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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1043/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SE NO e EL LI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dal dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dal dott. ; Controparte_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 9.12.2025.
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente agli aa.s.s. 2020/2021, 2021/2022, avendo prestato servizio in questi atti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, meglio indicati in ricorso, così concludendo “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2020/2021; 2021/2022, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n.
228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per
l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_4 dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente
1 n. 21,5 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 23,5 giorni in proporzione rispettivamente ai n. 2 (due) contratti di n. 9 settimanali per l'annualità 2021/2022. 2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Il , nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto Controparte_4 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse in forza del più recente orientamento formatosi in materia
2 presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha dimostrato di aver inutilmente invitato l'odierna CP_4 ricorrente a fruire delle ferie residue, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto a goderne e alla indennità sostitutiva, la domanda risulta fondata in merito all'an.
Venendo alla quantum dell'indennità spettante, in ordine all'anno scolastico 2020/2021 si evidenzia che il numero di giorni di ferie maturato e residuo ammonta a 21,5 come riportato anche nella relazione del “Polo Tecnologico Donegani Ciliberto” allegata in atti dal
(né può procedersi, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra CP_4 riportate, ad una decurtazione di 15 giorni per la sospensione della lezioni); quanto all'anno scolastico 2021/2022, invece, come visibile dalla relazione del “I.C Pertini Santoni” nonché del “Polo Tecnico Professionale CH FE Crotone”, avendo la ricorrente stipulato due distinti contratti sino al termine delle attività didattiche per 9 ore settimanali ciascuno, il numero di giorni di ferie residue ammonta a 23,25.
Pertanto, assumendo quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva il valore lordo della retribuzione giornaliera indicata dal pari ad euro 66,93- ne consegue CP_4 che spetta alla parte ricorrente la somma complessiva di euro € 2.995,25 oltre accessori di legge (di cui euro 1.438,95 in relazione all'anno scolastico 2020/2021 ed euro 1.556,30 in relazione all'anno scolastico 2021/2022 ( 778,15 euro x 2)).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1043/2025 RG , così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per
3 l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_4 stessa delle somme a tale titolo maturate pari ad euro € 2.995,25 oltre accessori di legge;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_4 euro 1.030,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Crotone, 9/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1043/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SE NO e EL LI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dal dott. Controparte_2
Vincenzo Precone e dal dott. ; Controparte_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 9.12.2025.
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva a
Codesto Tribunale l'accertamento del diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva spettante per i giorni di ferie non fruiti relativamente agli aa.s.s. 2020/2021, 2021/2022, avendo prestato servizio in questi atti in forza di plurimi contratti a tempo determinato, meglio indicati in ricorso, così concludendo “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2020/2021; 2021/2022, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n.
228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per
l'effetto, condannare il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_4 dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente
1 n. 21,5 giorni per l'annualità 2020/2021; n. 23,5 giorni in proporzione rispettivamente ai n. 2 (due) contratti di n. 9 settimanali per l'annualità 2021/2022. 2) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Il , nel costituirsi in giudizio, insisteva per il rigetto Controparte_4 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
**
Il ricorso è fondato aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il
30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Inoltre, per ciascun anno scolastico, devono essere riconosciuti anche i giorni spettanti a titolo di festività soppresse in forza del più recente orientamento formatosi in materia
2 presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art.
1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926).
Ciò posto, atteso che il non ha dimostrato di aver inutilmente invitato l'odierna CP_4 ricorrente a fruire delle ferie residue, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto a goderne e alla indennità sostitutiva, la domanda risulta fondata in merito all'an.
Venendo alla quantum dell'indennità spettante, in ordine all'anno scolastico 2020/2021 si evidenzia che il numero di giorni di ferie maturato e residuo ammonta a 21,5 come riportato anche nella relazione del “Polo Tecnologico Donegani Ciliberto” allegata in atti dal
(né può procedersi, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra CP_4 riportate, ad una decurtazione di 15 giorni per la sospensione della lezioni); quanto all'anno scolastico 2021/2022, invece, come visibile dalla relazione del “I.C Pertini Santoni” nonché del “Polo Tecnico Professionale CH FE Crotone”, avendo la ricorrente stipulato due distinti contratti sino al termine delle attività didattiche per 9 ore settimanali ciascuno, il numero di giorni di ferie residue ammonta a 23,25.
Pertanto, assumendo quale parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva il valore lordo della retribuzione giornaliera indicata dal pari ad euro 66,93- ne consegue CP_4 che spetta alla parte ricorrente la somma complessiva di euro € 2.995,25 oltre accessori di legge (di cui euro 1.438,95 in relazione all'anno scolastico 2020/2021 ed euro 1.556,30 in relazione all'anno scolastico 2021/2022 ( 778,15 euro x 2)).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura pari ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 e s.m.i., espunta la fase istruttoria non svolta, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1043/2025 RG , così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per
3 l'effetto condanna il al pagamento in favore della Controparte_4 stessa delle somme a tale titolo maturate pari ad euro € 2.995,25 oltre accessori di legge;
-condanna altresì il alla refusione delle spese di lite che liquida nella somma di CP_4 euro 1.030,00 oltre rimborso forfettario, CU se dovuto e versato, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Crotone, 9/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI
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