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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Torino, alla via Cervinia n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Antonucci del Foro di Torino,
(c.f. ) C.F._2
RICORRENTE
contro
(p. iva ) con sede in Milano al Foro Buonaparte n. 63, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Simone Benito Natale del Foro di Vibo Valentia, (c.f. ) C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento e risoluzione del contratto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia la S.V. Ill.ma
IN VIA PRINCIPALE:
-Accertare e dichiarare che ha corrisposto alla società l'importo Parte_1 Controparte_1 di €.436.00,00 per l'acquisto di orologi Rolex e che quest'ultima si è resa inadempiente non avendo mai provveduto alla consegna allo stesso degli orologi;
- Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società alla restituzione Controparte_1 dell'importo di €.436.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
- VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'invocata tutela contrattuale, ritenuta l'indebita locupletazione della società
a danno del signor , dichiarare tenuta e condannare la stessa, a Controparte_1 Parte_1 mente del disposto di cui all'art. 2041 cod. civ., alla restituzione in favore di quest'ultimo dell'importo di €.436.000,00 indebitamente trattenuto, con aggravio degli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
pagina 1 di 7
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni contraria richiesta,
IN VIA PRELIMINARE:
- per i motivi innanzi esposti al paragrafo sub. 1, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica per mancata sottoscrizione digitale del ricorso notificato con pec del 14 ottobre 2024 alla
e, per l'effetto, provvedere con tutte le opportune determinazioni di legge previste Controparte_1 dichiarando il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o nullo;
- per i motivi innanzi esposti al paragrafo sub. 2, accertare e dichiarare che la causa non presenta i presupposti per l'applicazione del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario con fissazione ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- respingere per tutti i motivi meglio sopra indicati, tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate, inammissibili, improcedibili in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto l'adempimento della nelle operazioni di vendita e di consegna effettuate, in ordine ai descritti Controparte_1 accadimenti e, per l'effetto, rigettare le domande formulate, in via principale e subordinata, dal Sig.
in quanto infondate inammissibili, improcedibili nonché sfornite delle idonee prove ex Parte_1 art. 2697 cod. civ.;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel paragrafo sub. 6) del presente atto il corretto adempimento della nelle operazioni di vendita e consegna effettuate Controparte_1 nonché la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ., e per l'effetto, rigettare la domanda formulata, in via subordinata, dal Sig. in quanto infondata inammissibile, Parte_1 improcedibile nonché sfornite di idonea prova ex art. 2697 cod. civ.;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto che l'azione intrapresa e le richieste avanzate tanto in via principale che in via subordinata dal Sig.
[...]
sono da ritenersi del tutto pretestuose, inammissibili, improcedibili ed infondate nonché Pt_1 sfornite delle idonee prove ex art. 2697 cod. civ. e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c. il Sig.
a pagare – per i motivi esposti al punto sub. 7 – in favore della Parte_1 Controparte_1 una somma equitativamente determinata da Codesto Giudicante.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, imposta di registro su sentenza, diritti, competenze ed onorari di difesa inclusi accessori di legge, relative e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con domanda introdotta con ricorso ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di una serie di orologi di marca Rolex e CP_1 la restituzione del prezzo corrisposto, pari a € 436.000.
A sostegno della domanda egli rappresenta che: pagina 2 di 7 - nei mesi di agosto, novembre e dicembre 2023 ha effettuato una serie di bonifici a favore della società resistente per l'importo complessivo di € 436.000, corrispondenti al prezzo di alcuni orologi di lusso che avrebbero dovuto essergli consegnati nei mesi seguenti ma che non gli sono mai stati consegnati;
- a fronte dei considerevoli importi ricevuti, la società ha emesso scontrini fiscali Controparte_1 per soli € 169.000, e precisamente lo scontrino n. 0119-0003 del 29.08.2023 per l'importo di € 99.000 e lo scontrino n. 0119-0001 del 29.08.2023 per l'importo di € 70.000;
- nonostante le sue reiterate richieste, la consegna dei beni è sempre stata rimandata dalla società con varie scuse;
- infine, il 08.07.2024, tramite il proprio legale ha diffidato la società affinché provvedesse entro e non oltre quindici giorni alla consegna degli orologi oppure all'immediata restituzione degli importi indebitamente trattenuti, ma anche in questo caso senza alcun successo.
2. La società si è costituita eccependo la nullità della citazione in giudizio perché Controparte_1 la copia notificata del ricorso introduttivo non sarebbe firmata digitalmente dal difensore, e contestando nel merito la domanda.
Sostiene infatti di essere stata contattata per l'acquisto degli orologi non dal ricorrente, ma per suo conto da un terzo di nome , e di aver regolarmente consegnato i beni presso il negozio Persona_1 di Milano di volta in volta “al soggetto deputato al ritiro per conto del cliente identificato a mezzo di carta d'identità, in particolare nelle persone del Sig. (Doc. 10) e Sig. Persona_1 Persona_2
(Doc. 11)”. Produce inoltre tutti gli scontrini fiscali e copia del registro corrispettivi.
[...]
Aggiunge che nel febbraio 2024 il ricorrente risulta aver acquistato un altro orologio, per € 50.000, in relazione al quale produce copia bonifico, scontrino e registro corrispettivi, e che questo è stato sicuramente consegnato, non essendo neppure citato nel ricorso depositato da controparte. Tale circostanza, secondo la società, dimostrerebbe che anche quelli precedenti sono stati consegnati, perché altrimenti non si capirebbe come abbia potuto continuare a pagare somme ingenti a , Pt_1 CP_1 fino appunto al febbraio 2024.
3. In sede di interrogatorio e con le memorie ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c., il non contesta Pt_1 di essersi rivolto per gli acquisti a tale , presentatogli come un rappresentante da un Persona_1 suo amico, e di aver ordinato gli orologi direttamente a lui, senza intrattenere rapporti diretti con
. Però nega di avergli mai conferito alcun mandato a ritirare gli orologi. CP_1
Produce anche estratti della corrispondenza elettronica che avrebbe intrattenuto con il , Per_1 tramite il network Telegram, dal quale emergono le ripetute richieste che ha indirizzato allo stesso per sollecitare la consegna degli orologi.
Conferma anche di aver effettuato l'acquisto del febbraio 2024, ma nega che quell'orologio gli sia mai stato consegnato, ed afferma di non aver incluso il corrispettivo nella domanda di restituzione per un mero errore, dovuto al fatto che quel bonifico era partito da un conto bancario diverso da quello con cui sono stati fatti gli altri pagamenti. Si riserva in ogni caso di agire in separata sede anche per la restituzione di quei 50.000 euro.
Contesta infine l'autenticità degli scontrini fiscali prodotti da controparte.
4. Dopo la concessione di termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c., e il deposito delle relative memorie, in un primo momento sono stati ammessi i testi richiesti dalla società resistente. pagina 3 di 7 All'udienza fissata per la loro audizione, al 12.6.2025, stante la loro assenza, si sono rivalutate le esigenze istruttorie e revocata la loro ammissione, per ragioni che saranno illustrate in seguito. Quindi, ex art. 281terdecies c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che in quella stessa data è stata trattenuta in decisione.
5. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso è infondata.
In primo luogo, vale anche per la notifica del ricorso introduttivo del rito semplificato il principio, affermato per la notifica dell'atto di appello, per cui non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale della copia notificata dell'atto di impugnazione, quanto il difensore attesti la conformità all'originale (cfr. Cass. 11222/2022, “L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m"”).
In secondo luogo, la Suprema Corte, proprio con riferimento alla copia notificata dell'atto di citazione, ha anche precisato che “con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa
«sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore” (cfr. Cass. 8815/2020).
Infine, in ogni caso la notifica ha consentito alla resistente di costituirsi tempestivamente e di sviluppare le sue difese, sicché, se anche si volesse ravvisare una qualche nullità, essa sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, esprimendo l'art. 156 co. 3 c.p.c. un principio generalmente applicabile anche alle nullità delle notificazioni (cfr. Cass. S.U. 7665/2016)
6. Nel merito, la domanda presentata dal ricorrente è fondata, semplicemente perché la società resistente non ha dimostrato di avergli consegnato gli orologi, come invece avrebbe dovuto fare sulla base dei normali criteri di ripartizione dell'onere della prova.
A tale fine, è sufficiente ricordare il noto insegnamento di Cass. S.U. 13533/2001, che ha definitivamente chiarito che il principio “pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sent. n. 973-
96; n. 3232-98; n. 11629-99)”.
Nel caso di specie, incontestato e documentalmente provato il fatto costitutivo dell'obbligazione di consegna degli orologi, rappresentato dai bonifici ricevuti da , questa vorrebbe CP_1 dimostrare l'avvenuta consegna della merce con la produzione degli scontrini fiscali e del registro corrispettivi e con la testimonianza del e del suo autista , chiamati a deporre sul fatto Per_1 Per_2
pagina 4 di 7 di aver effettivamente preso in consegna, presso la sede della società, gli orologi acquistati dal
. Pt_1
Si tratta, in entrambi i casi, di prove inadeguate.
7. Per quanto riguarda gli scontrini fiscali, anche ammettendo che la documentazione prodotta corrisponda a documenti davvero emessi e che questi siano riconducibili agli acquisti del Pt_1
(circostanza che non emerge in modo incontrovertibile dai documenti stessi che ovviamente non contengono alcun riferimento alla persona dell'acquirente), si tratterebbe comunque di documentazione non idonea a provare l'avvenuta consegna.
Dello scontrino fiscale, come è noto, la giurisprudenza si è occupata principalmente per affermare che esso costituisce solo un principio di prova dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n.
33443/2021: "Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali").
Per quanto riguarda la prova della consegna, invece, esso è del tutto irrilevante.
Infatti, anche se è vero che l'emissione dello scontrino è adempimento fiscale obbligatorio al momento della consegna della merce o della prestazione del servizio e prescinde dal concreto pagamento del prezzo (Cass. 31.1.2014, n. 2147), resta il fatto che si tratta comunque di un adempimento da effettuarsi appunto a fini fiscali, che non dimostra in alcun modo che la merce sia stata effettivamente consegnata all'acquirente, perché è ben possibile che il venditore ricevuto il pagamento emetta lo scontrino per porsi al riparo da contestazioni tributarie, ma poi non consegni mai la merce all'acquirente.
Questo a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui è pacifico che il , quando Parte_2 ha effettuato i pagamenti, non fosse presso la sede di , e quindi non può esservi stato alcuno CP_1 scambio contestuale di bene contro prezzo.
8. Per quanto riguarda le testimonianze di e , ad un migliore esame esse appaiono Per_1 Per_2 superflue ai fini della decisione.
Infatti, la capitolazione su cui la resistente avrebbe voluto che essi fossero esaminati è la seguente:
“6.- Vero che Lei conosce il Sig. (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
11.03.1997, residente in [...] e raffigurato nella foto che le si mostra (Doc. 9)?
7.- Vero che Lei ha avuto contatto diretto con la nella persona dei suoi Controparte_1 rappresentanti legale ed amministratori Sig. ed per l'acquisto di Controparte_2 Parte_3 orologi su espressa indicazione del Sig. ? Parte_1
8.- Vero che Lei ha ritirato i beni acquistati dal Sig. , contenuti ed individuati nei Parte_1 registri dei corrispettivi che Le si mostrano ( sub Doc.5) recandosi presso la nella Controparte_1 sede legale di Milano al Foro Buonaparte 63?
9.- Vero che al momento del ritiro dei beni acquistati dal Sig. , presso Parte_1 CP_1 ivi consegnava la Sua carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Borgaro Torinese
[...] Numero_1
(TO) in data 19/05/2022 che le si mostra (Sub. Doc. 10) nonché forniva la carta d'identità del Sig.
n. rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino (TO) il 28/08/2016 che le si Parte_1 Numero_2 mostra (Sub Doc.9)?
10.- Vero che al momento del ritiro dei beni venivano emessi e consegnati dalla gli Controparte_1
pagina 5 di 7 scontrini fiscali afferenti gli acquisti effettuati dal Sig. che Le si mostrano (Sub Doc. 4)? Pt_1
11.- Vero che in una occasione ha incaricato il Sig. , qualificandolo come suo Persona_2 autista, al ritiro dei beni acquistati dal Sig. presso la ”. Parte_1 Controparte_1
Quindi, anche nell'ipotesi in cui essi dichiarassero di aver preso in consegna gli orologi, nulla dimostrerebbe che abbiano agito come mandatari di e che la consegna dei beni ad essi abbia Pt_1 per effetto liberatorio nei confronti del ricorrente. Al riguardo, infatti, il fatto che non CP_1 Pt_1 abbia incaricato il di ritirare gli orologi per lui è pacifico, nel senso che nessuna prova è Per_1 offerta dalla resistente sul punto.
Di conseguenza, si tratterebbe al più di verificare se possa essere incorsa in un errore CP_1 scusabile, secondo la regola di diritto ben espressa da Cass. 20906/2005 nei seguenti termini:
“In relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza…”
Toccherebbe quindi alla resistente di dimostrare la sua buona fede, ma, nella fattispecie, nulla è dedotto da a sostegno della scusabilità del suo errore. CP_1
Al contrario, risulta che la società resistente non abbia mai contattato il per avere conferma Pt_1 del fatto di poter consegnare gli orologi al , non si sia mai preoccupata di verificare che le Per_1 consegne siano andate a buon fine, non abbia mai richiesto al una delega scritta al ritiro e, Per_1 infine, non si sia mai fatta rilasciare dallo stesso una ricevuta, tutte regole di comportamento che pure corrisponderebbero ad ordinaria diligenza in ipotesi di consegna di beni di valore così significativo.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui i testi confermassero la versione difensiva della società, ipotesi che per ovvie ragioni già di suo appare del tutto irragionevole perché così facendo essi si auto- accuserebbero di essersi anche appropriati illecitamente degli orologi, in ogni caso non potrebbe ritenersi scusabile l'errore di e la consegna non avrebbe per essa alcun effetto liberatorio. CP_1
9. In conclusione, per quanto sin qui osservato il ricorso deve essere accolto, i contratti di compravendita di orologi risolti per inadempimento di ed essa condannata alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo di € 436.000, oltre ad interessi come da domanda. Parte_1
10. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in pagina 6 di 7 accoglimento del ricorso;
- accerta l'inadempimento di all'obbligo di consegnare a Controparte_1 Parte_1 gli orologi oggetto dei contratti di compravendita di cui al ricorso, e dichiara la risoluzione degli stessi;
- per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
436.000, dallo stesso pagata, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 11.500, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 15 giugno 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , residente in [...]di Parte_1 C.F._1
Torino, alla via Cervinia n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Antonucci del Foro di Torino,
(c.f. ) C.F._2
RICORRENTE
contro
(p. iva ) con sede in Milano al Foro Buonaparte n. 63, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Simone Benito Natale del Foro di Vibo Valentia, (c.f. ) C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento e risoluzione del contratto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia la S.V. Ill.ma
IN VIA PRINCIPALE:
-Accertare e dichiarare che ha corrisposto alla società l'importo Parte_1 Controparte_1 di €.436.00,00 per l'acquisto di orologi Rolex e che quest'ultima si è resa inadempiente non avendo mai provveduto alla consegna allo stesso degli orologi;
- Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società alla restituzione Controparte_1 dell'importo di €.436.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ.
- VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'invocata tutela contrattuale, ritenuta l'indebita locupletazione della società
a danno del signor , dichiarare tenuta e condannare la stessa, a Controparte_1 Parte_1 mente del disposto di cui all'art. 2041 cod. civ., alla restituzione in favore di quest'ultimo dell'importo di €.436.000,00 indebitamente trattenuto, con aggravio degli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
Con vittoria di diritti, onorari e spese.”
pagina 1 di 7
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni contraria richiesta,
IN VIA PRELIMINARE:
- per i motivi innanzi esposti al paragrafo sub. 1, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica per mancata sottoscrizione digitale del ricorso notificato con pec del 14 ottobre 2024 alla
e, per l'effetto, provvedere con tutte le opportune determinazioni di legge previste Controparte_1 dichiarando il ricorso inammissibile e/o improcedibile e/o nullo;
- per i motivi innanzi esposti al paragrafo sub. 2, accertare e dichiarare che la causa non presenta i presupposti per l'applicazione del rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito, da rito semplificato a rito ordinario con fissazione ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- respingere per tutti i motivi meglio sopra indicati, tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate, inammissibili, improcedibili in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto l'adempimento della nelle operazioni di vendita e di consegna effettuate, in ordine ai descritti Controparte_1 accadimenti e, per l'effetto, rigettare le domande formulate, in via principale e subordinata, dal Sig.
in quanto infondate inammissibili, improcedibili nonché sfornite delle idonee prove ex Parte_1 art. 2697 cod. civ.;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel paragrafo sub. 6) del presente atto il corretto adempimento della nelle operazioni di vendita e consegna effettuate Controparte_1 nonché la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 cod. civ., e per l'effetto, rigettare la domanda formulata, in via subordinata, dal Sig. in quanto infondata inammissibile, Parte_1 improcedibile nonché sfornite di idonea prova ex art. 2697 cod. civ.;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto che l'azione intrapresa e le richieste avanzate tanto in via principale che in via subordinata dal Sig.
[...]
sono da ritenersi del tutto pretestuose, inammissibili, improcedibili ed infondate nonché Pt_1 sfornite delle idonee prove ex art. 2697 cod. civ. e, per l'effetto, condannare ex art. 96 c.p.c. il Sig.
a pagare – per i motivi esposti al punto sub. 7 – in favore della Parte_1 Controparte_1 una somma equitativamente determinata da Codesto Giudicante.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge, imposta di registro su sentenza, diritti, competenze ed onorari di difesa inclusi accessori di legge, relative e successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con domanda introdotta con ricorso ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...] per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di una serie di orologi di marca Rolex e CP_1 la restituzione del prezzo corrisposto, pari a € 436.000.
A sostegno della domanda egli rappresenta che: pagina 2 di 7 - nei mesi di agosto, novembre e dicembre 2023 ha effettuato una serie di bonifici a favore della società resistente per l'importo complessivo di € 436.000, corrispondenti al prezzo di alcuni orologi di lusso che avrebbero dovuto essergli consegnati nei mesi seguenti ma che non gli sono mai stati consegnati;
- a fronte dei considerevoli importi ricevuti, la società ha emesso scontrini fiscali Controparte_1 per soli € 169.000, e precisamente lo scontrino n. 0119-0003 del 29.08.2023 per l'importo di € 99.000 e lo scontrino n. 0119-0001 del 29.08.2023 per l'importo di € 70.000;
- nonostante le sue reiterate richieste, la consegna dei beni è sempre stata rimandata dalla società con varie scuse;
- infine, il 08.07.2024, tramite il proprio legale ha diffidato la società affinché provvedesse entro e non oltre quindici giorni alla consegna degli orologi oppure all'immediata restituzione degli importi indebitamente trattenuti, ma anche in questo caso senza alcun successo.
2. La società si è costituita eccependo la nullità della citazione in giudizio perché Controparte_1 la copia notificata del ricorso introduttivo non sarebbe firmata digitalmente dal difensore, e contestando nel merito la domanda.
Sostiene infatti di essere stata contattata per l'acquisto degli orologi non dal ricorrente, ma per suo conto da un terzo di nome , e di aver regolarmente consegnato i beni presso il negozio Persona_1 di Milano di volta in volta “al soggetto deputato al ritiro per conto del cliente identificato a mezzo di carta d'identità, in particolare nelle persone del Sig. (Doc. 10) e Sig. Persona_1 Persona_2
(Doc. 11)”. Produce inoltre tutti gli scontrini fiscali e copia del registro corrispettivi.
[...]
Aggiunge che nel febbraio 2024 il ricorrente risulta aver acquistato un altro orologio, per € 50.000, in relazione al quale produce copia bonifico, scontrino e registro corrispettivi, e che questo è stato sicuramente consegnato, non essendo neppure citato nel ricorso depositato da controparte. Tale circostanza, secondo la società, dimostrerebbe che anche quelli precedenti sono stati consegnati, perché altrimenti non si capirebbe come abbia potuto continuare a pagare somme ingenti a , Pt_1 CP_1 fino appunto al febbraio 2024.
3. In sede di interrogatorio e con le memorie ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c., il non contesta Pt_1 di essersi rivolto per gli acquisti a tale , presentatogli come un rappresentante da un Persona_1 suo amico, e di aver ordinato gli orologi direttamente a lui, senza intrattenere rapporti diretti con
. Però nega di avergli mai conferito alcun mandato a ritirare gli orologi. CP_1
Produce anche estratti della corrispondenza elettronica che avrebbe intrattenuto con il , Per_1 tramite il network Telegram, dal quale emergono le ripetute richieste che ha indirizzato allo stesso per sollecitare la consegna degli orologi.
Conferma anche di aver effettuato l'acquisto del febbraio 2024, ma nega che quell'orologio gli sia mai stato consegnato, ed afferma di non aver incluso il corrispettivo nella domanda di restituzione per un mero errore, dovuto al fatto che quel bonifico era partito da un conto bancario diverso da quello con cui sono stati fatti gli altri pagamenti. Si riserva in ogni caso di agire in separata sede anche per la restituzione di quei 50.000 euro.
Contesta infine l'autenticità degli scontrini fiscali prodotti da controparte.
4. Dopo la concessione di termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c., e il deposito delle relative memorie, in un primo momento sono stati ammessi i testi richiesti dalla società resistente. pagina 3 di 7 All'udienza fissata per la loro audizione, al 12.6.2025, stante la loro assenza, si sono rivalutate le esigenze istruttorie e revocata la loro ammissione, per ragioni che saranno illustrate in seguito. Quindi, ex art. 281terdecies c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, che in quella stessa data è stata trattenuta in decisione.
5. L'eccezione di nullità della notifica del ricorso è infondata.
In primo luogo, vale anche per la notifica del ricorso introduttivo del rito semplificato il principio, affermato per la notifica dell'atto di appello, per cui non è necessaria la sottoscrizione con firma digitale della copia notificata dell'atto di impugnazione, quanto il difensore attesti la conformità all'originale (cfr. Cass. 11222/2022, “L'atto d'appello in formato analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notificazione telematica, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m"”).
In secondo luogo, la Suprema Corte, proprio con riferimento alla copia notificata dell'atto di citazione, ha anche precisato che “con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa
«sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore” (cfr. Cass. 8815/2020).
Infine, in ogni caso la notifica ha consentito alla resistente di costituirsi tempestivamente e di sviluppare le sue difese, sicché, se anche si volesse ravvisare una qualche nullità, essa sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, esprimendo l'art. 156 co. 3 c.p.c. un principio generalmente applicabile anche alle nullità delle notificazioni (cfr. Cass. S.U. 7665/2016)
6. Nel merito, la domanda presentata dal ricorrente è fondata, semplicemente perché la società resistente non ha dimostrato di avergli consegnato gli orologi, come invece avrebbe dovuto fare sulla base dei normali criteri di ripartizione dell'onere della prova.
A tale fine, è sufficiente ricordare il noto insegnamento di Cass. S.U. 13533/2001, che ha definitivamente chiarito che il principio “pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sent. n. 973-
96; n. 3232-98; n. 11629-99)”.
Nel caso di specie, incontestato e documentalmente provato il fatto costitutivo dell'obbligazione di consegna degli orologi, rappresentato dai bonifici ricevuti da , questa vorrebbe CP_1 dimostrare l'avvenuta consegna della merce con la produzione degli scontrini fiscali e del registro corrispettivi e con la testimonianza del e del suo autista , chiamati a deporre sul fatto Per_1 Per_2
pagina 4 di 7 di aver effettivamente preso in consegna, presso la sede della società, gli orologi acquistati dal
. Pt_1
Si tratta, in entrambi i casi, di prove inadeguate.
7. Per quanto riguarda gli scontrini fiscali, anche ammettendo che la documentazione prodotta corrisponda a documenti davvero emessi e che questi siano riconducibili agli acquisti del Pt_1
(circostanza che non emerge in modo incontrovertibile dai documenti stessi che ovviamente non contengono alcun riferimento alla persona dell'acquirente), si tratterebbe comunque di documentazione non idonea a provare l'avvenuta consegna.
Dello scontrino fiscale, come è noto, la giurisprudenza si è occupata principalmente per affermare che esso costituisce solo un principio di prova dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n.
33443/2021: "Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali").
Per quanto riguarda la prova della consegna, invece, esso è del tutto irrilevante.
Infatti, anche se è vero che l'emissione dello scontrino è adempimento fiscale obbligatorio al momento della consegna della merce o della prestazione del servizio e prescinde dal concreto pagamento del prezzo (Cass. 31.1.2014, n. 2147), resta il fatto che si tratta comunque di un adempimento da effettuarsi appunto a fini fiscali, che non dimostra in alcun modo che la merce sia stata effettivamente consegnata all'acquirente, perché è ben possibile che il venditore ricevuto il pagamento emetta lo scontrino per porsi al riparo da contestazioni tributarie, ma poi non consegni mai la merce all'acquirente.
Questo a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui è pacifico che il , quando Parte_2 ha effettuato i pagamenti, non fosse presso la sede di , e quindi non può esservi stato alcuno CP_1 scambio contestuale di bene contro prezzo.
8. Per quanto riguarda le testimonianze di e , ad un migliore esame esse appaiono Per_1 Per_2 superflue ai fini della decisione.
Infatti, la capitolazione su cui la resistente avrebbe voluto che essi fossero esaminati è la seguente:
“6.- Vero che Lei conosce il Sig. (C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
11.03.1997, residente in [...] e raffigurato nella foto che le si mostra (Doc. 9)?
7.- Vero che Lei ha avuto contatto diretto con la nella persona dei suoi Controparte_1 rappresentanti legale ed amministratori Sig. ed per l'acquisto di Controparte_2 Parte_3 orologi su espressa indicazione del Sig. ? Parte_1
8.- Vero che Lei ha ritirato i beni acquistati dal Sig. , contenuti ed individuati nei Parte_1 registri dei corrispettivi che Le si mostrano ( sub Doc.5) recandosi presso la nella Controparte_1 sede legale di Milano al Foro Buonaparte 63?
9.- Vero che al momento del ritiro dei beni acquistati dal Sig. , presso Parte_1 CP_1 ivi consegnava la Sua carta d'identità n. rilasciata dal Comune di Borgaro Torinese
[...] Numero_1
(TO) in data 19/05/2022 che le si mostra (Sub. Doc. 10) nonché forniva la carta d'identità del Sig.
n. rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino (TO) il 28/08/2016 che le si Parte_1 Numero_2 mostra (Sub Doc.9)?
10.- Vero che al momento del ritiro dei beni venivano emessi e consegnati dalla gli Controparte_1
pagina 5 di 7 scontrini fiscali afferenti gli acquisti effettuati dal Sig. che Le si mostrano (Sub Doc. 4)? Pt_1
11.- Vero che in una occasione ha incaricato il Sig. , qualificandolo come suo Persona_2 autista, al ritiro dei beni acquistati dal Sig. presso la ”. Parte_1 Controparte_1
Quindi, anche nell'ipotesi in cui essi dichiarassero di aver preso in consegna gli orologi, nulla dimostrerebbe che abbiano agito come mandatari di e che la consegna dei beni ad essi abbia Pt_1 per effetto liberatorio nei confronti del ricorrente. Al riguardo, infatti, il fatto che non CP_1 Pt_1 abbia incaricato il di ritirare gli orologi per lui è pacifico, nel senso che nessuna prova è Per_1 offerta dalla resistente sul punto.
Di conseguenza, si tratterebbe al più di verificare se possa essere incorsa in un errore CP_1 scusabile, secondo la regola di diritto ben espressa da Cass. 20906/2005 nei seguenti termini:
“In relazione alla norma di cui all'art. 1189 cod. civ., che riconosce effetto liberatorio al pagamento fatto dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile, che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza…”
Toccherebbe quindi alla resistente di dimostrare la sua buona fede, ma, nella fattispecie, nulla è dedotto da a sostegno della scusabilità del suo errore. CP_1
Al contrario, risulta che la società resistente non abbia mai contattato il per avere conferma Pt_1 del fatto di poter consegnare gli orologi al , non si sia mai preoccupata di verificare che le Per_1 consegne siano andate a buon fine, non abbia mai richiesto al una delega scritta al ritiro e, Per_1 infine, non si sia mai fatta rilasciare dallo stesso una ricevuta, tutte regole di comportamento che pure corrisponderebbero ad ordinaria diligenza in ipotesi di consegna di beni di valore così significativo.
Pertanto, anche nell'ipotesi in cui i testi confermassero la versione difensiva della società, ipotesi che per ovvie ragioni già di suo appare del tutto irragionevole perché così facendo essi si auto- accuserebbero di essersi anche appropriati illecitamente degli orologi, in ogni caso non potrebbe ritenersi scusabile l'errore di e la consegna non avrebbe per essa alcun effetto liberatorio. CP_1
9. In conclusione, per quanto sin qui osservato il ricorso deve essere accolto, i contratti di compravendita di orologi risolti per inadempimento di ed essa condannata alla restituzione in CP_1 favore di dell'importo di € 436.000, oltre ad interessi come da domanda. Parte_1
10. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in pagina 6 di 7 accoglimento del ricorso;
- accerta l'inadempimento di all'obbligo di consegnare a Controparte_1 Parte_1 gli orologi oggetto dei contratti di compravendita di cui al ricorso, e dichiara la risoluzione degli stessi;
- per l'effetto, condanna a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
436.000, dallo stesso pagata, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 11.500, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 15 giugno 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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