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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/07/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 4.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 12/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti Vincenzo Crisci e Massimo Ferrante;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Livia Gaezza;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27/12/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Per detta infermità ritengo che la sunnominata debba essere giudicato INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa ex L.118/71 – DL 509/88 con percentuale del 75% a partire dalla data della domanda del 27 luglio 2023”, confermando dette conclusioni anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e della
1 pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 4.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, stante il carattere assorbente, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire né dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche (peraltro neppure richiesta in sede di ATP), né della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al
2 compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass.
1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge
118/71 e succ. mod. sono: a) avere un'età compresa tra il 18 e i 67 anni;
b) avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%; c) non superare la soglia reddituale periodicamente stabilita con Decreto ministeriale.
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento delle provvidenze in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Sindrome di Asperger”) e anche a seguito delle osservazioni critiche di parte ricorrente, ha chiaramente concluso che “…Per tali patologie la stessa risulta invalido civile con riduzione della capacità lavorativa nella percentuale del 75%, in considerazione della visita da me espletata e della documentazione addotta. Viene quindi confermata la valutazione della commissione medico legale”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome specificamente confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti
(che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo i presupposti per la pur sollecitata integrazione della CTU richiesta da parte ricorrente nelle note del 3.7.2025, peraltro sulla base delle analoghe osservazioni già esaminate e disattese
3 dal CTU nella consulenza in atti (mentre non appare decisivo il generico riferimento ivi effettuato all'accertamento espletato in altro procedimento con riguardo a un diverso soggetto).
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 22.12.2024, a firma del dott.
[...]
, redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. Per_1
6667/2024.
5. Le spese di lite possono compensarsi con riguardo a entrambe le fasi in ragione della natura della controversia, della peculiarità della fattispecie e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. seguono invece la soccombenza con riguardo a entrambe le fasi del giudizio e, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente
(stante, peraltro, l'assenza di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. debitamente e validamente sottoscritta da parte ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 22.12.2024, a firma del dott. , redatta in sede di Persona_1 giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 6667/2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico di parte ricorrente.
Catania, 5 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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