Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3407/2024 promosso da: nata l'[...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. RAGAINI ANNA MARIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:“1)I ricorrenti manterranno l'obbligo del reciproco rispetto, nonché quello di comunicarsi reciprocamente le variazioni di residenza, almeno fino a quando ciò sia necessario in relazione alle esigenze del figlio minore, finché questi non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
2)Le parti prestano fin da ora pieno e reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di autonome carte di identità valide per l'espatrio, impegnandosi tuttavia a non portare fuori dal territorio italiano, senza il consenso di entrambi i genitori il figlio minore
. Per_1
3)La casa coniugale, sita in AN, via Ponte Musone n. 36, resterà definitivamente assegnata, insieme ai mobili che la arredano, alla Sig.ra che continuerà Parte_1
a viverci insieme al figlio minore . Per_1
4)Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso di cui alla legge n. 54/2006.
5)Il padre potrà tenere con sé il figlio minore, a settimane alterne, il week-end dal Venerdì sera fino alla Domenica sera e il Martedì sera a cena;
la settimana successiva il Martedì e il Venerdì a cena;
restano salvi ulteriori incontri da concordare tra il padre e il figlio e di concerto con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, sociali e di lavoro degli stessi;
il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi durante le Vacanze Pasquali (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo) e per sette giorni durante le vacanze natalizie (comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o capodanno). Per tutte le altre festività varrà il principio dell'alternanza, così da garantire al figlio di trascorrere o con l'uno o con l'altro genitore le occasioni di festa. Durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori da perfezionare entro il Mese di Giugno, il ragazzo potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi nel Mese di Luglio e sette giorni continuativi nel Mese di Agosto. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze. Questi ultimi, in ogni modo, possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo del figlio, ulteriori e/o differenti periodi in cui questo potrà stare con il padre ovvero con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità di periodi di ferie ed impegni lavorativi dei predetti - e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela, in primo luogo, dell'interesse e delle esigenze del minore stesso in considerazione della sua età, come sopra evidenziato (principio - cardine - del libero accordo tra i due genitori). I coniugi si impegnano, ovviamente, a darsi reciproco sostegno nella crescita e nell'educazione del figlio minore. I coniugi si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che il figlio ripone in ciascuno dei genitori.
6)Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
presta, sin d'ora, il consenso affinché la Parte_2 possa, per conto nell'interesse e per le necessità del figlio minore, prelevare con Parte_1 firma disgiunta eventuali somme da rispettivi libretti a risparmio intestato al figlio e acceso presso l'istituto Banca di Credito Cooperativo di AN e Camerano.
7)I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di sereno dialogo tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione e mantenimento da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8)Il corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio Parte_2 minore, la complessiva somma di € 250,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Tale somma verrà versata dal sino ad eventuale comunicazione di Parte_2
modifica, sul seguente c/c bancario (postale): IBAN [...] intestato alla ed acceso presso la Banca di AN soc. coop. Il Parte_1
mantenimento per il figlio minore sarà corrisposto dal sino al raggiungimento da Parte_2
parte dello stesso della maggiore età e dello status di autosufficienza economica, convenendosi fin da ora che tale status dovrà considerarsi raggiunto, senza necessità di inoltrare al Tribunale una richiesta di modifica delle condizioni, quando il ragazzo avrà effettuato continuativamente attività lavorativa per un periodo di almeno 12 mesi, anche se con contratto a termine, percependo una retribuzione mensile di almeno € 1.000,00.
9)Le spese straordinarie riguardanti il figlio saranno sostenute dal padre nella misura del
50% rimanendo a carico della madre il residuo 50%. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori nonché documentate ad opera del genitore richiedente il rimborso delle medesime, il tutto in ossequio all'Art. 10 del Protocollo adottato dal Tribunale di Ancona, del quale i ricorrenti dichiarano di aver preso lettura e, dunque, di essere pienamente a conoscenza, e che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente accordo. Tali spese straordinarie, opportunamente documentate, verranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo previa esibizione delle ricevute attestanti il relativo costo.
10)Le parti, essendo entrambi percettori di reddito e dunque economicamente autonomi ed indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
11)Le parti provvederanno a pagare le spese legali del rispettivo Avvocato, come da mandato”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AN (AN) il
6/05/2001.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla
L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 11539 del 18.09.2019 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 6.09.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN
(AN) il 6/05/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN (AN) al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2001.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Nulla, invece, con riferimento agli altri figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a AN (AN) il 6/05/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di AN (AN) al n. 5, parte 2, serie A dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi