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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25056/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25056/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROMEO FRANCESCO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Persona_1 il 25/03/2000.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31/07/2000, maggiorenne portatore di handicap grave. Per_2
Con ricorso depositato il 23/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Corso Fratelli Cervi n. 4, alla signora . Per_1 Parte_3
DISPONE che il sig. versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Per_2 successivo al deposito della sentenza del presente procedimento e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
di aver risolto i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25056/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROMEO FRANCESCO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 Persona_1 il 25/03/2000.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 31/07/2000, maggiorenne portatore di handicap grave. Per_2
Con ricorso depositato il 23/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Corso Fratelli Cervi n. 4, alla signora . Per_1 Parte_3
DISPONE che il sig. versi a , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma di € 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Per_2 successivo al deposito della sentenza del presente procedimento e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino.
DA' ATTO che le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
di aver risolto i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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