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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3619/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3619 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 5 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lajatico Persona_1 C.F._4
(PI), Podere il Cerro s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Gessica Sartini, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), (CF P_ C.F._5 CP_2
) e (C.F. elettivamente C.F._6 CP C.F._7 domiciliati in Pontedera, via San Faustino n. 48, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Bruni (pec
, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata Email_1 nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1
, e , chiedendo all'intestato Tribunale P_ CP_2 CP di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere: nel merito in via principale a) - accertare e dichiarare che i bonifici effettuati in data 06/04/2009 e
08/04/2009 dal de cuius in favore dei Sig.ri e Persona_2 Parte_4 CP_2 costituiscono atti di donazione diretta, da parte del de cuius a favore dei nipoti sopra richiamati e qui convenuti, poiché il Sig. i spoglia dei propri beni di valore rilevante senza alcuna causa P_ giustificativa e dunque per spirito di liberalità arricchisce i qui convenuti in ragione di €.
55.873,33ciascuno e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del sopracitato pagamento, poiché carente del requisito essenziale della forma scritta dell'atto pubblico;
b) per l'effetto ricostruire fittiziamente la massa ereditaria computando oltre al donatum il relictum e dunque tenendo conto del valore dei bonifici effettuati, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra meglio formula, e dunque ordinare la restituzione di quanto ricevuto ovvero della somma di €. 55.873,33 per ciascun convenuto e così in totale la restituzione della somma di € 167.620,00 e conseguentemente ricalcolare la quota di legittima per la quota dei
2/3 dell'asse ereditario, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attrice per il complessivo importo di almeno € 238.310,45 dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
c) per
l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti e P_ per il valore di almeno € 74.497,78 e quindi almeno di € 37.248,89 ciascuno e la restituzione CP_2 in favore dell'attrice delle somme ricevute dal convenuto per la complessiva somma CP di almeno € 37.248,89 (pari ai 2/3 della somma di €.55.873,33 ricevuta) e quindi in totale la somma di almeno € 111.746,67; - in via subordinata, a)nella denegata e non creduto ipotesi in cui il Giudice ritenga valida la donazione effettuata dal de cuius, accertare e dichiarare che i bonifici effettuati in data 06/04/2009 e 08/04/2009 dal de cuius in favore dei Sig.ri e Persona_2 P_ costituiscono atti di donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da CP_2 parte del de cuius a favore dei nipoti sopra richiamati e qui convenuti, poiché il Sig. si P_ spogliava dei propri beni di valore rilevante senza alcuna causa giustificativa e dunque per spirito di liberalità arricchiva i qui convenuti in ragione di € 55.873,33 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato pagamento, poiché trattasi di disposizione
a causa donativa lesiva della quota di legittima della pretermessa moglie;
Persona_1
b)dichiarare e accertare pretermessa la moglie , e per l'effetto ai fini di constatare Persona_1 la lesione per preterizione dell'attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius
, computando oltre al donatum il relictum e dunque tenendo conto del valore dei Persona_2 bonifici effettuati, come in narrativa d'atto e dei conto correnti bancari accertandi in corso di procedura, o - secondo ogni altra meglio formula, e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa moglie per la quota dei 2/3 dell'asse ereditario, Persona_1 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attrice per il complessivo importo di almeno € 201.061,57 dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire , per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore di almeno € 74.497,78 e quindi almeno di € 37.248,89 ciascuno o la differente somma ritenuta di giustizia;
c) Per l'effetto, assegnare a favore di , nella qualità di erede Persona_1 legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di Legge, quota dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili descritti in narrativa e delle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 2/3 e per il valore ritenuto di giustizia, a favore di ER
, eventualmente disponendo la facoltà dei altri coeredi donatari di compensare la quota del
[...] legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali. Liquidazione per equivalente della quota che ER
dichiara fin da ora di voler accettare. E fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche fronte
[...] terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge. d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di avere contratto in data 23.10.1957 matrimonio con;
- che, a seguito del decesso del marito avvenuto in data 26.08.2009, Persona_2 si è aperta la successione (in data 26.08.2009) in favore di essa attrice in qualità di coniuge superstite e degli altri eredi, individuati, in assenza di discendenti diretti, nelle persone di Persona_3
(fratello del de cuius), e (nipoti, figli del fratello premorto CP_2 P_ [...]
, i quali succedevano per rappresentazione); - che la massa ereditaria, al momento della Per_4 denuncia di successione (presentata presso l'agenzia delle entrate di Pisa, in data 01/07/2010 al n.
1090 vol. 9990), era calcolata sul valore complessivo di € 189.845,68 di cui € 146.883,42 quale valore degli immobili ed € 42.962,26 per somme di denaro;
- di essere quindi divenuta proprietaria per la quota dei 2/3 di tutti i beni caduti in successione, mentre gli altri eredi hanno acquisito la quota di
1/3; - che ad essa attrice è stata inoltre assegnata la complessiva somma di € 28.641,50, mentre la rimanenza di € 14.320,75 è stata divisa in parti uguali tra gli altri eredi;
- che, dall'analisi degli estratti conto relativi al conto corrente intestato a n. 2774/331903 è risultato che in data Persona_2
06/04/2009 e 08/04/2009 il de cuius ha effettuato, da tale conto corrente, due bonifici bancari senza causale specifica dell'importo di € 160.000,00 ed € 7.620,00 in favore di , CP P_
e - che le somme di denaro elargite dal i nipoti tramite detti bonifici
[...] CP_2 P_ bancari integrano donazioni nulle in quanto non di modico valore e prive del requisito formale prescritto dall'art 782 c.c.; - che dette somme devono quindi essere riunite alla massa ereditaria attiva;
- di avere diritto ad un ricalcolo della quota di legittima ad essa spettante, aggiungendo la somma donata di € 167.620,00 a quella già dichiarata di € 189.845,68, e quindi alla restituzione di una somma pari ad € 111.746,66 in conseguenza della riduzione proporzionale della quota ereditaria degli eredi e per il valore di almeno € 74.497,78 (€.37.248,89 ciascuno) e della P_ CP_2 restituzione della somma ricevuta da nella misura di € 37.248,89 (pari ai 2/3 della CP complessiva somma di €.55.873,33 da esso ricevuta); - di aver esperito il tentativo di conciliazione in data 27/05/2019, con esito negativo.
In data 19.12.2019 si sono costituiti , e i quali hanno CP P_ CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo, in via preliminare: - l'incapacità di intendere e di volere della e quindi l'illegittimità e la nullità della procura alle liti da essa rilasciata con la ER conseguente nullità di ogni atto processuale successivo, stante la pendenza di un giudizio per l'interdizione dell'attrice; - l'improcedibilità della domanda nei confronti di e P_ CP_2 in ragione della nullità ed inefficacia del procedimento di mediazione esperito nei loro
[...] confronti, attesa la falsità della firma apposta al mandato rilasciato dall'attrice nell'ambito di detto procedimento;
- l'improcedibilità della domanda nei confronti di per il mancato CP espletamento del procedimento mediazione obbligatoria. Sempre in via preliminare, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di , in quanto non si tratterebbe di CP un chiamato all'eredità del de cuius.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto la validità della donazione effettuata dal de cuius in quanto donazione “indiretta”, atteso che: - le somme di denaro oggetto dei i bonifici effettuati in data
06.04.2009 e 08.04.2009 erano pari a quanto ricavato da una vendita immobiliare relativa ad un bene in comproprietà dei fratelli ( , e ) che il de cuius aveva P_ Per_2 Per_3 Per_4 depositato presso l'istituto bancario, su di un conto dedicato, con l'intenzione di farle pervenire ai nipoti e . CP_2 P_ CP
La difesa convenuta ha altresì eccepito l'inapplicabilità, al caso di specie, della collazione, deducendo che detto istituto trova applicazione soltanto nei confronti dei donatari che siano anche coeredi discendenti.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante prova orale (interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testi all'udienza del 17.02.2022).
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di notte scritte e, con ordinanza del 5 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., nella misura massima di legge.
In data 28.03.2025, a seguito del decesso di , avvenuto il 3.03.2025, si sono costituiti Persona_1 in giudizio e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'originaria attrice (come si evince dal testamento olografo allegato alla comparsa di costituzione in giudizio), che hanno fatto proprie tutte le istanze già svolte nell'atto introduttivo, negli atti successivi e nelle conclusioni depositate in data 07.01.2025, confermando integralmente le conclusioni ivi formulate.
************
1. In limine litis, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in relazione alla pretesa irregolarità della procedura di mediazione espletata nei confronti di e in tesi dovuta alla nullità della procura rilasciata nell'ambito P_ CP_2 di detto procedimento dall'attrice in stato di incapacità di intendere e volere e in pendenza di un procedimento di interdizione nei suoi confronti.
Invero, la questione è già stata oggetto di specifico esame e rigetto da parte del giudice istruttore con ordinanza del 01.04.2020, non revocata né modificata, la cui motivazione deve ritenersi integralmente richiamata e confermata (“premesso che nel procedimento di mediazione obbligatoria si ritiene necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori (Trib. Pavia, 26.9.2016;
Trib. Roma, sent. 14194/16 del 14.7.2016; Trib. Roma 4.4.2016 e 23.2.2017; Corte Appello Firenze
1.10.2015; Trib. Caltanissetta 26.8.2016; Trib. Palermo 23.12.2016; Trib. Napoli nord 6.2.2017); considerato che la soluzione della richiesta della presenza effettiva delle parti è evidentemente in linea con la lettera e la ratio delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 28/2010, il cui tessuto normativo è finalizzato ad ottenere, in vista di un'utile soluzione extragiudiziale della controversia, un confronto effettivo tra le parti ed a far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore;
visto che l'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 facendo riferimento soltanto alla funzione di assistenza del difensore e non anche a quella di rappresentanza, dà per presupposta la presenza degli assistiti e per scontato che la parte ed il difensore siano due soggetti diversi con la conseguenza che la possibilità di conferire una procura di carattere sostanziale ad altra persona va quindi limitata ai soli casi di accertata impossibilità di comparire personalmente (cfr. sul punto Corte appello Napoli sez. I,
01/06/2018, (ud. 23/05/2016, dep. 01/06/2018); visto che nel caso in esame al procedimento di mediazione partecipava personalmente l'attrice , comunque assistita dal difensore Persona_1
(cfr. doc. 7 parte attrice); visto che allo stato non risulta sottoposta ad alcuna Persona_1 tutela né lo era al momento della partecipazione al procedimento di mediazione;
considerato che
a norma dell'art. 421 cpc l'eventuale pronuncia di interdizione produrrebbe comunque i suoi effetti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza;
visto, infatti, che la sentenza di interdizione o inabilitazione non ha effetto retroattivo, salva l'ipotesi di procedimento con nomina di un tutore provvisorio nel quale gli effetti della sentenza che accolga l'istanza retroagiscono alla data del provvedimento di nomina. Non avendo portata di giudicato costitutivo o dichiarativo dell'incapacità legale o naturale dell'interdicendo, con effetti risalenti al momento anteriore alla sua pubblicazione, la sentenza comporta che, fino al momento della pronuncia, permane e opera la generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo, per cui i suoi atti debbono considerarsi in tutto validi, salva
l'annullabilità in quanto risultino posti in essere in condizione di incapacità di intendere e di volere
(cass. 5248/1983; 7477/2011). Ne consegue che la pronuncia di interdizione non invalida ex se- né fa presumere che sia stato compiuto da soggetto privo della capacità di intendere e di volere- un negozio compiuto dall'interdicendo nelle more del giudizio relativo (cass. 5248/1983); valutata, quindi, come validamente esperito il procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti P_
e ).
[...] CP_2
2. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti di CP per omesso coinvolgimento dello stesso nel procedimento di mediazione, si osserva che, pur in presenza di un iniziale difetto di partecipazione del convenuto, il vizio risulta sanato, atteso che la procedura è stata espletata in corso di causa ed ha avuto esito negativo (verbale negativo depositato in data 20.01.2021).
Pertanto, neppure tale eccezione non può essere accolta.
3. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP
.
[...]
A ben vedere, l'azione svolta dall'attrice nei confronti di deve essere correttamente CP qualificata in termini di azione di nullità dell'atto di liberalità posto in essere dal defunto marito, in vita. In tale contesto, il convenuto è stato quindi correttamente evocato in giudizio quale beneficiario di una donazione che l'attrice assume nulla per difetto di forma scritta ex art 782 c.c., senza che possa assumere alcun rilievo, in senso contrario, il fatto che non si tratti di un erede del de cuius.
4. Venendo al merito della lite, risulta ex actis che in data 26.08.2009 è deceduto , Persona_2 coniuge di (all. 1 all'atto di citazione) senza discendenti diretti e senza lasciare Persona_1 testamento e che, in pari data, si è quindi aperta la successione legittima in favore degli eredi ER
(moglie), (fratello del de cuius), e (figli
[...] Persona_3 CP_2 P_ del fratello premorto ) (doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione). Persona_4
È pacifico fra le parti (art 115 c.p.c.) e risulta comunque provato per tabulas che, in data 06/04/2009
e 08/04/2009, ha effettuato due bonifici bancari senza causale specifica dell'importo Persona_2 di € 160.000,00 e € 7.620,00 in favore dei nipoti , e CP P_ CP_2
(Doc. 5 - 6 allegati all'atto di citazione), spogliandosi di una parte rilevante del proprio patrimonio senza alcuna causa giustificativa e dunque per spirito di liberalità e così arricchendo i convenuti in ragione di € 55.873,33 ciascuno. 5. Con l'azione svolta, l'attrice ha chiesto l'accertamento della nullità ex art 782 c.c. dei trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius in favore dei convenuti mediante i citati bonifici bancari, assumendo che si tratti di donazioni dirette nulle per difetto di forma.
In conseguenza della declaratoria di nullità ha chiesto, previa riunione fittizia alla massa ereditaria della somma totale ricevuta dai donatari (€ 167.620,00), il ricalcolo della propria quota di legittima
(pari a 2/3 dell'asse ereditario), la riduzione proporzionale delle quote spettanti ai coeredi P_
e oltre alla restituzione, in proprio favore, delle somme ricevute dal convenuto
[...] CP_2 CP
nella misura di 2/3 di quanto da esso percepito.
[...]
6. Preliminarmente, si osserva che la domanda proposta dall'attrice in via principale è volta non a tutelare la propria quota di legittima mediante riduzione di disposizioni donative eccedenti la disponibile, bensì a far valere la radicale invalidità ab origine delle donazioni effettuate dal defunto marito in favore dei nipoti, odierni convenuti, in quanto nulle per difetto di forma.
L'accoglimento della domanda, da qualificarsi correttamente in termini di azione di nullità ex art 782
c.c., determina la dichiarazione di invalidità assoluta degli atti dispositivi e la restituzione ex art. 2033
c.c. delle somme indebitamente percepite dai donatari.
L'azione svolta si fonda quindi su presupposti e produce effetti autonomi e distinti rispetto a quelli propri dell'azione di riduzione ex art 555 c.c., al cui accoglimento consegue una dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (in origine astrattamente valido, seppur lesivo dei diritti dei legittimari) con effetti traslativi della proprietà dal beneficiario della disposizione lesiva al legittimario, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva del legittimario leso, i quali retroagiscono alla data dell'apertura della successione.
Giova precisare che, sebbene la presente controversia si collochi nell'ambito di una vicenda successoria, la coincidenza soggettiva fra i donatari e gli eredi del de cuius - soltanto accidentale - è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della domanda, che resta diretta ad ottenere l'eliminazione giuridica di atti dispositivi nulli ab origine ex art 782 c.c., con la conseguente restituzione delle somme oggetto degli atti di donazione nulli.
Cionondimeno, detta circostanza implica che all'accertamento della nullità della donazione consegue la reintegrazione del donatum nel patrimonio del de cuius e la restituzione delle somme percepite dai donatari/eredi, non nella loro totalità, bensì nella misura dell'eccedenza rispetto alle quote di loro spettanza secondo le regole della successione legittima ex art 565 e ss. c.c. (attesa l'assenza di disposizioni testamentarie) e, in particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 571 c.c., per cui, in mancanza di discendenti e ascendenti del defunto, la quota spettante al coniuge superstite
è pari a 2/3 dell'asse ereditario, mentre il residuo terzo è devoluto ai fratelli e, per rappresentazione, ai nipoti del defunto. In tale prospettiva, l'effetto restitutorio che consegue alla declaratoria di nullità della donazione non si configura come una reintegrazione della legittima in senso tecnico, ma come una restituzione alla massa ereditaria di somme uscite illegittimamente dal patrimonio del de cuius al fine di procedere al ricalcolo delle quote ereditarie degli aventi diritto.
7. Ciò premesso, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei termini che seguono.
7.1 Invero, i trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius in favore dei nipoti mediante bonifici bancari privi di specifica causale costituiscono, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, atti di donazione diretta ai sensi dell'art 769 c.c., trattandosi di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, realizzate con spirito di liberalità e senza alcuna controprestazione.
La tesi avanzata dai convenuti secondo cui si tratterebbe di donazioni indirette è priva di pregio.
Invero, la circostanza per cui le somme bonificate costituivano il frutto di una pregressa operazione a titolo oneroso (compravendita) attiene alla provenienza del donatum e non presenta gli elementi tipici della donazione “indiretta” la quale, secondo consolidata giurisprudenza, presuppone che la liberalità si realizzi attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione (es. acquisto intestato a terzi, pagamento di debito altrui, rinuncia a un credito), idoneo in sé a produrre l'attribuzione patrimoniale in via mediata. Parimenti irrilevante è la gestione di dette somme antecedente al trasferimento e quindi la circostanza che esse siano state custodite su un conto corrente bancario dedicato ed intestato al de cuius.
Pertanto, l'attribuzione patrimoniale che si è concretizzata per mezzo di meri bonifici bancari, privi di specifica giustificazione causale e non collegati ad un diverso schema negoziale, costituiscono atti di donazione in senso tecnico, i quali devono essere dichiarati nulli per difetto della forma dell'atto pubblico prescritta dall'art 782 c.c.
7.2. Accertata la nullità delle donazioni, le somme oggetto degli atti dispositivi invalidi (€ 167.620,00) devono essere imputate alla massa ereditaria, tornando a far parte dell'attivo da dividersi tra gli eredi, tra i quali rientra – con diritto alla restituzione pro quota – la vedova odierna attrice. ER
La restituzione tiene conto delle quote di concorrenza del coniuge con i fratelli, secondo le regole di cui all'art. 582 c.c.
Nella specie, a oggi, ai suoi eredi) spetta una quota pari a 2/3 del donatum Persona_1
(per un totale di € 111.746,00), mentre il restante 1/3 andrà diviso, in parti uguali, tra il fratello del de cuius e l'altro fratello (il quale, premorto, vedrà succedere Persona_3 Persona_4 per rappresentazione i propri figli e . CP_2 P_
Nulla spetta a il quale, donatario ma non anche erede, è tenuto unicamente alla CP restituzione di quanto ricevuto a titolo di donazione nulla, senza diritto alla restituzione pro quota per successione legittima. 7.3. Trattandosi di indebito oggettivo in cui l'accipiens era a conoscenza della carenza di forma della donazione, la parte attrice ha altresì diritto alla restituzione – pro quota - degli interessi dal giorno in cui sono stati eseguiti i bonifici, e sino all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, i quali con la propria condotta hanno dato causa al presente giudizio (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 (in ragione dell'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività), tenuto conto del valore della lite (in base al decisum
– scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
I) ACCERTA e DICHIARA la nullità degli atti di donazione (bonifici del 06.04.2009 e
08.04.2009) effettuati da in favore di e CP_4 Persona_5 CP_5
per violazione dell'art. 782 c.c.; Parte_5
II) DISPONE la restituzione del donatum con imputazione alla massa attiva dell'eredità morendo dismessa da;
CP_4
III) ACCOGLIE la domanda restitutoria della parte attrice limitatamente a 2/3 del donatum, oltre interessi legali dalla data in cui sono stati eseguiti i bonifici e sino al soddisfo;
IV) CONDANNA i convenuti alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per spese, euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 23 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3619 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione il 5 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. ), in qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 di (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lajatico Persona_1 C.F._4
(PI), Podere il Cerro s.n.c., presso lo studio dell'Avv. Gessica Sartini, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- attori contro
(C.F. ), (CF P_ C.F._5 CP_2
) e (C.F. elettivamente C.F._6 CP C.F._7 domiciliati in Pontedera, via San Faustino n. 48, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Bruni (pec
, che li rappresenta e difende in forza di procura depositata Email_1 nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- convenuti
Oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1
, e , chiedendo all'intestato Tribunale P_ CP_2 CP di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, voglia così provvedere: nel merito in via principale a) - accertare e dichiarare che i bonifici effettuati in data 06/04/2009 e
08/04/2009 dal de cuius in favore dei Sig.ri e Persona_2 Parte_4 CP_2 costituiscono atti di donazione diretta, da parte del de cuius a favore dei nipoti sopra richiamati e qui convenuti, poiché il Sig. i spoglia dei propri beni di valore rilevante senza alcuna causa P_ giustificativa e dunque per spirito di liberalità arricchisce i qui convenuti in ragione di €.
55.873,33ciascuno e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del sopracitato pagamento, poiché carente del requisito essenziale della forma scritta dell'atto pubblico;
b) per l'effetto ricostruire fittiziamente la massa ereditaria computando oltre al donatum il relictum e dunque tenendo conto del valore dei bonifici effettuati, come in narrativa d'atto e dei conti correnti bancari accertandi in corso di procedura, o secondo ogni altra meglio formula, e dunque ordinare la restituzione di quanto ricevuto ovvero della somma di €. 55.873,33 per ciascun convenuto e così in totale la restituzione della somma di € 167.620,00 e conseguentemente ricalcolare la quota di legittima per la quota dei
2/3 dell'asse ereditario, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attrice per il complessivo importo di almeno € 238.310,45 dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
c) per
l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti e P_ per il valore di almeno € 74.497,78 e quindi almeno di € 37.248,89 ciascuno e la restituzione CP_2 in favore dell'attrice delle somme ricevute dal convenuto per la complessiva somma CP di almeno € 37.248,89 (pari ai 2/3 della somma di €.55.873,33 ricevuta) e quindi in totale la somma di almeno € 111.746,67; - in via subordinata, a)nella denegata e non creduto ipotesi in cui il Giudice ritenga valida la donazione effettuata dal de cuius, accertare e dichiarare che i bonifici effettuati in data 06/04/2009 e 08/04/2009 dal de cuius in favore dei Sig.ri e Persona_2 P_ costituiscono atti di donazione diretta e/o indiretta o un atto mixtum cum donationem, da CP_2 parte del de cuius a favore dei nipoti sopra richiamati e qui convenuti, poiché il Sig. si P_ spogliava dei propri beni di valore rilevante senza alcuna causa giustificativa e dunque per spirito di liberalità arricchiva i qui convenuti in ragione di € 55.873,33 e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato pagamento, poiché trattasi di disposizione
a causa donativa lesiva della quota di legittima della pretermessa moglie;
Persona_1
b)dichiarare e accertare pretermessa la moglie , e per l'effetto ai fini di constatare Persona_1 la lesione per preterizione dell'attore, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius
, computando oltre al donatum il relictum e dunque tenendo conto del valore dei Persona_2 bonifici effettuati, come in narrativa d'atto e dei conto correnti bancari accertandi in corso di procedura, o - secondo ogni altra meglio formula, e dunque ordinare la reintegrazione nella quota di legittima della pretermessa moglie per la quota dei 2/3 dell'asse ereditario, Persona_1 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, con valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima dell'attrice per il complessivo importo di almeno € 201.061,57 dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire , per l'effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei convenuti per il valore di almeno € 74.497,78 e quindi almeno di € 37.248,89 ciascuno o la differente somma ritenuta di giustizia;
c) Per l'effetto, assegnare a favore di , nella qualità di erede Persona_1 legittimario e di avente diritto alla quota di legittima ai sensi di Legge, quota dei beni comuni ereditari così ricostruiti: gli immobili descritti in narrativa e delle giacenze bancarie accertate in corso di procedura, per la frazione di 2/3 e per il valore ritenuto di giustizia, a favore di ER
, eventualmente disponendo la facoltà dei altri coeredi donatari di compensare la quota del
[...] legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali. Liquidazione per equivalente della quota che ER
dichiara fin da ora di voler accettare. E fermo il diritto dell'attrice di ottenere, anche fronte
[...] terzi, la restituzione dei beni ereditari ai sensi di Legge. d) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed accessori di legge tutti”.
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto: - di avere contratto in data 23.10.1957 matrimonio con;
- che, a seguito del decesso del marito avvenuto in data 26.08.2009, Persona_2 si è aperta la successione (in data 26.08.2009) in favore di essa attrice in qualità di coniuge superstite e degli altri eredi, individuati, in assenza di discendenti diretti, nelle persone di Persona_3
(fratello del de cuius), e (nipoti, figli del fratello premorto CP_2 P_ [...]
, i quali succedevano per rappresentazione); - che la massa ereditaria, al momento della Per_4 denuncia di successione (presentata presso l'agenzia delle entrate di Pisa, in data 01/07/2010 al n.
1090 vol. 9990), era calcolata sul valore complessivo di € 189.845,68 di cui € 146.883,42 quale valore degli immobili ed € 42.962,26 per somme di denaro;
- di essere quindi divenuta proprietaria per la quota dei 2/3 di tutti i beni caduti in successione, mentre gli altri eredi hanno acquisito la quota di
1/3; - che ad essa attrice è stata inoltre assegnata la complessiva somma di € 28.641,50, mentre la rimanenza di € 14.320,75 è stata divisa in parti uguali tra gli altri eredi;
- che, dall'analisi degli estratti conto relativi al conto corrente intestato a n. 2774/331903 è risultato che in data Persona_2
06/04/2009 e 08/04/2009 il de cuius ha effettuato, da tale conto corrente, due bonifici bancari senza causale specifica dell'importo di € 160.000,00 ed € 7.620,00 in favore di , CP P_
e - che le somme di denaro elargite dal i nipoti tramite detti bonifici
[...] CP_2 P_ bancari integrano donazioni nulle in quanto non di modico valore e prive del requisito formale prescritto dall'art 782 c.c.; - che dette somme devono quindi essere riunite alla massa ereditaria attiva;
- di avere diritto ad un ricalcolo della quota di legittima ad essa spettante, aggiungendo la somma donata di € 167.620,00 a quella già dichiarata di € 189.845,68, e quindi alla restituzione di una somma pari ad € 111.746,66 in conseguenza della riduzione proporzionale della quota ereditaria degli eredi e per il valore di almeno € 74.497,78 (€.37.248,89 ciascuno) e della P_ CP_2 restituzione della somma ricevuta da nella misura di € 37.248,89 (pari ai 2/3 della CP complessiva somma di €.55.873,33 da esso ricevuta); - di aver esperito il tentativo di conciliazione in data 27/05/2019, con esito negativo.
In data 19.12.2019 si sono costituiti , e i quali hanno CP P_ CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo, in via preliminare: - l'incapacità di intendere e di volere della e quindi l'illegittimità e la nullità della procura alle liti da essa rilasciata con la ER conseguente nullità di ogni atto processuale successivo, stante la pendenza di un giudizio per l'interdizione dell'attrice; - l'improcedibilità della domanda nei confronti di e P_ CP_2 in ragione della nullità ed inefficacia del procedimento di mediazione esperito nei loro
[...] confronti, attesa la falsità della firma apposta al mandato rilasciato dall'attrice nell'ambito di detto procedimento;
- l'improcedibilità della domanda nei confronti di per il mancato CP espletamento del procedimento mediazione obbligatoria. Sempre in via preliminare, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di , in quanto non si tratterebbe di CP un chiamato all'eredità del de cuius.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto la validità della donazione effettuata dal de cuius in quanto donazione “indiretta”, atteso che: - le somme di denaro oggetto dei i bonifici effettuati in data
06.04.2009 e 08.04.2009 erano pari a quanto ricavato da una vendita immobiliare relativa ad un bene in comproprietà dei fratelli ( , e ) che il de cuius aveva P_ Per_2 Per_3 Per_4 depositato presso l'istituto bancario, su di un conto dedicato, con l'intenzione di farle pervenire ai nipoti e . CP_2 P_ CP
La difesa convenuta ha altresì eccepito l'inapplicabilità, al caso di specie, della collazione, deducendo che detto istituto trova applicazione soltanto nei confronti dei donatari che siano anche coeredi discendenti.
La causa è stata istruita per tabulas e mediante prova orale (interrogatorio formale dell'attrice ed escussione dei testi all'udienza del 17.02.2022).
Le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito di notte scritte e, con ordinanza del 5 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., nella misura massima di legge.
In data 28.03.2025, a seguito del decesso di , avvenuto il 3.03.2025, si sono costituiti Persona_1 in giudizio e quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'originaria attrice (come si evince dal testamento olografo allegato alla comparsa di costituzione in giudizio), che hanno fatto proprie tutte le istanze già svolte nell'atto introduttivo, negli atti successivi e nelle conclusioni depositate in data 07.01.2025, confermando integralmente le conclusioni ivi formulate.
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1. In limine litis, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in relazione alla pretesa irregolarità della procedura di mediazione espletata nei confronti di e in tesi dovuta alla nullità della procura rilasciata nell'ambito P_ CP_2 di detto procedimento dall'attrice in stato di incapacità di intendere e volere e in pendenza di un procedimento di interdizione nei suoi confronti.
Invero, la questione è già stata oggetto di specifico esame e rigetto da parte del giudice istruttore con ordinanza del 01.04.2020, non revocata né modificata, la cui motivazione deve ritenersi integralmente richiamata e confermata (“premesso che nel procedimento di mediazione obbligatoria si ritiene necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare e dei rispettivi difensori (Trib. Pavia, 26.9.2016;
Trib. Roma, sent. 14194/16 del 14.7.2016; Trib. Roma 4.4.2016 e 23.2.2017; Corte Appello Firenze
1.10.2015; Trib. Caltanissetta 26.8.2016; Trib. Palermo 23.12.2016; Trib. Napoli nord 6.2.2017); considerato che la soluzione della richiesta della presenza effettiva delle parti è evidentemente in linea con la lettera e la ratio delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 28/2010, il cui tessuto normativo è finalizzato ad ottenere, in vista di un'utile soluzione extragiudiziale della controversia, un confronto effettivo tra le parti ed a far emergere i loro concreti interessi davanti al mediatore;
visto che l'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 facendo riferimento soltanto alla funzione di assistenza del difensore e non anche a quella di rappresentanza, dà per presupposta la presenza degli assistiti e per scontato che la parte ed il difensore siano due soggetti diversi con la conseguenza che la possibilità di conferire una procura di carattere sostanziale ad altra persona va quindi limitata ai soli casi di accertata impossibilità di comparire personalmente (cfr. sul punto Corte appello Napoli sez. I,
01/06/2018, (ud. 23/05/2016, dep. 01/06/2018); visto che nel caso in esame al procedimento di mediazione partecipava personalmente l'attrice , comunque assistita dal difensore Persona_1
(cfr. doc. 7 parte attrice); visto che allo stato non risulta sottoposta ad alcuna Persona_1 tutela né lo era al momento della partecipazione al procedimento di mediazione;
considerato che
a norma dell'art. 421 cpc l'eventuale pronuncia di interdizione produrrebbe comunque i suoi effetti soltanto dopo la pubblicazione della sentenza;
visto, infatti, che la sentenza di interdizione o inabilitazione non ha effetto retroattivo, salva l'ipotesi di procedimento con nomina di un tutore provvisorio nel quale gli effetti della sentenza che accolga l'istanza retroagiscono alla data del provvedimento di nomina. Non avendo portata di giudicato costitutivo o dichiarativo dell'incapacità legale o naturale dell'interdicendo, con effetti risalenti al momento anteriore alla sua pubblicazione, la sentenza comporta che, fino al momento della pronuncia, permane e opera la generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo, per cui i suoi atti debbono considerarsi in tutto validi, salva
l'annullabilità in quanto risultino posti in essere in condizione di incapacità di intendere e di volere
(cass. 5248/1983; 7477/2011). Ne consegue che la pronuncia di interdizione non invalida ex se- né fa presumere che sia stato compiuto da soggetto privo della capacità di intendere e di volere- un negozio compiuto dall'interdicendo nelle more del giudizio relativo (cass. 5248/1983); valutata, quindi, come validamente esperito il procedimento di mediazione nei confronti dei convenuti P_
e ).
[...] CP_2
2. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda nei confronti di CP per omesso coinvolgimento dello stesso nel procedimento di mediazione, si osserva che, pur in presenza di un iniziale difetto di partecipazione del convenuto, il vizio risulta sanato, atteso che la procedura è stata espletata in corso di causa ed ha avuto esito negativo (verbale negativo depositato in data 20.01.2021).
Pertanto, neppure tale eccezione non può essere accolta.
3. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP
.
[...]
A ben vedere, l'azione svolta dall'attrice nei confronti di deve essere correttamente CP qualificata in termini di azione di nullità dell'atto di liberalità posto in essere dal defunto marito, in vita. In tale contesto, il convenuto è stato quindi correttamente evocato in giudizio quale beneficiario di una donazione che l'attrice assume nulla per difetto di forma scritta ex art 782 c.c., senza che possa assumere alcun rilievo, in senso contrario, il fatto che non si tratti di un erede del de cuius.
4. Venendo al merito della lite, risulta ex actis che in data 26.08.2009 è deceduto , Persona_2 coniuge di (all. 1 all'atto di citazione) senza discendenti diretti e senza lasciare Persona_1 testamento e che, in pari data, si è quindi aperta la successione legittima in favore degli eredi ER
(moglie), (fratello del de cuius), e (figli
[...] Persona_3 CP_2 P_ del fratello premorto ) (doc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione). Persona_4
È pacifico fra le parti (art 115 c.p.c.) e risulta comunque provato per tabulas che, in data 06/04/2009
e 08/04/2009, ha effettuato due bonifici bancari senza causale specifica dell'importo Persona_2 di € 160.000,00 e € 7.620,00 in favore dei nipoti , e CP P_ CP_2
(Doc. 5 - 6 allegati all'atto di citazione), spogliandosi di una parte rilevante del proprio patrimonio senza alcuna causa giustificativa e dunque per spirito di liberalità e così arricchendo i convenuti in ragione di € 55.873,33 ciascuno. 5. Con l'azione svolta, l'attrice ha chiesto l'accertamento della nullità ex art 782 c.c. dei trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius in favore dei convenuti mediante i citati bonifici bancari, assumendo che si tratti di donazioni dirette nulle per difetto di forma.
In conseguenza della declaratoria di nullità ha chiesto, previa riunione fittizia alla massa ereditaria della somma totale ricevuta dai donatari (€ 167.620,00), il ricalcolo della propria quota di legittima
(pari a 2/3 dell'asse ereditario), la riduzione proporzionale delle quote spettanti ai coeredi P_
e oltre alla restituzione, in proprio favore, delle somme ricevute dal convenuto
[...] CP_2 CP
nella misura di 2/3 di quanto da esso percepito.
[...]
6. Preliminarmente, si osserva che la domanda proposta dall'attrice in via principale è volta non a tutelare la propria quota di legittima mediante riduzione di disposizioni donative eccedenti la disponibile, bensì a far valere la radicale invalidità ab origine delle donazioni effettuate dal defunto marito in favore dei nipoti, odierni convenuti, in quanto nulle per difetto di forma.
L'accoglimento della domanda, da qualificarsi correttamente in termini di azione di nullità ex art 782
c.c., determina la dichiarazione di invalidità assoluta degli atti dispositivi e la restituzione ex art. 2033
c.c. delle somme indebitamente percepite dai donatari.
L'azione svolta si fonda quindi su presupposti e produce effetti autonomi e distinti rispetto a quelli propri dell'azione di riduzione ex art 555 c.c., al cui accoglimento consegue una dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (in origine astrattamente valido, seppur lesivo dei diritti dei legittimari) con effetti traslativi della proprietà dal beneficiario della disposizione lesiva al legittimario, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva del legittimario leso, i quali retroagiscono alla data dell'apertura della successione.
