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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10300 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3704/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto opposizione a cartelle esattoriali e fermo amministrativo veicolo e vertente tra
TRA
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Orazio n. 56, difesa da sé stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli al Corso V. Emanuele n. 42;
-ATTRICE-
E
(C.F. E P.IVA N. ), Controparte_1 P.IVA_1
che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui in CP_2 Controparte_3
persona del Dott. , nella qualità di Responsabile degli Atti Controparte_4 introduttivi del Giudizio Campania, autorizzato per procura speciale, autenticata per atto del Notaio repertorio n. 177893, raccolta n. 11776 del Persona_1
28/04/2022 rilasciata da , il quale, in virtù di Controparte_1
procura in calce al presente atto, su foglio separato, delega l'avv. Antonio Vanore a rappresentare e difendere l' , eleggendo domicilio Controparte_1
presso il suo studio sito in Napoli, alla via Toledo n. 256
-CONVENUTA-
E
Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Napoli, elett.te dom.to presso la sede legale in Napoli Piazzale Tecchio 49/C,
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso del 14/2/22 poi notificato il 3/5/2, , avvocato-difensore di sé stessa, deduceva: Parte_1
“… PREMESSO che la ricorrente è proprietaria di un'unica autovettura, tipo Toyota Yaris, targata
EH371CM, sulla quale in data 11.11.2015 è stato trascritto al PRA, ad istanza dell' Controparte_3 un fermo amministrativo (R.P. A443580S ) per un valore di € 2.508,92 ; - che il fermo conseguiva alla comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 07180201400024985000 del
20.06.2014, dalla ricorrente impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Napoli per le cartelle di sua competenza ed alla Commissione Tributaria Provinciale per quelle inerenti i tributi;
- che entrambe le Autorità Giudiziarie adite annullavano il preavviso di fermo per inesistenza dei titolo esecutivi.
Il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza n. 22305/2015, dove condannava l' Controparte_5 pure al pagamento delle spese legali. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 22734/2015, tranne che per la cartella n. 07120130036869349000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2008 (€ 219,73) dalla ricorrente successivamente rottamata e pagata, giusta protocollo n. 380839 del 24.08.2016. - Che la ricorrente stante la vittoriosa conclusione dei giudizi d'impugnazione del preavviso di fermo riteneva che il fermo conseguente non fosse stato eseguito. Pertanto, appreso per caso dello stesso, ne chiedeva la cancellazione all' (già ed al PRA di Napoli, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_3 ciascuno per quanto di propria competenza, giusta istanza in autotutela del 21.12.2020; - Che alla predetta istanza dava riscontro unicamente il PRA deducendo che la cancellazione era atto di competenza del Concessionario;
- Che il 9.7.2021 la ricorrente nuovamente chiedeva all'Agenzia delle Entrate IO S.p.A. di cancellare il fermo sul proprio veicolo e di provvedervi con urgenza essendo l'auto adibita al trasporto del genitore invalido e strumentale all'esercizio della propria attività professionale;
- Che ad oggi persiste il fermo amministrativo sul veicolo della ricorrente. Tanto premesso in fatto, non va tralasciato di considerare quanto segue: I. Va, in primo luogo, evidenziato che il fermo è stato eseguito successivamente ad ambo le sentenze di annullamento del preavviso di fermo. E' evidente pertanto il dolo o quantomeno la colpa grave dell' . Difatti, il fermo è stato trascritto al PRA in data 11.11.2015. La sentenza di CP_2 annullamento della comunicazione preventiva di fermo emessa dalla Commissione Tributaria era stata depositata prima, ovvero il 15.10.2015, ed all'esito di un giudizio in cui l' era CP_2 costituita. Anche la sentenza emessa dal Giudice di Pace era stata depositata prima, ovvero il
22.6.2015, e notificata ai fini del pagamento delle spese legali con pec del 4.1.2016. Orbene è indiscutibile che annullato il preavviso di fermo non poteva farsi luogo al fermo, e se incautamente eseguito nonostante l'esito dei predetti contenziosi, l' , conoscendo le sentenze, doveva CP_2 subito attivarsi per cancellarlo. Invece non lo ha fatto allora, e non lo ha fatto neppure a seguito delle ripetute istanze in autotutela, perseverando, a questo punto dolosamente, nel comportamento lesivo dei diritti della ricorrente. Non va inoltre tralasciato di considerare che l'iscrizione del fermo
è avvenuta benché le cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo fossero state tutte quante annullate dall'Autorità Giudiziaria molto prima che sulla loro scorta venisse emesso il preavviso di fermo, ed all'esito di giudizi nei quali le controparti (Concessionario ed Enti creditori) erano state regolarmente citate. Il che ulteriormente conferma la negligenza e colpa grave del Concessionario per la IO. In conclusione, a fronte dell'annullamento in via giudiziale sia delle cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo, che del preavviso stesso, il Concessionario non aveva titolo per iscrivere il fermo sul veicolo della ricorrente. II. La ricorrente a causa del fermo illegittimamente posto sul suo veicolo, e mantenuto pur a fronte delle richieste di cancellazione, ha subito un danno grave ed ingiusto ed ha quindi diritto ex art. 2043 c.c. al relativo risarcimento. Il danno patrimoniale è dato alle somme pagate dal 2016 ad oggi per l'assicurazione dell'auto per un totale di € 4.122,52, e quelle per la tassa automobilistica regionale per un totale di € 965,99 . In merito, la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha affermato: “L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”
(Cassazione civile , sez. III , 09/11/2006 , n. 23916). Il danno non patrimoniale per la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti è anche più grave perché l'auto in questione è - si ripete
- l'unica di cui la ricorrente ha la proprietà ed è indispensabile per il trasporto del genitore invalido oltre che per le esigenze quotidiane e lavorative cui è strumentale. PER TALI MOTIVI e per ogni altro che si riserva di illustrare ed aggiungere, , rapp.ta e difesa da se stessa, ut sopra Parte_1 dom.ta , RICORRE All'intestato Tribunale affinché voglia emettere i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole, e pertanto INVITA l'Agenzia delle
Entrate IO S.p.A. (gia , in persona del legale rapp.te p.t., nonché il Controparte_5
Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Napoli, a comparire davanti al Tribunale di
Napoli, Giudice designando, all'udienza indicata nel decreto di comparizione delle parti che il
Giudice andrà ad emettere, nonché a costituirsi nel termine di dieci giorni prima della predetta udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 702-bis, comma quarto c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, e chiede che l'adito Giudice voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI 1) accertato che sul veicolo della ricorrente è stato posto il fermo amministrativo nonostante l'annullamento giudiziale sia del preavviso di fermo cui conseguiva, che di tutte le cartelle di pagamento oggetto dello stesso, condannare l'Agenzia delle
Entrate IO S.p.A. (già , e/o il Conservatore del PRA di Napoli, ciascuno Controparte_3 per quanto di propria competenza e responsabilità, a cancellare [enfasi aggiunta] il fermo amministrativo sul veicolo Toyota Yaris tg. EH371CM, il tutto con ogni pronuncia consequenziale;
2) condannare, altresì, per le causali di cui innanzi, l'Agenzia delle Entrate IO S.p.A. a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale nella misura delle spese sostenute dal 2016 alla data in cui verrà cancellato il fermo, per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per un totale, ad oggi, di € 4.122,52, nonché per la tassa automobilistica regionale, per un totale, ad oggi, di € 965,99 e, quindi, complessivamente per l'importo di € 5.088,51, il tutto oltre interessi ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, perdita della redditività del danaro, svalutazione monetaria e ritardo nel pagamento, dalla domanda al saldo;
3) condannare, altresì, per le causali di cui innanzi, l'Agenzia delle Entrate IO S.p.A. a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale conseguente alla lesioni di diritti alla persona costituzionalmente garantiti trattandosi dell'unica auto di sua proprietà e necessaria per il trasporto del genitore invalido e le esigenze di vita quotidiana oltre che strumentale al lavoro, il tutto nella misura dall'adito Giudice ritenuta giusta ed equa, oltre interessi ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, perdita della redditività del danaro, svalutazione monetaria e ritardo nel pagamento, dalla domanda al saldo;
4) condannare l'Agenzia delle Entrate IO S.p.A. (già , anche art. Controparte_3
96, comma terzo, c.p.c., al pagamento delle spese e competenze di causa. In via istruttoria si precisa che la causa ha natura documentale e, quindi, ci si riserva di formulare richieste istruttorie solo se rese necessarie a seguito di quanto verrà eventualmente dedotto dalle controparti. Allo stato si producono: preavviso di fermo amministrativo;
sentenze di annullamento preavviso di fermo n.
22305/2015 emessa dal Giudice di Pace di Napoli e pec notifica al Concessionario della riscossione;
sentenza Commissione Tributaria Provinciale n. 22734/41/15 di annullamento preavviso di fermo;
certificato di proprietà veicolo;
sentenze di annullamento delle cartelle oggetto del preavviso di fermo;
rottamazione cartella n.07120130036869349000 ed estratto ruolo attestante pagamento;
visura ACI attestante iscrizione fermo;
visura nominativa;
registro beni ammortizzabili;
certificazione iscrizione veicolo in banca dati ztl a servizio genitore invalido;
istanze in autotutela del 21.12.2020 e del 7.7.2021; quietanze pagamento polizze assicurative rca dal 2016; ricevute tassa automobilistica regionale. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è ricompreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 e l'importo del contributo dovuto è pari ad €
49,00. Napoli 14 febbraio 2022 Avv. ”. Pt_1
Non si costituiva il Conservatore del PRA.
L all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la eseguita Controparte_6 cancellazione del fermo amministrativo chiedendo, in conseguenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In particolare, vi è in comparsa richiamo al giudizio tenutosi dinnanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli conclusosi con allegata sentenza n. 22734 del 15/10/15 con la quale veniva annullato il preavviso di fermo amministrativo rilevandosi la già dichiarata illegittimità delle cartelle esattoriali sottostanti, ad eccezione di una di esse, per la quale, quindi, la formalità stessa permaneva de residuo. Quanto alla dedotta cronistoria dei documenti prodotti, appare utile riportare, in senso parzialmente descrittivo, la sequela degli eventi contenuta in comparsa di risposta, in cui si legge tra l'altro che la CTP, con la cennata pronuncia tributaria del “…15/10/2015, che si produce, ha così provveduto: “ Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo ad eccezione della parte relativa alla cartella esattoriale avente numero
07120130036869349000”. Alla luce di quanto innanzi esposto, appare evidente che allorquando è stato iscritto il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà della ricorrente, sussistendo ancora il preavviso di fermo con riferimento alla cartella esattoriale n. 07120130036869349000, l' CP_5
(oggi ) ha legittimamente provveduto ad iscrivere il fermo
[...] Controparte_6 amministrativo sul veicolo di proprietà della ricorrente, non essendo stato totalmente annullato il preavviso di fermo amministrativo e, circostanza rilevante, non avendo la Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli ordinato alcuna cancellazione del preavviso di fermo amministrativo. In considerazione di quanto esposto non si comprendono le doglianze sollevate da parte ricorrente che, essendo perfettamente a conoscenza dell'annullamento parziale del preavviso di fermo amministrativo e della sussistenza della cartella esattoriale n. 07120130036869349000, erroneamente afferma che non poteva darsi luogo al fermo amministrativo, in quanto tutte le cartelle esattoriali poste a base del preavviso di fermo erano state annullate (circostanza non veritiera). Da tutto quanto illustrato, ne discende che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, alcun comportamento illegittimo è stato posto in essere dall' (oggi Agenzia delle Entrate- Controparte_5
IO) la quale dovrà essere tenuta indenne da eventuali condanne alle spese di giudizio, anche risarcitorie, avendo legittimamente iscritto il fermo amministrativo. Sulla richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. Parte ricorrente afferma che, a causa del fermo amministrativo posto sul veicolo di sua proprietà, avrebbe subito un danno grave ed ingiusto, sia patrimoniale che non patrimoniale. Con riferimento al danno patrimoniale, deduce che lo stesso sarebbe costituito dalle somme pagate dal 2016 ad oggi per l'assicurazione dell'auto e per la tassa automobilistica, per un importo complessivo pari ad € 5.088,51, concludendo per la condanna dei convenuti a risarcire il predetto danno. La ricorrente afferma, inoltre, che “stante la vittoriosa conclusione dei giudizi di impugnazione del preavviso di fermo (circostanza che per quanto sopra rilevato, illustrato ed esposto, non corrisponde al vero) riteneva che il fermo conseguente non fosse stato eseguito” ed inoltre afferma che “Pertanto, appreso per caso dello stesso, ne chiedeva la cancellazione …….. giusta istanza in autotutela del 21/12/2020.” (cfr pag. 2 del ricorso dal rigo tre al rigo sette)…” ; inoltre, in detta allegata sentenza tributaria di primo grado n. 22734 del 15/10/15 si legge ancora, a conferma, che “…-
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- ”). , nelle sue successive note di parte del 14/7/22, rilevava tra l'altro che “La ricorrente Parte_1 ha documentato l'illegittimità del fermo producendo le sentenze di annullamento delle cartelle oggetto del “preavviso” di fermo del 20.06.2014 emesso per un importo complessivo di € 4.232,66 e le sentenze dichiaranti, l'illegittimità del “preavviso” di fermo. Tutte le predette sentenze sono antecedenti all'iscrizione del fermo eseguito in data 11.11.2015 per € 2.508,92. La ricorrente precisava che l'unica cartella tra quelle riportate nel preavviso di fermo che non era stata annullata era la numero 071 2013 0036869349000 di € 219,73 che aveva però provveduto a rottamare il
24.08.2016. Precisava, altresì, che prima di instaurare il presente giudizio, aveva inviato ben due domande in autotutela all'Agenzia delle Entrate IO S.p.A. chiedendole di cancellare il fermo amministrativo [enfasi aggiunte]. L' costituitasi in giudizio ha affermato di avere CP_7 legittimamente provveduto ad iscrivere il fermo perché la predetta cartella di € 219,73 non era stata annullata. L'assunto è infondato e documentalmente smentito laddove risulta che il fermo è stato iscritto per € 2.508,92 e non già per € 219,73” . Affermando essa altresì, in dette note, che “L' CP_7 ha sostenuto, altresì, la legittimità dell'iscrizione del fermo in quanto la Commissione tributaria che annullava il preavviso di fermo non ne ordinava la cancellazione. E' evidente l'infondatezza anche di tale assunto non essendo possibile ordinare la cancellazione di un atto, quale il preavviso di fermo, che non è oggetto di iscrizione, ed all'epoca della sentenza (15.10.2015) il fermo neppure era stato iscritto (11.11.2015). L costituendosi in giudizio ha inoltre chiesto dichiararsi cessata la CP_7 materia del contendere avendo provveduto a cancellare il fermo. Sta di fatto che, come documenta la visura ex adverso prodotta, il fermo è stato cancellato in data 24.06.2022, quindi successivamente alla notifica del ricorso introduttivo (3.5.2022) [sottolineatura aggiunta], ragion per cui la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese legali in virtù del principio di soccombenza virtuale. L' con l'atto di sua costituzione in causa ha, altresì, affermato che la ricorrente non CP_7 avrebbe diritto al risarcimento dei danni perché avrebbe utilizzato l'auto visto che col ricorso ha dichiarato che veniva a conoscenza del fermo per caso, e che riteneva non fosse stato iscritto essendo stato annullato il “preavviso di fermo”. Anche tale affermazione è pretestuosa ed infondata e la si contesta. Invero la ricorrente, come dichiarato, effettivamente è venuta a conoscenza del fermo
“per caso”, e, precisamente, lo si chiarisce in questa sede, allorquando nel 2017 è stata fermata per un controllo dalla Guardia di Finanza che le elevava verbale perché circolante con veicolo sottoposto a fermo. A riprova di ciò, produce il verbale in questione e la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli che lo annullava. Anche in tal caso la sentenza è stata notificata all' Da CP_7 allora l'auto è stata inutilizzata. Si insiste, pertanto, per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate e precisa il danno patrimoniale essere di € 4,700,25, anziché di € 5.088,51”.
Comunque sia, a tutto ciò ha fatto seguito, in senso tombale, il ricordato provvedimento di cancellazione della iscrizione del fermo del 24/6/22, data risultante dall'attestato/PRA e che -in sé- è inoltre pacifica tra le parti, essendo essa anche cronologicamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo e alle pregresse sentenze demolitorie. Siffatta cancellazione sopravvenuta, e la cennata rottamazione dell'ultima cartella residua, generano in sostanza la totale eliminazione-definizione di tutti i titoli sottostanti e della sopraggiunta formalità cautelare evidenziando sul punto, oggettivamente e globalmente, una tale cessazione della materia originariamente contesa. Aspetto sul quale sostanzialmente convergono le parti nel senso, più precisamente, che questa completa eliminazione dei titoli presupposti e la conseguente invalidazione della formalità iscritta vengono in sostanza reciprocamente riconosciute, dalla convenuta procedente che chiede appunto dichiararsi l'estinzione del giudizio in corso e da parte opponente che, a sua volta, richiama espressamente tale sopraggiunta cancellazione del 24/6/22. Residuando perciò -tra esse parti- la questione risarcitoria nonché quella del governo delle spese di lite (cfr. ad es. in generale, per il nucleo essenziale del principio sulla cessazione della materia contesa, Cass. 1043/24).
In pratica, va intrinsecamente dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla prima vicenda della iscrizione-cancellazione del fermo amministrativo mentre nel resto, quanto cioè al chiesto risarcimento dei danni e al governo delle complessive spese di lite, occorre piuttosto procedere sul piano del merito, come di seguito evidenziato. Invero, anche di recente, il Giudice di legittimità (Cass. 27343/24) afferma in materia che “Questa Suprema Corte ha infatti già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, che questo non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (Cass., 19/09/2022, n. 27389; Cass.,
28/02/2020, n. 5447; Cass., 20620/2015). È stato inoltre precisato che l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato e che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo (Cass., 17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n.
13718). Non trovano infatti ingresso nel nostro ordinamento ipotesi di danno in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, e, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (v. Cass. 04/12/2018, n. 31233). Inoltre, la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017, n. 4534; Cass., 14/05/2018, n.
11698).
3.1. Infine, è stato rilevato che la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconde perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 cod. civ., comma 2, possono essere sospese su richiesta del danneggiato); è stato altresì precisato che il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo (Cass., 04/04/2019, n. 9348).
4. La corte di merito ha pronunciato correttamente anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, là dove ha affermato che "il da un lato, non ha allegato (né tantomeno dimostrato) elementi CP_8 idonei ad apprezzare, sia pure con una valutazione equitativa, il danno patrimoniale asseritamente subito e, dall'altro lato, ha genericamente descritto il danno non patrimoniale in termini insuscettibili di essere monetizzati, siccome inquadrabili in quegli sconvolgimenti della quotidianità consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione ritenuti dalle Sezioni unite non meritevoli di tutela risarcitoria (sentenza n. 26972 del 2008)".”. Insomma, nella specie ed in applicazione dei riferiti principii di legittimità, ne deriva :
1. non vi è qui necessaria ed esplicita prova idonea a dimostrare la necessità del proprietario di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad es., quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi (a prescindere da altre considerazioni, il contrassegno di facilitazione nel parcheggio non è riferito alla odierna istante;
per contro, appaiono qui esclusivamente utilizzabili n. 15 ricevute/taxi tutte sottoscritte dal relativo tassista, del 2017-2018, e tutte rispettivamente attestanti, in partenza da via Tasso, il pervenimento, alternativo o cumulato, al CentroDirezionale,
Piazza Cenni e alla CasermaGaribaldi, noti luoghi giudiziari, ammontanti esse ricevute a complessivi euro 382,00; residuano poi alcune altre ricevute tuttavia non utilizzabili o perché riferite a pervenimenti in altri luoghi o perché di sostanziale illeggibilità);
2. la dimostrazione del danno non può poi consistere nella mera indisponibilità del veicolo, ma occorre fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo (v. detti euro
382) ovvero della perdita subìta per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo;
3. il giudice, in mancanza, non può procedere a liquidazione equitativa del danno;
4. la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall'uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le seconde perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'art. 1227 cod. civ., comma 2, possono essere sospese su richiesta del danneggiato); è stato altresì precisato che il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.
Sicchè, nel caso in rassegna, i dedotti fatti risarcitori non appaiono efficientemente documentati, né risultano di correlata rilevanza causale con gli eventi oggetto di giudizio, ad eccezione del documentato importo di ripetuti euro 382,00 al cui pagamento deve essere quindi condannata parte opposta, in uno agli interessi legali decorrenti dalla domanda.
L'istanza risarcitoria deve essere in conseguenza respinta sotto ogni corrispondente profilo, escluso appunto quello appena detto, solo per il quale risulta sufficientemente attestato il funzionale esborso di parte attrice.
In ordine poi alla residua questione del governo delle spese di lite, la circostanza della prevalente soccombenza attorea in punto di risarcimento del danno induce nell'insieme a compensare per ¼ tra le parti le sostenute spese giudiziali e a condannare invece parte procedente ( e non il contumace CP_9
Conservatore dei registri automobilistici) a pagare in favore di parte attrice i restanti 3/4, come in dispositivo. Inoltre, in linea in realtà preliminare, va rilevato che il procedimento giudiziale di opposizione al fermo, introdotto ex art. 702bis cpc, è stato in istruttoria convertito in rito cognitorio ordinario, con la assunzione poi della causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a fermo amministrativo proposta da avverso come in epigrafe, così provvede : Parte_1 CP_10
a)dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla (sopravvenuta) cancellazione dell'opposto fermo amministrativo;
b)condanna a pagare a l'importo di euro 382,00 oltre interessi legali dalla CP_9 Parte_1 domanda, e respinge nel resto la domanda risarcitoria;
c)compensa per ¼ tra le parti le spese di giudizio e condanna a pagare a i restanti CP_9 Parte_1
¾ che, per questa frazione, liquida in euro 300 per esborsi ed euro 1.500 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 9/11/25 Il giudice unico
SI