Sentenza breve 26 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 26/05/2021, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 00698/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2021, proposto da
SI BA, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Autotrasporti BA VE S.r.l ed IA UZ,., rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Penzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ES ON in Mestre, piazza XXVII Ottobre 29;
contro
il Comune di Rosolina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Adria, via Pegolini 2;
nei confronti
notiziandone la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore;
il Ministero per la Cultura, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Rosolina del 28.1.2021 prot. 1849, avente ad oggetto: “prot. 2020/21345: D.P.R. 380/2001 – per S.C.I.A. in sanatoria per interventi eseguiti ai sensi dell'Art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in assenza di autorizzazione, quali rifacimento e costruzione di nuove recinzioni con accesso carraio, esecuzione di nuovi piazzali, installazione di pali di illuminazione, installaz. tettoia per ric.auto – Prat. SUAP: [...]-30112020-1606.Annullamento definitivo della pratica”, a firma del Responsabile del V Settore Assetto Del Territorio;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosolina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 13 maggio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene sussistere i presupposti ex art. 60 del CPA per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
In disparte l' evidente difetto di interesse ad agire per la sanatoria di abusi insistenti su fondi altrui (proprietà Lazzarin) e non riconducibili all' odierno ricorrente, il ricorso è ammissibile nei limiti dell' interesse proprio del ricorrente ad ottenere il condono degli abusi realizzati sul fondo di sua proprietà.
L'impugnato provvedimento inibitorio dell' efficacia della SCIA in sanatoria è intervenuto il 29 gennaio 2021, durante la sospensione del termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della SCIA dell' 1 dicembre 2020. Infatti, il termine è stato sospeso il 29 dicembre 2020 dall' invito a presentare osservazioni ex art. 10 bis legge 241/90, ed era ancora sospeso il 29 gennaio 2021, quando è intervenuto il provvedimento inibitorio. (Infatti, ai sensi dell' art.12, comma 1, lett.e), della legge 120/20, avrebbe ripreso a decorrere solo dieci giorni dopo la produzione delle osservazioni del 26 gennaio 2021).
Peraltro, secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, l'istituto della formazione del titolo edilizio per "silentium" sulla SCIA non opera per la sanatoria di abusi già compiuti , rispetto alla quale sarebbe privo di utilità, rinvenendo la sua ragione di essere solo nella opportunità di non condizionare pesantemente le attività edificatorie di scarso impatto ai tempi tecnici e burocratici necessari all' esame dei progetti. Finalità non configurabile in relazione ad attività edificatorie già svoltesi, ancorchè abusivamente.
E, comunque, è del tutto pacifico in giurisprudenza che per la formazione tacita dell' assenso non è sufficiente il mero decorso del tempo, occorrendo altresì la sussistenza dei requisiti sostanziali di legittimità della fattispecie che si vuole sanare (in primis la compatibilità con la destinazione di zona, negata dal provvedimento inibitorio, e la conformità al regolamento edilizio, mancante per la altezza eccedente della tettoia, rimossa solo successivamente), non potendosi certo ottenere per inerzia più di quanto potrebbe ottenersi mediante l' esercizio espresso del potere; nonchè la completezza documentale della domanda, che lo stesso ricorrente riconosce invece raggiunta solo successivamente alla presentazione, che, pertanto, mancando la conformità al modello legale, non ha sortito la decorrenza del termine dall' 1 dicembre 2020.
Comunque, stante la autoevidenza dell' interesse pubblico al rispetto della destinazione di zona, la mancanza di affidamenti con esso comparabili a causa della estrema esiguità del tempo intercorso tra la SCIA e l'inibitoria, insufficiente alla formazione di qualunque anche minimo affidamento sulla sanabilità di quanto abusivamente realizzato, nonchè la comunicazione di avvio procedimentale del 29 dicembre 2020, sussistevano anche i presupposti di un legittimo esercizio di autotutela sul silenzio assenso che si fosse in ipotesi formato.
Quanto ai motivi di diniego vanamente contestati con le osservazioni, sono proprio queste a riconoscere come erronea la relazione tecnica asseverata, nella parte in cui qualifica la destinazione di zona come artigianale-commerciale, anzichè agricola quale è, preclusiva come tale quanto meno della pavimentazione dei piazzali funzionale all' esercizio dell' impresa, avvenuta senza riguardo al rispetto dell' indice minimo di permeabilità delle zone E agricole, come se si trattasse di una zona D.
Ulteriori tipologie di opere ( es. recinzione, illuminazione.....), astrattamente non incompatibili con la zona agricola , in concreto non possono ricevere considerazione autonoma e separata dalla asfaltatura, dato il loro carattere pertinenziale e la unitarietà funzionale dell' abuso .
La incompatibilità con la destinazione di zona necessariamente preclude la sanatoria dell' abuso, per cui non vi è interesse all' esame delle osservazioni e delle censure relative agli ulteriori motivi di diniego opposti dall' amministrazione, essendo comunque vincolata l' inibitoria della SCIA, secondo un principio assolutamente consolidato in giurisprudenza.
Quanto alla tettoia di altezza eccedente i consentiti mt. 2.80 di regolamento edilizio, vero è che è stata demolita, ma solo successivamente alla presentazione della Scia esaminata dall' amministrazione. E comunque la rimozione ha privato il ricorrente dell' interesse alla sanatoria della tettoia.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi euro 4000 e accessori di legge in favore del Comune di Rosolina.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 13 maggio 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO