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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 34 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
di , P. IV , con sede in NO (PZ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Ciro Fontana snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Antonello Merano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio in
Potenza, al Largo Sergio da Pilato n. 11, elegge domicilio;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dall'avv. Rinaldo Di Ciommo (C.F. ), elettivamente C.F._1
[... domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n° 277, in virtù di procura generale ad lites a rogito notaio in Roma;
Per_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2021, pubblicata il 22/11/2021, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, nel procedimento R.G. n. 1804/2014, non notificata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita: 1) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e del compenso professionale, oltre alle spese forfettarie e Cassa Avvocati del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
2) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e del compenso professionale oltre spese forfettarie e Cassa Avvocati del giudizio d'appello, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'accertamento eseguito e della correlata pretesa contributiva dell' e la correttezza CP_1 dell'inquadramento quali agricoli degli operai e/o la natura agricola ex art. 2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa, come comprovata in giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita rigettare l'appello siccome infondato, confermare parzialmente l'impugnata sentenza e, ritenuto corretto e legittimo il provvedimento di CP_1 retrodatazione della riclassificazione aziendale ed iscrizione dell'azienda nella gestione DM – Azienda con
Dipendenti, e non più in quella agricola, con conseguente recupero della contribuzione non versata relativa agli ultimi cinque anni per tutti i lavoratori elencati nei verbali impugnati limitatamente ai cinque anni antecedenti all'accertamento, per l'importo di € 128.621,00 – riformarla limitatamente all'accoglimento
(errato) della domanda di accertamento negativo, con conseguente declaratoria di infondatezza e rigetto di tale specifica domanda. Spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 25.02.2022, la in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., chiedeva che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, venisse condannato l' al pagamento delle spese di giudizio e del compenso CP_1 professionale di entrambi i gradi di giudizio, nonché, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'accertamento eseguito e della correlata pretesa contributiva la correttezza CP_1 dell'inquadramento, quali agricoli, degli operai, e/o la natura agricola ex art. 2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa, come comprovata in giudizio.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 2.02.2023, con memoria depositata in data 14.01.2023 si è CP_ costituito l' il quale, nel ribadire le argomentazioni di cui al giudizio di primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate, all'udienza del 3.07.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere parzialmente accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito saranno esplicitati.
Con la sentenza impugnata n° 286/2021, pubblicata il 22.11.2021, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali e le domande relative ai rapporti lavorativi dei dipendenti della società; ha accertato e dichiarato che non sussiste il diritto dell di richiedere la CP_1 somma per contributi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000424120/DDL, del
30.07.2014, rigettando per il resto il ricorso e compensando le spese di lite tra le parti. Il pronunciamento di primo grado è stato appellato con ricorso depositato in data 25.02.2022 dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., censurando la sentenza di primo grado Parte_3 sulla scorta di cui motivi.
Con il primo motivo ci si è doluti della parte di pronunciamento con la quale veniva disposta la compensazione integrale delle spese processuali, sulla base della ritenuta soccombenza reciproca. In questo modo il giudicante non avrebbe considerato che la quasi totalità delle domande rigettate o dichiarate inammissibili erano state espressamente rinunciate dalla ricorrente nei propri atti difensivi e, pertanto, nei confronti delle stesse si era verificata, in corso di causa, la cessata materia del contendere. Il primo giudice, inoltre, non avrebbe neanche supportato una tale pronuncia con una specifica ed adeguata motivazione, non avendo ravvisato quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Con il secondo motivo di gravame la appellante ha contestato il rigetto della domanda di Pt_3 accertamento della natura agricola dell'attività svolta, in violazione degli artt. 2135 c.c. e 6 della L. n.
92/1979, le cui lett. d) ed e) del comma 1 prevedono che, ai fini previdenziali, debbano essere inquadrati come agricoli i dipendenti di:
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli (nonché ad attività di cernita, di pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta);
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività.
Fondato si reputa il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato l'intervenuta integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero, ritiene questa Corte che, in considerazione della natura della domanda che veniva accolta dal CP_ giudice di primo grado, inerente all'insussistenza del debito contributivo preteso dall' con il verbale di accertamento e notificazione n. 000424120/DDL, del 30.07.2014, ovvero relativa alla sostanza del giudizio che ci occupa (retrodatazione della pretesa contributiva al periodo precedente alla data di notifica dei verbali di accertamento, la compensazione integrale delle spese di lite, giustificata con una soccombenza reciproca, possa non avere fondamento.
Al contrario, le pronunce di inammissibilità e rigetto delle ulteriori domande proposte dall'appellante possono dare luogo ad una compensazione di un terzo delle spese di lite, in tal senso valorizzando la sostanza del giudizio ovvero l'accoglimento della pretesa economica sostanziale azionata dal ricorrente nel giudizio di primo grado.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, in accoglimento del primo motivo di gravame, debba procedersi alla riforma parziale della sentenza impugnata, solo quanto alla disciplina delle spese di giudizio, CP_ condannando l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei due terzi delle stesse, liquidate come in dispositivo, lasciando ferma la compensazione soltanto per il rimanente terzo.
Infondato si reputa, invece, il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante censura l'accertamento eseguito e la correlata pretesa contributiva da parte dell' ritenendo corretto l'inquadramento quali agricoli degli operai e/o la natura agricola ex art. CP_1
2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa.
La doglianza non è condivisibile, per le motivazioni di cui al seguito. Va premesso che, con ricorso depositato in data 03.11.2014, la odierna Parte_3 CP_ appellante, adiva il Tribunale di Lagonegro per l'accertamento negativo del credito vantato dall' a titolo di contributi e sanzioni, come da verbali n° 6400000413238, del 15.05.2014 e n° 000424120/DDL, del
30.07.2014, entrambi relativi ad un controllo ispettivo effettuato dall'istituto. Da tale controllo veniva accertato che, nel periodo dal 02.07.2001 al 30.04.2014, l'azienda aveva inquadrato tutti i dipendenti come braccianti agricoli, in luogo della qualifica ritenuta corretta dagli ispettori di operai del settore boschivo;
aveva pertanto disposto l'annullamento delle posizioni agricole del personale occupato, l'inquadramento aziendale della società nel settore artigianato, e, per l'effetto, aveva richiesto il versamento della relativa contribuzione in relazione agli ultimi cinque anni per tutti i lavoratori in esso elencati, per l'importo complessivo di € 128.621,00.
Fatte queste premesse, si rende necessario chiarire se il taglio del bosco e la successiva rivendita dei prodotti ottenuti possa considerarsi attività di selvicoltura e, quindi, caratterizzare l'imprenditore agricolo, così come definito dall'articolo 2135 cod. civ.
Nella definizione introdotta con il nuovo Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (D.Lgs.
34/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018) la selvicoltura può intendersi in senso:
– scientifico, relativo alla conservazione dell'ecosistema forestale e agronomico. Quest'ultimo è quello che si avvicina maggiormente a un concetto di imprenditorialità, in quanto rimanda a una vera e propria attività
“produttiva” ottenuta come risultato di una serie di interventi necessari a completare un ciclo biologico o una sua fase essenziale.
In questo senso, la selvicoltura consiste nell'impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento razionale dei boschi al fine di produrre legno e biomasse.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 34/2018 definisce quali pratiche selvicolturali “i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi” nonché alla produzione di “tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare
e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi”.
La selvicoltura, quindi, per essere considerata attività agricola ex se, necessita innanzitutto di essere svolta prevedendo al suo interno la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.
Inoltre, deve essere esercitata con il preciso fine di preservare le caratteristiche e la biodiversità del bosco.
In tal senso depone anche l'articolo 3 D.Lgs. 34/2018, che alla lettera b) definisce la gestione forestale sostenibile o gestione attiva l'“insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi” e alla successiva lettera c) definisce quali pratiche selvicolturali “i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi” nonché alla produzione di “tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi”.
In ragione di ciò, per stabilire se la vendita del legno possa considerarsi attività riconducibile alla selvicoltura o meno, si dovrà aver riguardo alle attività svolte a monte. Infatti, il semplice disboscamento
(taglio) non potrà mai considerarsi attività agricola, perché manca il requisito del ciclo biologico.
In altri termini, è sempre necessario comprendere se, a monte, sussista un'opera del silvicultore che porti le piante alla maturità ed al taglio, ovvero che prima dell'estrazione del legname siano state svolte delle attività mirate alla riproduzione e alla conservazione del bosco nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche, in quanto solamente al verificarsi di tali attività preliminari, la successiva vendita troverà copertura nel reddito agrario di cui all'articolo 32 Tuir.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, sono emersi i seguenti dati di fatto.
Preliminarmente, va sottolineato che l'attività prevalente della società risultante dalla visura camerale è:
“segheria e fabbricazione di imballaggi in legno”, e in particolare: “industria del legno e dei prodotti in legno
e sughero;
piallatura e trattamento del legno, fabbricazione di imballaggi in legno;
[…] taglio di boschi, manutenzione boschi, lavorazione del legno in genere, attività di segheria, falegnameria, trattamento e conservazione del legno;
lavori edili;
trasporto per conto proprio e per conto terzi;
movimento terra;
commercio legna, mobili e affini […]”. L'oggetto sociale risulta: “industria del legno e dei prodotti in legno e sughero;
piallatura e trattamento del legno, fabbricazione di imballaggi in legno;
taglio di boschi”. In sede ispettiva, il socio della ditta odierna appellante confermava quanto sopra, dichiarando, tra l'altro, che:
“l'attività della ditta consiste in acquisto boschi, taglio alberi e rivendita quale legna da ardere, sia a privati che a grossisti […]”. Tuttavia, nonostante quanto dichiarato, la ditta non esibiva nessuna fattura relativa all'acquisto di boschi.
A fronte di questi dati complessivamente valutati, poiché l'attività della società appellante si è limitata al taglio ed alla successiva commercializzazione del prodotto - benché previa lavorazione - in boschi non di sua proprietà, non può dirsi che la stessa abbia svolto attività di selvicoltura.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, va detto che la sola attività di taglio non può, a parere di questa Corte, essere qualificata come selvicoltura e l'azienda che esercita tale attività non può essere qualificata come agricola;
deve quindi ritenersi sussistente, prevalentemente, un'attività di trasformazione e commercializzazione della legna ovvero l'esercizio di un'attività artigiana da parte della società.
Di conseguenza, va ritenuto corretto e legittimo il provvedimento di riclassificazione aziendale ed CP_1 iscrizione dell'azienda nella gestione DM – Azienda con dipendenti, e non più in quella agricola (non anche quello di retrodatazione di cui al verbale di accertamento del 30.07.2014, per quanto affermato dal giudice di primo grado), con conseguente obbligo di pagamento della diversa contribuzione a far tempo dalla data di notifica dei verbali di accertamento di cui si tratta.
Deve concludersi, pertanto, per l'accoglimento parziale del proposto appello, circoscritto al solo primo motivo di cui sopra detto.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, deve darsi luogo alla condanna dell'appellato al pagamento dei due terzi delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di gravame e degli esiti complessivi del giudizio, che hanno visto la società appellante sostanziale vincitrice. Residua la compensazione del restante terzo nei confronti dell'appellato, tenuto conto del rigetto del secondo motivo di gravame e, quindi, di una soccombenza reciproca in parte qua.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
34 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da in persona del legale Parte_1 CP_ rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_ conferma per il resto, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio di primo grado che liquida, per l'intero, in complessivi euro 6.115,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, dichiarando compensato il restante terzo;
2) condanna l'appellato al pagamento dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole, per l'intero, in euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, dichiarando compensato il restante terzo.
Potenza, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 34 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
di , P. IV , con sede in NO (PZ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Via Ciro Fontana snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Antonello Merano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio in
Potenza, al Largo Sergio da Pilato n. 11, elegge domicilio;
APPELLANTE
E
, (C.F. ) in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nella presente fase di giudizio dall'avv. Rinaldo Di Ciommo (C.F. ), elettivamente C.F._1
[... domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n° 277, in virtù di procura generale ad lites a rogito notaio in Roma;
Per_1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 286/2021, pubblicata il 22/11/2021, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Gerardina Guglielmo, nel procedimento R.G. n. 1804/2014, non notificata. CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello adita: 1) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e del compenso professionale, oltre alle spese forfettarie e Cassa Avvocati del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
2) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite e del compenso professionale oltre spese forfettarie e Cassa Avvocati del giudizio d'appello, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
3) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'accertamento eseguito e della correlata pretesa contributiva dell' e la correttezza CP_1 dell'inquadramento quali agricoli degli operai e/o la natura agricola ex art. 2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa, come comprovata in giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita rigettare l'appello siccome infondato, confermare parzialmente l'impugnata sentenza e, ritenuto corretto e legittimo il provvedimento di CP_1 retrodatazione della riclassificazione aziendale ed iscrizione dell'azienda nella gestione DM – Azienda con
Dipendenti, e non più in quella agricola, con conseguente recupero della contribuzione non versata relativa agli ultimi cinque anni per tutti i lavoratori elencati nei verbali impugnati limitatamente ai cinque anni antecedenti all'accertamento, per l'importo di € 128.621,00 – riformarla limitatamente all'accoglimento
(errato) della domanda di accertamento negativo, con conseguente declaratoria di infondatezza e rigetto di tale specifica domanda. Spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 25.02.2022, la in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., chiedeva che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, venisse condannato l' al pagamento delle spese di giudizio e del compenso CP_1 professionale di entrambi i gradi di giudizio, nonché, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'accertamento eseguito e della correlata pretesa contributiva la correttezza CP_1 dell'inquadramento, quali agricoli, degli operai, e/o la natura agricola ex art. 2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa, come comprovata in giudizio.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 2.02.2023, con memoria depositata in data 14.01.2023 si è CP_ costituito l' il quale, nel ribadire le argomentazioni di cui al giudizio di primo grado, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Dopo una serie di rinvii per approfondimenti, disposta la trattazione scritta e lette le note depositate, all'udienza del 3.07.2025, la Corte di Appello ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere parzialmente accolto, per le ragioni e nei limiti che di seguito saranno esplicitati.
Con la sentenza impugnata n° 286/2021, pubblicata il 22.11.2021, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali e le domande relative ai rapporti lavorativi dei dipendenti della società; ha accertato e dichiarato che non sussiste il diritto dell di richiedere la CP_1 somma per contributi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 000424120/DDL, del
30.07.2014, rigettando per il resto il ricorso e compensando le spese di lite tra le parti. Il pronunciamento di primo grado è stato appellato con ricorso depositato in data 25.02.2022 dalla
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., censurando la sentenza di primo grado Parte_3 sulla scorta di cui motivi.
Con il primo motivo ci si è doluti della parte di pronunciamento con la quale veniva disposta la compensazione integrale delle spese processuali, sulla base della ritenuta soccombenza reciproca. In questo modo il giudicante non avrebbe considerato che la quasi totalità delle domande rigettate o dichiarate inammissibili erano state espressamente rinunciate dalla ricorrente nei propri atti difensivi e, pertanto, nei confronti delle stesse si era verificata, in corso di causa, la cessata materia del contendere. Il primo giudice, inoltre, non avrebbe neanche supportato una tale pronuncia con una specifica ed adeguata motivazione, non avendo ravvisato quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Con il secondo motivo di gravame la appellante ha contestato il rigetto della domanda di Pt_3 accertamento della natura agricola dell'attività svolta, in violazione degli artt. 2135 c.c. e 6 della L. n.
92/1979, le cui lett. d) ed e) del comma 1 prevedono che, ai fini previdenziali, debbano essere inquadrati come agricoli i dipendenti di:
d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli (nonché ad attività di cernita, di pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta);
e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tale attività.
Fondato si reputa il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato l'intervenuta integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero, ritiene questa Corte che, in considerazione della natura della domanda che veniva accolta dal CP_ giudice di primo grado, inerente all'insussistenza del debito contributivo preteso dall' con il verbale di accertamento e notificazione n. 000424120/DDL, del 30.07.2014, ovvero relativa alla sostanza del giudizio che ci occupa (retrodatazione della pretesa contributiva al periodo precedente alla data di notifica dei verbali di accertamento, la compensazione integrale delle spese di lite, giustificata con una soccombenza reciproca, possa non avere fondamento.
Al contrario, le pronunce di inammissibilità e rigetto delle ulteriori domande proposte dall'appellante possono dare luogo ad una compensazione di un terzo delle spese di lite, in tal senso valorizzando la sostanza del giudizio ovvero l'accoglimento della pretesa economica sostanziale azionata dal ricorrente nel giudizio di primo grado.
Deve, pertanto, concludersi nel senso che, in accoglimento del primo motivo di gravame, debba procedersi alla riforma parziale della sentenza impugnata, solo quanto alla disciplina delle spese di giudizio, CP_ condannando l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei due terzi delle stesse, liquidate come in dispositivo, lasciando ferma la compensazione soltanto per il rimanente terzo.
Infondato si reputa, invece, il secondo motivo di gravame.
Con esso, l'appellante censura l'accertamento eseguito e la correlata pretesa contributiva da parte dell' ritenendo corretto l'inquadramento quali agricoli degli operai e/o la natura agricola ex art. CP_1
2135 c.c. dell'attività svolta dall'impresa.
La doglianza non è condivisibile, per le motivazioni di cui al seguito. Va premesso che, con ricorso depositato in data 03.11.2014, la odierna Parte_3 CP_ appellante, adiva il Tribunale di Lagonegro per l'accertamento negativo del credito vantato dall' a titolo di contributi e sanzioni, come da verbali n° 6400000413238, del 15.05.2014 e n° 000424120/DDL, del
30.07.2014, entrambi relativi ad un controllo ispettivo effettuato dall'istituto. Da tale controllo veniva accertato che, nel periodo dal 02.07.2001 al 30.04.2014, l'azienda aveva inquadrato tutti i dipendenti come braccianti agricoli, in luogo della qualifica ritenuta corretta dagli ispettori di operai del settore boschivo;
aveva pertanto disposto l'annullamento delle posizioni agricole del personale occupato, l'inquadramento aziendale della società nel settore artigianato, e, per l'effetto, aveva richiesto il versamento della relativa contribuzione in relazione agli ultimi cinque anni per tutti i lavoratori in esso elencati, per l'importo complessivo di € 128.621,00.
Fatte queste premesse, si rende necessario chiarire se il taglio del bosco e la successiva rivendita dei prodotti ottenuti possa considerarsi attività di selvicoltura e, quindi, caratterizzare l'imprenditore agricolo, così come definito dall'articolo 2135 cod. civ.
Nella definizione introdotta con il nuovo Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (D.Lgs.
34/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018) la selvicoltura può intendersi in senso:
– scientifico, relativo alla conservazione dell'ecosistema forestale e agronomico. Quest'ultimo è quello che si avvicina maggiormente a un concetto di imprenditorialità, in quanto rimanda a una vera e propria attività
“produttiva” ottenuta come risultato di una serie di interventi necessari a completare un ciclo biologico o una sua fase essenziale.
In questo senso, la selvicoltura consiste nell'impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento razionale dei boschi al fine di produrre legno e biomasse.
In particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 34/2018 definisce quali pratiche selvicolturali “i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi” nonché alla produzione di “tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare
e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi”.
La selvicoltura, quindi, per essere considerata attività agricola ex se, necessita innanzitutto di essere svolta prevedendo al suo interno la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.
Inoltre, deve essere esercitata con il preciso fine di preservare le caratteristiche e la biodiversità del bosco.
In tal senso depone anche l'articolo 3 D.Lgs. 34/2018, che alla lettera b) definisce la gestione forestale sostenibile o gestione attiva l'“insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi” e alla successiva lettera c) definisce quali pratiche selvicolturali “i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi” nonché alla produzione di “tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi”.
In ragione di ciò, per stabilire se la vendita del legno possa considerarsi attività riconducibile alla selvicoltura o meno, si dovrà aver riguardo alle attività svolte a monte. Infatti, il semplice disboscamento
(taglio) non potrà mai considerarsi attività agricola, perché manca il requisito del ciclo biologico.
In altri termini, è sempre necessario comprendere se, a monte, sussista un'opera del silvicultore che porti le piante alla maturità ed al taglio, ovvero che prima dell'estrazione del legname siano state svolte delle attività mirate alla riproduzione e alla conservazione del bosco nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche, in quanto solamente al verificarsi di tali attività preliminari, la successiva vendita troverà copertura nel reddito agrario di cui all'articolo 32 Tuir.
Nel caso di specie, nel corso del giudizio, sono emersi i seguenti dati di fatto.
Preliminarmente, va sottolineato che l'attività prevalente della società risultante dalla visura camerale è:
“segheria e fabbricazione di imballaggi in legno”, e in particolare: “industria del legno e dei prodotti in legno
e sughero;
piallatura e trattamento del legno, fabbricazione di imballaggi in legno;
[…] taglio di boschi, manutenzione boschi, lavorazione del legno in genere, attività di segheria, falegnameria, trattamento e conservazione del legno;
lavori edili;
trasporto per conto proprio e per conto terzi;
movimento terra;
commercio legna, mobili e affini […]”. L'oggetto sociale risulta: “industria del legno e dei prodotti in legno e sughero;
piallatura e trattamento del legno, fabbricazione di imballaggi in legno;
taglio di boschi”. In sede ispettiva, il socio della ditta odierna appellante confermava quanto sopra, dichiarando, tra l'altro, che:
“l'attività della ditta consiste in acquisto boschi, taglio alberi e rivendita quale legna da ardere, sia a privati che a grossisti […]”. Tuttavia, nonostante quanto dichiarato, la ditta non esibiva nessuna fattura relativa all'acquisto di boschi.
A fronte di questi dati complessivamente valutati, poiché l'attività della società appellante si è limitata al taglio ed alla successiva commercializzazione del prodotto - benché previa lavorazione - in boschi non di sua proprietà, non può dirsi che la stessa abbia svolto attività di selvicoltura.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, va detto che la sola attività di taglio non può, a parere di questa Corte, essere qualificata come selvicoltura e l'azienda che esercita tale attività non può essere qualificata come agricola;
deve quindi ritenersi sussistente, prevalentemente, un'attività di trasformazione e commercializzazione della legna ovvero l'esercizio di un'attività artigiana da parte della società.
Di conseguenza, va ritenuto corretto e legittimo il provvedimento di riclassificazione aziendale ed CP_1 iscrizione dell'azienda nella gestione DM – Azienda con dipendenti, e non più in quella agricola (non anche quello di retrodatazione di cui al verbale di accertamento del 30.07.2014, per quanto affermato dal giudice di primo grado), con conseguente obbligo di pagamento della diversa contribuzione a far tempo dalla data di notifica dei verbali di accertamento di cui si tratta.
Deve concludersi, pertanto, per l'accoglimento parziale del proposto appello, circoscritto al solo primo motivo di cui sopra detto.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, deve darsi luogo alla condanna dell'appellato al pagamento dei due terzi delle stesse nei confronti dell'appellante, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento del primo motivo di gravame e degli esiti complessivi del giudizio, che hanno visto la società appellante sostanziale vincitrice. Residua la compensazione del restante terzo nei confronti dell'appellato, tenuto conto del rigetto del secondo motivo di gravame e, quindi, di una soccombenza reciproca in parte qua.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
34 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da in persona del legale Parte_1 CP_ rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che CP_ conferma per il resto, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio di primo grado che liquida, per l'intero, in complessivi euro 6.115,00, oltre iva, cpa e cf, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, dichiarando compensato il restante terzo;
2) condanna l'appellato al pagamento dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellante, liquidandole, per l'intero, in euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, dichiarando compensato il restante terzo.
Potenza, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo