Art. 2.
I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280 , non sono piu' dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualita' arretrate.
I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280 , non sono piu' dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualita' arretrate.