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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7373/2023 pendente tra:
Parte attrice: , , con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'avv. FAZZARI GIANCARLO, C.F. C.F._1
Parte convenuta: COND. Controparte_3
C.F. , con l'avv. RAPETTI LUCA, C.F.
[...] P.IVA_1
C.F._2
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 13 febbraio 2023
di approvazione del rendiconto consuntivo 2021/2022 e relativo riparto,
deducendo la nullità o annullabilità per violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c., degli artt. 1117 e 1123 c.c., dell'art. 23 del regolamento condominiale e per opacità dei criteri di calcolo.
1 Secondo gli attori, l'amministratore avrebbe creato arbitrariamente una nuova tabella denominata “Riscaldamento 2”, imputando ai soli condomini del complesso c.d. “sopra piastra” la quota di € 21.341,43
riferita ai consumi di gas nei giorni di disservizio, senza mandato assembleare e senza criteri oggettivi.
Hanno inoltre lamentato l'incompletezza dell'ordine del giorno e chiesto la rideterminazione del riparto, la restituzione delle somme e il risarcimento delle spese.
Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, CP_4
sostenendo che la delibera ha applicato un correttivo una tantum per il consuntivo 2021/2022, senza modificare le tabelle millesimali, e che il criterio adottato è conforme all'art. 1123 c.c.: tutti i condomini hanno pagato oneri fissi e di sistema, mentre i consumi di gas sono stati addebitati solo a chi ha usufruito del servizio. Ha evidenziato che la convocazione e il rendiconto, contenente la tabella “Riscaldamento 2”,
erano stati inviati prima dell'assemblea e che i calcoli sono stati effettuati sulla base delle fatture IREN, al netto delle quote fisse. Ha chiesto inoltre la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Assunte le difese e sentiti i testi, il Giudice non ha disposto CTU né
sopralluogo e ha trattenuto la causa in decisione.
Valgano le seguenti, assorbenti, considerazioni.
Non sussiste violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., atteso che la
2 convocazione recava all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo e relativo riparto, e il rendiconto trasmesso ai condomini conteneva la tabella “Riscaldamento 2” con la spiegazione del correttivo.
Gli attori hanno potuto esprimere voto contrario e articolare le loro opposizioni.
Quanto alla pretesa modifica delle tabelle ed in ordine alla ripartizione delle spese, si osserva che dalla documentazione e dalla istruttoria svolta
è stato dimostrato come la tabella “Riscaldamento 2” sia stata adottata solo per il consuntivo 2021/2022, in via eccezionale, per differenziare i consumi di gas maturati durante i periodi di disservizio , a seguito dei quali i condomini del “sotto piastra” non hanno usufruito del servizio di riscaldamento, con conseguente non imputabilità agli stessi dei relativi costi. Non si verte in una modifica stabile delle tabelle millesimali, bensì
nell'applicazione del criterio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., che impone la ripartizione delle spese in proporzione all'uso. Il criterio seguito – oneri fissi a carico di tutti e consumi a carico di chi ha fruito del servizio – è conforme alla legge e non viola il regolamento.
Non può trovare applicazione il principio affermato da Cass. Sez. Unite
n. 10492/1996 in senso ostativo, poiché non si è verificato un esonero totale dalle spese, ma solo dai consumi non fruiti. Invero, le obbligazioni a carico del connesse alla proprietà comune dell'impianto CP_4
centralizzato di riscaldamento vengono meno nella ipotesi in cui costui
3 sia stato escluso dal relativo servizio (caso in cui la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva accolto la impugnazione della delibera condominiale con la quale le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento per gli anni 1989 - 90 e 1990 - 91 erano state poste a carico anche dei condomini di una delle palazzine del che, per detto periodo, era stata esclusa dalla fruizione del CP_4
servizio per distacco, protrattosi nel tempo, disposto dal CP_4
stesso, con taglio della condotta dell'alimentazione, allo scopo di eliminare le perdite di pressione e di acqua riscontrate). ( cfr. Cass. Sez.
2, 02/08/2001, n. 10560, Rv. 548705 - 01). Ciò a conferma della correttezza della disposta ripartizione dei costi ad opera del . CP_4
Le contestazioni attoree circa la durata del disservizio e la presunta opacità dei calcoli non incidono sulla legittimità della delibera, che si è
limitata ad approvare il rendiconto predisposto dall'amministratore sulla base di dati contabili e fatture in cui sono riportati i consumi effettivi. La
scelta di imputare i consumi ai soli fruitori del servizio risponde a criteri di giustizia e di conformità normativa e non integra violazione dell'art. 1130-bis c.c., essendo il rendiconto corredato da tabelle e spiegazioni sufficienti per la verifica da parte dei condomini.
In definitiva, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre non ricorrono gli estremi per la condanna degli attori
4 ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite,
liquidate in euro 3.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7373/2023 pendente tra:
Parte attrice: , , con Parte_1 Controparte_1 CP_2
l'avv. FAZZARI GIANCARLO, C.F. C.F._1
Parte convenuta: COND. Controparte_3
C.F. , con l'avv. RAPETTI LUCA, C.F.
[...] P.IVA_1
C.F._2
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 13 febbraio 2023
di approvazione del rendiconto consuntivo 2021/2022 e relativo riparto,
deducendo la nullità o annullabilità per violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c., degli artt. 1117 e 1123 c.c., dell'art. 23 del regolamento condominiale e per opacità dei criteri di calcolo.
1 Secondo gli attori, l'amministratore avrebbe creato arbitrariamente una nuova tabella denominata “Riscaldamento 2”, imputando ai soli condomini del complesso c.d. “sopra piastra” la quota di € 21.341,43
riferita ai consumi di gas nei giorni di disservizio, senza mandato assembleare e senza criteri oggettivi.
Hanno inoltre lamentato l'incompletezza dell'ordine del giorno e chiesto la rideterminazione del riparto, la restituzione delle somme e il risarcimento delle spese.
Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, CP_4
sostenendo che la delibera ha applicato un correttivo una tantum per il consuntivo 2021/2022, senza modificare le tabelle millesimali, e che il criterio adottato è conforme all'art. 1123 c.c.: tutti i condomini hanno pagato oneri fissi e di sistema, mentre i consumi di gas sono stati addebitati solo a chi ha usufruito del servizio. Ha evidenziato che la convocazione e il rendiconto, contenente la tabella “Riscaldamento 2”,
erano stati inviati prima dell'assemblea e che i calcoli sono stati effettuati sulla base delle fatture IREN, al netto delle quote fisse. Ha chiesto inoltre la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Assunte le difese e sentiti i testi, il Giudice non ha disposto CTU né
sopralluogo e ha trattenuto la causa in decisione.
Valgano le seguenti, assorbenti, considerazioni.
Non sussiste violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., atteso che la
2 convocazione recava all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto consuntivo e relativo riparto, e il rendiconto trasmesso ai condomini conteneva la tabella “Riscaldamento 2” con la spiegazione del correttivo.
Gli attori hanno potuto esprimere voto contrario e articolare le loro opposizioni.
Quanto alla pretesa modifica delle tabelle ed in ordine alla ripartizione delle spese, si osserva che dalla documentazione e dalla istruttoria svolta
è stato dimostrato come la tabella “Riscaldamento 2” sia stata adottata solo per il consuntivo 2021/2022, in via eccezionale, per differenziare i consumi di gas maturati durante i periodi di disservizio , a seguito dei quali i condomini del “sotto piastra” non hanno usufruito del servizio di riscaldamento, con conseguente non imputabilità agli stessi dei relativi costi. Non si verte in una modifica stabile delle tabelle millesimali, bensì
nell'applicazione del criterio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c., che impone la ripartizione delle spese in proporzione all'uso. Il criterio seguito – oneri fissi a carico di tutti e consumi a carico di chi ha fruito del servizio – è conforme alla legge e non viola il regolamento.
Non può trovare applicazione il principio affermato da Cass. Sez. Unite
n. 10492/1996 in senso ostativo, poiché non si è verificato un esonero totale dalle spese, ma solo dai consumi non fruiti. Invero, le obbligazioni a carico del connesse alla proprietà comune dell'impianto CP_4
centralizzato di riscaldamento vengono meno nella ipotesi in cui costui
3 sia stato escluso dal relativo servizio (caso in cui la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva accolto la impugnazione della delibera condominiale con la quale le spese di gestione dell'impianto centralizzato di riscaldamento per gli anni 1989 - 90 e 1990 - 91 erano state poste a carico anche dei condomini di una delle palazzine del che, per detto periodo, era stata esclusa dalla fruizione del CP_4
servizio per distacco, protrattosi nel tempo, disposto dal CP_4
stesso, con taglio della condotta dell'alimentazione, allo scopo di eliminare le perdite di pressione e di acqua riscontrate). ( cfr. Cass. Sez.
2, 02/08/2001, n. 10560, Rv. 548705 - 01). Ciò a conferma della correttezza della disposta ripartizione dei costi ad opera del . CP_4
Le contestazioni attoree circa la durata del disservizio e la presunta opacità dei calcoli non incidono sulla legittimità della delibera, che si è
limitata ad approvare il rendiconto predisposto dall'amministratore sulla base di dati contabili e fatture in cui sono riportati i consumi effettivi. La
scelta di imputare i consumi ai soli fruitori del servizio risponde a criteri di giustizia e di conformità normativa e non integra violazione dell'art. 1130-bis c.c., essendo il rendiconto corredato da tabelle e spiegazioni sufficienti per la verifica da parte dei condomini.
In definitiva, le domande di parte attrice vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre non ricorrono gli estremi per la condanna degli attori
4 ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese di lite,
liquidate in euro 3.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
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