Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2025, proposto da RE RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Adolfo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Postiglione, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1030/2025 pubblicata il 07/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IO Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’Amministrazione intimata – con sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1030/2025 pubblicata il 07/03/2025 - nel procedimento promosso avanti al Tribunale di Salerno – Rg.
n. 7220/2023, notificata all’Ente in copia attesta conforme al corrispondente provvedimento estratto dal fascicolo telematico, a mezzo pec ai sensi della legge n. 53 del 1994, in data 10/03/25, e passata in giudicato - è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del difensore anticipatario avv. RE RD per l’importo di € 545,00 per esborsi, oltre € 5.261,00 per compenso di avvocati, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa. L’ottemperanza per cui è causa è stata proposta dall’avv. RE RD limitatamente al proprio credito per spese di lite.
Decorsi oltre 120 giorni dalla data della notifica della sentenza al Comune di Postiglione, visto il mancato adempimento, il ricorrente ha notificato al Comune di Postiglione atto di precetto notificato a mezzo pec, unitamente alla relata di notifica il 10/09/2025.
Parte ricorrente ha dunque proposto il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul predetto titolo.
2. Il ricorso per l’ottemperanza è fondato nei seguenti limiti.
Nell’osservare come il titolo sul quale si fonda l’azione sia divenuto esecutivo, va ulteriormente rilevato come esso sia munito della formula esecutiva e notificato.
In accoglimento del proposto mezzo di tutela, deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alla sentenza in questione, per la somma come da ricorso.
Se la divisata definitività del titolo comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione, va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della amministrazione intimata non costituita (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’amministrazione debitrice.
In presenza della constatata osservanza delle formalità (notifica del titolo entro il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto; e, conseguentemente, va ordinato all’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Amministrazione.
E’ inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Deve, invece, essere respinta, perché infondata, la richiesta di fissazione di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), del cod. proc. amm. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione del limite rappresentato dal fatto che l’uso delle astreintes risulti “ manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative ” - “ esimenti ” queste da valutarsi, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione a “ le peculiari condizioni del debitore pubblico ” e a “ l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive ” (in tal senso, Cons. Stato, Ad. Pl. 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Ciò posto, si precisa che la decisione come sopra passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, se versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.
In ordine a ulteriori somme a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, il Collegio concorda con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente anche delle spese accessorie che siano state necessarie “all’attivazione del procedimento di ottemperanza medesimo” non essendo invece dovute “le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore” (cfr. da ultimo TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza azionata sono quindi dovuti solo per le voci relative alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del titolo oggetto di ottemperanza in quanto funzionali all’introduzione del giudizio medesimo ed esse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, in Euro 100,00 (cento) e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa relative al presente giudizio di cui al dispositivo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza n. 1887 del 2025, così dispone:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e delle competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre refusione delle spese di contributo unificato ove effettivamente versato.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
IO Di LO, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di LO | LU SS |
IL SEGRETARIO