3 del contratto – nella misura del “dieci per cento della somma che verrà concretamente incassata” dalla CP_2
Inconferente, risulta poi il riferimento all'art. 54 del Codice Deontologico, considerato che ogni valutazione in sede disciplinare risulta estranea al presente ambito di cognizione.
In conclusione, vanno rigettate le eccezioni della convenuta in ordine alla misura del compenso spettante al medico legale, assorbita ogni altra questione, in base al principio della
“ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. Un., sent. 8 maggio 2014, n. 9936).
Non trovano poi accoglimento le eccezioni di invalidità della scrittura privata intercorsa tra le parti sollevate dalla parte convenuta, in quanto infondate. Ed infatti, nessuno dei profili di invalidità indicati dalla stessa può ritenersi sussistente.
In primo luogo, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, nella specie, non sussiste alcuna nullità del contratto per illeceità della causa in quanto contraria all'ordine pubblico.
Premesso che la causa di un contratto si identifica con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue che il diritto riconosce come rilevante ai fini della tutela apprestata, la stessa è illecita, e determina la nullità del contratto, solo qualora la finalità 5 comune perseguita dalle parti nella stipulazione del negozio sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ebbene, nel caso di specie, non ricorre alcuna di tale ipotesi.
Posto che la meritevolezza è un giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (v.
Cass. 17/02/2017, n. 4222; Cass.17/02/2017, n. 4223; Cass. 28/04/2017, n. 10506), nel regolamento negoziale oggetto di causa non si rinvengono elementi invalidanti da qualificarsi come immeritevoli ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c. Ed invero, dall'esame del regolamento negoziale, non si evince che il contratto in questione ponga una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione nei confronti dell'altra, né attribuisca ad una delle parti un vantaggio ingiusto o sproporzionato senza contropartita per l'altra, né costringa una delle parti a tenere condotte contrasti con i superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.
Ebbene, è di tutta evidenza che la causa, in senso tecnico-giuridico, del contratto non è di certo né illecita né contraria all'ordine pubblico, per cui lo stesso deve ritenersi perfettamente valido ed anche meritevole di tutela a norma dell'art. 1322 c.c.
Neppure appare fondata la censura di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
ai sensi dell'art. 1348 c.c. può essere altresì dedotta in contratto la prestazione di cose future. Nel caso, l'oggetto, possibile e lecito, dell'obbligazione assunta dalla era costituito da un corrispettivo in denaro (pagamento del compenso CP_2 spettante al professionista) da quantificarsi con riferimento ad una percentuale di credito futuro e quindi meramente eventuale dell'obbligata; detto oggetto, sicuramente indeterminato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto, era esattamente determinabile al momento del sorgere di detto credito, mediante una semplice operazione matematica;
d'altronde, l'aleatorietà che caratterizza l'obbligazione (percentuale di un credito semplicemente sperato) non determina l'invalidità del contratto, essendo la stessa insita nel concetto di cosa futura, espressamente prevista come possibile oggetto di prestazione dal citato art. 1348 c.c.
Proseguendo con l'esame delle questioni prospettate dalla convenuta, non appare fondata neppure la domanda relativa al risarcimento dei danni per violazione del dovere di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale.
L'art. 1337 c.c. dispone infatti che: «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede». La disposizione in esame, come è noto, tutela da 6 un lato, l'interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali;
dall'altro lato, tutela la legittima aspettativa di ciascuna parte che le trattative siano condotte con serietà d'intenti, linearità di condotta ed esaustività dell'informazione, implicando un dovere, per le parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale è necessario evidenziare che questa si configura come responsabilità extracontrattuale e come tale è soggetta alla relativa disciplina anche con riguardo al principio della ripartizione dell'onere probatorio, per cui è il danneggiato a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti integranti tale tipo di responsabilità (fatto illecito, doloso o colposo, danno ingiusto cagionato e nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno - v. Cass. civ. n. 24738/2001).
Ebbene, nel caso in esame, non sussiste alcun elemento da cui desumere la violazione di tale regola di condotta, rilevante ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Ed invero, nella vicenda in oggetto non emerge alcun mancato rispetto degli obblighi informativi, per cui anche tale argomento è destituito di fondamento. La invero, CP_2
è stata posta nella condizione di conoscere tutti gli elementi necessari per la stipula del contratto d'opera professionale, potendone valutare l'opportunità, la convenienza e la rispondenza ai propri interessi. A riprova di tale circostanza è stato prodotto agli atti anche un preliminare parere medico-legale del caso reso dal in data 21.10.2016 (e quindi Pt_1 prima della sottoscrizione del contratto), in cui il consulente aveva rappresentato, ai fini della valutazione globale della vicenda, la complessità dell'incarico (v. doc. 2 di parte attrice). Tale elemento, unitamente al rilevante danno biologico lamentato dalla convenuta (anche a fronte della percentuale di invalidità temporanea e permanente rilevata dal Consulente nel suo elaborato tecnico depositato in data 1.09.2025), consentiva alla stessa di orientarsi circa il prevedibile costo delle prestazioni professionali. Inoltre, nel contratto di conferimento incarico, il professionista medico-legale ha chiaramente indicato che il costo delle prestazioni professionali sarebbe stato parametrato ad una percentuale del risarcimento del danno, contenuto peraltro mai oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
La relativa domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
Va, altresì, rigettata l'istanza di risarcimento dei danni ex art. 96 co. 1 c.p.c., avanzata dalla convenuta, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei per ritenere che nella condotta dell'attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. 7 Né può farsi applicazione, nell'ipotesi in esame, della norma di cui al terzo comma dell'art. 96
c.p.c., atteso che non è ravvisabile alcuna condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un “abuso del processo”.
Per tali ragioni l'istanza formulata da parte opposta ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuta la piena sussistenza del diritto di credito maturato dal dott. er l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali Parte_1 in virtù del già richiamato contratto del 5.09.2017, nella misura di € 15.000,00 (oltre accessori di legge), ed oltre interessi legali, ex art. 1284 co.1 c.c., dalla costituzione in mora (17.07.2019) alla data di notifica dell'atto introduttivo, ed interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., da tale data al saldo.
Alla soccombenza di parte convenuta segue la condanna della stessa al pagamento integrale delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, spese che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della complessità media delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dell'attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Seconda Sezione – in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria
Valentino in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna , al pagamento, CP_2 in favore dell'attore in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1
CP_ dello studio medico-legale associato e , della somma pari ad € 15.000,00 oltre Pt_1 accessori ed oltre interessi legali ex art. 1284 co.1 c.c., dalla costituzione in mora alla data di notifica dell'atto introduttivo, ed interessi legali ex art. 1284 co. 4 c..c., da tale data al saldo;
2) Condanna parte convenuta a corrispondere in favore dell'attore le spese di questi giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge e spese borsuali per € 237.
Venezia. 28.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
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