Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado sotto il numero 3876/2024 r.g., avente per oggetto: opposizione a precetto, TRA in proprio e quale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Parte_1 (R.T.I.) tra e (c.f. e p.i. ), in persona del legale Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, , rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Sibilla, Parte_3 opponente E
(c. f. e p.i. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P.IVA_2 Rocco Giuliani, Dante Messinese e Donata Memmi, opposta All'udienza del 25.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che si opponeva al precetto notificatole in data 02.09.2024, con il quale Parte_1 veniva intimato da parte dell'odierna opposta il pagamento della somma di € 1.795.383,50, oltre ulteriori interessi;
sosteneva l'opponente che, in ragione di un accordo intercorso fra le odierne parti in causa nel corso della vicenda processuale che ha visto la pronunzia di diverse sentenze nei vari gradi del giudizio (ancora in corso) celebrati, sarebbe stata perfezionata una garanzia fideiussoria correlata alla conclusione dell'intero giudizio;
riteneva, inoltre, la stessa parte opponente che si sarebbe potuto concludere un accordo risolutorio di quello già perfezionato, ma in assenza di tale accordo risolutorio, l'efficacia esecutiva del titolo rimarrebbe paralizzata dalla scelta che è stata operata dal , nella sua autonomia negoziale e ben consapevole dei vantaggi che gli CP_1 sarebbero derivati, annullando qualunque incidenza negativa del tempo occorrente alla definizione della controversia;
rilevato che parte opposta contestava la accoglibilità dell'opposizione; rilevato che all'udienza del 21.01.2025 emergeva che la materia del contendere era venuta a cessare in ragione del pagamento dell'importo precettato e della restituzione/riduzione della fideiussione o di una delle due fideiussioni;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel corso dei vari pagamenti/restituzioni delle somme versate, del rilascio delle fideiussioni, tese a garantire l'adempimento degli obblighi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio, che, per quanto non appaia idonea ad impedire un'esecuzione provvisoria del titolo non definitivo, ha verosimilmente indotto parte opponente a ritenere che si dovesse procedere ad un adempimento all'esito di una definitiva conclusione della vicenda;
ritenuto, pertanto, che la particolarità delle situazioni avvicendatesi sia idonea ad integrare un'ipotesi analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; p.t.m. Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Taranto, 20.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco