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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3682 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu
[...]
appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Gruosso Controparte_2
e NI Di UR
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2602/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato l , Parte_1
subentrata all proponeva appello alla Parte_2
sentenza n. 2602/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da ai sensi degli artt. Controparte_1
615-617 c.p.c., annullando il preavviso di fermo n. 10080201500010975000, con riferimento alle cartelle n. 10020110041309251000 e n.
10020140013567292000 relative a contravvenzioni al codice della strada (per l'importo di euro 955,65) per mancata prova della valida notifica delle cartelle esattoriali e della notifica del preavviso stesso, condannando l'opposta alla refusione delle spese di giudizio.
L'agente della riscossione deduceva a motivi di appello: violazione della legge n. 228/2012 in combinato disposto con la legge n. 98/2013 art. 52 comma 1; errata applicazione della normativa in materia di notificazioni;
errata valutazione delle prove.
Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, chiedeva di rigettare l'appello, con Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio anche il , che chiedeva di accogliere Controparte_2
l'appello. Con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato a va pertanto accolto, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la normativa vigente sanzionando con l'annullamento un atto (il preavviso) invece inviato nel rispetto e con le modalità previste dalla Legge 98/2013 art. .52 comma 1 lettera m bis e confermate dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto indimostrato e non provato che si fosse attivata una procedura di fermo amministrativo sul veicolo in spregio del termine di 120 giorni dalla comunicazione (costituita proprio dal preavviso impugnato) previsto dalla menzionata L. 228/2012.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado è stata dimostrata, attraverso la produzione della relata di notifica della cartella esattoriale N° 100 2011
0041309251 000 effettuata in data 29/02/2011 direttamente dall'ufficiale esattoriale e N° 100 2014 0013567292 000 effettuata in data 10/04/2014 direttamente dall'ufficiale esattoriale in uno all'estratto di ruolo relativo al contribuente , la ritualità e correttezza della notifica in parola . Il DPR
29/09/1973, n. 602 , all'art. 26 stabilisce che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.” .
La documentazione è stata genericamente contestata ma non impugnata con querela di falso.
Le cartelle esattoriali validamente notificate non sono state impugnate e quindi non è consentito successivamente dolersi della mancata notifica di atti prodromici come i verbali di accertamento (la cui notifica è stata peraltro dimostrata in primo grado).
Infine, fra le date di notifica delle cartelle e la data di notifica del preavviso di fermo (23.06.2014) non è maturata la prescrizione sopravvenuta quinquennale prevista per le contravvenzioni al codice della strada.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti per la particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia di validità delle notifiche.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3682 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da già Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Di Iesu
[...]
appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmine Gruosso Controparte_2
e NI Di UR
appellati
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2602/2018 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato l , Parte_1
subentrata all proponeva appello alla Parte_2
sentenza n. 2602/2018 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva accolto l'opposizione proposta in primo grado da ai sensi degli artt. Controparte_1
615-617 c.p.c., annullando il preavviso di fermo n. 10080201500010975000, con riferimento alle cartelle n. 10020110041309251000 e n.
10020140013567292000 relative a contravvenzioni al codice della strada (per l'importo di euro 955,65) per mancata prova della valida notifica delle cartelle esattoriali e della notifica del preavviso stesso, condannando l'opposta alla refusione delle spese di giudizio.
L'agente della riscossione deduceva a motivi di appello: violazione della legge n. 228/2012 in combinato disposto con la legge n. 98/2013 art. 52 comma 1; errata applicazione della normativa in materia di notificazioni;
errata valutazione delle prove.
Chiedeva, pertanto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi in giudizio, chiedeva di rigettare l'appello, con Controparte_1
conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio anche il , che chiedeva di accogliere Controparte_2
l'appello. Con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, il giudice riservava la causa in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'appello è fondato a va pertanto accolto, con rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha erroneamente applicato la normativa vigente sanzionando con l'annullamento un atto (il preavviso) invece inviato nel rispetto e con le modalità previste dalla Legge 98/2013 art. .52 comma 1 lettera m bis e confermate dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto indimostrato e non provato che si fosse attivata una procedura di fermo amministrativo sul veicolo in spregio del termine di 120 giorni dalla comunicazione (costituita proprio dal preavviso impugnato) previsto dalla menzionata L. 228/2012.
Ciò posto, nel giudizio di primo grado è stata dimostrata, attraverso la produzione della relata di notifica della cartella esattoriale N° 100 2011
0041309251 000 effettuata in data 29/02/2011 direttamente dall'ufficiale esattoriale e N° 100 2014 0013567292 000 effettuata in data 10/04/2014 direttamente dall'ufficiale esattoriale in uno all'estratto di ruolo relativo al contribuente , la ritualità e correttezza della notifica in parola . Il DPR
29/09/1973, n. 602 , all'art. 26 stabilisce che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.” .
La documentazione è stata genericamente contestata ma non impugnata con querela di falso.
Le cartelle esattoriali validamente notificate non sono state impugnate e quindi non è consentito successivamente dolersi della mancata notifica di atti prodromici come i verbali di accertamento (la cui notifica è stata peraltro dimostrata in primo grado).
Infine, fra le date di notifica delle cartelle e la data di notifica del preavviso di fermo (23.06.2014) non è maturata la prescrizione sopravvenuta quinquennale prevista per le contravvenzioni al codice della strada.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti per la particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in materia di validità delle notifiche.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado.
2) Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo