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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 10406/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Maria Pia Vigilante e dell'avv. Dario Belluccio;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
all'udienza del 23.10.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' ha CP_1 pagato la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Il pagamento della prestazione in epoca sostanzialmente coeva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Maria Pia Vigilante e dell'avv. Dario Belluccio;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La CP_1 Gatta;
all'udienza del 23.10.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' ha CP_1 pagato la prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Il pagamento della prestazione in epoca sostanzialmente coeva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Bari, 23/10/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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