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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Cron. N. Rep. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1816/2025 Camp. Civ. N. Il Tribunale di Brescia, sezione settima civile, nella persona del giudice unico CI OL, nell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale art. 429, 430, 437,438 c.p.c. nella causa civile n. 1816/2025 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLANTE OGGETTO: c o n t r o Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla Parte_2 L689/1981 (violazione comparsa di costituzione, dall'avv. Gianluca Girelli del foro di Vremoa e codice strada) dall'avv. Massimo Scioscioli del foro di Pt_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“annullare la sentenza n. 1547/2023 del Giudice di Pace di e, per Pt_1 l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avvers inanza Parte_2 prefettizia prot. n. 2148/22/AREA III del 14/11/2022, confermandone la legittimità, con vittoria di spese e onorari”.
Per l'appellato
“chiede il rigetto dell'appello promosso dalla avverso la CP_1 Pt_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di n 1547 d on conferma Pt_1 integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata, ove mai il Tribunale ritenesse di non poter confermare la sentenza di primo grado, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
L'1 novembre 2022, alle ore 5.37, una pattuglia della Stazione CC di Pontevico ha fermato per un controllo l'autovettura BMW targata FM774TB, che percorreva la via Torchiera. Identificato il conducente, e ravvisati sintomi di ebbrezza alcolica, gli agenti hanno sottoposto il guidatore a test etilometrico che, alla doppia prova di rito, ha attestato tasso alcolemico pari a 2,19 e 2,03 g/l (v. doc. 2 appellante). - 2 -
Con ordinanza n. 2148 del 14 novembre 2022 il Prefetto di Brescia, in ragione della tipicità della condotta rispetto alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 comma 2 lett. c) c.d.s., ha disposto, in applicazione dell'art. 223 c.d.s., la sospensione in via provvisoria della patente di guida di per 12 mesi dalla data Parte_2 del ritiro effettivo del documento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto opposizione, Parte_2 depositata il 14 dicembre 2022 avanti al Giudice di Pace di , Pt_1 deducendo a fondamento del ricorso – oltre a (i) la indispensabilità della patente di guida al fine di poter guidare i mezzi agricoli dell'azienda familiare – (ii) l'intenzione di chiedere, nell'instaurando procedimento penale, la sospensione del giudizio (rectius: la sostituzione della pena) con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis c.d.s., e (iii) l'esaurimento dell'esigenza cautelare tutelata dal provvedimento provvisorio di sospensione una volta che il ricorrente abbia sostenuto, come prescritto ex art. 186 commi 8 e 9 c.d.s. dalla stessa ordinanza prefettizia, la visita medica avanti alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida e all'esito sia ritenuto fisicamente e psichicamente idoneo alla guida.
L'opponente ha dunque chiesto l'annullamento dell'ordinanza di sospensione provvisoria e in via subordinata la riduzione del periodo di sospensione alla durata minima.
3. La , costituitasi avanti al giudice di pace Controparte_2 con memoria depositata il 28 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso
4. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1547/2023 del Pt_1
26 giugno 2023, ha parzialmente accolto l'opposizione, e ha annullato l'ordinanza di sospensione della patente di guida con effetto dalla pronuncia “riducendo il periodo di sospensione cautelare della patente di guida del ricorrente all'effettivo periodo sofferto”, con compensazione delle spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 3 settembre 2024, motiva l'annullamento affermando che l'esigenza cautelare a cui la sospensione ex art. 223 c.d.s. è preordinata (“tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti la circolazione, continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente pericolosa e foriera di ulteriori pericoli” e consentire di “accertare che lo stesso conducente non sia affetto da patologia cronica derivante dall'usuale consumo di bevande alcoliche o di dette sostanze, tale da costituire un indice obbiettivo alla possibile reiterazione del comportamento antigiuridico”) risulta essere ormai esaurita, alla data della pronuncia del giudice, alla luce dell'esito positivo della visita medica sostenuta i 19 giugno 2023 in ottemperanza a quanto disposto dal prefetto ai sensi dell'art. 186 commi 8 e 9 c.d.s., oltre che della documentata dichiarazione di disponibilità a sottoporsi ai lavori di pubblica utilità in sostituzione della sanzione penale.
3. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Pt_1 - 3 -
deducendo l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 186 e 223 c.d.s., che configurano due autonome e distinte ipotesi di sospensione della patente di guida, aventi diversa funzione e dunque cumulabili, non esistendo fra le norme rapporto di specialità. E' irrilevante, inoltre, l'intenzione dell'indagato/imputato di chiedere, nel procedimento penale per violazione degli artt. 186/187 c.d.s., il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della sanzione penale, giacché la sospensione provvisoria disposta dal prefetto interviene appunto in attesa della pronuncia del giudice penale e prima dunque dell'eventuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
5. L'appellato ricevuta notifica di ricorso e Parte_2 decreto di fissazione d'udienza, si è costituito nel giudizio di appello depositando comparsa con la quale, eccepita l'inammissibilità dell'appello che ripropone il contenuto dell'atto depositato in primo grado e non contiene elementi nuovi e specifici di censura della sentenza, deduce altresì (i) l'antieconomicità processuale dell'appello in quanto il reato ex art. 186, comma 2, lett. c e comma 2 sexies c.d.s. ascritto all'appellato, proposta opposizione a decreto penale e ammesso al lavoro di pubblica utilità, è stato dichiarato estinto con ordinanza 17.6.2024 del GUP del Tribunale di Brescia (doc. 3) [con contestuale riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rideterminata in mesi 1 e giorni 2 (recte: anni 1 e mesi 2)] e (iii) l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, avendo il giudice di pace correttamente argomentato circa la funzione cautelare della sospensione e l'esaurimento dell'esigenza cautelare per effetto della certificazione medica di idoneità psicofisica e del periodo di sospensione già scontato.
5. All'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa e chiesto l'accoglimento ognuna delle proprie conclusioni
All'esito viene pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione motivazione.
6. L'appello è fondato.
La questione controversa attiene alla valutazione del rapporto intercorrente, di specialità ovvero di autonomia e eventuale concorrenza, tra la sospensione della patente di guida disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. fino all'esito della visita medica di accertamento dell'idoneità fisica e psichica alla guida, e l'analoga misura disposta in via provvisoria ex art. 223 c.d.s., fino ad un massimo di due anni, nelle ipotesi in cui la condotta dell'automobilista integri un reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
Sul punto si è da tempo consolidata l'interpretazione della Corte di Cassazione, condivisa e recepita anche da numerose pronunce di questo tribunale, secondo cui le due misure hanno presupposti e - 4 -
funzioni autonomi, di tal che l'esito positivo della visita medica esaurisce le finalità della sospensione cautelare disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non produce alcun effetto sulla durata della sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. quando sia accertata condotta dell'automobilista integrante reato per il quale sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (è il caso in esame, trattandosi della fattispecie p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. c e comma 2 sexies c.d.s., di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l aggravati dalla guida in ora di notte, per il quale è prevista sospensione da uno a due anni) oppure della revoca della patente.
L'orientamento in tal senso espresso già da Cass. Sez. 2, 19.10.2010, n. 21447 (“[i]n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti”) è stato in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. 2, ord. 30.1.2025, n. 2425; così in precedenza, ad es. Cass. Sez. 2, ord. 18 aprile 2018 n. 9539 e )
Giova in particolare richiamare la motivazione, punto 4, di Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 18342/2017, non massimata, laddove precisa che «[l]a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo” (indipendentemente dall'accertata o indiscussa sua idoneità fisica e psichica) “continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione”; così pure Cass. Sez.
Così Cass. Sez. 6, 5 novembre 2021, n. 32190 “[l]a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. (“all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione - 5 -
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. (“nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s.”.
L'accertamento dell'integrità fisica e psichica fa dunque cadere i presupposti della sospensione cautelare ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non ha ricaduta sulla durata della sospensione provvisoria applicata quale anticipazione ex art. 223 c.d.s. della sanzione amministrativa accessoria per la commissione del reato. La diversa opinione, si è giustamente segnalato, produrrebbe del resto l'effetto paradossale di sottoporre a trattamento più favorevole (sospensione solo fino a visita medica favorevole) il guidatore con più alto tasso alcolemico (superiore a 1,5 g/l) rispetto a quelli con tasso superiore a 0,5 o 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (per i quali, salvo che non abbiano provocato incidenti, non è prevista l'obbligatoria sottoposizione a visita medica).
7. L'intenzione di chiedere o di non opporsi alla sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità presuppone, appunto, la definizione del giudizio con l'affermazione della responsabilità penale e la sostituzione della pena con il lavoro, mentre l'applicazione preventiva della sospensione da parte del prefetto precede la pronuncia del giudice (del resto l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, giova aggiungere, determina, oltre all'estinzione del reato, la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria, e non già la sua esclusione, di talché neppure sotto questo profilo può argomentarsi un ostacolo alla sospensione preventiva doverosa ex art. 223 c.d.s.; nel caso in esame, con la dichiarazione di estinzione, la sospensione della patente è stata ridotta a 1 anno e 2 mesi, superiore dunque a quella complessivamente disposta dal prefetto ex art. 223 c.d.s.).
In ogni caso, come correttamente argomenta l'appellante, la circostanza che nel frattempo sia stato definito il giudizio penale e la statuizione definitiva sulla sospensione o revoca della patente di guida abbia privato di effetto quella provvisoria del prefetto non determina la cessazione della materia del contendere o il venir meno dell'interesse alla pronuncia sull'opposizione dal provvedimento amministrativo, in quanto permane comunque l'interesse all'accertamento della legittimità o illegittimità dell'atto amministrativo.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 e dei parametri per cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.906,00 (€ 851 + 602 + 1453 per fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre a spese generali, IVA e CPA;
nulla per il primo grado, essendosi l'amministrazione costituita in - 6 -
proprio e non avendo allegato né documentato spese
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1547/2023 del Giudice di Pace di , pubblicata il 3 settembre Pt_1
2024, rigetta l'opposizione prop avverso Parte_2
l'ordinanza del Prefetto di prot. n. 2148/2022/AREA III del 14 Pt_1 novembre 2022;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Brescia nell'udienza del 20 novembre 2025
Il giudice
CI OL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
S E N T E N Z A con motivazione contestuale art. 429, 430, 437,438 c.p.c. nella causa civile n. 1816/2025 Ruolo Generale promossa
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
APPELLANTE OGGETTO: c o n t r o Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla Parte_2 L689/1981 (violazione comparsa di costituzione, dall'avv. Gianluca Girelli del foro di Vremoa e codice strada) dall'avv. Massimo Scioscioli del foro di Pt_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“annullare la sentenza n. 1547/2023 del Giudice di Pace di e, per Pt_1 l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. avvers inanza Parte_2 prefettizia prot. n. 2148/22/AREA III del 14/11/2022, confermandone la legittimità, con vittoria di spese e onorari”.
Per l'appellato
“chiede il rigetto dell'appello promosso dalla avverso la CP_1 Pt_1 sentenza emessa dal Giudice di Pace di n 1547 d on conferma Pt_1 integrale della sentenza impugnata;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata, ove mai il Tribunale ritenesse di non poter confermare la sentenza di primo grado, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
L'1 novembre 2022, alle ore 5.37, una pattuglia della Stazione CC di Pontevico ha fermato per un controllo l'autovettura BMW targata FM774TB, che percorreva la via Torchiera. Identificato il conducente, e ravvisati sintomi di ebbrezza alcolica, gli agenti hanno sottoposto il guidatore a test etilometrico che, alla doppia prova di rito, ha attestato tasso alcolemico pari a 2,19 e 2,03 g/l (v. doc. 2 appellante). - 2 -
Con ordinanza n. 2148 del 14 novembre 2022 il Prefetto di Brescia, in ragione della tipicità della condotta rispetto alla contravvenzione prevista e punita dall'art. 186 comma 2 lett. c) c.d.s., ha disposto, in applicazione dell'art. 223 c.d.s., la sospensione in via provvisoria della patente di guida di per 12 mesi dalla data Parte_2 del ritiro effettivo del documento.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto opposizione, Parte_2 depositata il 14 dicembre 2022 avanti al Giudice di Pace di , Pt_1 deducendo a fondamento del ricorso – oltre a (i) la indispensabilità della patente di guida al fine di poter guidare i mezzi agricoli dell'azienda familiare – (ii) l'intenzione di chiedere, nell'instaurando procedimento penale, la sospensione del giudizio (rectius: la sostituzione della pena) con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis c.d.s., e (iii) l'esaurimento dell'esigenza cautelare tutelata dal provvedimento provvisorio di sospensione una volta che il ricorrente abbia sostenuto, come prescritto ex art. 186 commi 8 e 9 c.d.s. dalla stessa ordinanza prefettizia, la visita medica avanti alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida e all'esito sia ritenuto fisicamente e psichicamente idoneo alla guida.
