Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1024
CS
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità notifica cartella di pagamento presupposta

    La notifica della cartella di pagamento è stata effettuata alla società CU AN s.s. presso la sua sede sociale, ma la società era già stata cancellata dal registro delle imprese. Tale notifica è nulla in quanto rivolta a un soggetto giuridico non più esistente. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai soci, collettivamente o personalmente.

  • Rigettato
    Eccezione di tardività dell'appello

    Le controversie in materia di quote latte non sono soggette al rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a., bensì all'ordinario termine di 60 giorni per l'appello, termine che è stato rispettato.

  • Rigettato
    Validità notifica cartella di pagamento a società estinta

    La notifica della cartella di pagamento è stata effettuata alla società CU AN s.s. quando questa era già estinta, presso la sua sede sociale. Tale notifica è invalida perché rivolta a un soggetto non più esistente. La cartella avrebbe dovuto essere emessa e notificata ai soci, collettivamente o personalmente.

  • Rigettato
    Sanatoria vizio notifica per raggiungimento dello scopo

    La richiesta di riunione dei giudizi da parte degli appellati non sana il vizio di notifica della cartella di pagamento, la cui nullità è stata confermata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, è stato adito dall'AGEA e dall'AdER - Agenzia delle Entrate - Riscossione per riformare la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso proposto dagli eredi del socio di una società cancellata dal registro delle imprese, impugnando intimazioni di pagamento relative a debiti della società per quote latte. I ricorrenti in primo grado, eredi del socio Bigaran Natale, avevano contestato la validità delle intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, relative a debiti della società "Cugini Bigaran s.s." per quote latte riferite a diverse annate, sostenendo la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, avvenuta presso la sede sociale della società già cancellata dal registro delle imprese. Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso, ritenendo la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente, e AGEA non aveva dimostrato di averla trasmessa al dante causa degli odierni appellati. L'AGEA ha proposto appello, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività e, nel merito, l'erroneità della sentenza per violazione di norme sulla notifica e sul trasferimento delle obbligazioni sociali ai soci. I signori Thomas ed Enrico Bigaran, costituitisi in appello, hanno eccepito la tardività del gravame.

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente esaminato e respinto l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dai signori Bigaran, affermando che le controversie in materia di quote latte sono soggette al rito ordinario e non a quello abbreviato, con conseguente termine di appello di 60 giorni, termine che era stato rispettato. Successivamente, il Collegio ha affrontato l'appello dell'AGEA, rigettando l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado sollevata dall'appellante. Nel merito, il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione del TAR sulla nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta, in quanto effettuata nei confronti della società "Cugini Bigaran s.s." già estinta. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Collegio ha ribadito che, sebbene i debiti di una società estinta si trasferiscano ai soci, gli atti di riscossione devono essere indirizzati ai soci, collettivamente o personalmente, e non alla società non più esistente. La notifica effettuata presso la sede sociale della società estinta è stata ritenuta invalida. Di conseguenza, l'appello è stato respinto, confermando la nullità delle intimazioni di pagamento, derivante dalla nullità della cartella presupposta. Il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di AGEA di ammissione di documenti prodotti solo in appello, ritenendoli irrilevanti ai fini della decisione, e ha disposto la compensazione delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1024
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1024
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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