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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17556 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g.17556/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO PELLEGRINO e VALERIA Parte_1
SERRANO' presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro e con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CP_1 Controparte_2
CARRONI presso il cui studio hanno eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Revocare l'obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti della figlia Parte_1
che ha raggiunto la propria indipendenza economica, con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del presente ricorso;
2. dare atto che il sig. a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica derivante Parte_1 dal proprio obbligo di mantenimento della figlia, corrisponderà, con versamento diretto a favore di su conto corrente alla stessa intestato, la somma totale di € 1.200,00 in 6 rate Controparte_2 mensili, dell'importo di € 200,00 ciascuna a far data dal 10.11.2025; 3. dare atto che con l'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'importo concordato di €
1.200,00, tutte le pretese economiche della sig.ra e della figlia nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. saranno considerate integralmente e definitivamente soddisfatte;
Parte_1
4. disporre la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze legali del presente procedimento”.
Per il P.M.: nulla, oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata dalla relazione tra e , non Controparte_2 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1 assunto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte de della Valle D'Aosta in data 28/08/2006, relativamente al mantenimento della figlia . CP_2
In data 29/09/2025 e si costituivano in giudizio, Parte_2 Controparte_2 dando atto della rinuncia al mantenimento di a far data da ottobre 2025. CP_2
Tuttavia, chiedevano la conferma dell'obbligo al mantenimento di sino al mese di settembre CP_2
2025.
All'udienza del 29/09/2025 avanti al G.I. le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa,
Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. il G.I. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c., atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta in data 28/08/2006: DISPONE la revoca del mantenimento a carico del sig. nei confronti della figlia Parte_1
che ha raggiunto la propria indipendenza economica, con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del ricorso.
DA' ATTO che il sig. a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica derivante Parte_1 dal proprio obbligo di mantenimento della figlia, corrisponderà, con versamento diretto a favore di su conto corrente alla stessa intestato, la somma totale di € 1.200,00 in 6 rate mensili, Controparte_2 dell'importo di € 200,00 ciascuna a far data dal 10.11.2025.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'importo concordato di €
1.200,00, tutte le pretese economiche della sig.ra e della figlia nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. saranno considerate integralmente e definitivamente soddisfatte. Parte_1
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g.17556/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO PELLEGRINO e VALERIA Parte_1
SERRANO' presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro e con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CP_1 Controparte_2
CARRONI presso il cui studio hanno eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente:
“Revocare l'obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti della figlia Parte_1
che ha raggiunto la propria indipendenza economica, con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del presente ricorso;
2. dare atto che il sig. a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica derivante Parte_1 dal proprio obbligo di mantenimento della figlia, corrisponderà, con versamento diretto a favore di su conto corrente alla stessa intestato, la somma totale di € 1.200,00 in 6 rate Controparte_2 mensili, dell'importo di € 200,00 ciascuna a far data dal 10.11.2025; 3. dare atto che con l'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'importo concordato di €
1.200,00, tutte le pretese economiche della sig.ra e della figlia nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. saranno considerate integralmente e definitivamente soddisfatte;
Parte_1
4. disporre la compensazione tra le parti delle spese e delle competenze legali del presente procedimento”.
Per il P.M.: nulla, oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nata dalla relazione tra e , non Controparte_2 Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato il 14/10/2024 ha chiesto la modifica del provvedimento Parte_1 assunto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte de della Valle D'Aosta in data 28/08/2006, relativamente al mantenimento della figlia . CP_2
In data 29/09/2025 e si costituivano in giudizio, Parte_2 Controparte_2 dando atto della rinuncia al mantenimento di a far data da ottobre 2025. CP_2
Tuttavia, chiedevano la conferma dell'obbligo al mantenimento di sino al mese di settembre CP_2
2025.
All'udienza del 29/09/2025 avanti al G.I. le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo ed il
Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa,
Inoltre, visto l'art. 127 ter c.p.c. il G.I. assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c., atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche nonché aderenti ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta in data 28/08/2006: DISPONE la revoca del mantenimento a carico del sig. nei confronti della figlia Parte_1
che ha raggiunto la propria indipendenza economica, con decorrenza dalla data di Controparte_2 deposito del ricorso.
DA' ATTO che il sig. a tacitazione definitiva di ogni pretesa economica derivante Parte_1 dal proprio obbligo di mantenimento della figlia, corrisponderà, con versamento diretto a favore di su conto corrente alla stessa intestato, la somma totale di € 1.200,00 in 6 rate mensili, Controparte_2 dell'importo di € 200,00 ciascuna a far data dal 10.11.2025.
DA' ATTO che con l'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'importo concordato di €
1.200,00, tutte le pretese economiche della sig.ra e della figlia nei CP_1 Controparte_2 confronti del sig. saranno considerate integralmente e definitivamente soddisfatte. Parte_1
Spese legali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.