L'opponente ha dunque chiesto l'annullamento dell'ordinanza di sospensione provvisoria e in via subordinata la riduzione del periodo di sospensione alla durata minima.
3. La , costituitasi avanti al giudice di pace Controparte_2 con memoria depositata il 28 aprile 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso
4. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 1547/2023 del Pt_1
26 giugno 2023, ha parzialmente accolto l'opposizione, e ha annullato l'ordinanza di sospensione della patente di guida con effetto dalla pronuncia “riducendo il periodo di sospensione cautelare della patente di guida del ricorrente all'effettivo periodo sofferto”, con compensazione delle spese di lite.
La sentenza, pubblicata il 3 settembre 2024, motiva l'annullamento affermando che l'esigenza cautelare a cui la sospensione ex art. 223 c.d.s. è preordinata (“tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti la circolazione, continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente pericolosa e foriera di ulteriori pericoli” e consentire di “accertare che lo stesso conducente non sia affetto da patologia cronica derivante dall'usuale consumo di bevande alcoliche o di dette sostanze, tale da costituire un indice obbiettivo alla possibile reiterazione del comportamento antigiuridico”) risulta essere ormai esaurita, alla data della pronuncia del giudice, alla luce dell'esito positivo della visita medica sostenuta i 19 giugno 2023 in ottemperanza a quanto disposto dal prefetto ai sensi dell'art. 186 commi 8 e 9 c.d.s., oltre che della documentata dichiarazione di disponibilità a sottoporsi ai lavori di pubblica utilità in sostituzione della sanzione penale.
3. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 la di Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, Pt_1 - 3 -
deducendo l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 186 e 223 c.d.s., che configurano due autonome e distinte ipotesi di sospensione della patente di guida, aventi diversa funzione e dunque cumulabili, non esistendo fra le norme rapporto di specialità. E' irrilevante, inoltre, l'intenzione dell'indagato/imputato di chiedere, nel procedimento penale per violazione degli artt. 186/187 c.d.s., il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della sanzione penale, giacché la sospensione provvisoria disposta dal prefetto interviene appunto in attesa della pronuncia del giudice penale e prima dunque dell'eventuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
5. L'appellato ricevuta notifica di ricorso e Parte_2 decreto di fissazione d'udienza, si è costituito nel giudizio di appello depositando comparsa con la quale, eccepita l'inammissibilità dell'appello che ripropone il contenuto dell'atto depositato in primo grado e non contiene elementi nuovi e specifici di censura della sentenza, deduce altresì (i) l'antieconomicità processuale dell'appello in quanto il reato ex art. 186, comma 2, lett. c e comma 2 sexies c.d.s. ascritto all'appellato, proposta opposizione a decreto penale e ammesso al lavoro di pubblica utilità, è stato dichiarato estinto con ordinanza 17.6.2024 del GUP del Tribunale di Brescia (doc. 3) [con contestuale riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rideterminata in mesi 1 e giorni 2 (recte: anni 1 e mesi 2)] e (iii) l'infondatezza nel merito dell'impugnazione, avendo il giudice di pace correttamente argomentato circa la funzione cautelare della sospensione e l'esaurimento dell'esigenza cautelare per effetto della certificazione medica di idoneità psicofisica e del periodo di sospensione già scontato.
5. All'udienza di comparizione del 20 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa e chiesto l'accoglimento ognuna delle proprie conclusioni
All'esito viene pronunciata sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione motivazione.
6. L'appello è fondato.
La questione controversa attiene alla valutazione del rapporto intercorrente, di specialità ovvero di autonomia e eventuale concorrenza, tra la sospensione della patente di guida disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. fino all'esito della visita medica di accertamento dell'idoneità fisica e psichica alla guida, e l'analoga misura disposta in via provvisoria ex art. 223 c.d.s., fino ad un massimo di due anni, nelle ipotesi in cui la condotta dell'automobilista integri un reato per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.
Sul punto si è da tempo consolidata l'interpretazione della Corte di Cassazione, condivisa e recepita anche da numerose pronunce di questo tribunale, secondo cui le due misure hanno presupposti e - 4 -
funzioni autonomi, di tal che l'esito positivo della visita medica esaurisce le finalità della sospensione cautelare disposta ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non produce alcun effetto sulla durata della sospensione provvisoria disposta ai sensi dell'art. 223 c.d.s. quando sia accertata condotta dell'automobilista integrante reato per il quale sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (è il caso in esame, trattandosi della fattispecie p. e p. dall'art. 186 comma 2 lett. c e comma 2 sexies c.d.s., di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l aggravati dalla guida in ora di notte, per il quale è prevista sospensione da uno a due anni) oppure della revoca della patente.
L'orientamento in tal senso espresso già da Cass. Sez. 2, 19.10.2010, n. 21447 (“[i]n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice;
nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti”) è stato in seguito costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. 2, ord. 30.1.2025, n. 2425; così in precedenza, ad es. Cass. Sez. 2, ord. 18 aprile 2018 n. 9539 e )
Giova in particolare richiamare la motivazione, punto 4, di Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 18342/2017, non massimata, laddove precisa che «[l]a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo” (indipendentemente dall'accertata o indiscussa sua idoneità fisica e psichica) “continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme, né risulta violato il principio sancito dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, sussistendo nel caso in esame la necessaria correlazione tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della sanzione”; così pure Cass. Sez.
Così Cass. Sez. 6, 5 novembre 2021, n. 32190 “[l]a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9° co. dell'art. 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex art. 119 c.d.s. (art. 119 c.d.s. richiamato dall'8° co. dell'art. 186 c.d.s.), affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2° co. dell'art. 186 c.d.s. (“all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione - 5 -
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”), cui si correla la sospensione di cui all'art. 223 c.d.s. (“nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, (...) il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”), è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso "ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis", che figura nel testo del 9° co. dell'art. 186 c.d.s.”.
L'accertamento dell'integrità fisica e psichica fa dunque cadere i presupposti della sospensione cautelare ex art. 186 comma 9 c.d.s. ma non ha ricaduta sulla durata della sospensione provvisoria applicata quale anticipazione ex art. 223 c.d.s. della sanzione amministrativa accessoria per la commissione del reato. La diversa opinione, si è giustamente segnalato, produrrebbe del resto l'effetto paradossale di sottoporre a trattamento più favorevole (sospensione solo fino a visita medica favorevole) il guidatore con più alto tasso alcolemico (superiore a 1,5 g/l) rispetto a quelli con tasso superiore a 0,5 o 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l (per i quali, salvo che non abbiano provocato incidenti, non è prevista l'obbligatoria sottoposizione a visita medica).
7. L'intenzione di chiedere o di non opporsi alla sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità presuppone, appunto, la definizione del giudizio con l'affermazione della responsabilità penale e la sostituzione della pena con il lavoro, mentre l'applicazione preventiva della sospensione da parte del prefetto precede la pronuncia del giudice (del resto l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, giova aggiungere, determina, oltre all'estinzione del reato, la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria, e non già la sua esclusione, di talché neppure sotto questo profilo può argomentarsi un ostacolo alla sospensione preventiva doverosa ex art. 223 c.d.s.; nel caso in esame, con la dichiarazione di estinzione, la sospensione della patente è stata ridotta a 1 anno e 2 mesi, superiore dunque a quella complessivamente disposta dal prefetto ex art. 223 c.d.s.).
In ogni caso, come correttamente argomenta l'appellante, la circostanza che nel frattempo sia stato definito il giudizio penale e la statuizione definitiva sulla sospensione o revoca della patente di guida abbia privato di effetto quella provvisoria del prefetto non determina la cessazione della materia del contendere o il venir meno dell'interesse alla pronuncia sull'opposizione dal provvedimento amministrativo, in quanto permane comunque l'interesse all'accertamento della legittimità o illegittimità dell'atto amministrativo.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 e dei parametri per cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 2.906,00 (€ 851 + 602 + 1453 per fasi studio, introduttiva e decisionale), oltre a spese generali, IVA e CPA;
nulla per il primo grado, essendosi l'amministrazione costituita in - 6 -
proprio e non avendo allegato né documentato spese
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1547/2023 del Giudice di Pace di , pubblicata il 3 settembre Pt_1
2024, rigetta l'opposizione prop avverso Parte_2
l'ordinanza del Prefetto di prot. n. 2148/2022/AREA III del 14 Pt_1 novembre 2022;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Brescia nell'udienza del 20 novembre 2025
Il giudice
CI OL
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.