Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 09/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2025, proposto da RU GI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Filicetti e Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate RI – Divisione Risorse, Commissione Esaminatrice del Concorso per 470 posti di addetti alla riscossione e l’Associazione FORMEZ PA, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione:
- dell’elenco regionale per la regione Sicilia, pubblicato il 17.09.2025, dei candidati idonei alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione da inquadrare nella 3^ Area, 1° livello retributivo inserimento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dall’Agenzia delle Entrate- RI, Equitalia Giustizia S.p.A. e RI Sicilia S.p.A. e del relativo atto di approvazione, nelle parti di interesse;
- dell’esito negativo della prova scritta sostenuta dal ricorrente il 30.05.2025, relativamente alla citata selezione;
- dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte di pari data;
- dell’avviso pubblicato il 16.09.2025 contenente le tracce estratte e le non estratte, nelle parti di interesse;
- degli atti e/o dei verbali inerenti la formulazione dei quiz di cui in narrativa e di ogni atto e/o verbale di correzione della prova, sebbene allo stato sconosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente tra cui:
a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi presso il Distretto di interesse, ove lesivi;
b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
c. il bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente;
d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
e. la busta sorteggiata ove occorrente;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame del proprio punteggio in relazione alla prova scritta, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio del ricorrente;
in subordine, per l’accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta con quesiti conformi alla normativa vigente e in ogni caso conformi a quanto previsto dal bando;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i documenti e la memoria difensiva delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IN NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 470 addetti alla riscossione, da inquadrare nella 3^ Area, 1° livello retributivo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-RI, Equitalia Giustizia S.p.A. e RI Sicilia S.p.A., indetto con avviso prot. n. 2024-ADERISC/4249018 del 17 luglio 2024 dall’Agenzia delle Entrate – RI – Divisione Risorse umane.
Il bando prevedeva una prova selettiva tecnico professionale scritta, superata la quale i candidati selezionati per l’assunzione avrebbero avuto accesso alla fase di valutazione dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione.
La prova, che sarebbe stata superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, consisteva nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie: normativa vigente in materia di riscossione tributi; diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; conoscenza informatica e dei principali applicativi.
Il ricorrente ha partecipato alla selezione in questione per la Regione Siciliana, sostenendo la prova nella sessione delle ore 9.30 del 30 maggio 2025 e riportando il punteggio complessivo di 20/30 e risultando perciò non idoneo.
2. Per chiedere l’annullamento del provvedimento di non ammissione e dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 settembre 2025, è insorto il ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 25 settembre 2025.
Con atto del 15 ottobre 2025, l’Amministrazione intimata ha però presentato opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1191 del 1971, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 48 del codice del processo amministrativo, con atto notificato alle pp.aa. intimate il 4 novembre 2025, parte ricorrente ha provveduto a trasporre la causa dinanzi a questo Tribunale Amministrativo regionale (senza fornire la prova della notifica ai controinteressati né del ricorso straordinario, né dell’atto di trasposizione).
2.1. L’impugnazione è affidata ad un’unica articolata censura, con cui parte ricorrente lamenta: eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità; violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 487/1994; ingiustizia grave e manifesta; violazione del principio della par condicio concorsorum ; violazione dell’art. 51 Cost.; disparità di trattamento; violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.; violazione del principio del buon andamento amministrativo; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis ; contraddittorietà tra atti amministrativi; violazione del legittimo affidamento.
Denunzia il ricorrente che nella fattispecie l’operato della Pa sarebbe stato illegittimo, in quanto la validità del test sarebbe stata inficiata da alcuni quesiti non aggiornati alla normativa vigente.
In particolare, il ricorrente lamenta che alcuni quesiti della batteria sottopostagli il giorno della prova fanno riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) e che in ogni quiz tale riferimento contiene sempre la dicitura, in tesi errata e fuorviante “ad oggi vigente ”, mentre invece il citato D.P.R. n. 602/1973 è stato abrogato dall’art. 241 del recente D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, entrato in vigore prima dell’espletamento della prova.
Segnatamente, secondo il ricorrente i quesiti contrassegnati dai nn. 1, 18, 26, 46, 48, 49 e 51 per i quali ha indicato una risposta errata, ed i quesiti contrassegnati dai nn. 25 e 37 per i quali non ha indicato alcuna risposta, sarebbero ambigui in ragione del mancato aggiornamento normativo. Tali quesiti avrebbero dunque spiazzato il ricorrente facendo riferimento ad una normativa non più in vigore, non aggiornata e con una formulazione fuorviante per l’impiego, come detto, dell’espressione “ ad oggi vigente ”. Tanto sarebbe avvenuto in asserita violazione dell’art. 5 del bando ove, in riferimento agli argomenti della prova scritta, si è previsto che i quiz a risposta multipla avrebbero fatto riferimento alla “ normativa vigente in materia di riscossione tributi ”.
3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, che hanno depositato documentazione e, con memoria in data 1 dicembre 2025, nel chiedere il rigetto del ricorso, ne hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, in ragione della natura di ente pubblico economico dell’ADER.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, nel corso della quale il Collegio ha segnalato alle parti la possibilità di definire la vicenda contenziosa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale (il che assorbe ogni ulteriore questione in rito in ordine alla mancanza di prova di intimazione dei controinteressati).
7. Il Collegio ritiene che, ai fini della delibazione della questione all’esame risulti dirimente la natura di ente pubblico economico dell’Agenzia delle Entrate – RI, che ha indetto la procedura di selezione di cui si controverte.
Come noto, l’Agenzia in parola è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A.), a seguito del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni con la legge n. 225/2016), e poi, a partire dal 1° ottobre 2021, anche della società RI Sicilia S.p.A., ai sensi del D.L. n. 73/2021 (convertito con modificazioni con la legge n. 248/2021).
Orbene, l’art.1 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate – RI (approvato con DPCM del 5 giugno 2017) disciplina la natura giuridica e l’attività dell’Ente in parola, qualificandolo espressamente come “ ente pubblico economico ” e “ ente strumentale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 ”.
Ciò posto va osservato, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che la natura di ente pubblico economico comporta l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”, radicando così la cognizione del Giudice ordinario per tutte le controversie di lavoro, incluse quelle che riguardano la fase selettiva, atteso che la discrezionalità che contraddistingue le procedure concorsuali degli enti in questione non costituisce esercizio di potere amministrativo (cfr., ex multis , Cassazione Civile, S.U., 6 febbraio 1998, n. 1274, nonché Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2012, n. 712; TAR Lazio, sez. V, 16 agosto 2023, n. 13349, che rinvia, tra l’altro, a Cassazione Civile, S.U., 17 aprile 2007, n. 9095).
Anche di recente, la Corte regolatrice della giurisdizione, ribadendo i propri precedenti pronunciamenti, ha affermato che “ poco importa che si verta o meno in tema di procedura selettiva qualificabile come concorsuale ”, giacché “ la natura di ente pubblico economico esclude a monte l’applicazione dell’art. 63, comma 4° D.lgs. 165/2001 riferito alle sole pubbliche amministrazioni oggetto del D.lgs. medesimo ”, dall’applicazione del quale sono esclusi gli enti pubblici economici “ per i quali seguitano ad ogni modo ad applicarsi le consuete norme privatistiche del rapporto di lavoro e la giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 409, n. 4 cod. proc. civ. Ciò vale anche per quel che concerne il controllo sulla regolarità di un concorso per l’assunzione o la promozione del personale avendo la situazione giuridica dell’interessato pur sempre la natura di diritto soggettivo ” (Cassazione Civile, S.U., 18 gennaio 2018, n. 1203).
8. Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla recente giurisprudenza amministrativa proprio con riferimento alla selezione all’esame (cfr. TAR Lazio, sez. II, 15 settembre 2025, n. 1678; 16 settembre 2025, nn. 16287, 16291 e 16293; 7 novembre 2025, n. 19770), si può affermare che l’Agenzia delle Entrate – RI, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ha avviato una selezione volta all’assunzione di n. 470 addetti riscossione, ponendo in essere atti, che, indipendentemente dal nomen , devono ritenersi adottati nell’esercizio di privati poteri datoriali, come tali sindacabili dal Giudice ordinario (in funzione di Giudice del lavoro) ai sensi dell’art. 409 c.p.c., n. 4.
9. Per le ragioni esposte, in conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, presso il quale il processo potrà essere riproposto – con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte, ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute – entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, del codice del processo ammnistrativo.
10. La parziale novità della questione con riferimento alla natura giuridica dell’Agenzia delle Entrate – RI giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
IN NN, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NN | IC RI |
IL SEGRETARIO