Giova precisare che, sebbene la presente controversia si collochi nell'ambito di una vicenda successoria, la coincidenza soggettiva fra i donatari e gli eredi del de cuius - soltanto accidentale - è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica della domanda, che resta diretta ad ottenere l'eliminazione giuridica di atti dispositivi nulli ab origine ex art 782 c.c., con la conseguente restituzione delle somme oggetto degli atti di donazione nulli.
Cionondimeno, detta circostanza implica che all'accertamento della nullità della donazione consegue la reintegrazione del donatum nel patrimonio del de cuius e la restituzione delle somme percepite dai donatari/eredi, non nella loro totalità, bensì nella misura dell'eccedenza rispetto alle quote di loro spettanza secondo le regole della successione legittima ex art 565 e ss. c.c. (attesa l'assenza di disposizioni testamentarie) e, in particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 571 c.c., per cui, in mancanza di discendenti e ascendenti del defunto, la quota spettante al coniuge superstite
è pari a 2/3 dell'asse ereditario, mentre il residuo terzo è devoluto ai fratelli e, per rappresentazione, ai nipoti del defunto. In tale prospettiva, l'effetto restitutorio che consegue alla declaratoria di nullità della donazione non si configura come una reintegrazione della legittima in senso tecnico, ma come una restituzione alla massa ereditaria di somme uscite illegittimamente dal patrimonio del de cuius al fine di procedere al ricalcolo delle quote ereditarie degli aventi diritto.
7. Ciò premesso, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei termini che seguono.
7.1 Invero, i trasferimenti di denaro effettuati dal de cuius in favore dei nipoti mediante bonifici bancari privi di specifica causale costituiscono, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, atti di donazione diretta ai sensi dell'art 769 c.c., trattandosi di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, realizzate con spirito di liberalità e senza alcuna controprestazione.
La tesi avanzata dai convenuti secondo cui si tratterebbe di donazioni indirette è priva di pregio.
Invero, la circostanza per cui le somme bonificate costituivano il frutto di una pregressa operazione a titolo oneroso (compravendita) attiene alla provenienza del donatum e non presenta gli elementi tipici della donazione “indiretta” la quale, secondo consolidata giurisprudenza, presuppone che la liberalità si realizzi attraverso un negozio giuridico diverso dalla donazione (es. acquisto intestato a terzi, pagamento di debito altrui, rinuncia a un credito), idoneo in sé a produrre l'attribuzione patrimoniale in via mediata. Parimenti irrilevante è la gestione di dette somme antecedente al trasferimento e quindi la circostanza che esse siano state custodite su un conto corrente bancario dedicato ed intestato al de cuius.
Pertanto, l'attribuzione patrimoniale che si è concretizzata per mezzo di meri bonifici bancari, privi di specifica giustificazione causale e non collegati ad un diverso schema negoziale, costituiscono atti di donazione in senso tecnico, i quali devono essere dichiarati nulli per difetto della forma dell'atto pubblico prescritta dall'art 782 c.c.
7.2. Accertata la nullità delle donazioni, le somme oggetto degli atti dispositivi invalidi (€ 167.620,00) devono essere imputate alla massa ereditaria, tornando a far parte dell'attivo da dividersi tra gli eredi, tra i quali rientra – con diritto alla restituzione pro quota – la vedova odierna attrice. ER
La restituzione tiene conto delle quote di concorrenza del coniuge con i fratelli, secondo le regole di cui all'art. 582 c.c.
Nella specie, a oggi, ai suoi eredi) spetta una quota pari a 2/3 del donatum Persona_1
(per un totale di € 111.746,00), mentre il restante 1/3 andrà diviso, in parti uguali, tra il fratello del de cuius e l'altro fratello (il quale, premorto, vedrà succedere Persona_3 Persona_4 per rappresentazione i propri figli e . CP_2 P_
Nulla spetta a il quale, donatario ma non anche erede, è tenuto unicamente alla CP restituzione di quanto ricevuto a titolo di donazione nulla, senza diritto alla restituzione pro quota per successione legittima. 7.3. Trattandosi di indebito oggettivo in cui l'accipiens era a conoscenza della carenza di forma della donazione, la parte attrice ha altresì diritto alla restituzione – pro quota - degli interessi dal giorno in cui sono stati eseguiti i bonifici, e sino all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, i quali con la propria condotta hanno dato causa al presente giudizio (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 (in ragione dell'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività), tenuto conto del valore della lite (in base al decisum
– scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), dei parametri medi di riferimento e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
I) ACCERTA e DICHIARA la nullità degli atti di donazione (bonifici del 06.04.2009 e
08.04.2009) effettuati da in favore di e CP_4 Persona_5 CP_5
per violazione dell'art. 782 c.c.; Parte_5
II) DISPONE la restituzione del donatum con imputazione alla massa attiva dell'eredità morendo dismessa da;
CP_4
III) ACCOGLIE la domanda restitutoria della parte attrice limitatamente a 2/3 del donatum, oltre interessi legali dalla data in cui sono stati eseguiti i bonifici e sino al soddisfo;
IV) CONDANNA i convenuti alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per spese, euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 23 giugno 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino