Art. 2. (Stanziamenti per i contributi alle societa' cooperative
edilizie a proprieta' individuale)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura di societa' cooperative edilizie a proprieta' individuale, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.
edilizie a proprieta' individuale)
Per provvedere alla concessione di contributi in annualita' per la costruzione di alloggi popolari a cura di societa' cooperative edilizie a proprieta' individuale, e' autorizzato il limite di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967.