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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
Il giudice ET DO ZZ, nella causa iscritta al numero 4387 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa da (Avv. Aurelio Muzzì, Avv. Norma Cecconi e Avv. Monica Muzzì) Parte_1
contro , in qualità di erede di , avente ad oggetto la domanda di Controparte_1 Persona_1
accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e di pagamento di differenze retributive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio contro
, in qualità di erede di , chiedendo al giudice l'accertamento di Controparte_1 Persona_1 un rapporto di lavoro subordinato e la condanna della convenuta al pagamento della somma di €
28.012,87, a titolo di differenze retributive.
1.1. La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa;
stante la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, deve essere esaminata la procedibilità del ricorso.
2. Osserva l'Ufficio che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa, il giudice può fissare altra udienza per il prosieguo del giudizio solo su impulso della parte, non potendo provvedervi d'ufficio (cfr. Cass. 5 marzo 2003 n. 3251, la quale ha ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che “la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente
(giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza” e tale orientamento risulta confermato più recentemente dalla medesima Corte di legittimità (Cass. ord. 12 ottobre 2021 n.
27786).
2.1. Sulla base di tali indicazioni della Corte di Cassazione, è esclusa la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale), da cui derivano l'inefficacia del ricorso medesimo e la dichiarazione di improcedibilità dello stesso, mentre il giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291
c.p.c. (cfr., sul punto, Trib. Roma, 10 maggio 2016).
2.2. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Velletri, 10 giugno 2025
Il giudice
ET DO ZZ