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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2213/2022 (a cui è stata riunita la causa n. 2264/22) vertente
TRA
Parte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Prof. GAMBACCIANI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Pompeo Magno, n. 23/A
APPELLANTE IN R.G. 2213/22 E APPELLATA IN R.G. 2264/22
E , rappresentato e difeso dagli Avv. GENTILI MARIA PAOLA E LOSI Controparte_1
DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Boncompagni, n. 16
APPELLANTE IN R.G. 2264/22 E APPELLATTO IN R.G. 2213/22
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1819/2022 pubblicata in data
24.02.21;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello riuniti;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2020 l'Architetto deduceva di aver prestato Controparte_1 attività di lavoro dipendente presso lo maturando, dal Parte_2
CP_ 01.07.1974 al 31.05.1987, 12 anni e 48 settimane di anzianità contributiva presso l' di aver svolto la libera professione iscrivendosi ad a partire dal 1987; di aver presentato in data 21.10.2016 Parte_1
CP_ domanda di ricongiunzione in favore di dei periodi contributivi maturati presso l' che,
Parte_1 venuto a conoscenza del riconoscimento anche agli iscritti degli Enti previdenziali privatizzati di cui al D.lgs. n. 509/1994 (tra cui ) della possibilità di cumulare gratuitamente i periodi
Parte_1 assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione e appurato che tale istituto gli avrebbe consentito di percepire un trattamento pensionistico di importo più adeguato, presentava in data 14.09.2017 domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 245 e 246, L. n. 228/2012; che confidava, a suo dire legittimamente, che la quota di pensione di competenza di sarebbe stata calcolata sulla
Parte_1 base del sistema pro quota retributivo previsto dal Nuovo Regolamento di Previdenza di
Parte_1 vigente al momento della presentazione della domanda per tutti coloro che avevano maturato un'anzianità complessiva pari, nel 2017, ad almeno 32 anni di anzianità contributiva, posto che in una comunicazione del marzo 2017 l'Ente, in merito all'istituto della pensione in cumulo gratuito, disponeva che la pensione sarebbe stata liquidata con il sistema retributivo per quelle gestioni che in passato avevano adottato tale regime di calcolo (per fino al 2012), fermo restando che per
Parte_1
i periodi successivi doveva essere utilizzato solo il sistema contributivo;
che , dopo aver Parte_1 comunicato, con nota del 11.10.2017, di aver revocato la domanda di ricongiunzione e, con nota del 24.10.2017, di aver “accettato con riserva” la domanda di pensione in regime di cumulo gratuito, CP_ asserendo di essere in attesa dell'attivazione di “disposizioni attuative da parte dell' e di aver trasmesso ai Ministeri vigilanti “il documento relativo alle modalità di calcolo del cumulo gratuito”, lo informava, con nota del 6.03.2018, che il sistema di calcolo della quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stato pro rata retributivo per i periodi sino al 2012 se l'interessato avesse maturato 32 anni e 6 mesi di anzianità contributiva presso , senza considerare l'anzianità Parte_1 maturata presso le altre gestioni previdenziali.
Argomentava, altresì, che, venuto a conoscenza che tale sistema di calcolo era stato introdotto dall'art. 24 bis del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza, ne contestava la legittimità poiché contrastante con la l. 228/2012 e ne lamentava l'applicabilità al caso di specie in quanto introdotto da una norma entrata in vigore dopo la maturazione, da parte sua, del diritto a pensione e la presentazione della relativa domanda;
chiedeva, pertanto, che la sua quota di pensione fosse calcolata con il sistema di calcolo pro rata retributivo ai sensi dell'art. 32.6 del medesimo regolamento;
che, tuttavia,
confermava l'inapplicabilità dell'art. 32.6 ritenendo la norma estranea alla fattispecie del Parte_1 cumulo gratuito;
che, ritenendo pregiudizievole il sistema di calcolo di cui all'art. 24 bis del Nuovo
Regolamento Generale di Previdenza, presentava domanda di pensione di vecchiaia unificata e, di nuovo, quella di ricongiunzione.
Deduceva, infine, che solo in data 21.12.18 comunicava l'avvenuta liquidazione della Parte_1 pensione di vecchiaia unificata di importo pari ad euro 36.570,28 lordi annui, con decorrenza dal
01.07.2018; che, dopo aver ricevuto un prospetto da , accettava, in data 5.02.19, la Parte_1 ricongiunzione gratuita ma che, avendo continuato comunque a percepire un trattamento CP_ pensionistico che non teneva conto della contribuzione maturata nei 13 anni di iscrizione all' presentava ricorso in via amministrativa, respinto con provvedimento del 26.06.20.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, nonché previa Parte_1 eventuale dichiarazione dell'illegittimità della decisione di di applicare alla quota di Parte_1 pensione in regime di cumulo gratuito di competenza di il sistema di calcolo di cui all'art. Parte_1
24 bis del NRGP (senza neppure l'applicazione della norma di cui all'art. 32,6 del NRGP, di cui si chiede eventualmente in ogni caso la dichiarazione di illegittimità e la disapplicazione), accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.
2.2017 Parte_1
(o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolato sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di (ovverosia Parte_1 retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP), condannando altresì al compimento di Parte_1 tutte le procedure necessarie ai fini del riconoscimento e della liquidazione di detto trattamento nonché al pagamento dei relativi arretrati di sua competenza, maggiorati da interessi legali;
2) in via subordinata, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, nonché previa Parte_1 eventuale dichiarazione dell'illegittimità della decisione di di applicare alla quota di Parte_1 pensione in regime di cumulo gratuito di competenza di il sistema di calcolo di cui all'art. Parte_1
24 bis del NRGP (senza neppure l'applicazione della norma di cui all'art. 32,6 del NRGP, di cui si chiede eventualmente in ogni caso la dichiarazione di illegittimità e la disapplicazione), accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante da detta illegittimità e, per l'effetto, condannare a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 97.522,53 (o l'importo, Parte_1 maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia)
3) sempre in via subordinata, previa condanna di al perfezionamento del procedimento di Parte_1 ricongiunzione, accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata in corso di erogazione tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione (a suo tempo maturati presso l' , con effetto a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa (o da CP_2 altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, condannare a detta Parte_1 riliquidazione ed al pagamento dei relativi arretrati, maggiorati da interessi legali;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Parte_1
In particolare, relativamente alla domanda principale, l'Ente deduceva la carenza di legittimazione CP_ passiva, ritenendo l' l'unico soggetto competente per legge all'erogazione della pensione in regime di cumulo. Nel merito, argomentava che, in assenza di espresse e contrarie disposizioni di legge, l'Ente non avrebbe potuto comunque sostituire o revocare il trattamento pensionistico richiesto e liquidato stante un consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui il pensionato,
“una volta reso edotto dell'avvenuto riconoscimento del proprio diritto ad un determinato trattamento pensionistico, ha una posizione soggettiva consolidata e non può rinunciare al trattamento devolutogli o mutarlo a sua scelta con altro più favorevole o con decorrenza diversa”. Sosteneva, poi, che l'erogazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo non fosse comunque più praticabile, in CP_ considerazione dell'avvenuto trasferimento a dei contributi versati all' Parte_1 Riteneva, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno, azionata in via subordinata, non potendosi imputare all'Ente alcun inadempimento o comportamento illegittimo, posto che l'art. 24- bis del Regolamento di Previdenza costituiva norma del proprio ordinamento previdenziale, che mirava a dare concreta attuazione alla modifica normativa introdotta dalla legge n. 232 del 2016 e a salvaguardare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità a lungo termine dell'Ente, in piena aderenza a quanto disposto dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Contestava, poi, la domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata, computando anche i contributi oggetto del procedimento di ricongiunzione concluso, con decorrenza dal 1° luglio 2018, posto che la ricongiunzione si sarebbe perfezionata solo successivamente alla liquidazione della pensione.
Concludeva, infine, richiedendo comunque il ricalcolo della pensione non dal 1° luglio 2018 ma dal
1° novembre 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di trasferimento dei contributi CP_ dall' ad , in applicazione dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Riscatti e Parte_1
Ricongiunzioni di secondo cui la ricongiunzione contributiva gratuita “si perfeziona ai fini Parte_1 previdenziali con il trasferimento delle somme versate da parte degli enti”.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale e autorizzato il deposito di note scritte, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , ha così statuito: Controparte_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla retrodatazione al 15/2/2019 degli effetti della ricongiunzione,
e per l'effetto condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate Parte_1 dalla predetta data al 31/10/2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) respinge nel resto le domande attoree;
c) condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese del giudizio, Parte_1 che liquida, per questa parte, in €. 18,00 per spese e €. 2.700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
Avverso tale sentenza e presentavano, con separati ricorsi, R.G. Parte_1 Controparte_1
2213/22 per e R.G. 2264/22 per , tempestivo appello, contestando la Parte_1 Controparte_1 fondatezza della decisione gravata e chiedendone la riforma.
In particolare, censurava la sentenza nella parte in cui, per determinare la decorrenza degli Parte_1 effetti della ricongiunzione, applicava l'art.
6.4 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni pur essendo essa una norma riferita alla sola ricongiunzione onerosa retributiva, da tenersi distinta rispetto a quella gratuita contributiva, scelta dal sig. , benché riferita a periodi lavorativi fino al CP_1
31.12.2012.
, invece, impugnava la sentenza nella parte in cui respingeva la domanda avente Controparte_1 ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito con applicazione, quanto alla quota di competenza di e con riferimento alle annualità sino al Parte_1
2012, del calcolo retributivo, ritendendo tale statuizione contrastante con i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni, degli artt. 38 e 24 Cost, nonché dell'art. 1 c. 239 e ss. L. 228/2012. Censurava, altresì, la decisione laddove, pur affermando incidentalmente l'illegittimità della condotta di , respingeva la domanda risarcitoria Parte_1 ritenendo che il danno non fosse una conseguenza immediata e diretta della condotta dell'amministrazione la quale non aveva indotto in errore il contribuente . Rilevava di aver accettato la ricongiunzione per ridurre il danno che gli sarebbe altrimenti derivato dalla condotta dell'amministrazione
Con il terzo e ultimo motivo di appello contestava, ancora, la pronuncia nella Controparte_1 parte in cui accoglieva parzialmente la domanda volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata in corso di erogazione tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione (a suo tempo CP_ maturati presso l' , solamente con effetto dal 15.02.2019 anziché dal 01.07.18.
All'udienza del 28 gennaio 2025 le cause sono state riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
All'odierna udienza del 23 settembre 2025 le cause riunite sono state decise mediante lettura della presente sentenza.
Per ragioni di ordine logico i primi due motivi dell'appello di devono essere trattati CP_1 prioritariamente.
Con il primo motivo di appello il sig. censura la sentenza impugnata per aver respinto la CP_1 domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito con calcolo retributivo fino al 2012 ( con la condanna di a compiere Parte_1 tutte le procedure necessarie ai fini di detto riconoscimento), e ciò pur affermando, il tribunale, incidentalmente , che egli avrebbe avuto diritto al calcolo del trattamento pensionistico con le specifiche richieste. Il capo della sentenza del Tribunale di Roma era censurato perché violava un diritto quesito dell'odierno appellante, il quale, una volta presentata la domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito, chiedendo espressamente (e motivatamente) che il calcolo della quota di competenza di venisse effettuato sulla base del sistema di calcolo pro quota Parte_1 retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012, aveva diritto all'accoglimento della medesima, nei tempi e nella misura previsti e richiesti;
perché violava le norme ed i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni;
perché violava l'art. 38 della
Costituzione e l'art. 24 della Costituzione, avendo il Giudice di prime cure affermato che il soddisfacimento del diritto fondamentale di godere di una pensione adeguata alle esigenze di vita precludesse il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il trattamento pensionistico originariamente richiesto nella misura conforme alla legge;
perché violava l'art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012 e s.m.i.,
Con il secondo motivo di appello censurava il capo di sentenza in cui il tribunale aveva respinto la domanda subordinata avanzata in via risarcitoria sul presupposto che il danno non fosse conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il tribunale escludeva l' induzione in errore poiché l'attore non revocò la domanda di pensione in cumulo gratuito in quanto indotto da a ritenere che l'art. Parte_1
24 bis fosse applicabile al suo caso ma perché ritenne (infondatamente, e senza che nessuno glielo avesse fatto credere) di poter chiedere ed ottenere la pensione interna con ricongiunzione, e poi pretendere il mutamento del titolo della pensione
Diversamente da quanto opinato dal tribunale , assume l'appellante che il danno risarcitorio è consistito nel non aver potuto percepire, per via del diniego di , la pensione di vecchiaia in Parte_1 regime di cumulo calcolata nel rispetto delle norme poste dal Legislatore. Assumeva che l'aver successivamente richiesto la pensione interna con ricongiunzione era una condotta finalizzata a ridurre il danno subito in vista di un giudizio che sarebbe potuto durare anni
Entrambi i motivi di appello sono infondati
In tema di opzione esercitata per una determinata prestazione pensionistica va richiamato il costante orientamento della Corte di legittimità (Cass.13987/1999, Cass.2499/2009, Cass.17505/2009) secondo cui la fattispecie bilaterale si perfeziona con l'accettazione, da parte del lavoratore, della proposta della gestione previdenziale (accentratrice Nel caso di specie) e che il procedimento si conclude con la formazione di un negozio giuridico bilaterale, di natura pubblicistica, che presuppone una valutazione, da parte dell'ente previdenziale, della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta del lavoratore e l'accettazione, da parte di quest'ultimo, dei termini proposti dell'operazione, a seguito della valutazione della convenienza della proposta della gestione previdenziale con riguardo ai costi e alle modalità della ricongiunzione. Perfezionatosi l'accordo, a rilevanza pubblica, esso non è più revocabile, salva l'ipotesi di errore In fattispecie analoga a quella che ci occupa , in cui il beneficiario della prestazione pensionistica chiedeva la revoca del trattamento - ritenendo non correttamente determinati i ratei pensionistici riconosciutigli - la Corte ha statuito: ” Con ripetute decisioni la Corte di Cassazione ha ritenuto che
l'art. 78 del R.D. 1422 del 1924 fissi il principio di immodificabilità del trattamento pensionistico liquidato, cfr. n. 9488 del 1990, 4008 del 1993 n. 9729 del 1997 e della indisponibilità del diritto a pensione da parte del pensionato.
Questo principio, che l' ha opposto al pensionato alla richiesta di modifica della pensione di CP_2 anzianità in pensione di vecchiaia, andava opposto anche, se vi era stata, alla precedente domanda di revoca della pensione di vecchiaia già liquidata.
Peraltro la questione di fatto delle ragioni della revoca, (la sentenza accerta che avvenne per richiesta del pensionato, e il ricorrente afferma che fu determinata dal suo rifiuto di ritirare la pensione non concordando sul suo ammontare) è irrilevante, non sussistendo la facoltà dell CP_3 di revocare una pensione di vecchiaia già liquidata. L'affermazione della sentenza impugnata, dell'esistenza di un potere pubblicistico dell'ente di revoca su domanda dell'interessato anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge, non è fondata su alcuna norma positiva e contrasta con i principi affermati dalla Corte in materia previdenziale secondo i quali il potere degli istituti previdenziali nel valutare il diritto alla prestazione è meramente certativo della corrispondenza della situazione dell'assicurato ai requisiti richiesti dalla legge ed è privo di ogni discrezionalità. In base a tale potere, che è quello generale di autotutela della P.A., l' può annullare una prestazione solo ove CP_2 accerti che non sussistevano i presupposti di legge per la sua erogazione e non su domanda del pensionato o perché egli non abbia ritirato i ratei della pensione.”(Cass. 12781/2004) In tema di
Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità e la vecchiaia, la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di Atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'art. 78 del R.d.l. 28 agosto 1924 n. 1422, con la comunicazione dell'atto che ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione. Ne segue che l'assicurato ha facoltà di ritirare la domanda, provocando l'arresto del procedimento, fino a quando questo non si è concluso con la comunicazione dell'atto terminale, soltanto in tale momento verificandosi l'effetto, collegato alla
"prestazione liquidata", di definitività ed intangibilità del trattamento pensionistico(Cass. 13155/99,
3208/2002)
Nel caso in esame il ha ritirato la domanda di cumulo gratuito prima che la procedura si CP_1 perfezionasse optando per la ricongiunzione gratuita e perfezionando, con la sua accettazione del
5.2.19 , detta diversa procedura . Al ricorrente, diversamente da quanto da questi opinato , non era stata negato , in via amministrativa , il diritto al cumulo gratuito , ma era stato meramente rappresentato dagli uffici di che tale procedura avrebbe consentito all'istante di Parte_1 avvalersi del solo regime contributivo, condizione che aveva indotto il a rinunciare alla CP_1 domanda di cumulo gratuito , optando egli per quella di ricongiungimento non oneroso
(totalizzazione) . Ma , come anticipato , nella materia in esame la fattispecie bilaterale si perfeziona con l'accettazione, da parte del lavoratore, della proposta della gestione previdenziale: in quel preciso istante il procedimento si conclude con la formazione di un negozio giuridico bilaterale, di natura pubblicistica, che presuppone una valutazione, da parte dell'ente previdenziale, della sola sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta del lavoratore e l'accettazione, da parte di quest'ultimo, dei termini proposti dell'operazione, a seguito della valutazione della convenienza della proposta della gestione previdenziale con riguardo ai costi e alle modalità della ricongiunzione. Perfezionatosi
l'accordo, a rilevanza pubblica, esso non è più revocabile, salva l'ipotesi di errore (nel caso di specie mai dedotto).
L'appellante assume che il tribunale , nel capo di sentenza impugnato , avrebbe violato il suo diritto quesito al cumulo gratuito con sistema retributivo fino al 2012, i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni, l'art. 38 e 24 della Costituzione e l'art. 1 commi 239 e ss legge 228/2012.
MA il avrebbe avuto facoltà di azionare la violazione del diritto (quesito) al cumulo gratuito CP_1 con regime retributivo fino al 31.12.2012 solo laddove non avesse rinunciato ad avvalersi della procedura del cumulo gratuito , optando per la ricongiunzione non onerosa. Essendosi definitivamente perfezionato quel diverso procedimento di determinazione della prestazione pensionistica , con la comunicazione dell'atto terminale e la sua accettazione da parte del beneficiario( e ciò senza contare la sua definitiva liquidazione nel marzo 2021 con decorrenza luglio
2018) egli non poteva più azionare alcun diritto quesito al diverso criterio di computo della prestazione pensionistica.
Viceversa, laddove egli non avesse formulato un atto di rinuncia al cumulo gratuito ( ovvero avesse negato tout court il suo diritto al cumulo gratuito , ovvero gli avesse concesso Parte_1 il cumulo ma con il solo sistema contributivo) egli ben avrebbe potuto rivendicare in sede giudiziale il suo diritto “quesito” al ricalcolo della pensione tramite cumulo gratuito e con sistema retributivo fino al 2012. Il , in quel frangente, avrebbe invero dovuto assumersi l'alea di un giudizio CP_1 sul criterio di quantificazione del trattamento pensionistico spettante , a fronte dell'orientamento espresso da e da lui non condiviso. Ma egli ha preferito optare per un diverso “titolo” Parte_1 pensionistico, valutato in quel momento più favorevolmente rispetto al cumulo gratuito per come interpretato dall'amministrazione. Tale scelta non risulta più essere reversibile per le ragioni già espresse ( definitività e intangibilità del trattamento pensionistico una volta perfezionata la procedura).
Inconferente è pure il richiamo alla disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni . Parte_1 non è stata inadempiente perché i rapporti tra le parti - all'interno della procedura per il cumulo gratuito della contribuzione da diverse gestioni - si sono arrestati nella fase antecedente il perfezionamento dell'accordo negoziale di natura pubblicistica di cui si controverte ( in una fase che potrebbe assimilarsi a quella delle trattative nel diritto privato). La possibilità di contestare l'inadempimento presuppone che la procedura si sia perfezionata tra le parti con il riconoscimento di una prestazione previdenziale a titolo di cumulo gratuito inadeguata in quanto violativa della normativa di settore ( articolo 1 commi 239 e ss legge 228/2012)
Diversamente da quanto opinato dall'appellante non esiste nel nostro sistema ordinamentale il diritto di richiedere un trattamento pensionistico “in via cautelativa “ riservandosi il contribuente di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico “preferito”: siffatta possibilità è preclusa dai principi di immodificabilità che reggono la materia pensionistica.
D'altronde la pretesa azionata dal non può trovare tutela neppure nelle norme CP_1 costituzionali sul diritto di godere una pensione adeguata e sul diritto di difesa: non si ravvisa in effetti alcuna compressione del diritto di difesa nella pronuncia del tribunale che, sulla scorta di principi consolidati da decenni sulla immutabilità del titolo pensionistico liquidato a domanda , ha ritenuto l'insussistenza del diritto al “ripensamento” in settore in cui risultano prevalenti le ragioni di ordine pubblico sulle esigenze spiccatamente privatistiche.
L'art. 38 della costituzione riconosce il diritto a mezzi adeguati di sostentamento durante la vecchiaia ma non rende legittima la rivendicazione , postuma, di prestazioni pensionistiche diverse solo perché ritenute dal beneficiario complessivamente più favorevoli .
Il primo motivo di appello è dunque infondato non potendosi neppure entrare nel merito della legittimità della ricostruzione normativa sostenuta dal in tema di cumulo gratuito, risultando CP_1 la pronuncia de tribunale sul punto un mero obiter dictum
Anche la pretesa risarcitoria è infondata . Il danno lamentato dal afferisce al fatto CP_1 incontroverso di non aver potuto percepire la pensione in regime di cumulo gratuito con criterio retributivo fino al 2012, escludendo l'appellante medesimo di essere stato indotto in errore dall'amministrazione Si tratta di capire se , pur avendo il contribuente accettato il ricongiungimento a titolo non oneroso, egli potesse , nel contempo , riservarsi di agire per il danno derivante dalla diversa opzione cui aveva rinunciato ( perché l'amministrazione non gli aveva riconosciuto il cumulo gratuito per come egli riteneva che dovesse essere calcolato).
Il danno denunciato , per espressa ammissione del , non è da induzione in errore ( né l'errore CP_1 di ritenere che il cumulo dovesse essere contributivo, né l'errore di accettare la prestazione
“ricongiunta” mantenendo intatta la facoltà di rivendicarne successivamente una diversa , più favorevole ) ; lamenta in effetti un danno da inadempimento dell'obbligo di riconoscere il CP_1 cumulo giuridico a base retributiva.
La Corte di Cassazione ha in effetti ritenuto (tra le altre Cass. Sentenza n. 2327 del 05/02/2016) che CP_ in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell' della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925\08). Ordinariamente la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi, in generale, ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere;
b) inducano l'interessato in errore scusabile;
c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass. ord.
n. 1660\12). Deve tuttavia rimarcarsi che, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., comma 1, impone la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento. È certamente possibile che alla produzione del danno concorra il fatto colposo dell'amministrato creditore, il quale ad esempio non approfondisca il contenuto di una comunicazione non chiara o verosimilmente incompleta, ma tale eventualità può costituire oggetto di accertamento nel processo di merito e non basta ad escludere in radice la responsabilità della pubblica amministrazione (Cass. n. 15650\07, Cass. n.7859\04). A ciò aggiungasi che nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ.,
l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale (Cass. n. 3195\12). Con sentenza n. 21454\13 la Corte di legittimità ha affermato che nell'ipotesi in cui l' abbia fornito CP_2 all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.),
Le fattispecie delineate dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità da inadempimento dell'ente previdenziale riguardano tuttavia , tutte , il caso della comunicazione di dati di fatto erronei, in violazione dell'obbligo di corretta certificazione del dato contributivo , inadempimento che nei casi analizzati era stato tale da indurre l'assicurato a confidare , ingiustamente, nella maturazione del diritto alla pensione
Nel caso di specie viceversa la “violazione “ contestata all'ente non è l'inesatta comunicazione di dati fattuali ma l'interpretazione del dato normativo non condivisa dal contribuente. Non v'è dunque alcun inadempimento “contrattuale”, nei termini sopra esposti.
Non è d'altronde neppure ipotizzabile un danno da responsabilità extracontrattuale, per violazione del principio del neminem laedere nella fase delle trattative. La responsabilità precontrattuale sorge nella fase delle trattative che precedono la stipula di un contratto, quando una parte viola gli obblighi di buona fede e correttezza previsti dal codice civile, causando un danno. I casi tipici includono la rottura ingiustificata delle trattative, la mancata informazione su cause di invalidità del contratto, o la conclusione di un contratto invalido o svantaggioso. Nel caso di specie , esclusa l'invalidità del contratto di ricongiunzione stipulato – posto che , pure se il negozio giuridico pubblico di ricongiunzione contributiva fosse stato stipulato per ridurre il danno da mancata concessione del cumulo gratuito su base retributiva , come argomentato dal , siffatta circostanza non CP_1 inficerebbe la causa del contratto di diritto pubblico, integrando solo un motivo , giuridicamente irrilevante – devesi pure escludere che l'amministrazione abbia tenuto una condotta “scorretta” per indurre il contraente privato ad un accordo economicamente svantaggioso. Non v'è infatti nella condotta dell'amministrazione, consistente nella interpretazione di una norma regolamentare propria, mai univocamente interpretata in sede giudiziale fino a quel momento, in senso difforme da quello propugnato dal privato , alcuna violazione di principi di buona fede e correttezza . L'Amministrazione che applica una norma regolamentare da essa stessa emanata non può equipararsi al soggetto fisico che attua una propria disposizione precedentemente messa per iscritto;
la interpretazione di una legge non consiste nel ricostruire una determinata volontà soggettiva, ma nel ricostruire il senso e la portata di un impersonale testo normativo. Ne consegue che la – eventuale - illegittimità dell'atto adottato per una errata interpretazione della norma ambigua non può far presumere la colpa dell'agente e, per esso, della P.A.
In conclusione deve escludersi il diritto del al risarcimento del danno perché il danno CP_1 denunciato non è conseguenza diretta e immediata della condotta imputata all'amministrazione ma , eventualmente , l'effetto indiretto della rinuncia , da parte del , al cumulo gratuito in favore CP_1 della ricongiunzione : laddove egli avesse mantenuto ferma la richiesta di applicazione del cumulo gratuito della contribuzione e l'amministrazione avesse riconosciuto una prestazione inferiore a quella ritenuta conforme a legge e regolamento, il avrebbe potuto legittimamente contestare CP_1
l'inadempimento contrattuale di e pretendere l'esatto adempimento . Parte_1
Inoltre il danno denunciato non può neppure considerarsi imputabile a una violazione degli obblighi di corretta certificazione della posizione contributiva perché la condotta censurata ad Parte_1 non attiene alla corretta comunicazione dei dati fattuali di cui era in possesso , ma alla interpretazione della normativa primaria e secondaria concretamente applicabile.
Non è dunque sostenibile la tesi secondo cui il avrebbe accettato la ricongiunzione quale CP_1 espediente procedimentale opzionato per ridurre il danno causato dall'inadempimento di perché nessun inadempimento è imputabile all'ente. Parte_1
Infatti, in ogni caso, la condotta di non è mai stata neppure in contrasto con gli obblighi Parte_1 di buona fede e correttezza involgendo esclusivamente profili interpretativi della normativa di settore, affatto univoci perché mai oggetto di consolidata applicazione giurisprudenziale ( non risultando significativa la statuizione del tribunale in merito costituente mero obiter dictum)
Il primo e il secondo motivo dell'appello di sono dunque infondati Controparte_1
Con il primo e unico motivo di appello censurava invece la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui, al fine di individuare la decorrenza degli effetti della ricongiunzione, aveva applicato l'art.
6.4 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni piuttosto che l'art.
6.5 che viceversa imponeva di far decorrere la prestazione pensionistica dal trasferimento dei contributi ricongiunti da parte dell' CP_2 e quindi con decorrenza dall' 1 novembre 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di trasferimento dei contributi ricongiunti dall' ad . CP_2 Parte_1
In relazione al medesimo capo di sentenza il censurava viceversa, con il terzo motivo di CP_1 appello, la pronuncia che aveva omesso di riconoscere il diritto alla retrodatazione della pensione di vecchiaia unificata al momento dell'erogazione del trattamento pensionistico
Il terzo motivo di appello del è fondato con sostanziale assorbimento dell'appello di CP_1
. Parte_1
L'art. 5 del dpr 488/68 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) al suo ultimo comma prevede : “ Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata.”
La giurisprudenza di legittimità ha tratto dalla menzionata disposizione il principio del diritto del contribuente alla retrodatazione della pensione in regime di ricongiungimento . La ricongiunzione, infatti, consente di accentrare tutte le posizioni contributive maturate presso gestioni previdenziali diverse nella gestione che, in forza di scelta dello stesso lavoratore, risulta deputata ad erogare una pensione unica, commisurata a tutti i contributi ivi accentrati. In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione( Cass. Sent. n. 19591/23, n. 26526/13)
Statuisce la Corte che , con l'accredito dei contributi , il trattamento pensionistico deve essere determinato tenendo conto anche di questi, a far tempo dalla decorrenza originaria della prestazione dovuta (cfr. Cass. 10 novembre 1978 n. 5166) In forza del summenzionato articolo 5 del DPR 488/68 gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale, alla quale la contribuzione complessiva afferisce: la portata generale della norma ha avuto un formale avallo da Cass. sez. un. 28 marzo 1995 n. 3667. Nel meccanismo delineato dal richiamato art. 5, vengono presi in considerazione non solo contributi - i figurativi - che di fatto non sono stati versati e che, per una specifica previsione del legislatore, in relazione a particolari situazioni, vengano considerati come accreditati, ma anche quelli che vengano versati successivamente alla data di decorrenza della pensione: tutto questo depone per una interpretazione più ampia della regola contenuta in detta norma. Questa soluzione, lungi dal costituire un'anomalia, è l'espressione di una linea di tendenza del vigente sistema previdenziale, nel quale si è via via delineato un generale principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa, ovvero di coincidenza tra collocazione temporale dei contributi e decorrenza dei relativi effetti ( tra le altre Cass. 9599/1997, ma ad analoghe conclusioni
è pervenuta la Corte anche in tema di trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera secondo la legge n. 283 del 1973 evidenziando che la diversità della materia non giustifica un trattamento diverso dal principio di carattere generale enunciato)
Il Tribunale nella sentenza impugnata argomentava invero che la disciplina primaria , per gli assicurati , sarebbe stata tuttavia derogata dal Regolamento interno , nel rispetto Parte_1 dell'art. 3 comma 12 della legge 335/1995 che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati L'art. 3 comma 12 della legge 335/95 dispone in effetti: 12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
(21) (33))”
Secondo il tribunale , , nell'esercizio del suo potere regolamentare , avrebbe scelto di Parte_1 non riconoscere siffatta retrodatazione e di ancorare l'erogazione della pensione , a seconda dei casi, al previo accreditamento dei contributi o all'accettazione della procedura di ricongiunzione da parte del beneficiario .
Reputa viceversa il collegio che il principio generale di retrodatazione del trattamento pensionistico unificato al momento della sua prima erogazione non sia stato contraddetto, bensì avallato dalla disciplina regolamentare interna di ove si legge che i periodi ricongiunti ex lege 45/90 Parte_1 sono computati ai fini del diritto e della misura della pensione in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti( art. 27 e 6.6.)
Tale previsione non è affatto incompatibile con la disciplina contenuta all'art.
6.4 del regolamento.
Tale norma statuisce testualmente: “L'anzianità da ricongiunzione di periodi lavorativi fino al
31.12.2012 si perfeziona a fini previdenziali con il pagamento delle prime tre rate dell'onere o, in assenza di onere a carico del richiedente, con l'accettazione del richiedente” . La disposizione in commento disciplina solo la fase di perfezionamento della ricongiunzione , non anche quella di decorrenza degli effetti della ricongiunzione medesima, che segue i principi generali della normativa di settore.
Il terzo motivo di appello di deve essere dunque accolto e rigettato l'appello di Controparte_1
Parte_1
Le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione dell'esto della lite e per la restante parte seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello di . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In parziale accoglimento dell'appello di , in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1 confermata per il resto, condanna alla riliquidazione della pensione di vecchiaia e al Parte_1 pagamento dei relativi arretrati tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione con effetto dalla data di decorrenza della pensione (1.7.18), oltre interessi . Compensa per un terzo le spese di lite ponendo la restante parte, liquidata per il primo grado in complessivi euro 2700 e per il presente grado in complessivi euro 2400,00 oltre iva, cpa e spese generali al15% , a carico di . Parte_1
La Presidente
Maria Antonia Garzia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 23.09.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2213/2022 (a cui è stata riunita la causa n. 2264/22) vertente
TRA
Parte_1
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Prof. GAMBACCIANI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Pompeo Magno, n. 23/A
APPELLANTE IN R.G. 2213/22 E APPELLATA IN R.G. 2264/22
E , rappresentato e difeso dagli Avv. GENTILI MARIA PAOLA E LOSI Controparte_1
DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via Boncompagni, n. 16
APPELLANTE IN R.G. 2264/22 E APPELLATTO IN R.G. 2213/22
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1819/2022 pubblicata in data
24.02.21;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello riuniti;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2020 l'Architetto deduceva di aver prestato Controparte_1 attività di lavoro dipendente presso lo maturando, dal Parte_2
CP_ 01.07.1974 al 31.05.1987, 12 anni e 48 settimane di anzianità contributiva presso l' di aver svolto la libera professione iscrivendosi ad a partire dal 1987; di aver presentato in data 21.10.2016 Parte_1
CP_ domanda di ricongiunzione in favore di dei periodi contributivi maturati presso l' che,
Parte_1 venuto a conoscenza del riconoscimento anche agli iscritti degli Enti previdenziali privatizzati di cui al D.lgs. n. 509/1994 (tra cui ) della possibilità di cumulare gratuitamente i periodi
Parte_1 assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione e appurato che tale istituto gli avrebbe consentito di percepire un trattamento pensionistico di importo più adeguato, presentava in data 14.09.2017 domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 245 e 246, L. n. 228/2012; che confidava, a suo dire legittimamente, che la quota di pensione di competenza di sarebbe stata calcolata sulla
Parte_1 base del sistema pro quota retributivo previsto dal Nuovo Regolamento di Previdenza di
Parte_1 vigente al momento della presentazione della domanda per tutti coloro che avevano maturato un'anzianità complessiva pari, nel 2017, ad almeno 32 anni di anzianità contributiva, posto che in una comunicazione del marzo 2017 l'Ente, in merito all'istituto della pensione in cumulo gratuito, disponeva che la pensione sarebbe stata liquidata con il sistema retributivo per quelle gestioni che in passato avevano adottato tale regime di calcolo (per fino al 2012), fermo restando che per
Parte_1
i periodi successivi doveva essere utilizzato solo il sistema contributivo;
che , dopo aver Parte_1 comunicato, con nota del 11.10.2017, di aver revocato la domanda di ricongiunzione e, con nota del 24.10.2017, di aver “accettato con riserva” la domanda di pensione in regime di cumulo gratuito, CP_ asserendo di essere in attesa dell'attivazione di “disposizioni attuative da parte dell' e di aver trasmesso ai Ministeri vigilanti “il documento relativo alle modalità di calcolo del cumulo gratuito”, lo informava, con nota del 6.03.2018, che il sistema di calcolo della quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stato pro rata retributivo per i periodi sino al 2012 se l'interessato avesse maturato 32 anni e 6 mesi di anzianità contributiva presso , senza considerare l'anzianità Parte_1 maturata presso le altre gestioni previdenziali.
Argomentava, altresì, che, venuto a conoscenza che tale sistema di calcolo era stato introdotto dall'art. 24 bis del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza, ne contestava la legittimità poiché contrastante con la l. 228/2012 e ne lamentava l'applicabilità al caso di specie in quanto introdotto da una norma entrata in vigore dopo la maturazione, da parte sua, del diritto a pensione e la presentazione della relativa domanda;
chiedeva, pertanto, che la sua quota di pensione fosse calcolata con il sistema di calcolo pro rata retributivo ai sensi dell'art. 32.6 del medesimo regolamento;
che, tuttavia,
confermava l'inapplicabilità dell'art. 32.6 ritenendo la norma estranea alla fattispecie del Parte_1 cumulo gratuito;
che, ritenendo pregiudizievole il sistema di calcolo di cui all'art. 24 bis del Nuovo
Regolamento Generale di Previdenza, presentava domanda di pensione di vecchiaia unificata e, di nuovo, quella di ricongiunzione.
Deduceva, infine, che solo in data 21.12.18 comunicava l'avvenuta liquidazione della Parte_1 pensione di vecchiaia unificata di importo pari ad euro 36.570,28 lordi annui, con decorrenza dal
01.07.2018; che, dopo aver ricevuto un prospetto da , accettava, in data 5.02.19, la Parte_1 ricongiunzione gratuita ma che, avendo continuato comunque a percepire un trattamento CP_ pensionistico che non teneva conto della contribuzione maturata nei 13 anni di iscrizione all' presentava ricorso in via amministrativa, respinto con provvedimento del 26.06.20.
Tutto ciò dedotto rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, nonché previa Parte_1 eventuale dichiarazione dell'illegittimità della decisione di di applicare alla quota di Parte_1 pensione in regime di cumulo gratuito di competenza di il sistema di calcolo di cui all'art. Parte_1
24 bis del NRGP (senza neppure l'applicazione della norma di cui all'art. 32,6 del NRGP, di cui si chiede eventualmente in ogni caso la dichiarazione di illegittimità e la disapplicazione), accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i. di competenza di , con decorrenza dal 1°.
2.2017 Parte_1
(o da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolato sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dall'ordinamento di (ovverosia Parte_1 retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012 e contributivo con riferimento a quelle successive, ai sensi degli artt. 20 e 17 del NRGP), condannando altresì al compimento di Parte_1 tutte le procedure necessarie ai fini del riconoscimento e della liquidazione di detto trattamento nonché al pagamento dei relativi arretrati di sua competenza, maggiorati da interessi legali;
2) in via subordinata, previa eventuale dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o inapplicabilità dell'art. 24 bis del NRGP di e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, nonché previa Parte_1 eventuale dichiarazione dell'illegittimità della decisione di di applicare alla quota di Parte_1 pensione in regime di cumulo gratuito di competenza di il sistema di calcolo di cui all'art. Parte_1
24 bis del NRGP (senza neppure l'applicazione della norma di cui all'art. 32,6 del NRGP, di cui si chiede eventualmente in ogni caso la dichiarazione di illegittimità e la disapplicazione), accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante da detta illegittimità e, per l'effetto, condannare a corrispondere al ricorrente l'importo di Euro 97.522,53 (o l'importo, Parte_1 maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia)
3) sempre in via subordinata, previa condanna di al perfezionamento del procedimento di Parte_1 ricongiunzione, accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata in corso di erogazione tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione (a suo tempo maturati presso l' , con effetto a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa (o da CP_2 altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, condannare a detta Parte_1 riliquidazione ed al pagamento dei relativi arretrati, maggiorati da interessi legali;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni. Parte_1
In particolare, relativamente alla domanda principale, l'Ente deduceva la carenza di legittimazione CP_ passiva, ritenendo l' l'unico soggetto competente per legge all'erogazione della pensione in regime di cumulo. Nel merito, argomentava che, in assenza di espresse e contrarie disposizioni di legge, l'Ente non avrebbe potuto comunque sostituire o revocare il trattamento pensionistico richiesto e liquidato stante un consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui il pensionato,
“una volta reso edotto dell'avvenuto riconoscimento del proprio diritto ad un determinato trattamento pensionistico, ha una posizione soggettiva consolidata e non può rinunciare al trattamento devolutogli o mutarlo a sua scelta con altro più favorevole o con decorrenza diversa”. Sosteneva, poi, che l'erogazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo non fosse comunque più praticabile, in CP_ considerazione dell'avvenuto trasferimento a dei contributi versati all' Parte_1 Riteneva, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno, azionata in via subordinata, non potendosi imputare all'Ente alcun inadempimento o comportamento illegittimo, posto che l'art. 24- bis del Regolamento di Previdenza costituiva norma del proprio ordinamento previdenziale, che mirava a dare concreta attuazione alla modifica normativa introdotta dalla legge n. 232 del 2016 e a salvaguardare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità a lungo termine dell'Ente, in piena aderenza a quanto disposto dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Contestava, poi, la domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata, computando anche i contributi oggetto del procedimento di ricongiunzione concluso, con decorrenza dal 1° luglio 2018, posto che la ricongiunzione si sarebbe perfezionata solo successivamente alla liquidazione della pensione.
Concludeva, infine, richiedendo comunque il ricalcolo della pensione non dal 1° luglio 2018 ma dal
1° novembre 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di trasferimento dei contributi CP_ dall' ad , in applicazione dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Riscatti e Parte_1
Ricongiunzioni di secondo cui la ricongiunzione contributiva gratuita “si perfeziona ai fini Parte_1 previdenziali con il trasferimento delle somme versate da parte degli enti”.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale e autorizzato il deposito di note scritte, in parziale accoglimento del ricorso proposto da , ha così statuito: Controparte_1
a) dichiara il diritto del ricorrente alla retrodatazione al 15/2/2019 degli effetti della ricongiunzione,
e per l'effetto condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze maturate Parte_1 dalla predetta data al 31/10/2019, oltre alla maggior somma tra rivalutazione istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) respinge nel resto le domande attoree;
c) condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, di un terzo delle spese del giudizio, Parte_1 che liquida, per questa parte, in €. 18,00 per spese e €. 2.700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
Avverso tale sentenza e presentavano, con separati ricorsi, R.G. Parte_1 Controparte_1
2213/22 per e R.G. 2264/22 per , tempestivo appello, contestando la Parte_1 Controparte_1 fondatezza della decisione gravata e chiedendone la riforma.
In particolare, censurava la sentenza nella parte in cui, per determinare la decorrenza degli Parte_1 effetti della ricongiunzione, applicava l'art.
6.4 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni pur essendo essa una norma riferita alla sola ricongiunzione onerosa retributiva, da tenersi distinta rispetto a quella gratuita contributiva, scelta dal sig. , benché riferita a periodi lavorativi fino al CP_1
31.12.2012.
, invece, impugnava la sentenza nella parte in cui respingeva la domanda avente Controparte_1 ad oggetto il riconoscimento del trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito con applicazione, quanto alla quota di competenza di e con riferimento alle annualità sino al Parte_1
2012, del calcolo retributivo, ritendendo tale statuizione contrastante con i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni, degli artt. 38 e 24 Cost, nonché dell'art. 1 c. 239 e ss. L. 228/2012. Censurava, altresì, la decisione laddove, pur affermando incidentalmente l'illegittimità della condotta di , respingeva la domanda risarcitoria Parte_1 ritenendo che il danno non fosse una conseguenza immediata e diretta della condotta dell'amministrazione la quale non aveva indotto in errore il contribuente . Rilevava di aver accettato la ricongiunzione per ridurre il danno che gli sarebbe altrimenti derivato dalla condotta dell'amministrazione
Con il terzo e ultimo motivo di appello contestava, ancora, la pronuncia nella Controparte_1 parte in cui accoglieva parzialmente la domanda volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia unificata in corso di erogazione tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione (a suo tempo CP_ maturati presso l' , solamente con effetto dal 15.02.2019 anziché dal 01.07.18.
All'udienza del 28 gennaio 2025 le cause sono state riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
All'odierna udienza del 23 settembre 2025 le cause riunite sono state decise mediante lettura della presente sentenza.
Per ragioni di ordine logico i primi due motivi dell'appello di devono essere trattati CP_1 prioritariamente.
Con il primo motivo di appello il sig. censura la sentenza impugnata per aver respinto la CP_1 domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito con calcolo retributivo fino al 2012 ( con la condanna di a compiere Parte_1 tutte le procedure necessarie ai fini di detto riconoscimento), e ciò pur affermando, il tribunale, incidentalmente , che egli avrebbe avuto diritto al calcolo del trattamento pensionistico con le specifiche richieste. Il capo della sentenza del Tribunale di Roma era censurato perché violava un diritto quesito dell'odierno appellante, il quale, una volta presentata la domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito, chiedendo espressamente (e motivatamente) che il calcolo della quota di competenza di venisse effettuato sulla base del sistema di calcolo pro quota Parte_1 retributivo con riferimento alle annualità sino al 2012, aveva diritto all'accoglimento della medesima, nei tempi e nella misura previsti e richiesti;
perché violava le norme ed i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni;
perché violava l'art. 38 della
Costituzione e l'art. 24 della Costituzione, avendo il Giudice di prime cure affermato che il soddisfacimento del diritto fondamentale di godere di una pensione adeguata alle esigenze di vita precludesse il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il trattamento pensionistico originariamente richiesto nella misura conforme alla legge;
perché violava l'art. 1, commi 239 e ss., L. n. 228/2012 e s.m.i.,
Con il secondo motivo di appello censurava il capo di sentenza in cui il tribunale aveva respinto la domanda subordinata avanzata in via risarcitoria sul presupposto che il danno non fosse conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Il tribunale escludeva l' induzione in errore poiché l'attore non revocò la domanda di pensione in cumulo gratuito in quanto indotto da a ritenere che l'art. Parte_1
24 bis fosse applicabile al suo caso ma perché ritenne (infondatamente, e senza che nessuno glielo avesse fatto credere) di poter chiedere ed ottenere la pensione interna con ricongiunzione, e poi pretendere il mutamento del titolo della pensione
Diversamente da quanto opinato dal tribunale , assume l'appellante che il danno risarcitorio è consistito nel non aver potuto percepire, per via del diniego di , la pensione di vecchiaia in Parte_1 regime di cumulo calcolata nel rispetto delle norme poste dal Legislatore. Assumeva che l'aver successivamente richiesto la pensione interna con ricongiunzione era una condotta finalizzata a ridurre il danno subito in vista di un giudizio che sarebbe potuto durare anni
Entrambi i motivi di appello sono infondati
In tema di opzione esercitata per una determinata prestazione pensionistica va richiamato il costante orientamento della Corte di legittimità (Cass.13987/1999, Cass.2499/2009, Cass.17505/2009) secondo cui la fattispecie bilaterale si perfeziona con l'accettazione, da parte del lavoratore, della proposta della gestione previdenziale (accentratrice Nel caso di specie) e che il procedimento si conclude con la formazione di un negozio giuridico bilaterale, di natura pubblicistica, che presuppone una valutazione, da parte dell'ente previdenziale, della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta del lavoratore e l'accettazione, da parte di quest'ultimo, dei termini proposti dell'operazione, a seguito della valutazione della convenienza della proposta della gestione previdenziale con riguardo ai costi e alle modalità della ricongiunzione. Perfezionatosi l'accordo, a rilevanza pubblica, esso non è più revocabile, salva l'ipotesi di errore In fattispecie analoga a quella che ci occupa , in cui il beneficiario della prestazione pensionistica chiedeva la revoca del trattamento - ritenendo non correttamente determinati i ratei pensionistici riconosciutigli - la Corte ha statuito: ” Con ripetute decisioni la Corte di Cassazione ha ritenuto che
l'art. 78 del R.D. 1422 del 1924 fissi il principio di immodificabilità del trattamento pensionistico liquidato, cfr. n. 9488 del 1990, 4008 del 1993 n. 9729 del 1997 e della indisponibilità del diritto a pensione da parte del pensionato.
Questo principio, che l' ha opposto al pensionato alla richiesta di modifica della pensione di CP_2 anzianità in pensione di vecchiaia, andava opposto anche, se vi era stata, alla precedente domanda di revoca della pensione di vecchiaia già liquidata.
Peraltro la questione di fatto delle ragioni della revoca, (la sentenza accerta che avvenne per richiesta del pensionato, e il ricorrente afferma che fu determinata dal suo rifiuto di ritirare la pensione non concordando sul suo ammontare) è irrilevante, non sussistendo la facoltà dell CP_3 di revocare una pensione di vecchiaia già liquidata. L'affermazione della sentenza impugnata, dell'esistenza di un potere pubblicistico dell'ente di revoca su domanda dell'interessato anche oltre i limiti temporali previsti dalla legge, non è fondata su alcuna norma positiva e contrasta con i principi affermati dalla Corte in materia previdenziale secondo i quali il potere degli istituti previdenziali nel valutare il diritto alla prestazione è meramente certativo della corrispondenza della situazione dell'assicurato ai requisiti richiesti dalla legge ed è privo di ogni discrezionalità. In base a tale potere, che è quello generale di autotutela della P.A., l' può annullare una prestazione solo ove CP_2 accerti che non sussistevano i presupposti di legge per la sua erogazione e non su domanda del pensionato o perché egli non abbia ritirato i ratei della pensione.”(Cass. 12781/2004) In tema di
Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità e la vecchiaia, la domanda presentata dall'assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d'impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di Atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall'ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell'art. 78 del R.d.l. 28 agosto 1924 n. 1422, con la comunicazione dell'atto che ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione. Ne segue che l'assicurato ha facoltà di ritirare la domanda, provocando l'arresto del procedimento, fino a quando questo non si è concluso con la comunicazione dell'atto terminale, soltanto in tale momento verificandosi l'effetto, collegato alla
"prestazione liquidata", di definitività ed intangibilità del trattamento pensionistico(Cass. 13155/99,
3208/2002)
Nel caso in esame il ha ritirato la domanda di cumulo gratuito prima che la procedura si CP_1 perfezionasse optando per la ricongiunzione gratuita e perfezionando, con la sua accettazione del
5.2.19 , detta diversa procedura . Al ricorrente, diversamente da quanto da questi opinato , non era stata negato , in via amministrativa , il diritto al cumulo gratuito , ma era stato meramente rappresentato dagli uffici di che tale procedura avrebbe consentito all'istante di Parte_1 avvalersi del solo regime contributivo, condizione che aveva indotto il a rinunciare alla CP_1 domanda di cumulo gratuito , optando egli per quella di ricongiungimento non oneroso
(totalizzazione) . Ma , come anticipato , nella materia in esame la fattispecie bilaterale si perfeziona con l'accettazione, da parte del lavoratore, della proposta della gestione previdenziale: in quel preciso istante il procedimento si conclude con la formazione di un negozio giuridico bilaterale, di natura pubblicistica, che presuppone una valutazione, da parte dell'ente previdenziale, della sola sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta del lavoratore e l'accettazione, da parte di quest'ultimo, dei termini proposti dell'operazione, a seguito della valutazione della convenienza della proposta della gestione previdenziale con riguardo ai costi e alle modalità della ricongiunzione. Perfezionatosi
l'accordo, a rilevanza pubblica, esso non è più revocabile, salva l'ipotesi di errore (nel caso di specie mai dedotto).
L'appellante assume che il tribunale , nel capo di sentenza impugnato , avrebbe violato il suo diritto quesito al cumulo gratuito con sistema retributivo fino al 2012, i principi generali vigenti nell'ordinamento in materia di adempimento delle obbligazioni, l'art. 38 e 24 della Costituzione e l'art. 1 commi 239 e ss legge 228/2012.
MA il avrebbe avuto facoltà di azionare la violazione del diritto (quesito) al cumulo gratuito CP_1 con regime retributivo fino al 31.12.2012 solo laddove non avesse rinunciato ad avvalersi della procedura del cumulo gratuito , optando per la ricongiunzione non onerosa. Essendosi definitivamente perfezionato quel diverso procedimento di determinazione della prestazione pensionistica , con la comunicazione dell'atto terminale e la sua accettazione da parte del beneficiario( e ciò senza contare la sua definitiva liquidazione nel marzo 2021 con decorrenza luglio
2018) egli non poteva più azionare alcun diritto quesito al diverso criterio di computo della prestazione pensionistica.
Viceversa, laddove egli non avesse formulato un atto di rinuncia al cumulo gratuito ( ovvero avesse negato tout court il suo diritto al cumulo gratuito , ovvero gli avesse concesso Parte_1 il cumulo ma con il solo sistema contributivo) egli ben avrebbe potuto rivendicare in sede giudiziale il suo diritto “quesito” al ricalcolo della pensione tramite cumulo gratuito e con sistema retributivo fino al 2012. Il , in quel frangente, avrebbe invero dovuto assumersi l'alea di un giudizio CP_1 sul criterio di quantificazione del trattamento pensionistico spettante , a fronte dell'orientamento espresso da e da lui non condiviso. Ma egli ha preferito optare per un diverso “titolo” Parte_1 pensionistico, valutato in quel momento più favorevolmente rispetto al cumulo gratuito per come interpretato dall'amministrazione. Tale scelta non risulta più essere reversibile per le ragioni già espresse ( definitività e intangibilità del trattamento pensionistico una volta perfezionata la procedura).
Inconferente è pure il richiamo alla disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni . Parte_1 non è stata inadempiente perché i rapporti tra le parti - all'interno della procedura per il cumulo gratuito della contribuzione da diverse gestioni - si sono arrestati nella fase antecedente il perfezionamento dell'accordo negoziale di natura pubblicistica di cui si controverte ( in una fase che potrebbe assimilarsi a quella delle trattative nel diritto privato). La possibilità di contestare l'inadempimento presuppone che la procedura si sia perfezionata tra le parti con il riconoscimento di una prestazione previdenziale a titolo di cumulo gratuito inadeguata in quanto violativa della normativa di settore ( articolo 1 commi 239 e ss legge 228/2012)
Diversamente da quanto opinato dall'appellante non esiste nel nostro sistema ordinamentale il diritto di richiedere un trattamento pensionistico “in via cautelativa “ riservandosi il contribuente di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico “preferito”: siffatta possibilità è preclusa dai principi di immodificabilità che reggono la materia pensionistica.
D'altronde la pretesa azionata dal non può trovare tutela neppure nelle norme CP_1 costituzionali sul diritto di godere una pensione adeguata e sul diritto di difesa: non si ravvisa in effetti alcuna compressione del diritto di difesa nella pronuncia del tribunale che, sulla scorta di principi consolidati da decenni sulla immutabilità del titolo pensionistico liquidato a domanda , ha ritenuto l'insussistenza del diritto al “ripensamento” in settore in cui risultano prevalenti le ragioni di ordine pubblico sulle esigenze spiccatamente privatistiche.
L'art. 38 della costituzione riconosce il diritto a mezzi adeguati di sostentamento durante la vecchiaia ma non rende legittima la rivendicazione , postuma, di prestazioni pensionistiche diverse solo perché ritenute dal beneficiario complessivamente più favorevoli .
Il primo motivo di appello è dunque infondato non potendosi neppure entrare nel merito della legittimità della ricostruzione normativa sostenuta dal in tema di cumulo gratuito, risultando CP_1 la pronuncia de tribunale sul punto un mero obiter dictum
Anche la pretesa risarcitoria è infondata . Il danno lamentato dal afferisce al fatto CP_1 incontroverso di non aver potuto percepire la pensione in regime di cumulo gratuito con criterio retributivo fino al 2012, escludendo l'appellante medesimo di essere stato indotto in errore dall'amministrazione Si tratta di capire se , pur avendo il contribuente accettato il ricongiungimento a titolo non oneroso, egli potesse , nel contempo , riservarsi di agire per il danno derivante dalla diversa opzione cui aveva rinunciato ( perché l'amministrazione non gli aveva riconosciuto il cumulo gratuito per come egli riteneva che dovesse essere calcolato).
Il danno denunciato , per espressa ammissione del , non è da induzione in errore ( né l'errore CP_1 di ritenere che il cumulo dovesse essere contributivo, né l'errore di accettare la prestazione
“ricongiunta” mantenendo intatta la facoltà di rivendicarne successivamente una diversa , più favorevole ) ; lamenta in effetti un danno da inadempimento dell'obbligo di riconoscere il CP_1 cumulo giuridico a base retributiva.
La Corte di Cassazione ha in effetti ritenuto (tra le altre Cass. Sentenza n. 2327 del 05/02/2016) che CP_ in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell' della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza (Cass. n. 26925\08). Ordinariamente la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi, in generale, ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere;
b) inducano l'interessato in errore scusabile;
c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989 (Cass. ord.
n. 1660\12). Deve tuttavia rimarcarsi che, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., comma 1, impone la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento. È certamente possibile che alla produzione del danno concorra il fatto colposo dell'amministrato creditore, il quale ad esempio non approfondisca il contenuto di una comunicazione non chiara o verosimilmente incompleta, ma tale eventualità può costituire oggetto di accertamento nel processo di merito e non basta ad escludere in radice la responsabilità della pubblica amministrazione (Cass. n. 15650\07, Cass. n.7859\04). A ciò aggiungasi che nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ.,
l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale (Cass. n. 3195\12). Con sentenza n. 21454\13 la Corte di legittimità ha affermato che nell'ipotesi in cui l' abbia fornito CP_2 all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.),
Le fattispecie delineate dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità da inadempimento dell'ente previdenziale riguardano tuttavia , tutte , il caso della comunicazione di dati di fatto erronei, in violazione dell'obbligo di corretta certificazione del dato contributivo , inadempimento che nei casi analizzati era stato tale da indurre l'assicurato a confidare , ingiustamente, nella maturazione del diritto alla pensione
Nel caso di specie viceversa la “violazione “ contestata all'ente non è l'inesatta comunicazione di dati fattuali ma l'interpretazione del dato normativo non condivisa dal contribuente. Non v'è dunque alcun inadempimento “contrattuale”, nei termini sopra esposti.
Non è d'altronde neppure ipotizzabile un danno da responsabilità extracontrattuale, per violazione del principio del neminem laedere nella fase delle trattative. La responsabilità precontrattuale sorge nella fase delle trattative che precedono la stipula di un contratto, quando una parte viola gli obblighi di buona fede e correttezza previsti dal codice civile, causando un danno. I casi tipici includono la rottura ingiustificata delle trattative, la mancata informazione su cause di invalidità del contratto, o la conclusione di un contratto invalido o svantaggioso. Nel caso di specie , esclusa l'invalidità del contratto di ricongiunzione stipulato – posto che , pure se il negozio giuridico pubblico di ricongiunzione contributiva fosse stato stipulato per ridurre il danno da mancata concessione del cumulo gratuito su base retributiva , come argomentato dal , siffatta circostanza non CP_1 inficerebbe la causa del contratto di diritto pubblico, integrando solo un motivo , giuridicamente irrilevante – devesi pure escludere che l'amministrazione abbia tenuto una condotta “scorretta” per indurre il contraente privato ad un accordo economicamente svantaggioso. Non v'è infatti nella condotta dell'amministrazione, consistente nella interpretazione di una norma regolamentare propria, mai univocamente interpretata in sede giudiziale fino a quel momento, in senso difforme da quello propugnato dal privato , alcuna violazione di principi di buona fede e correttezza . L'Amministrazione che applica una norma regolamentare da essa stessa emanata non può equipararsi al soggetto fisico che attua una propria disposizione precedentemente messa per iscritto;
la interpretazione di una legge non consiste nel ricostruire una determinata volontà soggettiva, ma nel ricostruire il senso e la portata di un impersonale testo normativo. Ne consegue che la – eventuale - illegittimità dell'atto adottato per una errata interpretazione della norma ambigua non può far presumere la colpa dell'agente e, per esso, della P.A.
In conclusione deve escludersi il diritto del al risarcimento del danno perché il danno CP_1 denunciato non è conseguenza diretta e immediata della condotta imputata all'amministrazione ma , eventualmente , l'effetto indiretto della rinuncia , da parte del , al cumulo gratuito in favore CP_1 della ricongiunzione : laddove egli avesse mantenuto ferma la richiesta di applicazione del cumulo gratuito della contribuzione e l'amministrazione avesse riconosciuto una prestazione inferiore a quella ritenuta conforme a legge e regolamento, il avrebbe potuto legittimamente contestare CP_1
l'inadempimento contrattuale di e pretendere l'esatto adempimento . Parte_1
Inoltre il danno denunciato non può neppure considerarsi imputabile a una violazione degli obblighi di corretta certificazione della posizione contributiva perché la condotta censurata ad Parte_1 non attiene alla corretta comunicazione dei dati fattuali di cui era in possesso , ma alla interpretazione della normativa primaria e secondaria concretamente applicabile.
Non è dunque sostenibile la tesi secondo cui il avrebbe accettato la ricongiunzione quale CP_1 espediente procedimentale opzionato per ridurre il danno causato dall'inadempimento di perché nessun inadempimento è imputabile all'ente. Parte_1
Infatti, in ogni caso, la condotta di non è mai stata neppure in contrasto con gli obblighi Parte_1 di buona fede e correttezza involgendo esclusivamente profili interpretativi della normativa di settore, affatto univoci perché mai oggetto di consolidata applicazione giurisprudenziale ( non risultando significativa la statuizione del tribunale in merito costituente mero obiter dictum)
Il primo e il secondo motivo dell'appello di sono dunque infondati Controparte_1
Con il primo e unico motivo di appello censurava invece la sentenza impugnata nella parte Parte_1 in cui, al fine di individuare la decorrenza degli effetti della ricongiunzione, aveva applicato l'art.
6.4 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni piuttosto che l'art.
6.5 che viceversa imponeva di far decorrere la prestazione pensionistica dal trasferimento dei contributi ricongiunti da parte dell' CP_2 e quindi con decorrenza dall' 1 novembre 2019, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di trasferimento dei contributi ricongiunti dall' ad . CP_2 Parte_1
In relazione al medesimo capo di sentenza il censurava viceversa, con il terzo motivo di CP_1 appello, la pronuncia che aveva omesso di riconoscere il diritto alla retrodatazione della pensione di vecchiaia unificata al momento dell'erogazione del trattamento pensionistico
Il terzo motivo di appello del è fondato con sostanziale assorbimento dell'appello di CP_1
. Parte_1
L'art. 5 del dpr 488/68 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) al suo ultimo comma prevede : “ Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata.”
La giurisprudenza di legittimità ha tratto dalla menzionata disposizione il principio del diritto del contribuente alla retrodatazione della pensione in regime di ricongiungimento . La ricongiunzione, infatti, consente di accentrare tutte le posizioni contributive maturate presso gestioni previdenziali diverse nella gestione che, in forza di scelta dello stesso lavoratore, risulta deputata ad erogare una pensione unica, commisurata a tutti i contributi ivi accentrati. In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni, l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, stabilisce, quale regola di carattere generale, che gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale cui la contribuzione complessiva afferisce, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, e non dal mese successivo a quello della domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l'attribuzione della pensione( Cass. Sent. n. 19591/23, n. 26526/13)
Statuisce la Corte che , con l'accredito dei contributi , il trattamento pensionistico deve essere determinato tenendo conto anche di questi, a far tempo dalla decorrenza originaria della prestazione dovuta (cfr. Cass. 10 novembre 1978 n. 5166) In forza del summenzionato articolo 5 del DPR 488/68 gli effetti della ricongiunzione di più periodi assicurativi si producono nel momento stesso in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale, alla quale la contribuzione complessiva afferisce: la portata generale della norma ha avuto un formale avallo da Cass. sez. un. 28 marzo 1995 n. 3667. Nel meccanismo delineato dal richiamato art. 5, vengono presi in considerazione non solo contributi - i figurativi - che di fatto non sono stati versati e che, per una specifica previsione del legislatore, in relazione a particolari situazioni, vengano considerati come accreditati, ma anche quelli che vengano versati successivamente alla data di decorrenza della pensione: tutto questo depone per una interpretazione più ampia della regola contenuta in detta norma. Questa soluzione, lungi dal costituire un'anomalia, è l'espressione di una linea di tendenza del vigente sistema previdenziale, nel quale si è via via delineato un generale principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa, ovvero di coincidenza tra collocazione temporale dei contributi e decorrenza dei relativi effetti ( tra le altre Cass. 9599/1997, ma ad analoghe conclusioni
è pervenuta la Corte anche in tema di trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera secondo la legge n. 283 del 1973 evidenziando che la diversità della materia non giustifica un trattamento diverso dal principio di carattere generale enunciato)
Il Tribunale nella sentenza impugnata argomentava invero che la disciplina primaria , per gli assicurati , sarebbe stata tuttavia derogata dal Regolamento interno , nel rispetto Parte_1 dell'art. 3 comma 12 della legge 335/1995 che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati L'art. 3 comma 12 della legge 335/95 dispone in effetti: 12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.
Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti.
Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
(21) (33))”
Secondo il tribunale , , nell'esercizio del suo potere regolamentare , avrebbe scelto di Parte_1 non riconoscere siffatta retrodatazione e di ancorare l'erogazione della pensione , a seconda dei casi, al previo accreditamento dei contributi o all'accettazione della procedura di ricongiunzione da parte del beneficiario .
Reputa viceversa il collegio che il principio generale di retrodatazione del trattamento pensionistico unificato al momento della sua prima erogazione non sia stato contraddetto, bensì avallato dalla disciplina regolamentare interna di ove si legge che i periodi ricongiunti ex lege 45/90 Parte_1 sono computati ai fini del diritto e della misura della pensione in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti( art. 27 e 6.6.)
Tale previsione non è affatto incompatibile con la disciplina contenuta all'art.
6.4 del regolamento.
Tale norma statuisce testualmente: “L'anzianità da ricongiunzione di periodi lavorativi fino al
31.12.2012 si perfeziona a fini previdenziali con il pagamento delle prime tre rate dell'onere o, in assenza di onere a carico del richiedente, con l'accettazione del richiedente” . La disposizione in commento disciplina solo la fase di perfezionamento della ricongiunzione , non anche quella di decorrenza degli effetti della ricongiunzione medesima, che segue i principi generali della normativa di settore.
Il terzo motivo di appello di deve essere dunque accolto e rigettato l'appello di Controparte_1
Parte_1
Le spese di lite sono parzialmente compensate in ragione dell'esto della lite e per la restante parte seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello di . Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In parziale accoglimento dell'appello di , in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1 confermata per il resto, condanna alla riliquidazione della pensione di vecchiaia e al Parte_1 pagamento dei relativi arretrati tenendo conto dei periodi oggetto di ricongiunzione con effetto dalla data di decorrenza della pensione (1.7.18), oltre interessi . Compensa per un terzo le spese di lite ponendo la restante parte, liquidata per il primo grado in complessivi euro 2700 e per il presente grado in complessivi euro 2400,00 oltre iva, cpa e spese generali al15% , a carico di . Parte_1
La Presidente
Maria Antonia Garzia