Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2026REG.PROV.COLL.
N. 03682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2025, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AdER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN SI, FE SA, in qualità di erede di AN TA, non costituiti in giudizio;
AS AN, EN AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Fabio Crea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00324/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori AS AN e EN AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. BE AS e udito per le parti l’avvocato dello Stato Francesco Montanaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio AN EN, SI e AS e dalla sig.ra FE SA, quali eredi di AN TA, ex socio della CU AN s.s., cancellata dal registro delle imprese in data 19.04.2011, impugnavano le intimazioni di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione nn. 11320219002658723/000, 1132021900266264/000, 11320219002658622/000 e 11320219002658521/000, notificate, rispettivamente, ai signori FE SA, AN SI, AN AS e AN EN, dell’importo di €. 129.531,32: le indicate intimazioni di pagamento avevano ad oggetto debiti della CU AN s.s. per quote latte riferite alle annate lattiere 1995/1996, 1996/1997, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
2. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto accoglieva il ricorso ritenendo fondata la censura, dirimente, afferente la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta alle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione: il TAR rilevava che la notifica della suddetta cartella di pagamento – n. 30020150000007736000 -era avvenuta presso la sede della CU AN s.s. in Breda di Piave, via Bovon n. 57, in data 15.3.2015 e che, tuttavia, al tempo della notifica la società era già stata cancellata dal registro delle
imprese, sicché la notifica era stata effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente; AGEA, peraltro, non aveva dimostrato di aver trasmesso tale cartella anche ai ricorrenti, o meglio al loro dante causa, sig. AN TA, ex socio della CU AN s.s., illimitatamente responsabile per le obbligazioni di quest’ultima.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l’AGEA.
4. In giudizio si sono costituiti, per resistere al gravame, i signori AS ed EN AN, eccependo la tardività dell’appello.
5. La causa è stata chiamata alla udienza in camera di consiglio del 29 maggio 2025, in occasione della quale il Collegio accoglieva la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e quindi all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, allorché la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di irricevibilità dell’atto d’appello sollevata dai signori AN: la tardività dell’atto d’appello conseguirebbe al fatto che verrebbe in considerazione materia soggetta a rito abbreviato e che la notifica dell’appello è avvenuta il 6 maggio 2025, quando erano già trascorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza, ricevuta da AGEA in data 11 marzo 2025.
6.1. La questione è già stata esaminata e respinta dalla Sezione, la quale ha più volte affermato che nelle controversie in materie di quote latte vengono in rilievo “ crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali ” (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2025 n. 2453 e 9 febbraio 2024 n. 1316). Si tratta, inoltre di materia soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., anche perché le c.d. quote latte costituiscono, non una misura sanzionatoria ma, una misura di riequilibrio del mercato. Nessuna disposizione, invece, riconduce le controversie sulle quote latte nell’ambito delle materie alle quali debba applicarsi l’art. 119 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 7097 del 21 agosto 2025).
6.2. Ne consegue che deve ritenersi infondata l’eccezione di tardività sollevata dagli appellati, atteso che l’appello era soggetto all’ordinario termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza ad AGEA, e che tale termine è stato nella specie rispettato.
7. Venendo all’appello di AGEA, esso ripropone in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, notificato nel 2022 a fronte di una cartella di pagamento notificata nel 2015. AGEA ha inoltre dedotto l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 25 del D.P.R. n. 602/73, 139 c.p.c. e 2290 c.c, oltre a travisamento dei fatti.
AGEA sostiene che l’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta sia valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della società o singolarmente a taluno di essi: ciò per la ragione che l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio dei soci nei diritti ed obblighi della società, divenendone responsabili per i relativi debiti. Le obbligazioni, quindi, dopo l’estinzione della società si trasferiscono ai soci.
Nella specie, la cartella di pagamento, inoppugnabile, presupposta alle intimazioni di pagamento risulta essere stata notificata al sig. LO AN, socio della predetta società, in data anteriore alla morte del sig. AN TA, socio della CU AN s.s. e dante causa degli odierni appellati: tale notifica è stata effettuata presso la sede sociale della CU AN in Breda di Piave, via
Bovon n. 57, in data 15 marzo 2015, nelle mani della moglie del sig. LO AN, e risulta rispettosa delle prescrizioni dell’art. 139 c.p.c.
In ogni caso gli odierni appellati avrebbero mostrato di conoscere la cartella di pagamento quando, nel corso del primo grado di giudizio, hanno chiesto la riunione con il ricorso R.G. n. 263/2022 pendente dinanzi allo stesso TAR per l’impugnazione della medesima cartella esattoriale, promosso dal sig. LO AN, socio del defunto AN TA, della ditta CU AN, “ stante l’evidente connessione oggettiva tra le vicende, chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto voglia disporre la riunione del presente giudizio a quello rubricato al numero 263/2022 R.G. così da consentirne una unica e congiunta trattazione ”, sicché l’eventuale vizio della notifica della cartella dovrebbe ritenersi sanato perché l’atto ha raggiunto il suo scopo.
AGEA ha anche chiesto l’ammissione, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., della documentazione attestante la presunta regolarità della notifica della cartella di pagamento.
7.1. Il Collegio rileva che sia la questione preliminare di tardività del ricorso di primo grado, che la questione di merito, relativa alla legittimità delle intimazioni di pagamento, dipendono dalla questione afferente la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 30020150000007736000, emessa nei confronti della società “CU AN, Via Bovon 57, 31030, Breda di Piave”, C.F. 03168080269: la ricevuta prodotta in appello da AGEA comprova che la cartella è stata ritirata il 13 marzo 2015 presso l’Ufficio postale dal “ delegato al ritiro …..moglie del socio AN LO ”.
7.2. Il Collegio osserva che alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la notifica effettuata alla società già estinta sia affetta da irregolarità insanabile, e sia pertanto nulla e improduttiva di effetti.
7.2.1. La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 30736/2021, ha statuito che “ In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario. ”
7.2.2. Con ordinanza 23534/2019 la medesima Corte di Cassazione ha ancora precisato che: “ In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali. (Fattispecie nella quale il contribuente aveva dedotto la nullità della notifica dell'avviso di accertamento nei suoi confronti, in quanto derivata dall'atto relativo alla società estinta, da ritenersi affetto da invalidità in quanto rivolto ad un soggetto inesistente) .”..
7.2.3. I due precedenti dianzi richiamati sono coerenti nell’affermare che un debito facente capo a una società estinta ben può essere riscosso a carico dei soci della medesima, e tuttavia l’atto di riscossione deve essere diretto ai soci, collettivamente o personalmente, e non alla società estinta: se è vero che l’estinzione di una società determina un fenomeno successorio ex lege in forza del quale i soci divengono titoli dei diritti e degli obblighi già facenti capo alla società, è ugualmente vero che non ha alcun senso indirizzare un atto ad un soggetto giuridico non più esistente e che non è più centro di imputazione di diritti ed obblighi; pertanto una richiesta di pagamento deve essere effettuata, e notificata, nei confronti dei soggetti succeduti alla società, e quindi: o ai soci collettivamente, presso l’ultimo domicilio della società, o presso ciascuno dei soci personalmente. Del resto, anche la giurisprudenza richiamata da AGEA afferma la validità degli atti di imposizione afferenti una attività esercitata da società estinta, sul presupposto che siano notificati ai soci collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio della società estinta o singolarmente a taluno di essi: non già se notificati alla stessa società estinta.
7.2.4. Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata emessa nei confronti della “CU AN”, e la notifica è stata effettuata presso quella che era la sede sociale: tale notifica deve ritenersi invalida, in quanto rivolta ad un soggetto non più esistente. La cartella di pagamento, invece, avrebbe dovuto essere emessa: a) nei confronti dei soci della CU AN, collettivamente considerati, per essere poi notificata presso l’ultimo domicilio della società; b) alternativamente avrebbe dovuto essere emessa nei confronti di ciascuno dei soci, provvedendo poi alla notifica della cartella presso la residenza di ciascuno di essi.
8. In conclusione, l’appello va respinto, dovendosi confermare la statuizione impugnata sul punto della nullità della notifica della cartella di pagamento, dalla quale discende, al tempo stesso, sia la tempestività del ricorso di primo grado, sia la nullità delle intimazioni di pagamento, in quanto fondate su una cartella di pagamento non notificata ai destinatari delle intimazioni di pagamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
9. Dal momento che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso solo a causa del vizio di notifica della cartella di pagamento presupposta, senza esprimersi in ordine alla dedotta prescrizione dei crediti azionati da AGEA; che l’appellata sentenza deve pertanto essere confermata; e che i signori AN non hanno svolto appello incidentale deducendo l’omesso esame di altre censure, e in particolare di quella afferente la prescrizione, il Collegio non può sindacare ed esprimersi in ordine a tale censura, accertando o negando la prescrizione dei crediti portati dalle intimazioni di pagamento impugnate.
10. La richiesta di AGEA di ammissione dei documenti prodotti solo in appello è dunque inammissibile, in quanto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, fermo restando che AGEA mantiene la facoltà di reiterare gli atti della procedura, che saranno legittimi se, e nella misura in cui, la prescrizione del credito non sia nelle more maturata.
11. In conclusione l’appello va respinto.
12. La peculiarità delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA NE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
BE AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AS | IA NE |
IL SEGRETARIO