Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1978, n. 828
Articolo 1Articolo 3
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12 gennaio 1979
Art. 2.
I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280 , non sono piu' dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualita' arretrate.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1979