Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/1981, n. 6056
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Sentenza 16 novembre 1981

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Il beneficio previsto dall'art. 104 T.U. 30 dicembre 1923 n. 3269, per il quale le sopratasse per ritardata denunzia o registrazione o per ritardato pagamento sono ridotte alla metà, si applica qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione o quando, essendo l'accertamento e la riscossione coattiva esperibile solo in Sede di esecuzione concorsuale, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, il pagamento spontaneo avvenga prima che l'amministrazione finanziaria abbia proposto domanda di insinuazione del relativo credito.*

L'art. 111 comma primo legge fallimentare avendo carattere eccezionale ed essendo quindi di stretta interpretazione in quanto deroga al fondamentale principio della par condicio creditorum, è applicabile solo alle obbligazioni contratte dagli organi della procedura subentrati all'imprenditore fallito nell'amministrazione e nella disposizione dei suoi beni per la continuazione dello Esercizio dell'impresa, ove questa sia stata autorizzata, nonché dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e, in generale, per le spese della stessa procedura. Pertanto, l'imposta proporzionale di registro, sul concordato fra creditori e debitore, qualora a seguito di risoluzione del concordato sia stato dichiarato il fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, riguardando un atto del debitore e non anche un'obbligazione contratta dagli organi della procedura, non costituisce un debito prededucibile a norma del citato art. 111. ( V 3636/80, mass n 407494; ( V 2049/79, mass n 398431; ( V 1467/79, mass nn 397793 e 397794; ( V 353/79, mass n 396450; ( V 62/79, mass n 396090).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/1981, n. 6056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6056
    Data del deposito : 16 novembre 1981

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