Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6301 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2019 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. TRIOLO GIOVANNA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. COSENTINO ANNA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E
AVV. , n. q. di curatore speciale dei minori Controparte_2 Persona_1 nato il [...] e , nata il [...], giusto provvedi-
[...] Persona_2 mento di nomina del 16/05/2023
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza dell'11/12/2024 al- le quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero apponeva un visto.
Tribunale di Palermo sez. I civile
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 09/03/2020, della sentenza non definitiva n.
1138/2020 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa-zione occorre, in- fatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti viola- zione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot-
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces- so” (Cass. civ. Sez. I Ord., 07/08/2024, n. 22291).
Nel caso di specie, ha chiesto addebitarsi la separazione a Parte_1 [...]
riferendo di un primo allontanamento dopo cinque anni di matrimonio, a CP_1 causa del comportamento eccessivamente geloso della SI.ra e dei continui litigi CP_1 scatenati dalla stessa, lasso temporale in cui la avrebbe intrattenuto una intensa re- CP_1 lazione sentimentale con un altro uomo.
A seguito della riconciliazione e della nascita di , secondo il ricorrente sareb- Persona_2 bero ripresi litigi per le accuse infondate di relazioni sentimentali con altre donne e per la gelosia, con conseguente comportamento aggressivo ed ossessivo che la spingeva in data
25.05.2018 a sporgere denuncia-querela nei confronti del marito, accusandolo di presunti maltrattamenti subiti sia da lei, che dai figli minori, che a suo dire avrebbero subito anche abusi sessuali.
Conseguentemente la veniva inserita coi figli presso la casa di accoglienza CP_1
“Santa Maria della Visitazione” a Carini, con divieto del padre di avere qualsiasi tipo di rapporto con gli stessi, nonché veniva iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribu- nale di Palermo del procedimento penale n. 8248/2018 RGNR a carico del SI. per i Pt_1 delitti di cui agli artt. 81, 572,61 n.11 quinquies cp (capo A), art. 81,609 quater co1 n.2,
609 quater co.5 cp (capi B e C) ipotesi per le quali lo stesso si è sempre dichiarato innocente ed estraneo ai fatti;
in data 02.09.2021 il GIP accoglieva l'istanza di archiviazione avanzata dal P.M.
Ciò premesso, appare al collegio che, sebbene l'avvio del lunghissimo e doloroso iter giu- diziario che ha coinvolto il nucleo familiare abbia senza dubbio segnato un solco insanabile nel rapporto di coppia, non vi è prova che all'origine della crisi familiare vi siano state le accuse e non anche un generale e progressivo deterioramento del rapporto per incompatibi- lità caratteriali e affievolirsi della fiducia reciproca, come risultante dal complesso degli atti anche a distanza di anni.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI ABLATIVI DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
In via preliminare va detto che il Tribunale per i Minorenni con Decreto del 30.05.2022, depositato in cancelleria e notificato in data 07.06.2022, ha rigettato la domanda di deca-
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile denza dalla responsabilità genitoriale del padre, avanzata dalla e dal on CP_1 CP_3 la seguente motivazione
Nell'ambito di questo giudizio parte ricorrente ha spiegato domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, adducendo che in questa vicenda i minori sarebbero
“stati oggetto di induzioni suggestive da parte della madre nei confronti dell'altro genitore, che ha costretto i bambini a dover subire e sperimentare i cambiamenti nelle relazioni fami- liari indotti dai provvedimenti giudiziari, rivolti ad esempio a sospendere i rapporti con il genitore indagato, ad essere inseriti in comunità e allontanarsi dalla propria abitazione, dai parenti e dai compagni di scuola. La SI.ra è stata capace a creare una situazione CP_1 tanto surreale, quanto crudele, soprattutto nei confronti dei figli, che dal punto di vista psi- cologico, sono stati coinvolti in un procedimento attivato da una falsa denuncia con altissi- me possibilità di sviluppare sensi di colpa, vissuti depressivi, sintomi dissociativi e anche sintomi di rabbia, circostanze tutte già realizzatesi nel caso di specie”.
In via generale va detto che l'art. 330 cc ricollega la decadenza dalla responsabilità geni- toriale alla violazione dei doveri ad essa inerenti, che vanno ricostruiti mediante il richiamo ai principi dell'ordinamento giuridico contenuti nell'art. 30 Cost. che indica l'obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli e nell'art. 315 bis c.c. che, nel riprodurre il medesimo precetto, richiama al rispetto delle capacità, delle inclina- zioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Tali obblighi si concretano, peraltro, in un impe- gno esistenziale ben più ampio e complesso di quella minima prestazione di cure che serve a mantenere in vita il soggetto e implicano la capacità di attivare riflessioni consapevoli e sol- lecite sulle necessità e i bisogni dei figli;
l'impegno a proteggere la prole dai pericoli;
l'attitu- dine a trasmettere al figlio, con l'educazione e l'istruzione, gli stimoli necessari per la cresci- ta;
la volontà di assecondare il sereno e corretto processo di crescita nel rispetto delle singole personalità.
Dottrina e giurisprudenza hanno, inoltre, da tempo chiarito come il comportamento pre-
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile giudizievole descritto dalla legge non deve necessariamente essere imputabile a dolo o colpa del genitore, poiché ciò che viene in rilievo è qualunque condotta che oggettivamente rea- lizzi una violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale con pregiudizio tale da compromettere il regolare svolgimento del processo formativo e il sereno sviluppo della prole. Di conseguenza, il provvedimento limitativo della potestà del genitore, pur motivan- dosi sulla base dei comportamenti posti in essere, è destinato soprattutto a svolgere una fun- zione preventiva tesa ad evitare l'ulteriore compimento di atti o effetti dannosi per il minore o a limitare le conseguenze già verificatesi di precedenti comportamenti.
Fatta tale premessa, le considerazioni espresse dal ctu nella relazione depositata in data
14/11/2023 su (“La sua funzione genitoriale appare compromessa dalla man- CP_1 canza di consapevolezza e dal mancato riconoscimento di quanto la sua credenza sui fatti abbia danneggiato, in particolare, il figlio OV che per le sue fragilità psichiche “ha sposato” la posizione della madre con gravi conseguenze sulla sua crescita evolutiva. Così come ampiamente documentato, la signora non ha sufficienti risorse personali CP_1
(abilità di natura cognitiva, relazionale e emotiva) per garantire la protezione emotiva dei figli. La signora non si risparmia nel manifestare il proprio risentimento nei con- CP_1 fronti dell'ex marito, è apparsa poco aderente alla realtà, anche rispetto all'evidenza degli atti del fascicolo. È contraddittoria ed evidenzia la sua peculiare modalità di pensiero che appare rigida, stereotipata e interpretativa”) appaiono superate dalle successive relazioni di tutti i servizi coinvolti.
Il Centro di Salute Mentale di Termini Imerese con relazione del 7/06/2024 così riferiva
Analogo tenore è la nota di aggiornamento del progetto SEDT del gennaio 2025 in cui gli operatori nel riferire sull'esito dell'incarico sul nucleo familiari così hanno affermato:
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Infine, va riportato un passaggio della relazione della Comunità Don Calabria di
Termini Imerese, trasmessa il 6/02/2025, dove il minore OV è collocato in regime di convitto giusto provvedimento del 20/09/2024:
Alla luce di tali affermazioni che descrivono l'evoluzione del quadro grazie all'attivazione dei servizi, il cui impegno va fin da ora confermato stante la precarietà degli assetti, ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per dichiarare la madre decaduta dalla responsabilità genitoriale verso i figli specie alla luce del giudizio prognostico deman- dato al Giudice sulla ricaduta pregiudizievole di una simile pronuncia sui concreti interessi dei minori.
Quanto ai minori, infine, deve specificarsi che la mancata audizione da parte del Giudice relatore è stata frutto di una specifica scelta operativa: l'esposizione dei minori alle vicende giudiziarie, anche sul versante penalistico, nonché l'audizione da parte del ctu e da parte di tutti i servizi coinvolti, ha condotto questo giudicante a ritenere superflua la reiterazione di tale adempimento, oltre che foriera di ulteriore stress per i minori, come si evince dagli atti.
4. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori” confer- mando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
Nel caso di specie, richiamando quanto sopra detto e valorizzando il lavoro svolto dagli operatori finora, seppur ancora in corso e da confermarsi anche dopo la definizione del presente giudizio a sostegno delle competenze genitoriali di entrambe le parti e nella gestio- ne condivisa dei figli, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previ- sione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna dei minori.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile Appare utile e maggiormente tutelante per il minore nato il Persona_3
20.02.2011, confermare il collocamento presso la struttura residenziale Casa Don Calabria di Termini Imerese, con rientri presso l'abitazione materna nel fine settimana per anni due:
i risultati finora raggiunti sul minore e sul controllo dei suoi agiti aggressivi conducono a ritenere questa scelta la più adeguata per il minore.
Le modalità e i tempi per la frequentazione col padre restano demandati agli operatori della struttura, di concerto coi servizi coinvolti, al fine di approdare ad una cadenza quan- tomeno settimanale, continuando quell'opera di riavvicinamento di cui vi è testimonianza, con onere di relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare.
Quanto alla minore , nata il [...], le plurime relazioni dello Spazio Persona_2
Neutro in atti descrivono un assoluto rifiuto della minore verso il padre;
si veda la relazione del maggio 2024 in cui gli operatori così concludevano e dopo quella di agosto 2024:
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile nonché il servizio di NPIA nella relazione del gennaio 2025:
Ritiene il collegio che condivisibili siano le preoccupazioni degli operatori circa l'effetto controproducente che avrebbe mantenere il confinamento ai locali dello Spazio Neutro della Per_ ripresa dei rapporti tra e il padre, alla luce dell'esito negativo finora registrato.
Appare più utile, pertanto, coinvolgere gli operatori della struttura ove il fratello Pt_3
[... è collocato affinché, di concerto coi servizi coinvolti (NPI di Termini Imerese, Servizi so- ciali del Comune di Caccamo, Sedt e Consultorio familiare), inseriscano gradualmente negli incontri tra la fratria anche il padre, con onere di relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che CP_1
ha insistito unicamente sulla domanda di assegno a titolo di concorso al manteni-
[...] mento dei figli della coppia.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile
5.1. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il
- 10 - Tribunale di Palermo sez. I civile soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione fiscale versata in atti, seppur scarna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da Parte_4
in favore di in complessivi euro 300,00 mensili a titolo di
[...] Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli minori della coppia, somma da versare entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti e le spese di ctu vengono poste in solido a carico delle stesse.
Le parti vanno inoltre condannate al pagamento delle spese sostenute dal curatore - ammesso al patrocinio a spese dello Stato-avendo entrambe dato causa al giudizio e al con- flitto che ne ha giustificato la nomina .
Tenuto conto di quanto statuito da Cass., Sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777, (già Cass.
22017 del 11/09/2018): “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittorio- sa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non
è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai
- 11 - Tribunale di Palermo sez. I civile sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e
130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 138/2020 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei con- Parte_1 fronti di;
Controparte_1 rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta da
[...] nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia nato il Persona_3
20.02.2011 e , nata il [...], ad [...] i genitori, con domici- Persona_2 lio prevalente presso la madre;
conferma la presa in carico a tutti i servizi coinvolti (NPI di Termini Imerese, Servizi so- ciali del Comune di Caccamo, Sedt e Consultorio familiare), per un anno con onere di rela- zionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare;
conferma il collocamento del minore presso la struttura residenziale Persona_3
Casa Don Calabria di Termini Imerese, con rientri presso l'abitazione materna nel fine set- timana, per anni due;
dispone che la determinazione delle modalità e dei tempi per la frequentazione del mino- re OV col padre resti demandata agli operatori della struttura, di concerto coi servizi coinvolti (NPI di Termini Imerese, Servizi sociali del Comune di Caccamo, Sedt e Consultorio familiare), al fine di approdare ad una cadenza quantomeno settimanale, con onere di rela- zionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare;
dispone che la determinazione delle modalità e dei tempi per la frequentazione della mi-
- 12 - Tribunale di Palermo sez. I civile nore col padre sia demandata agli operatori della struttura ove il fratello Persona_2 [...]
è collocato affinché, di concerto coi servizi coinvolti, inseriscano gradualmente negli Per_1 incontri tra la fratria anche il padre, con onere di relazionare con cadenza quadrimestrale al Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, la complessiva somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al man- CP_1 tenimento dei figli della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- Parte_1 stenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; pone le spese di ctu a carico di ambo le parti in solido (distribuendole nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna), come liquidate in separato decreto;
condanna le parti in solido al pagamento delle spese sostenute dal curatore che si liqui- dano per l'intero in € 5.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario (di- stribuendole nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuna); dichiara compensate tra le parti le ulteriori spese processuali nei reciproci rapporti.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 13 - Tribunale di Palermo sez. I civile