TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
3546/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3546/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. PA Checchinato ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 maggio 1989 nel Comune di TA (RO), trascritto nel registro dello Stato civile al n. 4, parte 2, serie A, anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- corrisponderà a €uro 5.000,00 entro il mese Parte_2 Parte_1 di dicembre 2025 data entro la quale uscirà dalla casa Parte_1 coniugale e andrà a vivere in locazione;
Euro 3.600,00 all'inizio di ogni anno e comunque entro il 30 gennaio ciò per gli anni 2026, 2027 e 2028 e un contributo mensile di Euro 300,00 nel 2029 fino a che non raggiungerà l'età Pt_1 pensionabile.
Ragioni della decisione In fatto –
1 Con ricorso congiunto depositato il 3.11.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a TA (RO) il 13.5.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1989), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 17.7.1996; Per_1
- i coniugi si erano separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Badia Polesine (RO) in data 18.11.2019;
- sin dalla separazione i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- metalmeccanico presso RPM Spa di Badia Polesine, aveva Parte_2 percepito un reddito pari a 27.459,00 euro netti nell'anno d'imposta 2024, mentre collaboratrice domestica, aveva tratto dalla propria attività Parte_1 un reddito inferiore al minimo previsto per l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi si sono separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Badia Polesine (RO) in data 18.11.2019 (cfr. doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 3546/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a TA (RO) il 13.5.1989 Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1989);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
il Presidente estensore
PA Di FR
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di FR -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3546/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. PA Checchinato ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13 maggio 1989 nel Comune di TA (RO), trascritto nel registro dello Stato civile al n. 4, parte 2, serie A, anno 1989 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla relativa annotazione;
- corrisponderà a €uro 5.000,00 entro il mese Parte_2 Parte_1 di dicembre 2025 data entro la quale uscirà dalla casa Parte_1 coniugale e andrà a vivere in locazione;
Euro 3.600,00 all'inizio di ogni anno e comunque entro il 30 gennaio ciò per gli anni 2026, 2027 e 2028 e un contributo mensile di Euro 300,00 nel 2029 fino a che non raggiungerà l'età Pt_1 pensionabile.
Ragioni della decisione In fatto –
1 Con ricorso congiunto depositato il 3.11.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a TA (RO) il 13.5.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1989), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 17.7.1996; Per_1
- i coniugi si erano separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Badia Polesine (RO) in data 18.11.2019;
- sin dalla separazione i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- metalmeccanico presso RPM Spa di Badia Polesine, aveva Parte_2 percepito un reddito pari a 27.459,00 euro netti nell'anno d'imposta 2024, mentre collaboratrice domestica, aveva tratto dalla propria attività Parte_1 un reddito inferiore al minimo previsto per l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 12.12.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che i coniugi si sono separati con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Badia Polesine (RO) in data 18.11.2019 (cfr. doc. 2), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 3546/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a TA (RO) il 13.5.1989 Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TA al n. 4, Parte II, Serie A, anno 1989);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 12 dicembre 2025
il Presidente estensore
PA Di FR
3