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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3411/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Pagano ( , come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elett.e dom.lia in Melito, via Toscana, 16.
APPELLANTE
E
( rapp.tata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Luca Calcagni
( ) ed Ettore Dragoni ( , come da C.F._4 C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Roma, Via Premuda n° 6.
E
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Salvatore CP_2 C.F._6
Salomè ( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Pozzuoli, c.so Nicola
Terracciano, 15. APPELLATA
E
( , rapp.tato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._8
Enrico Scotto di Minico ( ), come da procura a margine C.F._9
della comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in
Pozzuoli (Na) alla Via G.B. Pergolesi n° 52.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
e (quali eredi di ), Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
nonché CP_6
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per l'appellante principale: In parziale riforma della sentenza impugnata:
Revocare la condanna dell'appellante in relazione alla domanda Parte_1
risarcitoria, al pagamento dell'importo complessivo di € 9.416,67 in favore degli altri coeredi , , , eredi Controparte_3 CP_2 Controparte_1 Per_1
, , oltre interessi legali sugli importi dovuti a far data dalle
[...] CP_6
singole scadenze sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;
revocare altresì la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore di , , , eredi , Controparte_3 CP_2 Controparte_1 Persona_1
, delle spese processuali;
in via istruttoria, qualora l'On. Collegio lo CP_6
ritenga opportuno ai fini della decisione della causa, preso atto dell'impossibilità di determinare, allo stato, il corrispettivo del godimento delle pertinenze dell'immobile oggetto di divisione, disporsi la rinnovazione, ovvero un'integrazione, della CTU espletata nel giudizio di primo grado, ovvero concedere alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., al fine di raggiungere la prova dell'effettivo godimento dei predetti beni da parte di taluna delle parti in causa.; condannare i convenuti del giudizio di primo grado al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 10.000,00, ovvero del diverso importo equitativamente determinato dall'On. Giudicante, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese, compensi e spese generali (ex art. art. 2, comma 2, D.M. n°
55/2014) del doppio grado di giudizio, con attribuzione, per il grado di appello, al sottoscritto procuratore, per aver anticipato le spese e non riscosso
i compensi.
Per l'appellata : rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_7
dalla Sig.ra in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in Parte_1
diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 5723/2018 resa dal Tribunale Civile di Napoli nella persona del G.I. dott.ssa Ivana Sassi, pubblicata in data 04.06.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per l'appellata : Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 CP_2
c.p.c. e nel merito rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese e competenze difensive, anche facendo ricorso all'art. 96 c.p.c.
Per l'appellato/appellante incidentale : 1) rigettare l'appello Controparte_3
proposto dalla signora , perché improcedibile e/o inammissibile Parte_1
e, nel merito, comunque infondato in fatto ed in diritto;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la determinazione del periodo di occupazione da parte del signor Controparte_3
dell'appartamento di proprietà comune e, per l'effetto, ridetermini le somme dovute da quest'ultimo alle altre parti, come innanzi meglio precisato;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e convennero in giudizio i NI , CP_6 Pt_1 Per_1 CP_1
e , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria CP_2 CP_3 dell'immobile, sito in Napoli alla Via Daniele Manin n° 16, 1° piano, scala B, int. 4, costituitasi in seguito alla morte del padre con Persona_2
attribuzione delle quote a ciascuno spettanti, previa adeguata valutazione degli importi dovuti da per l'occupazione in via esclusiva del Controparte_3
predetto immobile di proprietà comune.
1.1. Si costituirono tutti i coeredi, non opponendosi allo scioglimento della comunione, ed invocando l'accertamento e la condanna di al Parte_1
rendiconto, in relazione all'utilizzo della cantinola e del posto auto, che sarebbero stati invece in su esclusivo godimento.
1.2. Il tribunale, rilevata la nullità dell'atto di citazione, per carenza di petitum e di causa petendi, concesse alle attrici termine per integrare la domanda, con l'indicazione del titolo della successione, dell'asse con le relative quote, debiti, crediti e beni dello stesso;
invitò le attrici a produrre la trascrizione della domanda originaria e della sua integrazione, nonchè una relazione notarile dettagliata su tutti i cespiti dell'asse, dalla data del titolo di acquisto anteriore al ventennio alla data della trascrizione della domanda.
Con una prima sentenza non definitiva dichiarò aperta la successione di regolata per testamento pubblico del 23.06.2006, e dichiarò Persona_2
istituiti eredi i figli anche per la disponibile, , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_6
e per la sola legittima, rimettendo al CTU la valutazione della Per_1 CP_3
divisibilità dell'unico immobile caduto in successione.
Con una seconda sentenza non definitiva il tribunale dichiarò detto immobile non comodamente divisibile, disponendone la vendita e delegando all'uopo il notaio e, dopo il terzo tentativo di vendita, Per_3
l'immobile fu assegnato a per la somma di e 142.000,00. Parte_1
Interrotto il giudizio per la morte di e riassunto nei confronti dei suoi Per_1
eredi e il tribunale, con la sentenza in questa CP_4 Controparte_5
sede gravata, dispose la ripartizione del ricavato secondo le quote già indicate e, ai fini che ancora rilevano, condannò al pagamento Controparte_3
in favore degli altri coeredi, detratta la sua quota di spettanza, dell'importo di € 50.222,23 complessivi, pari ad € 6.277,77 in favore di ciascuno dei coeredi , ed eredi di (quindi per questi ultimi € CP_6 CP_1 CP_2 Per_1
3.138,88 ciascuno), e pari ad € 25.111,04 in favore della maggiore quotista oltre interessi legali sugli importi dovuti, a far data dalle Parte_1
singole scadenze e sino alla pubblicazione della Sentenza;
condannò
[...]
al pagamento in favore degli altri coeredi, detratta la quota di sua Pt_1
spettanza, dell'importo complessivo di € 9.416,67, pari ad € 1.883,33 in favore di ciascuno dei coeredi , ed eredi di CP_6 CP_1 CP_2 CP_8
, oltre interessi legali sugli importi dovuti, a far data dalle singole Per_1
scadenze e sino alla pubblicazione della Sentenza.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 5723/2019 del 04.06.2019 è stata impugnata con appello principale da e con appello Parte_1
incidentale tardivo da Controparte_3
2.1. L'appellante principale si duole di essere stata condannata Parte_1
al pagamento, in favore degli altri coeredi, dell'indennità di occupazione della cantina e del posto auto, sull'erroneo presupposto che ella non avesse contestato di averne avuto il godimento esclusivo. Afferma di avere sempre, in tutti i suoi scritti difensivi, in primo grado negato di avere mai occupato la cantina ed il posto auto e di avere, invece, provato di non averne mai avuto il godimento. Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di pagamento della detta indennità per mancanza di prova.
2.1.1. Con il secondo motivo si duole della compensazione delle Parte_1
spese di lite in relazione alla domanda di divisione, ritenendo che, in assenza di reciproca soccombenza, o di altre gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero, il tribunale avrebbe dovuto statuire, sulla base del principio della soccombenza, ponendo le spese a carico dei coeredi convenuti.
2.2. La sentenza è stata impugnata, con appello incidentale tardivo, anche da il quale si duole dell'erronea quantificazione, da parte del Controparte_3
primo giudice, dell'indennità da lui dovuta per l'occupazione dell'immobile caduto in successione. Sostiene che l'indennità avrebbe dovuto essere calcolata sino al Novembre 2016, data in cui fu assegnato a Parte_1
dopo il terzo tentativo di vendita e non, come erroneamente era stato fatto, sino alla data della sentenza.
2.3. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, CP_2
sostenendo che la prova dell'occupazione della cantina e del posto auto era stata fornita in giudizio da lei e dal fratello . Eccepì l'infondatezza della Per_1
censura sulla compensazione delle spese, in quanto relativa alla sola vicenda divisoria, mentre per l'occupazione della cantina e del posto auto giustamente era stata condannata alla refusione delle spese, in Pt_1
quanto soccombente.
2.4. ha anch'essa chiesto il rigetto dell'appello principale, Controparte_1
sostenendo che non avesse contestato di avere avuto il godimento Pt_1
della cantina e del posto auto, in quanto la documentazione contraria e la relativa negazione erano state tardivamente introdotte in giudizio. Infine ritiene parimenti infondata la censura sulla compensazione delle spese, in quanto in materia divisoria le spese sono sempre a carico di tutti i condividenti.
2.5. Gli altri coeredi, , ed sono CP_6 CP_1 CP_5 Controparte_4
rimasti contumaci.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 21.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello principale è infondato e l'appello incidentale tardivo è inammissibile.
3.1. Entrambi i motivi di appello principale sono infondati. Come emerge con evidenza dalla lettura e dalla cronologia degli atti,
[...]
ha tardivamente contestato di non avere mai avuto il godimento della Pt_1
cantina e del posto auto. In particolare, sin dall'atto di CP_2
costituzione in primo grado, così come anche gli altri coeredi, hanno eccepito che aveva detenuto in godimento esclusivo sia la Parte_1
cantina che il posto auto, sicchè quest'ultima avrebbe dovuto, al più tardi entro il termine della seconda memoria 183 VI co c.p.c. scadente il
13.05.2011, contestare tale eccezione. Invece, per sua stessa ammissione, ella ha per la prima volta contestato di avere avuto il godimento esclusivo della cantina e del posto auto, in sede di CTU e controdeduzioni alla bozza peritale.
Considerato che
l'incarico peritale è stato conferito il 07.11.2011 il termine preclusivo era ampiamente scaduto.
Difatti, come ha più volte ribadito la Suprema Corte “ la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (cfr.
Cass. 31402/2019).
Ne consegue che a fronte dell'allegazione da parte dei coeredi, in sede di costituzione in giudizio, del fatto che ella fosse nel godimento della cantina e del posto auto, era onerata, al fine di impedire che su tali fatti si concretizzasse una non contestazione, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che li contestasse entro la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., Pt_1
termine delle preclusioni assertive e probatorie. Pertanto la contestazione di tali fatti, formulata, per ammissione della stessa appellante, solo in sede di CTU, è tardiva.
3.2. Anche il secondo motivo di gravame è infondato, atteso che nei giudizi per divisione di eredità le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Nel caso in esame il primo giudice ha dato atto che nessuno dei coeredi si è opposto alla divisione e che, poiché l'immobile non era divisibile si è proceduto alla vendita.
L'appellante invoca, a sostegno della soccombenza dei coeredi, la circostanza che essi avessero eccepito la nullità della domanda, costringendo il tribunale a rendere in merito una sentenza non definitiva, con la quale le eccezioni di nullità furono rigettate. Invero nella detta sentenza nr. 12094/2011 il tribunale da atto che tutte le parti hanno aderito alla domanda di divisione e che fu il solo a reiterare le eccezioni di CP_3
nullità della domanda, mentre le attrici si erano riservate di avanzare richiesta di attribuzione ex art. 720 c.p.c. all'esito della CTU.
Ciò premesso, considerato che vi erano effettive carenze nella domanda introduttiva, tanto che il primo giudice ne aveva ordinato l'integrazione e considerato che, nella sostanza, nessuno dei condividenti avesse contestato la divisione e che, pertanto, sussistevano i presupposti per la compensazione, la decisione del primo giudice è pienamente condivisibile.
3.3. L'appello incidentale tardivo, in quanto formulato soltanto all'atto della tempestiva costituzione in giudizio, da è, invece Controparte_3
inammissibile.
Egli, infatti, ha impugnato un capo autonomo della sentenza, non attinto dall'appello principale e per il quale l'interesse ad impugnare sussisteva sin dall'inizio e non era correlato all'impugnazione principale.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.” (cfr. Cass.
29448/2024).
E' evidente che in relazione all'eccepita erronea individuazione del dies ad quem per il calcolo dell'indennità di occupazione, l'interesse ad impugnare di sussisteva sin dalla pronuncia della sentenza ed era del Controparte_3
tutto indipendente ed autonomo rispetto ai capi di sentenza impugnati in via principale.
§.
4. Le spese di lite tra e vanno compensate, in Parte_1 Controparte_3
ragione della reciproca soccombenza, entrambi vanno invece condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite nei conforti degli altri coeredi costituti e nei cui confronti sono risultati Controparte_1 CP_2
soccombenti, e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, in solido, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale di , avverso la sentenza n.ro Controparte_3
5723/2019, pubblicata il 04.06.2019, del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
3. Compensa le spese del grado tra e . Parte_1 Controparte_3
2. Condanna e , in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_3
favore di e delle spese di lite, che liquida Controparte_1 CP_2
per ciascuna di esse, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 03.07.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3411/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Pagano ( , come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elett.e dom.lia in Melito, via Toscana, 16.
APPELLANTE
E
( rapp.tata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Luca Calcagni
( ) ed Ettore Dragoni ( , come da C.F._4 C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Roma, Via Premuda n° 6.
E
( ), rapp.tata e difesa dall'avv. Salvatore CP_2 C.F._6
Salomè ( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Pozzuoli, c.so Nicola
Terracciano, 15. APPELLATA
E
( , rapp.tato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._8
Enrico Scotto di Minico ( ), come da procura a margine C.F._9
della comparsa di costituzione in appello, con il quale elett.te dom.lia in
Pozzuoli (Na) alla Via G.B. Pergolesi n° 52.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
e (quali eredi di ), Controparte_4 Controparte_5 Persona_1
nonché CP_6
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per l'appellante principale: In parziale riforma della sentenza impugnata:
Revocare la condanna dell'appellante in relazione alla domanda Parte_1
risarcitoria, al pagamento dell'importo complessivo di € 9.416,67 in favore degli altri coeredi , , , eredi Controparte_3 CP_2 Controparte_1 Per_1
, , oltre interessi legali sugli importi dovuti a far data dalle
[...] CP_6
singole scadenze sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;
revocare altresì la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore di , , , eredi , Controparte_3 CP_2 Controparte_1 Persona_1
, delle spese processuali;
in via istruttoria, qualora l'On. Collegio lo CP_6
ritenga opportuno ai fini della decisione della causa, preso atto dell'impossibilità di determinare, allo stato, il corrispettivo del godimento delle pertinenze dell'immobile oggetto di divisione, disporsi la rinnovazione, ovvero un'integrazione, della CTU espletata nel giudizio di primo grado, ovvero concedere alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., al fine di raggiungere la prova dell'effettivo godimento dei predetti beni da parte di taluna delle parti in causa.; condannare i convenuti del giudizio di primo grado al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 10.000,00, ovvero del diverso importo equitativamente determinato dall'On. Giudicante, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese, compensi e spese generali (ex art. art. 2, comma 2, D.M. n°
55/2014) del doppio grado di giudizio, con attribuzione, per il grado di appello, al sottoscritto procuratore, per aver anticipato le spese e non riscosso
i compensi.
Per l'appellata : rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_7
dalla Sig.ra in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in Parte_1
diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 5723/2018 resa dal Tribunale Civile di Napoli nella persona del G.I. dott.ssa Ivana Sassi, pubblicata in data 04.06.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per l'appellata : Dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 CP_2
c.p.c. e nel merito rigettarlo perché infondato, con vittoria di spese e competenze difensive, anche facendo ricorso all'art. 96 c.p.c.
Per l'appellato/appellante incidentale : 1) rigettare l'appello Controparte_3
proposto dalla signora , perché improcedibile e/o inammissibile Parte_1
e, nel merito, comunque infondato in fatto ed in diritto;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la determinazione del periodo di occupazione da parte del signor Controparte_3
dell'appartamento di proprietà comune e, per l'effetto, ridetermini le somme dovute da quest'ultimo alle altre parti, come innanzi meglio precisato;
3) condannare gli appellanti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. e convennero in giudizio i NI , CP_6 Pt_1 Per_1 CP_1
e , chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria CP_2 CP_3 dell'immobile, sito in Napoli alla Via Daniele Manin n° 16, 1° piano, scala B, int. 4, costituitasi in seguito alla morte del padre con Persona_2
attribuzione delle quote a ciascuno spettanti, previa adeguata valutazione degli importi dovuti da per l'occupazione in via esclusiva del Controparte_3
predetto immobile di proprietà comune.
1.1. Si costituirono tutti i coeredi, non opponendosi allo scioglimento della comunione, ed invocando l'accertamento e la condanna di al Parte_1
rendiconto, in relazione all'utilizzo della cantinola e del posto auto, che sarebbero stati invece in su esclusivo godimento.
1.2. Il tribunale, rilevata la nullità dell'atto di citazione, per carenza di petitum e di causa petendi, concesse alle attrici termine per integrare la domanda, con l'indicazione del titolo della successione, dell'asse con le relative quote, debiti, crediti e beni dello stesso;
invitò le attrici a produrre la trascrizione della domanda originaria e della sua integrazione, nonchè una relazione notarile dettagliata su tutti i cespiti dell'asse, dalla data del titolo di acquisto anteriore al ventennio alla data della trascrizione della domanda.
Con una prima sentenza non definitiva dichiarò aperta la successione di regolata per testamento pubblico del 23.06.2006, e dichiarò Persona_2
istituiti eredi i figli anche per la disponibile, , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_6
e per la sola legittima, rimettendo al CTU la valutazione della Per_1 CP_3
divisibilità dell'unico immobile caduto in successione.
Con una seconda sentenza non definitiva il tribunale dichiarò detto immobile non comodamente divisibile, disponendone la vendita e delegando all'uopo il notaio e, dopo il terzo tentativo di vendita, Per_3
l'immobile fu assegnato a per la somma di e 142.000,00. Parte_1
Interrotto il giudizio per la morte di e riassunto nei confronti dei suoi Per_1
eredi e il tribunale, con la sentenza in questa CP_4 Controparte_5
sede gravata, dispose la ripartizione del ricavato secondo le quote già indicate e, ai fini che ancora rilevano, condannò al pagamento Controparte_3
in favore degli altri coeredi, detratta la sua quota di spettanza, dell'importo di € 50.222,23 complessivi, pari ad € 6.277,77 in favore di ciascuno dei coeredi , ed eredi di (quindi per questi ultimi € CP_6 CP_1 CP_2 Per_1
3.138,88 ciascuno), e pari ad € 25.111,04 in favore della maggiore quotista oltre interessi legali sugli importi dovuti, a far data dalle Parte_1
singole scadenze e sino alla pubblicazione della Sentenza;
condannò
[...]
al pagamento in favore degli altri coeredi, detratta la quota di sua Pt_1
spettanza, dell'importo complessivo di € 9.416,67, pari ad € 1.883,33 in favore di ciascuno dei coeredi , ed eredi di CP_6 CP_1 CP_2 CP_8
, oltre interessi legali sugli importi dovuti, a far data dalle singole Per_1
scadenze e sino alla pubblicazione della Sentenza.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 5723/2019 del 04.06.2019 è stata impugnata con appello principale da e con appello Parte_1
incidentale tardivo da Controparte_3
2.1. L'appellante principale si duole di essere stata condannata Parte_1
al pagamento, in favore degli altri coeredi, dell'indennità di occupazione della cantina e del posto auto, sull'erroneo presupposto che ella non avesse contestato di averne avuto il godimento esclusivo. Afferma di avere sempre, in tutti i suoi scritti difensivi, in primo grado negato di avere mai occupato la cantina ed il posto auto e di avere, invece, provato di non averne mai avuto il godimento. Chiede, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di pagamento della detta indennità per mancanza di prova.
2.1.1. Con il secondo motivo si duole della compensazione delle Parte_1
spese di lite in relazione alla domanda di divisione, ritenendo che, in assenza di reciproca soccombenza, o di altre gravi ed eccezionali ragioni che la giustificassero, il tribunale avrebbe dovuto statuire, sulla base del principio della soccombenza, ponendo le spese a carico dei coeredi convenuti.
2.2. La sentenza è stata impugnata, con appello incidentale tardivo, anche da il quale si duole dell'erronea quantificazione, da parte del Controparte_3
primo giudice, dell'indennità da lui dovuta per l'occupazione dell'immobile caduto in successione. Sostiene che l'indennità avrebbe dovuto essere calcolata sino al Novembre 2016, data in cui fu assegnato a Parte_1
dopo il terzo tentativo di vendita e non, come erroneamente era stato fatto, sino alla data della sentenza.
2.3. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello principale, CP_2
sostenendo che la prova dell'occupazione della cantina e del posto auto era stata fornita in giudizio da lei e dal fratello . Eccepì l'infondatezza della Per_1
censura sulla compensazione delle spese, in quanto relativa alla sola vicenda divisoria, mentre per l'occupazione della cantina e del posto auto giustamente era stata condannata alla refusione delle spese, in Pt_1
quanto soccombente.
2.4. ha anch'essa chiesto il rigetto dell'appello principale, Controparte_1
sostenendo che non avesse contestato di avere avuto il godimento Pt_1
della cantina e del posto auto, in quanto la documentazione contraria e la relativa negazione erano state tardivamente introdotte in giudizio. Infine ritiene parimenti infondata la censura sulla compensazione delle spese, in quanto in materia divisoria le spese sono sempre a carico di tutti i condividenti.
2.5. Gli altri coeredi, , ed sono CP_6 CP_1 CP_5 Controparte_4
rimasti contumaci.
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 21.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello principale è infondato e l'appello incidentale tardivo è inammissibile.
3.1. Entrambi i motivi di appello principale sono infondati. Come emerge con evidenza dalla lettura e dalla cronologia degli atti,
[...]
ha tardivamente contestato di non avere mai avuto il godimento della Pt_1
cantina e del posto auto. In particolare, sin dall'atto di CP_2
costituzione in primo grado, così come anche gli altri coeredi, hanno eccepito che aveva detenuto in godimento esclusivo sia la Parte_1
cantina che il posto auto, sicchè quest'ultima avrebbe dovuto, al più tardi entro il termine della seconda memoria 183 VI co c.p.c. scadente il
13.05.2011, contestare tale eccezione. Invece, per sua stessa ammissione, ella ha per la prima volta contestato di avere avuto il godimento esclusivo della cantina e del posto auto, in sede di CTU e controdeduzioni alla bozza peritale.
Considerato che
l'incarico peritale è stato conferito il 07.11.2011 il termine preclusivo era ampiamente scaduto.
Difatti, come ha più volte ribadito la Suprema Corte “ la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva” (cfr.
Cass. 31402/2019).
Ne consegue che a fronte dell'allegazione da parte dei coeredi, in sede di costituzione in giudizio, del fatto che ella fosse nel godimento della cantina e del posto auto, era onerata, al fine di impedire che su tali fatti si concretizzasse una non contestazione, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che li contestasse entro la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., Pt_1
termine delle preclusioni assertive e probatorie. Pertanto la contestazione di tali fatti, formulata, per ammissione della stessa appellante, solo in sede di CTU, è tardiva.
3.2. Anche il secondo motivo di gravame è infondato, atteso che nei giudizi per divisione di eredità le spese di causa vanno poste a carico della massa quando sono effettuate per condurre, nell'interesse comune, il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa.
Nel caso in esame il primo giudice ha dato atto che nessuno dei coeredi si è opposto alla divisione e che, poiché l'immobile non era divisibile si è proceduto alla vendita.
L'appellante invoca, a sostegno della soccombenza dei coeredi, la circostanza che essi avessero eccepito la nullità della domanda, costringendo il tribunale a rendere in merito una sentenza non definitiva, con la quale le eccezioni di nullità furono rigettate. Invero nella detta sentenza nr. 12094/2011 il tribunale da atto che tutte le parti hanno aderito alla domanda di divisione e che fu il solo a reiterare le eccezioni di CP_3
nullità della domanda, mentre le attrici si erano riservate di avanzare richiesta di attribuzione ex art. 720 c.p.c. all'esito della CTU.
Ciò premesso, considerato che vi erano effettive carenze nella domanda introduttiva, tanto che il primo giudice ne aveva ordinato l'integrazione e considerato che, nella sostanza, nessuno dei condividenti avesse contestato la divisione e che, pertanto, sussistevano i presupposti per la compensazione, la decisione del primo giudice è pienamente condivisibile.
3.3. L'appello incidentale tardivo, in quanto formulato soltanto all'atto della tempestiva costituzione in giudizio, da è, invece Controparte_3
inammissibile.
Egli, infatti, ha impugnato un capo autonomo della sentenza, non attinto dall'appello principale e per il quale l'interesse ad impugnare sussisteva sin dall'inizio e non era correlato all'impugnazione principale.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.” (cfr. Cass.
29448/2024).
E' evidente che in relazione all'eccepita erronea individuazione del dies ad quem per il calcolo dell'indennità di occupazione, l'interesse ad impugnare di sussisteva sin dalla pronuncia della sentenza ed era del Controparte_3
tutto indipendente ed autonomo rispetto ai capi di sentenza impugnati in via principale.
§.
4. Le spese di lite tra e vanno compensate, in Parte_1 Controparte_3
ragione della reciproca soccombenza, entrambi vanno invece condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite nei conforti degli altri coeredi costituti e nei cui confronti sono risultati Controparte_1 CP_2
soccombenti, e liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, in solido, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale di , avverso la sentenza n.ro Controparte_3
5723/2019, pubblicata il 04.06.2019, del Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale.
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
3. Compensa le spese del grado tra e . Parte_1 Controparte_3
2. Condanna e , in solido, al pagamento in Parte_1 Controparte_3
favore di e delle spese di lite, che liquida Controparte_1 CP_2
per ciascuna di esse, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 03.07.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore