Art. 2.
All' articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110 , istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma".
All' articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110 , istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma".