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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1969/2019, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Lorenzo Colazzilli
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Valterio Di Sabatino
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 41/2019 del Giudice di Pace di Teramo (Rg. n. 898/2018).
CONCLUSIONI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2018, la società conveniva dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Teramo la compagnia e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320, comma 1, c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Mercedes classe A targata CM843KG nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare il sig. e la compagnia in persona del CP_2 CP_1 legale rapp.te pro tempore, nelle loro rispettive qualità in atti, al pagamento in favore di essa attore
[...]
a titolo di risarcimento per il servizio reso in data 22.07.2017 della somma complessiva di euro Parte_1
2.871,17 analiticamente configurata in narrativa, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con interessi
e rivalutazione come per legge dalla data del sinistro, in ogni caso e non oltre i limiti di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda di pagamento rappresentava:
- che, quale società specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse conseguenzialmente al verificarsi di sinistri, in data 22.06.2016 aveva stipulato con il
Comune di Giulianova una convenzione che la vedeva affidataria di tale servizio per tre anni;
- che il giorno 22.07.2017, nel territorio del Comune di Giulianova, in località via Galilei S.S. 16, il sig. CP_2
, alla guida della propria autovettura Mercedes classe A targata CM843KG, all'altezza del supermercato
[...]
MD, usciva fuori strada e provocava il danneggiamento di un palo della pubblica illuminazione;
- che la polizia municipale di Giulianova, intervenuta sul posto, attivava il servizio della , la quale Parte_1 inviava sul posto una struttura operativa radiomobile, dotata di mezzo polifunzionale destinato all'espletamento del servizio;
- che, in data 30.08.2017, il responsabile del settore viabilità del inviava formale richiesta Controparte_3 di intervento per il ripristino delle pertinenze rimaste danneggiate nel sinistro;
- che il costo complessivo dell'intervento veniva quantificato in euro 2.871,17 e che l'appellante inoltrava richiesta per ottenere il compenso per l'intervento effettuato nei confronti di e della società CP_2
rispettivamente proprietario-conducente del veicolo danneggiante e compagnia assicurativa per la CP_1
RCA dell'autovettura Mercedes classe A targata CM843KG.
Con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 16.04.2018, si costituiva la Compagnia di rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, CP_1 CP_1 contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Società attrice e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda. Con condanna alla rifusione delle spese di
pagina 2 di 6 lite; in via principale, rigettare la domanda in ogni sua parte, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alla rifusione delle spese di lite;
in via subordinata, accertare e dichiarare la congruità e satisfattorietà dell'importo di 300,00 già corrisposto, sia in relazione all'accertando ed effettivo apporto causale del convenuto, che in relazione ai danni effettivamente conseguenti al sinistro per cui è causa. Con il favore delle spese di lite”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni e, conclusa la fase istruttoria, veniva introitata a decisione all'udienza del 3.12.2018.
Con sentenza n. 41/2019, emessa in data 21.01.2019, il Giudice di Pace rigettava le richieste attoree, rilevando il difetto di legittimazione passiva della convenuta assicurazione in quanto la domanda di pagamento del corrispettivo maturato a seguito dell'attività lavorativa di ripristino doveva essere richiesto direttamente al
, in considerazione del contratto d'opera esistente tra quest'ultimo e l'attrice. CP_3 CP_3
Con atto di citazione, la società impugnava la predetta pronuncia, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma, assumendo, a fondamento dell'impugnazione: la nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio (quale conseguenza dell'irregolare notifica dell'atto di citazione al convenuto dichiarato contumace, ); la motivazione contraddittoria e l'erronea interpretazione delle norme che regolano la CP_2 concessione di servizi di pubblica utilità.
Con comparsa depositata alla prima udienza del 24.10.2019, si costituiva Controparte_1 affermando l'infondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24.10.2019, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della parte appellata . CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni sollevate da parte appellata in Controparte_1 relazione agli artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, laddove, invece, la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarandolo inammissibile con ordinanza, al fine di evitare l'inutile celebrazione del procedimento.
pagina 3 di 6 Va ugualmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per dedotta genericità dei motivi di appello.
Contrariamente a quanto eccepito sul punto, l'atto introduttivo della presente fase di giudizio risulta adeguatamente redatto, potendosi dallo stesso evincere tanto la portata delle doglianze avanzate dall'appellante quanto le ragioni di critica alla pronuncia impugnata. In altri termini, risulta integrato il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., atteso che la parte appellante ha adeguatamente chiarito i motivi di impugnazione e l'oggetto di contestazione all'iter logico e motivazionale seguito dal Giudice di Pace, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il e la e al soggetto Controparte_3 Parte_1 cui rivolgere la richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, l'appello risulta fondato per le ragioni di seguito espresse.
È opportuno precisare che nel giudizio di primo grado, la società aveva agito in giudizio Parte_1 allegando: di essere una società di servizi specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse in seguito al verificarsi di sinistri;
di aver stipulato in data
22.06.2016 una convenzione con il con la quale le veniva affidato tale servizio;
di essere Controparte_3 intervenuta, su richiesta della Polizia Municipale di Giulianova, in adempimento agli obblighi assunti con la citata convenzione per il ripristino delle pertinenze stradali danneggiate a seguito di un incidente stradale avvenuto il 22.07.2017; che dalla relazione di intervento redatta dalla Polizia Municipale di Giulianova del
23.08.2017 si evinceva l'esclusiva responsabilità del conducente-proprietario , assicurato per la RCA CP_2 con la compagnia che le operazioni di ripristino erano consistite nella pulizia del Controparte_1 manto stradale, nella messa in sicurezza della pertinenza danneggiata alla presenza di un responsabile tecnico e nel ripristino delle pertinenze stradali rimaste danneggiate.
La convenzione di affidamento in concessione stipulata in data 22.06.2016 tra il e la Controparte_3 odierna appellante prevedeva, quale unico corrispettivo a favore di a fronte dell'attività di Parte_1 ripristino post incidente, “il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, con l'ulteriore precisazione che “il servizio in oggetto non comporta nessun onere economico a carico del CP_3
poiché i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità
[...]
Civile Auto (RCA) dei veicolo interessati” (cfr. art. 2 convenzione).
Così individuati i fatti di causa, il primo motivo di appello, basato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti del convenuto rimasto contumace , è fondato ed è idoneo a CP_2 definire il giudizio.
pagina 4 di 6 Emerge dagli atti di causa che la notifica dell'atto di citazione nei confronti di , tentata dall'agente CP_2 postale in data 16.02.2018, non andava a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Rilevata l'irreperibilità del convenuto presso l'indirizzo di notifica e il conseguente mancato perfezionamento della notifica, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della stessa secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. Al contrario, dava corso al giudizio senza accertare la nullità dell'evocazione in giudizio di , come desumibile dalla lettura dei verbali di causa, e ne formalizzava la contumacia in CP_2 sentenza (come visibile nell'intestazione).
Invero, nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto è temporaneamente impossibile per irreperibilità del destinatario, del quale siano conosciuti la residenza e l'indirizzo, ma non sia stato possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo, vi sono gli estremi per applicare quanto previsto dall'art. 140 c.p.c., ovvero il messo notificatore “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”, pena la nullità della notifica stessa (Cass. N. 16817/2012).
In caso contrario, laddove non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, occorre procedere nei modi previsti dall'art. 143 c.p.c. che stabilisce che l'ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario;
ovvero, se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Tali adempimenti non risultano ordinati dal primo Giudice, il quale non provvedeva alla fissazione del termine perentorio per la rinnovazione della notifica nelle modalità anzidette, incorrendo nella violazione dell'art. 291 comma 1 c.p.c.
Il vizio di nullità della notificazione dell'atto di citazione si trasmette alla sentenza, causandone la nullità derivata e traducendosi in motivo di impugnazione secondo quanto previsto dall'art. 161 c.p.c.
Da quanto detto consegue che, dichiarata la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Quanto alla doglianza proposta dalla ai sensi dell'art 157 c.p.c., la giurisprudenza Controparte_1 si è espressa osservando che la regola dettata dal comma 3 dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice;
Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16137).
Nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 157 c.p.c., venendo in rilievo una nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in quanto posta a tutela di un interesse a carattere superindividuale, quale è quello alla celebrazione di un processo nel quale sia correttamente integrato il contraddittorio.
La non imputabilità della nullità accertata alla condotta delle parti costituite induce all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 1969/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello,
- dichiara la nullità della notificazione della citazione di primo grado al convenuto e la conseguente CP_2 nullità della sentenza del Giudice di Pace n. 41/2019;
- dispone la rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite:
Teramo, 12.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1969/2019, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Lorenzo Colazzilli
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Valterio Di Sabatino
APPELLATA nonché contro
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 41/2019 del Giudice di Pace di Teramo (Rg. n. 898/2018).
CONCLUSIONI
Come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2018, la società conveniva dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Teramo la compagnia e per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320, comma 1, c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del conducente dell'autovettura Mercedes classe A targata CM843KG nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare il sig. e la compagnia in persona del CP_2 CP_1 legale rapp.te pro tempore, nelle loro rispettive qualità in atti, al pagamento in favore di essa attore
[...]
a titolo di risarcimento per il servizio reso in data 22.07.2017 della somma complessiva di euro Parte_1
2.871,17 analiticamente configurata in narrativa, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, con interessi
e rivalutazione come per legge dalla data del sinistro, in ogni caso e non oltre i limiti di competenza del giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno della domanda di pagamento rappresentava:
- che, quale società specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse conseguenzialmente al verificarsi di sinistri, in data 22.06.2016 aveva stipulato con il
Comune di Giulianova una convenzione che la vedeva affidataria di tale servizio per tre anni;
- che il giorno 22.07.2017, nel territorio del Comune di Giulianova, in località via Galilei S.S. 16, il sig. CP_2
, alla guida della propria autovettura Mercedes classe A targata CM843KG, all'altezza del supermercato
[...]
MD, usciva fuori strada e provocava il danneggiamento di un palo della pubblica illuminazione;
- che la polizia municipale di Giulianova, intervenuta sul posto, attivava il servizio della , la quale Parte_1 inviava sul posto una struttura operativa radiomobile, dotata di mezzo polifunzionale destinato all'espletamento del servizio;
- che, in data 30.08.2017, il responsabile del settore viabilità del inviava formale richiesta Controparte_3 di intervento per il ripristino delle pertinenze rimaste danneggiate nel sinistro;
- che il costo complessivo dell'intervento veniva quantificato in euro 2.871,17 e che l'appellante inoltrava richiesta per ottenere il compenso per l'intervento effettuato nei confronti di e della società CP_2
rispettivamente proprietario-conducente del veicolo danneggiante e compagnia assicurativa per la CP_1
RCA dell'autovettura Mercedes classe A targata CM843KG.
Con comparsa depositata all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 16.04.2018, si costituiva la Compagnia di rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, CP_1 CP_1 contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Società attrice e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della domanda. Con condanna alla rifusione delle spese di
pagina 2 di 6 lite; in via principale, rigettare la domanda in ogni sua parte, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alla rifusione delle spese di lite;
in via subordinata, accertare e dichiarare la congruità e satisfattorietà dell'importo di 300,00 già corrisposto, sia in relazione all'accertando ed effettivo apporto causale del convenuto, che in relazione ai danni effettivamente conseguenti al sinistro per cui è causa. Con il favore delle spese di lite”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni e, conclusa la fase istruttoria, veniva introitata a decisione all'udienza del 3.12.2018.
Con sentenza n. 41/2019, emessa in data 21.01.2019, il Giudice di Pace rigettava le richieste attoree, rilevando il difetto di legittimazione passiva della convenuta assicurazione in quanto la domanda di pagamento del corrispettivo maturato a seguito dell'attività lavorativa di ripristino doveva essere richiesto direttamente al
, in considerazione del contratto d'opera esistente tra quest'ultimo e l'attrice. CP_3 CP_3
Con atto di citazione, la società impugnava la predetta pronuncia, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma, assumendo, a fondamento dell'impugnazione: la nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio (quale conseguenza dell'irregolare notifica dell'atto di citazione al convenuto dichiarato contumace, ); la motivazione contraddittoria e l'erronea interpretazione delle norme che regolano la CP_2 concessione di servizi di pubblica utilità.
Con comparsa depositata alla prima udienza del 24.10.2019, si costituiva Controparte_1 affermando l'infondatezza dei motivi di gravame proposti dall'appellante e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24.10.2019, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della parte appellata . CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 12.12.2024 la causa veniva introitata a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni sollevate da parte appellata in Controparte_1 relazione agli artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, laddove, invece, la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarandolo inammissibile con ordinanza, al fine di evitare l'inutile celebrazione del procedimento.
pagina 3 di 6 Va ugualmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per dedotta genericità dei motivi di appello.
Contrariamente a quanto eccepito sul punto, l'atto introduttivo della presente fase di giudizio risulta adeguatamente redatto, potendosi dallo stesso evincere tanto la portata delle doglianze avanzate dall'appellante quanto le ragioni di critica alla pronuncia impugnata. In altri termini, risulta integrato il requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., atteso che la parte appellante ha adeguatamente chiarito i motivi di impugnazione e l'oggetto di contestazione all'iter logico e motivazionale seguito dal Giudice di Pace, con particolare riguardo alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il e la e al soggetto Controparte_3 Parte_1 cui rivolgere la richiesta risarcitoria.
Tanto premesso, l'appello risulta fondato per le ragioni di seguito espresse.
È opportuno precisare che nel giudizio di primo grado, la società aveva agito in giudizio Parte_1 allegando: di essere una società di servizi specializzata nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali compromesse in seguito al verificarsi di sinistri;
di aver stipulato in data
22.06.2016 una convenzione con il con la quale le veniva affidato tale servizio;
di essere Controparte_3 intervenuta, su richiesta della Polizia Municipale di Giulianova, in adempimento agli obblighi assunti con la citata convenzione per il ripristino delle pertinenze stradali danneggiate a seguito di un incidente stradale avvenuto il 22.07.2017; che dalla relazione di intervento redatta dalla Polizia Municipale di Giulianova del
23.08.2017 si evinceva l'esclusiva responsabilità del conducente-proprietario , assicurato per la RCA CP_2 con la compagnia che le operazioni di ripristino erano consistite nella pulizia del Controparte_1 manto stradale, nella messa in sicurezza della pertinenza danneggiata alla presenza di un responsabile tecnico e nel ripristino delle pertinenze stradali rimaste danneggiate.
La convenzione di affidamento in concessione stipulata in data 22.06.2016 tra il e la Controparte_3 odierna appellante prevedeva, quale unico corrispettivo a favore di a fronte dell'attività di Parte_1 ripristino post incidente, “il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, con l'ulteriore precisazione che “il servizio in oggetto non comporta nessun onere economico a carico del CP_3
poiché i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità
[...]
Civile Auto (RCA) dei veicolo interessati” (cfr. art. 2 convenzione).
Così individuati i fatti di causa, il primo motivo di appello, basato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti del convenuto rimasto contumace , è fondato ed è idoneo a CP_2 definire il giudizio.
pagina 4 di 6 Emerge dagli atti di causa che la notifica dell'atto di citazione nei confronti di , tentata dall'agente CP_2 postale in data 16.02.2018, non andava a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Rilevata l'irreperibilità del convenuto presso l'indirizzo di notifica e il conseguente mancato perfezionamento della notifica, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della stessa secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. Al contrario, dava corso al giudizio senza accertare la nullità dell'evocazione in giudizio di , come desumibile dalla lettura dei verbali di causa, e ne formalizzava la contumacia in CP_2 sentenza (come visibile nell'intestazione).
Invero, nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto è temporaneamente impossibile per irreperibilità del destinatario, del quale siano conosciuti la residenza e l'indirizzo, ma non sia stato possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo, vi sono gli estremi per applicare quanto previsto dall'art. 140 c.p.c., ovvero il messo notificatore “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”, pena la nullità della notifica stessa (Cass. N. 16817/2012).
In caso contrario, laddove non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, occorre procedere nei modi previsti dall'art. 143 c.p.c. che stabilisce che l'ufficiale giudiziario esegue la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario;
ovvero, se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Tali adempimenti non risultano ordinati dal primo Giudice, il quale non provvedeva alla fissazione del termine perentorio per la rinnovazione della notifica nelle modalità anzidette, incorrendo nella violazione dell'art. 291 comma 1 c.p.c.
Il vizio di nullità della notificazione dell'atto di citazione si trasmette alla sentenza, causandone la nullità derivata e traducendosi in motivo di impugnazione secondo quanto previsto dall'art. 161 c.p.c.
Da quanto detto consegue che, dichiarata la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ricorrono le condizioni richieste dall'art. 354 c.p.c. per la rimessione della causa al giudice di primo grado, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata.
pagina 5 di 6 Quanto alla doglianza proposta dalla ai sensi dell'art 157 c.p.c., la giurisprudenza Controparte_1 si è espressa osservando che la regola dettata dal comma 3 dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice;
Cassazione civile sez. III, 07/06/2023, n. 16137).
Nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 157 c.p.c., venendo in rilievo una nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in quanto posta a tutela di un interesse a carattere superindividuale, quale è quello alla celebrazione di un processo nel quale sia correttamente integrato il contraddittorio.
La non imputabilità della nullità accertata alla condotta delle parti costituite induce all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG. 1969/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'appello,
- dichiara la nullità della notificazione della citazione di primo grado al convenuto e la conseguente CP_2 nullità della sentenza del Giudice di Pace n. 41/2019;
- dispone la rimessione della causa al primo Giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite:
Teramo, 12.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 6 di 6