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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2909/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2909/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 13,30, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. FRARACCI in sostituzione dell'avv. FERRARINI LÒ Parte_1 Per l'avv. FERRETTI DONATELLA CP_1 I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e difese e da ultimo alle note conclusive depositate. L'avv. Fraracci chiede l'accoglimento delle conclusioni come in atto di opposizione. L'avv. Ferretti conclude come da nota di precisazione conclusioni depositata. Il giudice inviata le parti a discutere la causa. Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al rientro dalla Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 15,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2909/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARINI Parte_1 C.F._1 LÒ ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI DONATELLA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: condanna al pagamento canoni di locazione – opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
Motivi della decisione Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – 'rilevanti ai fini della decisione' concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse' ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Fatte tali premesse, si osserva quanto segue. Con atto di citazione datato 26.09.2024, , si è opposto al D.I. n. 939/2024 – R.G. Parte_1 2223/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia che lo ha condannato, in solido con al CP_2 pagamento della somma di € 161.020,10 oltre interessi e spese e competenze liquidate, per canoni di locazione scaduti. Parte opponente eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Foro del consumatore ovvero Modena, essendo il residente nella città di Modena;
eccepiva Parte_1 poi l'omessa sottoscrizione del contratto di locazione da parte del personalmente;
la nullità Parte_1 pagina 2 di 4 della fideiussione omnibus per non essere indicato l'importo massimo garantito;
l'inoperatività della fideiussione per non essere più l'opponente legale rappresentante della l'omessa duplice CP_2 sottoscrizione della clausola di garanzia ex art. 1341 c.c. ed ex art. 1342 c.c.; l'abuso del diritto da parte del locatore. Parte opposta si è costituita ritualmente in giudizio contestando in toto le argomentazioni di controparte chiedendo la conferma del D.I. L'istruttoria ha visto l'espletamento della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente per mancata adesione di parte opponente. L'opposizione non merita accoglimento. In ordine all'eccezione dell'omessa sottoscrizione del contratto di locazione da parte del Parte_1 personalmente, della doppia sottoscrizione della clausola di garanzia e dell'abuso del diritto da parte del locatore, si osserva quanto segue. Al punto 27 del contratto si legge testualmente: “In ogni caso, a piena garanzia delle obbligazioni assunte, il dott. , in qualità di legale rappresentante di nonché di Parte_1 CP_2 proprietario di maggioranza delle quote della società medesima, contestualmente alla sottoscrizione si impegna a costituire – così come effettivamente fin da ora costituita – garanzia personale a favore del locatore, assumendo, ora per allora a proprio carico, in termini di solidarietà, i debiti maturati da CP_2 verso in caso di inadempienza da parte di quindi, potrà agire a propria totale CP_1 CP_2 CP_1 discrezionalità, per il recupero di quanto ad essa dovuto, principalmente per i canoni di locazione non corrisposti, personalmente contro il dott. , ovvero contro la società ivi Parte_1 CP_2 compreso escutendo le garanzie fideiussorie assicurative prestate”. Non vi è dubbio che con la sottoscrizione del contratto, il si è impegnato personalmente a Parte_1 garantire la copertura dei canoni di locazione non corrisposti da e si è garantita la CP_2 CP_1 possibilità di agire a propria totale discrezionalità nei confronti del personalmente. Parte_1
A ciò aggiungasi che “Le parti dichiarano di aver congiuntamente discusso e redatto le clausole e le condizioni di cui alla presente scrittura, nessuna esclusa, non potendosi le medesime, per tale ragione, qualificarsi come vessatorie”. Il contratto reca la doppia sottoscrizione del in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
CP_2
In merito all'eccezione dell'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Foro del consumatore ovvero Modena, essendo il residente nella città di Modena, si rileva che il
Parte_1 contratto è stato sottoscritto dal in qualità di legale rappresentante della rendendosi
Parte_1 CP_2 garante delle obbligazioni assunti dalla società ed in primis per il pagamento dei canoni di locazione scaduti. Il non può considerarsi consumatore avendo prestato la garanzia per finalità intrinseche
Parte_1 all'attività svolta dalla e per gli interessi di questa. CP_2 In merito all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per non essere indicato l'importo massimo garantito, si osserva che all'art. 26 del contratto di locazione, viene precisato che il conduttore, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, si rende disponibile a stipulare separato contratto di costituzione in pegno mobile non possessorio… per il valore di € 215.000,00 sulla RM oggi in proprietà di ”. Pt_2 La garanzia personale del per il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di
Parte_1 CP_2 è dunque espressa in tale limite e, conseguentemente, è determinata nel suo importo massimo. In merito poi alla inoperatività della garanzia del alla data di cessazione dalla carica di
Parte_1 amministratore di C.T.R, si rileva che ex art. 1957 c.c, il non ha esplicitamente limitato la sua
Parte_1 fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
pertanto trova applicazione il primo comma del predetto articolo che statuisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza”; cosa che è avvenuta, prima con la notifica pagina 3 di 4 dell'intimazione di sfratto per morosità e poi con la notifica del D.I. opposto notificato nel mese di luglio 2024 mentre la cessazione del dalla carica di legale rappresentante della risale al Parte_1 CP_2 marzo 2024. Alla luce di quanto sopra, ne discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2909/2024, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 939/2024 – 2223/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia che dichiara definitivo ed esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si quantificano Parte_1 CP_1 in complessivi € 7052,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso.
Reggio Emilia, 26.06.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2909/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 26 giugno 2025, alle ore 13,30, innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per l'avv. FRARACCI in sostituzione dell'avv. FERRARINI LÒ Parte_1 Per l'avv. FERRETTI DONATELLA CP_1 I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e difese e da ultimo alle note conclusive depositate. L'avv. Fraracci chiede l'accoglimento delle conclusioni come in atto di opposizione. L'avv. Ferretti conclude come da nota di precisazione conclusioni depositata. Il giudice inviata le parti a discutere la causa. Dopo breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al rientro dalla Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Verbale chiuso alle ore 15,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2909/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARINI Parte_1 C.F._1 LÒ ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI DONATELLA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: condanna al pagamento canoni di locazione – opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo Le parti hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem.
Motivi della decisione Si osserva preliminarmente che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – 'rilevanti ai fini della decisione' concretamente adottata;
le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come 'omesse' ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Fatte tali premesse, si osserva quanto segue. Con atto di citazione datato 26.09.2024, , si è opposto al D.I. n. 939/2024 – R.G. Parte_1 2223/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia che lo ha condannato, in solido con al CP_2 pagamento della somma di € 161.020,10 oltre interessi e spese e competenze liquidate, per canoni di locazione scaduti. Parte opponente eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Foro del consumatore ovvero Modena, essendo il residente nella città di Modena;
eccepiva Parte_1 poi l'omessa sottoscrizione del contratto di locazione da parte del personalmente;
la nullità Parte_1 pagina 2 di 4 della fideiussione omnibus per non essere indicato l'importo massimo garantito;
l'inoperatività della fideiussione per non essere più l'opponente legale rappresentante della l'omessa duplice CP_2 sottoscrizione della clausola di garanzia ex art. 1341 c.c. ed ex art. 1342 c.c.; l'abuso del diritto da parte del locatore. Parte opposta si è costituita ritualmente in giudizio contestando in toto le argomentazioni di controparte chiedendo la conferma del D.I. L'istruttoria ha visto l'espletamento della procedura di mediazione che si è conclusa negativamente per mancata adesione di parte opponente. L'opposizione non merita accoglimento. In ordine all'eccezione dell'omessa sottoscrizione del contratto di locazione da parte del Parte_1 personalmente, della doppia sottoscrizione della clausola di garanzia e dell'abuso del diritto da parte del locatore, si osserva quanto segue. Al punto 27 del contratto si legge testualmente: “In ogni caso, a piena garanzia delle obbligazioni assunte, il dott. , in qualità di legale rappresentante di nonché di Parte_1 CP_2 proprietario di maggioranza delle quote della società medesima, contestualmente alla sottoscrizione si impegna a costituire – così come effettivamente fin da ora costituita – garanzia personale a favore del locatore, assumendo, ora per allora a proprio carico, in termini di solidarietà, i debiti maturati da CP_2 verso in caso di inadempienza da parte di quindi, potrà agire a propria totale CP_1 CP_2 CP_1 discrezionalità, per il recupero di quanto ad essa dovuto, principalmente per i canoni di locazione non corrisposti, personalmente contro il dott. , ovvero contro la società ivi Parte_1 CP_2 compreso escutendo le garanzie fideiussorie assicurative prestate”. Non vi è dubbio che con la sottoscrizione del contratto, il si è impegnato personalmente a Parte_1 garantire la copertura dei canoni di locazione non corrisposti da e si è garantita la CP_2 CP_1 possibilità di agire a propria totale discrezionalità nei confronti del personalmente. Parte_1
A ciò aggiungasi che “Le parti dichiarano di aver congiuntamente discusso e redatto le clausole e le condizioni di cui alla presente scrittura, nessuna esclusa, non potendosi le medesime, per tale ragione, qualificarsi come vessatorie”. Il contratto reca la doppia sottoscrizione del in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
CP_2
In merito all'eccezione dell'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Foro del consumatore ovvero Modena, essendo il residente nella città di Modena, si rileva che il
Parte_1 contratto è stato sottoscritto dal in qualità di legale rappresentante della rendendosi
Parte_1 CP_2 garante delle obbligazioni assunti dalla società ed in primis per il pagamento dei canoni di locazione scaduti. Il non può considerarsi consumatore avendo prestato la garanzia per finalità intrinseche
Parte_1 all'attività svolta dalla e per gli interessi di questa. CP_2 In merito all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per non essere indicato l'importo massimo garantito, si osserva che all'art. 26 del contratto di locazione, viene precisato che il conduttore, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, si rende disponibile a stipulare separato contratto di costituzione in pegno mobile non possessorio… per il valore di € 215.000,00 sulla RM oggi in proprietà di ”. Pt_2 La garanzia personale del per il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di
Parte_1 CP_2 è dunque espressa in tale limite e, conseguentemente, è determinata nel suo importo massimo. In merito poi alla inoperatività della garanzia del alla data di cessazione dalla carica di
Parte_1 amministratore di C.T.R, si rileva che ex art. 1957 c.c, il non ha esplicitamente limitato la sua
Parte_1 fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale;
pertanto trova applicazione il primo comma del predetto articolo che statuisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza”; cosa che è avvenuta, prima con la notifica pagina 3 di 4 dell'intimazione di sfratto per morosità e poi con la notifica del D.I. opposto notificato nel mese di luglio 2024 mentre la cessazione del dalla carica di legale rappresentante della risale al Parte_1 CP_2 marzo 2024. Alla luce di quanto sopra, ne discende l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2909/2024, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 939/2024 – 2223/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia che dichiara definitivo ed esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si quantificano Parte_1 CP_1 in complessivi € 7052,00 per compenso, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso.
Reggio Emilia, 26.06.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Prisco
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