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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 13/11/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 13/11/2025.
Causa iscritta al n. 269/2025 R.A.L., promossa da Parte_1 nato a [...], il [...], C.F. elett.te C.F._1 domiciliato in Piazza S. Tommaso D'Aquino n.1 a Frosinone, presso lo studio dell'Avv. Cristiano Papetti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto che:
aveva presentato domanda per il ripristino del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art.1 della L. n.222/1984 - di cui era stato titolare e che poi era stato revocato in data 1.12.2022 – rilevando che la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini si era ridotta permanentemente in misura superiore ai 2/3;
era stato sottoposto a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
1 contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.;
tutto ciò premesso, l'attore ha chiesto al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, di condannare l' CP_1
a corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'udienza del 13.11.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi decisa con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze CP_1 peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito, il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini non è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3.
Per giungere a questa conclusione il perito ha preso in considerazione alcuni fondamentali elementi: 1) l'impatto invalidante del complesso patologico osservato sull'attività lavorativa attualmente svolta e/o sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell'attore; 2) l'attitudine individuale del ricorrente;
3) il fattore età; 4) la eventuale specializzazione del lavoro;
5) l'eventuale carattere usurante del lavoro svolto.
Sulla base dei predetti elementi, il perito ha evidenziato che il complesso patologico relativo all'attore non determinava alla data della domanda amministrativa, né tuttora, uno stato invalidante tale da determinare la perdita di oltre i due terzi di capacità di lavoro riguardata con riferimento alla occupazione di operaio - che il ricorrente ha svolto come operaio carpentiere e svolge tuttora come operaio magazziniere e addetto alle pulizie - e alle
“occupazioni confacenti alle sue attitudini” sempre inquadrabili in attività operaie in ambito industriale / artigianale.
Tale complesso patologico produce viceversa un impatto invalidante, nell'ambito di tutela sopra citato, inferiore ai 2/3. In effetti, per quanto attiene all'attività lavorativa attualmente svolta dall'attore e alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, il C.T.U. ha rilevato che lo specifico complesso invalidante di cui soffre l'attore non è incompatibile né con l'occupazione di operaio edile che il ricorrente svolge tuttora, né con eventuali altre attività lavorative, confacenti alle proprie attitudini, inquadrabili nell'ambito dei compiti operai (artigianali e industriali). Il C.T.U., in
2 particolare, ha evidenziato che l'attore può essere considerato idoneo a svolgere la gran parte dei compiti lavorativi connessi con l'attività di operaio generico - con l'esclusione dalle attività comportanti la movimentazione manuale di carichi pesanti e l'incongruità posturale e/o l'esposizione a vibrazioni per l'intero corpo a livelli superiori rispetto ai limiti di azione e l'attività su scale e in quota - e/o con attività lavorative similari.
Per quanto attiene alla prevedibile usura determinata dall'attività lavorativa, l'analisi della tipologia dei compiti lavorativi e lo studio delle caratteristiche e dell'evoluzione, nel tempo, delle infermità da cui è affetto l'attore ha permesso al CTU di ritenere non significativo il ruolo della possibile usura attribuibile alla citata attività lavorativa sempre che essa venga svolta con le precauzioni sopra citate.
In definitiva, il perito ha concluso nel senso che, a causa delle infermità riscontrate, la capacità di lavoro dell'attore in occupazioni confacenti alle sue attitudini non è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente in ragione dell'esito della lite, tenuto conto che il ricorrente Non ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) pone a carico di parte ricorrente le spese processuali, che liquida in
€.750,00 a favore dell' CP_1
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 13/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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