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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/12/2024, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 146/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. SALERNO CLELIA;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. PROIETTI CP_1
MARCO;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.1.2024 esponeva: Parte_1 di essere stato dipendente della società dal Parte_2
10/04/2017 al 29/07/2019; che a seguito della fusione per incorporazione della società
[...]
nella società aveva proseguito il proprio Pt_2 CP_2 lavoro presso quest'ultima società, ai sensi dell'art. 2112 codice civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sino al gennaio 2022, compreso;
di essere stato inquadrato con la qualifica di operaio part time,mansione-livello - 5 - operatore fiduciario e logistico dal
10/04/2017; che dette mansioni sono state quelle relative al servizio di vigilanza - operatore fiduciario e logistico;
di aver prestato servizio presso la sede di Cosenza della resistente - ; Controparte_3 di aver percepito una retribuzione annuale di € 5.824,00 dal
10/04/2017 al 31/12/2017; di € 8.208,00 dal 01/01/2018 al
31/12/2018; di € 4.765,00 in data 01/01/2019; che in particolare aveva percepito, per le prime 14 mensilità, una retribuzione mensile di € 920,00,inferiore a quella prevista contrattualmente di € 1.070,00,e di accreditare a tale titolo la somma € 2100,00 ; che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il
04/01/2022,aveva percepito a titolo di TFR la somma di €
2.343,80; che con comunicazione, a mezzo PEC, in data 14/12/2022, aveva richiesto il pagamento dell'ulteriore somma dovuta ma di aver ricevuto solo la somma di € 510,36 netti;
di accreditare a titolo di differenza sul TFR la somma di €
1.833,44.
Concludeva chiedendo “1. accertare e dichiarare il mancato pagamento del Trattamento di Fine Rapporto dal 29.07.2019 al gennaio 2022[….]2. per l'effetto, condannare la Società resistente al pagamento della somma di € 1.850,78 a titolo di
TFR o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dalle singole scadenze al saldo, maggiorato degli interessi e rivalutazione;
3. accertare e dichiarare il mancato integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo dal 10/04/2017 al 10/06/2018, come su meglio precisato;
4. per l'effetto, condannare la Società resistente al pagamento della somma di €2.100,00 a titolo di corrispettivo percepito in misura inferiore rispetto al quantum”.
Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita sulla base degli atti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 6.12.2024 sostituita dal deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Parte ricorrente rivendica il pagamento delle differenze retributive per i primi 14 mesi di attività lavorativa deducendo di aver percepito la retribuzione di € 935,00 in luogo di quella dovuta di € 1070,00.
Effettivamente dal contratto di assunzione prodotto dalla parte convenuta risulta che il trattamento economico era pari a €
1070,00 mensili .
Non può ritenersi applicabile al ricorrente l'accordo integrativo al c.c.n.l. (doc. 14 di parte convenuta ) che Per_1 prevedeva l'attribuzione di una retribuzione tabellare di Euro
935,00 trattandosi di accordo firmato da una sola sigla sindacale
(UILTuCS).
Ed invero non può non osservarsi come vige il principio generale di irriducibilità della retribuzione e che le uniche eccezioni a tale regola sono:
il venir meno di particolari modalità di svolgimento della prestazione, cui sia collegato un determinato elemento retributivo, oppure la stipula, in sede protetta, di accordi individuali di modifica in peius delle mansioni e della retribuzione, che sono possibili solo a determinate condizioni.
Al ricorrente spetta dunque la somma richiesta a tale titolo.
Quanto al TFR va osservato come parte ricorrente si duole nel corpo del ricorso del mancato pagamento integrale del TFR per il periodo 10.4.2017/29.7.2019 mentre nelle conclusioni chiede
“accertare e dichiarare il mancato pagamento del Trattamento di
Fine Rapporto dal 29.07.2019 al gennaio 2022”
Rileva questo giudice che è in atti la prova del pagamento del
TFR da parte della società (cfr. busta paga gennaio 2022 e bonifici )e non si comprende a che titolo viene chiesta la somma di € 1850,78.
Sul punto il ricorso va dunque rigettato.
Le spese si compensano attesa la natura della decisione.
PQM
In parziale accoglimento della domanda condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 2100,00 oltre interessi e rivalutazione.
Compensa le spese.
Cosenza,13.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino